Sentenza 1 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di rapporto di agenzia, l'avvenuto computo, in una relazione di consulenza tecnica, di determinati crediti contestati non costituisce prova della loro sussistenza sotto il profilo materiale e giuridico, non potendo demandarsi al consulente l'accertamento della sufficienza della prova del buon fine degli affari e soprattutto della spettanza, in base al contratto, delle provvigioni.(In base al suddetto principio la S.C.ha cassato - per insufficiente motivazione sul punto - la sentenza di merito che, sulla base dell'esperita consulenza tecnica, aveva riconosciuto la sussistenza dei crediti in relazione a tutte le provvigioni richieste - ivi comprese quelle per alcuni affari di cui era stato contestato il realizzatosi a buon fine, nonché per affari conclusi fuori zona e per affari di tipo non previsto nel contratto di agenzia, per i quali il giudice di primo grado aveva escluso che le provvigioni fossero dovute - senza motivare perché aveva ritenuto provato il buon fine degli affari conteggiati dal consulente e perché aveva considerato dovute le provvigioni anche per i tipi di affari che ad avviso del giudice di primo grado non erano previsti nel contratto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/1999, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Alberto EULA - Consigliere -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Rel. Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IT SPA già SRL, in persona del legale, rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARBERINI 3, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO DE STEFANO, che la rappresenta le difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
D'AN EL, PI LO, PI CE, PI AB, PI GI;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 13670/96 proposto da:
D'AN EL, PI LO, PI CE, PI AB, PI GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G.B.VICO 31, presso lo studio dell'avvocato ENRICO SCOCCINI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO BIANCHI, giusta procura speciale per atto notar RENATO CARUSO di PALERMO del 4/11/96 rep.n.44629;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
IT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARBERINI 3, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO DE STEFANO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 578/95 del Tribunale di RIMINI, depositata il 25/11/95 R.G.N.1605/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/98 dal Consigliere Dott. Fernando LUPI;
udito l'Avvocato DE STEFANO,
udito l'avvocato SCOCCINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso;
per l'accoglimento di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2.11.1995 il Tribunale di Rimini, accoglieva parzialmente l'appello principale di D'EL CA, CC LL, CC CE, CC RI e CC MB, quali eredi di CC SE, nei confronti della IT s.r.l avverso sentenza del PR della medesima città, condannando la società appellata al pagamento in favore degli appellanti della somma di lire 81.124.351, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, per provvigioni arretrate e non corrisposte , IVA su dette, indennità di risoluzione del contratto di agenzia. Rigettava l'appello principale in relazione alle domande di risarcimento del danno per cessazione anticipata del rapporto, di rimborso spese e di indennità suppletiva di clientela;
rigettava, infine, l'appello incidentale della società IT confermando la reiezione, statuita del primo giudice, della richiesta di danni da "scorretto comportamento" del CC.
Osservava in motivazione che doveva confermarsi che il rapporto di agenzia era cessato consensualmente a seguito della mancata accettazione da parte dell'agente di una zona diversa da quella precedentemente assegnata, in quanto non poteva addebitarsi alla preponente la cessazione del rapporto a sensi dell'art.2 dell'Accordo economico collettivo 9.6.1988 perché l'agente ed i suoi aventi causa non avevano provato che le modifiche alla zona proposte dall'Italdraghe erano di entità tale da modificare sensibilmente il contenuto economico del rapporto, come richiesto dalla indicata norma dell'accordo collettivo ai fini della responsabilità del preponente nella cessazione del rapporto. Riteneva poi, alla stregua della CTU esperita, provato il credito per provvigioni arretrate ed indennità di risoluzione del contratto. Rilevava, invece, che il contratto non prevedeva rimborsi di spese, onde confermava il rigetto della relativa domanda;
e, infine, che per il riconoscimento della indennità suppletiva di clientela mancava il presupposto della imputabilità al preponente della cessazione del rapporto, stante l'accertato il carattere consensuale dello scioglimento del rapporto. In ordine alla domanda della società appellata di risarcimento del danno per scorretto comportamento dell'agente osservava che tutti i fatti addebitati erano posteriori alla cessazione del rapporto onde non poteva avere fondamento una pretesa risarcitoria. Infine il Tribunale confermava la statuizione di primo grado che aveva compensate le spese del giudizio, ponendo però a carico del ricorrente le spese della CTU, in considerazione della sproporzione tra quanto chiesto e quanto liquidato dal primo giudice, mentre poneva a carico della società soccombente le spese dell'appello. Propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi la IT, oggi s.p.a., resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale gli eredi di CC SE. La IT ha resistito con controricorso al ricorso incidentale. Ricorsi e controricorsi sono stati illustrati con memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi avverso la medesima sentenza a sensi dell'art.335 c.p.c. Nell'ordine logico delle questioni il ricorso incidentale precede quello principale, pertanto è opportuno iniziare con l'esame dell'impugnazione incidentale. Con il primo e con il secondo motivo di essa, denunziandosi la violazione dell'art. 2 dell'Accordo economico collettivo 16.11.1988, nonché delle norme sulla interpretazione dei contratti ed il vizio di motivazione sul punto (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.) , gli eredi del CC lamentano che il Tribunale abbia interpretato la clausola contrattuale contro il suo tenore letterale nel senso che la modificazione di zona ad opera del preponente, non accettata dall'agente, legittimerebbe il recesso di quest'ultimo solo nel caso che fosse dimostrata la sensibile modificazione del contenuto economico del contratto. La censura sotto il profilo della violazione delle norme dell'interpretazione del contratto - in particolare del criterio letterale - e del vizio di motivazione è fondata.
L'art.2 dell'Accordo collettivo del 1988, che regolava pacificamente il rapporto di agenzia in esame, recita: "Le variazioni di zona, esclusi i casi di lieve entità, possono essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante da darsi almeno due mesi prima (ovvero quattro mesi prima per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività esclusivamente per una sola ditta), salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza. Qualora le variazioni siano di entità tale da modificare sensibilmente il contenuto economico del rapporto, il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto. Qualora l'agente o il rappresentante comunichi entro 30 giorni di non accettare le variazioni previste, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia ad iniziativa della casa mandante." Va condiviso il rilievo che il riferimento dell'ultimo periodo della clausola alle variazioni previste , non contenendo alcuna limitazione, non può essere interpretato, come ha fatto il Tribunale, come riferimento alle sole variazioni menzionate nel periodo precedente e non anche a quelle indicate dal primo periodo. Se la comune volontà delle parti fosse stata quella di applicare la disciplina del terzo periodo solo alla ipotesi del secondo periodo, le due parti della clausola non sarebbero state separate dal punto, ovvero il terzo periodo sarebbe stato espressamente collegato al secondo. La mancanza di questo collegamento e, al contrario, la separazione in un distinto periodo non consentono di ritenere, sul piano della interpretazione letterale, che le variazioni previste di cui al terzo periodo siano solo quelle del periodo precedente e non tutte quelle previste dall'art. 2, salvo quelle di lieve entità espressamente eccettuate. La motivazione del Tribunale appare insufficiente in quanto nell'interpretare la clausola non la ha considerata nella sua interezza con l'effetto di attribuire erroneamente alla notevole entità delle variazioni di cui al secondo periodo, non il carattere distintivo dalle variazioni considerate nel primo periodo al fine di stabilire il maggior termine di preavviso, ma il valore di requisito per l'applicabilità della previsione del terzo comma. Va, infine, rilevato che l'interpretazione adottata dalla sentenza impugnata, attribuendo al preponente il potere di modificare unilateralmente il contratto, senza subire l'effetto di considerare a lui imputabile la cessazione del rapporto, viola anche il principio di cui al secondo comma dell'art.1371 c.c., che stabilisce che, nel dubbio, il contratto va interpretato nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti,
L'accoglimento dei primi due motivi del ricorso incidentale assorbe il terzo (avente per oggetto la questione dell'onere della prova sulla notevole entità della variazione di zona) , il quarto (sulla spettanza del risarcimento del danno) e il quinto (sulla spettanza della indennità suppletiva di clientela) . Assorbito è anche il sesto motivo, avente per oggetto il governo delle spese di primo grado.
Con il primo motivo del ricorso principale, denunziando vizio di motivazione (art.360 n. 5 c.p.c.), la IT s.p.a. lamenta di essere stata condannata, in dispositivo, al pagamento della somma di lire 81.124.351 mentre in motivazione la sentenza del Tribunale aveva precisato che i tre debiti accertati ( L.57.895.930+ L.7.034.000+ L.4613,694) ammontavano complessivamente a L.69.543.421; onde la maggior condanna per L.11.580.930 è priva di motivazione. Il vizio, anche se aritmeticamente evidente, è però da ritenere assorbito da quello censurato nel motivo seguente.
Con esso si denunzia il vizio di assoluta insufficienza di motivazione circa l'an debeatur delle provvigioni arretrate (art.360 n.5 c.p.c.) . La censura è fondata.
Sul punto la sentenza così motiva:"... non vi sono motivi per escludere il pagamento delle provvigioni arretrate e non corrisposte, quantificate dal CTU in L.57.895.727 (cfr. pag 13 della relazione) nonché l'IVA sulle fatture riguardanti le provvigioni in questione pari a L. 7.034.000". Senonché la società IT aveva contestato che vi fosse la prova del debito in ordine alla spettanza delle provvigioni, negando che alcuni affari fossero andati a buon fine ed, inoltre, che esse fossero dovute in ordine a vendite fuori della zona del CC e per i contratti di noleggio. Il PR aveva escluso che le provvigioni per tali affari fossero dovute . Il Tribunale ha riconosciuto i crediti per tutte le provvigioni, anche quelle per gli affari che si assumevano non andati a buon fine e per i contratti di noleggio e fuori zona esclusi dal primo giudice, senza motivare perché ritenesse provati gli affari conteggiati dal CTU, e perché ritenesse che fossero dovute la provvigioni per i tipi di affari che il PR aveva ritenuto non previsti dal contratto. Il computo in una relazione di consulenza di determinati crediti contestati non costituisce prova della sussistenza di essi sotto il profilo materiale e giuridico, non potendo demandarsi al consulente l'accertamento della sufficienza della prova sul buon fine degli affari e soprattutto della spettanza, in base al contratto, del provvigioni per determinati tipi di affari.
Trattandosi di un punto decisivo della causa l'assoluta insufficienza della motivazione vizia la sentenza ex art.360 n.5 c.p.c.. L'accoglimento di questo motivo assorbe - come già
anticipato - il precedente, in quanto la questione dell'accertamento della entità degli addendi è preliminare a quello dell'esattezza della somma. Assorbe anche il terzo motivo, avente per oggetto l'omessa motivazione in ordine all'entità della indennità di scioglimento del contratto, in quanto solo dopo l'accertamento del monte complessivo delle provvigioni può stabilirsi l'ammontare di questa indennità, che va calcolata come percentuale su detto monte. Con il quarto motivo, denunziando l'omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, l'IT lamenta che la motivazione della sentenza impugnata abbia rigettato la domanda riconvenzionale per danni spiegata nei confronti del CC sull'unico rilievo che i fatti addebitatigli fossero posteriori allo svolgimento del rapporto. Rileva, da un canto, che anche fatti posteriori alla accertata cessazione del rapporto potevano dar luogo a responsabilità per concorrenza sleale;
e, inoltre, che alcuni fatti - offerta di vendita ad un cliente di draga di altro produttore e omissioni dell'obbligo di fornire informazioni sulle condizioni di mercato della zona - erano stati allegati e provati, attraverso la deposizione di alcuni testi come accaduti prima dello scioglimento del rapporto. Anche questa censura è fondata. Palese è l'illogicità e l'insufficienza della motivazione in relazione ai fatti allegati dalla società come avvenuti in corso del rapporto, per i quali il Tribunale avrebbe dovuto motivare le ragioni e le prove per cui aveva ritenuto che fossero accaduti in data successiva allo scioglimento. Inoltre, in relazione alla dedotta violazione dell'obbligo di non concorrenza, il Giudice d'appello avrebbe dovuto accertare se nel contratto non fosse stabilito tale obbligo per un periodo successivo allo scioglimento.
In conclusione, sotto i profili considerati vanno accolti entrambi i ricorsi avverso la impugnata sentenza, che va, in conseguenza, cassata;
la causa va rinviata per nuovo esame al Tribunale di Forlì, al quale si demanda anche , ex art.385 terzo comma c.p.c, di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P Q M
La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie entrambi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Forlì.
Così deciso in Roma, il 14.10.1998
Depositato in Cancelleria il 1 Febbraio 1999