Articolo 1739 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1739. Cancellazione dai ruoli 1. Indipendentemente dalla radiazione prevista dagli articoli 1747 e 1749, l'infermiera volontaria e' cancellata dai ruoli nei casi seguenti:
a) dimissioni volontarie, presentate per via gerarchica con domanda motivata diretta all'ispettrice nazionale e accettate dall'Ufficio direttivo centrale. Le dimissioni non sono accettate in tempo di mobilitazione totale o parziale; decorrono, se l'infermiera e' iscritta nel ruolo attivo, dalla scadenza dell'impegno di arruolamento. L'accettazione delle dimissioni puo' essere sospesa se esigenze del momento lo richiedono; b) interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno o irreperibilita', accertate dall'ispettrice di centro di mobilitazione competente, che ne informa l'Ufficio direttivo centrale; c) riforma, su verbale di apposito collegio medico, riunito presso il centro di mobilitazione; verbale comunicato all'Ufficio direttivo centrale e accettato dall'interessata, che ha diritto a una visita collegiale d'appello di carattere definitivo, presso l'Ufficio direttivo centrale. La riforma puo' aver luogo soltanto se l'interessata e' stata riconosciuta non idonea neppure a mansioni ausiliarie o sedentarie; d) perdita della cittadinanza italiana, accertata dall'ispettrice di centro di mobilitazione, che ne informa l'Ufficio direttivo centrale; e) perdita della qualita' di socia della Croce rossa italiana a termini dello statuto dell'Associazione. Di tale perdita la presidenza nazionale dell'Associazione informa l'Ufficio direttivo centrale; f) cessazione volontaria della qualita' di socia della Croce rossa italiana.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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