Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/03/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 1963/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 1963/2021 avente ad oggetto “risarcimento danni”
e pendente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa Parte_1
depositata il 23.5.2024, dall'avv. Valentina Esposito, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Alessandro Manzoni n. 26, è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
in persona del legale rappresentanti p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Luigi Delle Rose, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Zambelli, sito in Napoli, alla via M. Schipa n. 115
CONVENUTA
E
CP
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 21.11.2024, le parti concludevano in conformità
1
dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: che in data Parte_1
31.1.2018, alle ore 18:00 circa, a Napoli, in via Vicinale detta Militello, mentre conduceva il motoveicolo Honda Sh 125 tg. EG46238 in direzione Arzano, era stato colpito al capo da alcune barre di acciaio cadute dalla parte posteriore di un furgone Opel Vivaro tg.
CR278VH che lo precedeva nello stesso senso di marcia;
che a causa della caduta delle suddette barre aveva perso il controllo dello scooter ed era rovinato al suolo sul lato destro;
che a seguito dell'incidente aveva riportato lesioni personali che avevano reso necessario il suo trasporto in autoambulanza presso il P.S. dell'Ospedale “San Giovanni
Di Dio” di Frattamaggiore (NA) dove i sanitari di turno gli avevano diagnosticato “FLC cuoio capelluto regionale occipitale destra, FLC di circa 7 cm regione frontale destra,
FLC regione mentoniera di circa 10 cm che interessa cute e sottocute, avulsione di elemento dentario (incisivo superiore sinistro) FLC emilabbro inferiore con parziale esposizione dell'osso mandibolare” con prognosi di dieci giorni, salvo complicazioni;
che a causa del sinistro aveva riportato postumi di natura permanente quantificabili nella misura del 14-15% di danno biologico;
che la responsabilità dell'incidente era da attribuirsi in via esclusiva alla condotta negligente del conducente del furgone Opel
Vivaro, che non aveva adottato le necessarie cautele al fine di evitare la caduta del materiale trasportato;
che al momento dell'accadimento dannoso il veicolo Opel Vivaro tg. CR278VH era di proprietà di ed era assicurato per la r.c.a. con la CP
compagnia che in data 10.10.2018, a mezzo pec, la Compagnia Controparte_1
convenuta era stata costituita in mora;
che la non aveva formulato Controparte_1
un'offerta di risarcimento del danno, né comunicato i motivi per cui non aveva effettuato tale offerta.
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio e la CP Controparte_1
concludeva affinché i convenuti in solido venissero condannati al risarcimento di tutti i danni da lui subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la che, contestando la fondatezza in fatto e diritto Controparte_1
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della domanda, deduceva: in via preliminare, la nullità della citazione per la non chiara e lacunosa indicazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa risarcitoria;
sempre in via preliminare, l'improponibilità della domanda per inosservanza dei requisiti contenutistici relativi alla costituzione in mora;
la carenza di legittimazione passiva di quale proprietaria del furgone Opel Vivaro targato CR278VH; nel merito, CP
che non era stata provata la dinamica dell'incidente, e il nesso di causa tra l'evento dannoso narrato in citazione e le lesioni personali lamentate;
che sussisteva una responsabilità colposa della parte danneggiata, che non aveva provato di aver tenuto una condotta diligente rispettosa delle norme del codice della strada relative alla distanza di sicurezza tra i veicoli e all'utilizzo del casco obbligatorio di protezione;
che la quantificazione dei danni subiti non era stata supportata da alcun valido elemento probatorio.
Ciò posto, concludeva affinché, in via preliminare, fosse accertata e dichiarata la nullità della domanda e l'improcedibilità dell'azione; nel merito, affinché fosse rigettata la domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
La convenuta seppur regolarmente evocata in giudizio, ometteva di CP costituirsi. Ne va dichiarata la contumacia.
Svolta l'istruttoria attraverso l'audizione di due testi di parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva riservata in decisione dallo scrivente con ordinanza del 25.11.2024.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che si vanno ad indicare.
Preliminarmente va rigettata, in quanto infondata, la generica eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita indeterminatezza dell'oggetto: invero, dal contenuto della citazione risultano chiaramente delineati sia il “petitum” (domanda di risarcimento danni) che la “causa petendi” (sinistro rientrante nella r.c.a.), con la esaustiva descrizione delle modalità dell'incidente e del luogo del suo verificarsi, sicché non emerge alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della “editio actionis” di cui all'art. 164 c.p.c., ponendo così le parti convenute nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
Con riguardo alla procedibilità della domanda risarcitoria avanzata dall'attore la
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giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare alla compagnia assicurativa “è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché
l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cassazione civile sez. VI, 03.06.2021, n.15445).
Nel caso di specie, la denunciata mancanza di alcuni elementi nella richiesta risarcitoria ricevuta (in particolare, il reddito del danneggiato e l'attestazione medica di avvenuta guarigione;
cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione) non ha impedito alla
[...]
di avere cognizione dell'accaduto ai fini di una stima del danno non CP_1
patrimoniale subito dal in conseguenza del sinistro stradale coinvolgente Parte_1
l'autoveicolo assicurato.
Si rileva che la sottoposizione dell'attore alla visita medico-legale presso il fiduciario della dott. in data 7.12.2018 ha consentito alla Controparte_1 Persona_1
compagnia convenuta di effettuare una precisa valutazione delle lesioni personali subite dal danneggiato, mettendola nelle condizioni di effettuare una stima del danno per la formulazione dell'offerta risarcitoria o di comunicare i motivi per cui riteneva di non poter formulare la suddetta offerta (cfr. relazione medico-legale del dott. Persona_1
allegata al fascicolo di parte convenuta).
Passando al merito, la vicenda in esame è qualificabile come fattispecie di sinistro stradale derivante dalla perdita del carico trasportato da un veicolo assicurato.
Sul tema la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la copertura assicurativa si estenda a tutte le attività che, secondo le sue caratteristiche strutturali e funzionali, il veicolo è preordinato a compiere in ragione dell'uso che di esso se ne faccia su aree destinate alla circolazione stradale.
In particolare, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha avuto modo di precisare che “la copertura assicurativa nell'ambito della RC Auto deve riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso circola su strada di uso pubblico o su area equiparata.
Infatti, l'art. 1 L. n. 990/1969 (al pari dell'art.122, D.Lgs. n. 209/2005), nell'individuare l'oggetto dell'assicurazione per la R.C.A., si esprime nel senso di correlare l'obbligo
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assicurativo all'essere stato il veicolo posto in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a questa equiparate, ma non prevede come presupposto per l'obbligo assicurativo e, quindi, per l'operare della relativa garanzia, che il veicolo sia utilizzato in un certo modo piuttosto che in un altro. Valga, altresì, considerare che l'art. 2054 c.c., pur costituendo la trasposizione di una norma del C.d.S. del 1933, non fa specifico riferimento alle norme sulla circolazione stradale, ma impone uno standard comportamentale che è suscettibile di essere riferito a qualsiasi utilitas traibile dal veicolo in conformità alle sue caratteristiche strutturali e funzionali. Il che non vuol dire ancorare l'operatività della garanzia assicurativa alla mera occasione dell'allocazione del veicolo sulla strada pubblica o su area ad essa parificata;
quanto piuttosto valorizzare proprio quella interazione tra veicolo e circolazione che è il fondamento della particolare ipotesi di responsabilità «da attività pericolosa» che è quella di cui all'art. 2054 c.c.. E poiché il
«veicolo» deve essere considerato, in tutte le sue componenti e con tutte le caratteristiche, strutturali e funzionali, che, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, ne consentono l'individuazione come tale ai sensi del C.d.S.,
«l'uso» che di esso si compia su aree destinate alla circolazione - sempreché sia quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo può avere - costituisce «circolazione del veicolo» stesso ai sensi dell'art. 2054 c.c..” (cfr. Cass. civ. sez un. n. 8620/2015)
Nel caso in esame, venendo in rilievo l'ipotesi di un danno provocato da barre di acciaio trasportate da un furgone, evidentemente adibito strutturalmente e funzionalmente a tale attività, non vi è dubbio che la garanzia assicurativa debba coprire ogni forma di pregiudizio derivante dall'utilizzo del veicolo secondo l'uso cui era stato propriamente destinato.
Alla luce di tali considerazioni la domanda attorea deve qualificarsi giuridicamente come una ordinaria pretesa risarcitoria ex art. 2043 e 2054 c.c., azionata dal nei Parte_1
confronti del responsabile civile, proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro, e della relativa compagnia assicurativa, al fine di ottenere il risarcimento del danno patito a causa dell'incidente di cui è rimasto vittima.
Attraverso l'azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. si chiede di essere risarciti a causa del fatto illecito del responsabile civile con il conseguente onere probatorio gravante sulla parte attrice di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito aquiliano fatta valere in giudizio: il comportamento colposo o doloso
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del danneggiante, il danno-evento contra ius (la lesione dell'interesse giuridicamente protetto meritevole di tutela risarcitoria), il nesso di causalità materiale, il danno- conseguenza (la conseguenza pregiudizievole di natura patrimoniale o non patrimoniale che si determina nella sfera giuridica del soggetto danneggiato), il nesso di causalità giuridica tra la lesione e il danno quale conseguenza immediata e diretta della stessa
Nella vicenda in esame, dall'attività istruttoria svolta emerge un quadro probatorio che, complessivamente considerato, consente di ritenere dimostrata la sussistenza del fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
Può ritenersi adeguatamente provata la dinamica del sinistro narrato da parte attrice nell'atto introduttivo, trovando tale descrizione conferma nell'escussione testimoniale, nella espletata consulenza tecnica d'ufficio oltre che nella documentazione processuale allegata, ed in particolare, nel referto ospedaliero di pronto soccorso.
Innanzitutto, l'effettiva sussistenza delle lesioni traumatiche quale danno-evento posto a fondamento della pretesa risarcitoria trova riscontro nel referto di pronto soccorso n°150057/18004623 del 31.1.2018 in cui viene riferita come causa dell'infortunio un
“incidente stradale avvenuto il 31.1.2018 alle ore 18:00”, diagnosticandosi già in quella sede una “F.L.C. (ferita-lacero-contusa) cuoio capelluto regione occipitale destra. F.L.C. di circa 7 cm. in regione frontale destra regione mentoniera di circa cm. 10, che CP_3 interessa cute e sottocute. Avulsione di elemento dentario (incisivo superiore sinistro).
F.L.C. emilabbro inferiore, con parziale esposizione dell'osso mandibolare” (cfr. referto medico allegato al fascicolo di parte attrice).
Sul piano dei rilievi probatori, le modalità del sinistro narrate nella domanda vengono confermate dalle dichiarazioni dei testi di parte attrice e, in particolare, dalle dichiarazioni della teste , la quale descrive con precisione le circostanze di tempo e luogo Testimone_1
nell'ambito delle quali avveniva l'incidente stradale coinvolgente . Parte_1
Quanto alla dinamica dell'accadimento dannoso, la teste Esposito da ritenersi attendibile, per avere reso dichiarazioni sufficientemente circostanziate e coerenti, e per aver assistito visivamente ai fatti di causa, confermava il verificarsi del sinistro secondo le modalità allegate da parte attrice in citazione.
A riguardo, la teste ha dichiarato, per averlo visto personalmente, che, alla Testimone_1
fine di gennaio 2018, verso le ore 18:00 circa, il motociclo Sh 125 condotto dal Parte_1
era stato colpito da tavoli metallici caduti da un camion di colore bianco di marca Opel
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che lo precedeva nella stessa direzione di marcia;
in particolare, la teste Esposito precisava di aver visto che, in seguito alla scioglimento della fune che li teneva legati al portellone, i suddetti tavoli, costituiti da tubolari, erano caduti sullo scooter e che l'attore nel tentativo di evitarli aveva sterzato a destra ed era rovinato al suolo (“i fatti risalgono alla fine di gennaio del 2018; mi trovavo in via Militiello. Erano le 18:00 circa, io ero a piedi da sola. Ero andata a trovare una mia amica a EL , e mi stavo Persona_2
avviando verso Arzano dove avevo appuntamento col mio ex compagno, Per_3
Mi trovavo sul marciapiedi. Ad un certo punto ho visto un camion di colore
[...]
bianco di marca Opel che trasportava dei tavoli metallici da mercato, fatti di tubolari;
erano legati ad una fune sul portellone posteriore. Dietro vi era uno scooter di colore nero, mi pare fosse un SH 125, era ad una distanza di un paio di metri. Procedevano nella mia stessa direzione, verso Arzano. Ad un certo punto ho visto sciogliersi la fune che teneva legati al portellone i tavoli e questi cadere, finendo addosso allo scooter. L'uomo che conduceva lo scooter, per cercare di evitarli, ha sterzato verso destra ed è caduto. La strada era a doppio senso. Io mi trovavo ad una distanza di circa un metro. Io mi sono avvicinata per prestare soccorso, con me altre quattro o cinque persone, che però non conosco.
L'uomo era svenuto, perdeva sangue dal sopracciglio destro, dalla bocca e dal mento.
C'era poi a terra un suo dente. È stata chiamata l'ambulanza che è arrivata dopo 10/15 minuti. Ho risposto al cellulare dell'uomo a terra ed era la moglie, a cui ho riferito dell'incidente. Lei è arrivata dopo poco. Non ricordo se sia arrivata prima la moglie o l'ambulanza. Alla moglie ho dato poi il mio recapito…i che non avevo mai Parte_1
visto, aveva sui 37 anni. Dopo l'incidente il furgone si è fermato, era guidato da un uomo di circa 35 anni. Non conosco il suo nome… la sera stessa ho chiamato la moglie del per avere sue notizie…il indossava il casco. Lo scooter era Parte_1 Parte_1
danneggiato, il paravento anteriore era spaccato”):
La teste escussa, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha dunque corroborato, con dichiarazioni univoche e concordanti, la ricostruzione della vicenda storica dedotta in citazione ed il verificarsi del trauma subito dall'attore alla testa e al volto a causa del comportamento imprudente tenuto dal conducente del camion Opel.
Le dichiarazioni testimoniali relative alla riconducibilità eziologica delle lesioni personali riportate da alla caduta al suolo determinata dalla perdita del carico Parte_1
trasportato dall'autoveicolo che lo precedeva risultano poi corroborate dalla consulenza
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tecnica medico-legale del dott. . Persona_4
Sul piano degli elementi probatori relativi alla dinamica del sinistro ed alla sue conseguenze pregiudizievoli oggetto di valutazione giudiziale nel caso di specie occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630;
7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
La consulenza tecnica medico-legale espletata nel corso del processo dal CTU dott.
unitamente alle risultanze probatorie precedentemente analizzate, Persona_4
consente di ritenere dimostrata l'ammissibilità del nesso di causalità materiale tra l'evento dannoso (l'impatto delle barre di metallo sul volto dell'attore e la sua successiva caduta al suolo) e le lesioni iniziali riportate dallo stesso, ovvero “trauma maxillo-facciale con ferita l.c. cuoio capelluto, bozza frontale destra, regione vestibolare labbro inferiore e regione sottomentoniera. Avulsione incisivo centrale superiore di sinistra”.
L'ausiliario ha accertato che le modalità di verificazione del trauma, così come riferite dall'attore, risultano compatibili con la natura ed il tipo di lesioni accertate, e che in particolare, “le lesioni lamentate dal periziato, sono per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica e documentazione esibita, congrue con la modalità di produzione dell'evento traumatico riferito”, ritenendosi soddisfatti i criteri di compatibilità per nesso cronologico, dell'efficienza quantitativa e dell'adeguatezza qualitativa (cfr. pag. 15 consulenza tecnica d'ufficio).
Si rileva in consulenza che, alla luce del dato anamnestico, delle risultanze dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria versata in atti, i postumi invalidanti permanenti riscontrati concernenti “esiti algo-disfunzionali di trauma maxillo-facciale con ferita l.c.
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cuoio capelluto, bozza frontale destra, regione vestibolare labbro inferiore e regione sottomentoniera. avulsione incisivo centrale superiore di sinistra” sono in pieno rapporto causale con le lesioni traumatiche insorte a seguito dell'originario evento traumatico.
Dall'istruttoria emerge, quindi, che le conseguenze pregiudizievoli derivate dall'evento lesivo risultano pienamente compatibili con le modalità di svolgimento dell'incidente stradale descritto nell'atto di citazione, potendosi, quindi, ritenere provato il nesso di causalità intercorrente tra il danno-evento e gli esiti stabilizzati del processo patologico concernenti “postumi di natura cicatriziale ed algico-parestesica al volto e labbro inferiore, nonché di lieve natura disfunzionale dell'apparato e della funzione masticatoria” (cfr. pag. 14 consulenza tecnica d'ufficio).
Per quanto concerne l'individuazione dei profili di responsabilità nella causazione del sinistro stradale de quo, occorre richiamare l'art. 2054 c.c., quale diposizione in grado di fornire una regola per il riparto della responsabilità civile in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro, per quanto riguarda la colpa dei conducenti e l'apporto causale delle rispettive condotte rispetto al fatto dannoso prodotto: si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa e con pari efficienza causale i danni cagionati dallo scontro.
Tuttavia, tale presunzione può trovare applicazione soltanto ove le risultanze probatorie non consentano di accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia causato l'evento dannoso;
essa svolge infatti una funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui non possano attribuirsi le effettive responsabilità dell'incidente stradale e “non sia possibile stabilire concretamente né il grado di colpa dei due conducenti, né le cause o le modalità del sinistro” (Cassazione civile n.23300/2022).
Sulla scorta di tale considerazione può quindi osservarsi che la pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., integri una c.d. presunzione relativa: essa, infatti, opera fino a prova contraria.
Alla luce del consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità il criterio presuntivo di cui all'art. 2054 c.c. 2° comma, può dirsi superato quando all'esito della valutazione delle prove, sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti, e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia, per converso, uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza, fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando, non l'impossibilità di una
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condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr.
Cass. civ. n. 12524/2000; Cass. civ. n. 4130 /2017).
In altri termini, il concorso di colpa del soggetto danneggiato può essere escluso, non solo quando il conducente abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando dalle modalità di verificazione del sinistro risulta con certezza che non vi era per la vittima alcuna concreta possibilità di poter prevenire o evitare l'incidente stradale.
Nel caso di specie, le risultanze istruttorie acquisite al processo consentono di individuare profili di responsabilità in capo ad entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro stradale in questione.
Innanzitutto, alla stregua del quadro probatorio complessivamente considerato, è senza alcun dubbio ravvisabile una responsabilità colposa in capo al conducente del furgone
Opel nella causazione dell'incidente che ha provocato le lesioni personali riportate dall'attore.
Infatti, alla luce della ricostruzione della vicenda per come allegata dall'attore e confermata dalle dichiarazioni testimoniali, il conducente del veicolo Opel ha tenuto un comportamento negligente per aver violato le generali regole di comune prudenza e le specifiche norme del codice della strada (art. 164 c.d.s.) che, al fine di evitare danni agli altri utenti della strada, impongono di sistemare il carico su di un veicolo in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso.
Occorre, a questo punto, valutare la sussistenza o meno di un comportamento colposo del soggetto danneggiato e verificare se lo stesso abbia influito sulla dinamica del sinistro al punto tale da poter individuare in capo allo stesso una quota di responsabilità nella causazione dell'evento dannoso.
La compagnia convenuta ha eccepito che il conducente del ciclomotore al momento dell'incidente non avesse adottato tutte le precauzioni necessarie per la circolazione stradale, con riguardo alla corretta tenuta del casco protettivo obbligatorio (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione della . Controparte_1
Si rileva che il consulente tecnico, dott. , rispondendo ad un specifico Persona_4
quesito del Tribunale circa la compatibilità delle lesioni riportate dalla vittima con
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l'utilizzo del casco protettivo, ha precisato che le lesioni personali patite dal Parte_1
sono da ritenersi ragionevolmente compatibili con l'utilizzo di una tipologia di casco privo di mentoniera protettiva integrata (“le lesioni riportate dal sig. sono Parte_1
scarsamente compatibili in caso di uso di casco “integrale”, che rappresenta il tipo di casco da moto con maggiore protezione, perché dotato di una mentoniera integrata, mentre sono da ritenere ragionevolmente compatibili con quei caschi che non hanno tale caratteristica, come ad esempio, il casco c.d. “a scodella” ; cfr. pag. 16 consulenza tecnica d'ufficio).
Tuttavia, va altresì rappresentato che gli esiti peritali hanno solo escluso che l'attore indossasse un casco integrale munito di mentoniera, ma non hanno dimostrato che quello indossato in occasione sinistro fosse un casco non omologato. Il casco cd. “a scodella” è stato richiamato dal consulente a titolo puramente esemplificativo;
in assenza di elementi probatori di segno contrario, non può invero escludersi che quello indossato dal Parte_1
fosse un casco modello “jet”, privo di mentoniera, ma comunque regolarmente omologato. Tali considerazioni impediscono di ritenere dimostrato che l'attore, adottando un sistema di protezione inadeguato, abbia contribuito alla causazione delle lesioni riportate alla fronte, al viso e al mento nell'ambito del sinistro stradale de quo.
É quindi senz'altro risarcibile il danno biologico subito dalla parte attrice, in seguito al sinistro in oggetto connesso all'invalidità permanente, inteso, secondo la nozione ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.
In materia possono richiamarsi i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale statuisce che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente anche se non fenomenologicamente unitaria, con ciò significando che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale è soggetto alle medesime regole e ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223 c.c., 1226 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c.); nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito (principio di integralità del risarcimento), dall'altro, evitare di
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attribuire nomi diversi a pregiudizi identici (scongiurando sperequazioni e duplicazioni risarcitorie); in presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali ad esempio i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico relazionale); in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del c.d. punto variabile) può essere aumentato solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non può non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. Ord. n. 7513/2018 c.d.
Ordinanza Decalogo).
Ciò posto, per quanto attiene la determinazione e quantificazione dei danni patiti da
è possibile fare riferimento alla relazione medico-legale effettuata Parte_1
dal consulente tecnico dott. . Persona_4
A tal riguardo, il Tribunale fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U.
A tal riguardo, circa il danno risarcibile, ritiene questo Giudice che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato.
Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito;
ove, infine, il fatto sia inquadrabile in un'ipotesi di reato ovvero, più in generale,
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si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale.
In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica;
solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa specifica, consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato.
Alla luce dell'orientamento prospettato, parte attrice va risarcita unicamente in relazione al danno alla salute.
Sul punto, dalla documentazione medica versata in atti e dalla relazione medico-legale prodotta è risultato che il sinistro di cui è causa abbia specificamente determinato quali esiti consolidati del processo patologico “esiti algo-disfunzionali di trauma maxillo- facciale con ferita l.c. cuoio capelluto, bozza frontale destra, regione vestibolare labbro inferiore e regione sottomentoniera. avulsione incisivo centrale superiore di sinistra”.
Il danno subito - la cui compatibilità con la dinamica dell'incidente è avvalorata dagli esiti della consulenza tecnica - ha determinato nell'attore dei postumi invalidanti permanenti, che il consulente, Dott. , ha quantificato complessivamente Persona_4
in una percentuale del 9% di danno biologico.
A tal riguardo, si condividono pienamente – in quanto frutto di valutazioni chiaramente motivate ed immuni da vizi logici – la valutazione cui è pervenuto l'ausiliario sulla portata del pregiudizio relativo all'avulsione dentaria. Sulla base di un ragionamento fondato sulle risultanze dell'esame O.P.T. il C.T.U. ha infatti in maniera condivisibile ritenuto che “l'avulsione dentaria in discussione possa verosimilmente essere riferita eziologicamente ad un elemento dentario mobile e, quindi, in qualche modo già compromesso (dente parodontale), oppure ad una provvisoria protesi mobile, distaccatasi in seguito al trauma”.
Sulla base dell'esame della parte attrice e della documentazione medica il consulente ha poi determinato in 10 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 75%, in 20 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 50%, ed in 30 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 25%.
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così
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individuato, può trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui alla legge
57/2001 o al D.Lgs. 209/2006 trattandosi di fattispecie in cui si è in presenza di una lesione personale di lieve entità, fino a 9 punti di invalidità permanente, derivante da sinistro conseguenti alla circolazione di un veicolo a motore.
In tale ipotesi il risarcimento del danno non patrimoniale di natura biologica per lesioni c.d. "micropermanenti" derivante da incidente stradale va calcolato sulla base di Tabelle legalmente prestabilite, annualmente aggiornate con decreto ministeriale, come espressamente previsto dall'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 che prevede un meccanismo di conversione che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consente di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
In particolare, la norma dell'art. 139 cod. ass. può trovare applicazione richiamando i criteri tabellari indicanti i coefficienti moltiplicatori corrispondenti ai singoli incrementi del grado di invalidità (da 1% a 9%), con variazione del valore-punto base, nonché
l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta o temporanea.
Sul tema giova premettere che, con sentenza n. 235 del 16 ottobre 2014, la Corte
Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 cod. ass., con riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 76 e 117, primo comma, Cost., nonché
2, 3, 6 e 8 della CEDU, 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima, 6 del
Trattato UE, 1 e 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali UE, espressamente dichiarando che il meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico (permanente o temporaneo) da lesioni di lieve entità, derivante da sinistro stradale, è ancorato a livelli pecuniari ex ante riconosciuti come equi. In conformità con la giurisprudenza costituzionale deve parimenti escludersi una qualsivoglia disparità di trattamento in presenza di identiche lievi lesioni, atteso che nel sistema la tutela risarcitoria dei danneggiati da sinistro stradale è più incisiva e sicura rispetto a quella dei danneggiati da eventi diversi, poiché solo i primi, e non anche gli altri, possono avvalersi della copertura assicurativa, ex lege obbligatoria, del danneggiante - o, in alternativa, direttamente di quella del proprio assicuratore - che si risolve in garanzia dell'an stesso del risarcimento.
Inoltre, alcuna disparità può riscontrarsi per quanto concerne la personalizzazione del
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danno, non trascurando il dato normativo la diversa incidenza che identiche lesioni possano avere nei confronti dei singoli soggetti, consentendo al giudice di incrementare entro limiti legali l'importo liquidabile, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
In particolare, ai sensi dell'art. 139 cod. ass. il danno biologico, da intendere secondo la definizione normativa quale “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito” deve essere monetizzato sulla base dei criteri e dei parametri di conversioni previsti dalla Tabella ministeriale, aggiornata dal D.M. 16.10.2023, precisando il terzo comma dell' art. 139 cod. ass. che l'ammontare del danno biologico liquidato [...] può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
I parametri risarcitori legalmente previsti dal sistema tabellare ministeriale tengono quindi conto dell'insieme delle conseguenze pregiudizievoli di natura dinamico- relazionale subite dal danneggiato da liquidarsi nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari qualora “la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”.
La conversione della clausola generale equitativa in ipotesi standardizzate previste dalla tabella ministeriale, alla stessa stregua di fattispecie, risponde quindi all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza, consentendo però al contempo al Giudice la personalizzazione del danno non patrimoniale al fine di garantire l'integralità del risarcimento a fronte dell'allegazione e prova di circostante anomale e del tutto peculiari.
L'applicazione della Tabella ministeriale non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur
(sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della consulenza.
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Sul tema la Giurisprudenza di legittimità pronunciandosi a Sezioni unite (sentenza n.
26972/2008), ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
Secondo il Supremo Consesso, è, dunque, compito del Giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.
Per questo, il Giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione delle voci di danno da risarcire in favore della vittima), deve provvedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Il sistema così ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità deve poi essere applicato in armonia con i valori monetari prescritti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni e con i parametri proporzionali previsti dalla normativa stessa.
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale può essere definito come uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 9006 del 21.03.22)
Si rammenta, infatti, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che per quanto il danno morale possa considerarsi una voce autonoma di danno non rientrante nella previsione di cui all'art 139 c.d.a., ciò non è sufficiente a ritenerla ex se risarcibile, atteso che “in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti) purché si tengo conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dall'allegazione e dalla prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita
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in termini di sofferenza e turbamento” (Cass. n 339/2016).
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante. Il danneggiato deve allegare i fatti principali costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass. n. 25164/2020).
Il giudice può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, in base alle massime di esperienza. Queste ultime si traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico.
Ciò premesso, al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza. Del resto, si tratta dello stesso ragionamento posto alla base del sistema tabellare, a mente del quale ad un certo tipo di lesione corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali, sulla scorta dell'id quod plerumque accidit. Un criterio logico e presuntivo applicabile è quello di proporzionalità diretta: tanto più grave è la lesione della salute, quanto maggiore sarà il correlato danno morale.
Nel caso di specie, le sofferenze allegate in termini di pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali non possono essere valorizzate quale autonoma voce di danno morale, trattandosi, infatti, di un danno dinamico-relazionale indefettibilmente connesso alla perdita anatomica e funzionale di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente.
Sulla base dell'istruttoria, la sussistenza del danno da sofferenza soggettiva di natura puramente interiore non è stata provata, neanche in via presuntiva, sicché tale posta risarcitoria ulteriore non può essere liquidata.
Nella fattispecie in esame, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 35 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle ministeriali, il danno
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subito dall'attore può essere così equitativamente liquidato:
- gg. 10 di ITP al 75% → € 414,30
- gg. 30 di ITP al 50% → € 552,40
- gg. 15 di ITP al 25% → € 414,30
- danno biologico permanente al 9% → € 17.157,97
Pertanto, va stimato in € 1.381,00 il ristoro per il danno da invalidità temporanea ed in €
17.157,97 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di € 18.538,97.
Quanto, invece, alla personalizzazione del danno, la misura del risarcimento prevista dalle tabelle ministeriali può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari tramite una personalizzazione che, all'interno delle aliquote previste dall'art. 139 cod. ass., deve avvenire in maniera unitaria, tenendo conto sia dell'aspetto dinamico-relazionale, sia della eventuale e correlata maggior sofferenza soggettiva interiore (Tribunale Milano sez. X, 05.10.2022, n.7670).
Nel caso di specie, in relazione alle lesioni subite dall'attore, questo Giudice chiarisce di aver ritenuto non ammissibile alcuna personalizzazione del danno in quanto, alla luce delle emergenze processuali e del materiale istruttorio, ogni profilo evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione (aspetti anatomo-funzionali e relazionali nonché aspetti di sofferenza soggettiva) risulta già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita peculiari, anomali ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la normale sofferenza soggettiva ad esso correlata.
In riferimento alle spese mediche sostenute da parte attrice che devono ritenersi in connessione eziologica con il sinistro di causa, alla luce della documentazione allegata e della consulenza tecnica d'ufficio, il valore del danno emergente patito dalla parte attrice viene correttamente accertato dall'ausiliario nella somma di € 80,82
Pertanto, la voce di danno patrimoniale può ritenersi quantificabile nell'importo di €
80,82.
In definitiva, e la devono essere condannate in solido a CP Controparte_1
corrispondere a , a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, Parte_1
l'importo di € 18.538,97 ed a titolo di risarcimento danni patrimoniali l'importo di €
80,82.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo
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nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass.,
10.3.2000, n. 2796).
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale e non, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (31.1.2018), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta, in tal senso, Cass. 3 dicembre
1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Per il risarcimento del danno patrimoniale sono invece dovuti interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza delle parti convenute, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornati al D.M. n.
147 del 13.08.2022, in relazione al valore della controversia determinato in base al criterio del decisum – quindi rientrante nello scaglione delle cause da € 5.200,01 a € 26.000,00 -
e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice.
Vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute in solido le spese relative alla
C.T.U..
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P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in solido la in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., e al pagamento, in favore di CP
, della somma di € 18.538,97 a titolo di risarcimento per il danno Parte_1
non patrimoniale, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, così come dettagliatamente indicato in motivazione;
• condanna in solido la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., e al pagamento, in favore di , della somma di € CP Parte_1
80,82 a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, così come indicato in motivazione;
• condanna in solido, la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., e al pagamento, in favore di , delle spese CP Parte_1 processuali che si liquidano in € 800,00 per esborsi e che si liquidano in € 600,00 per compenso fase studio, in € 500,00 per compenso fase introduttiva, in € 1.100,00 per compenso fase istruttoria ed in € 1.000,00 per compenso fase decisoria, oltre IVA e
CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Sergio Meo (con riguardo al compenso relativo alle prime tre fasi) ed all'avv. Valentina Esposito (con riguardo al solo compenso relativo alla fase decisoria), dichiaratisi entrambi antistatari;
• pone definitivamente a carico della in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., e di le spese di C.T.U, già liquidate con separato CP
decreto.
Così deciso in Aversa in data 12.3.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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