Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/1999, n. 842
CASS
Sentenza 1 febbraio 1999

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In tema di rapporto di agenzia, l'avvenuto computo, in una relazione di consulenza tecnica, di determinati crediti contestati non costituisce prova della loro sussistenza sotto il profilo materiale e giuridico, non potendo demandarsi al consulente l'accertamento della sufficienza della prova del buon fine degli affari e soprattutto della spettanza, in base al contratto, delle provvigioni.(In base al suddetto principio la S.C.ha cassato - per insufficiente motivazione sul punto - la sentenza di merito che, sulla base dell'esperita consulenza tecnica, aveva riconosciuto la sussistenza dei crediti in relazione a tutte le provvigioni richieste - ivi comprese quelle per alcuni affari di cui era stato contestato il realizzatosi a buon fine, nonché per affari conclusi fuori zona e per affari di tipo non previsto nel contratto di agenzia, per i quali il giudice di primo grado aveva escluso che le provvigioni fossero dovute - senza motivare perché aveva ritenuto provato il buon fine degli affari conteggiati dal consulente e perché aveva considerato dovute le provvigioni anche per i tipi di affari che ad avviso del giudice di primo grado non erano previsti nel contratto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/1999, n. 842
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 842
    Data del deposito : 1 febbraio 1999

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