Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01110/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02201/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2201 del 2025, proposto ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. da
-OMISSIS-, nata a Palermo in [...]-OMISSIS-, n.q. di genitore esercente la potestà sul figlio minorenne -OMISSIS-, nato a [...] il -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Oberdan n. 5;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Distretto Sanitario n. 42, Unità di Valutazione Multidimensionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio/inadempimento formatosi in relazione all’istanza, con cui l’odierna ricorrente, in data 24.01.2025, ha chiesto - per il figlio -OMISSIS- - “l’accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 per l’applicazione dell’art. 9 della l.r. 8/2017 e ss.mm.ii. e del D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589” ;
nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’A.S.P. di Palermo di procedere alla conclusione del procedimento avviato dalla ricorrente con l’istanza (datata 24.01.2025) volta ad ottenere - a favore del figlio -OMISSIS- - “l’accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 per l’applicazione dell’art. 9 della l.r. 8/2017 e ss.mm.ii. e del D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589” ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria versata in atti il 14.02.2026, con cui parte ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo al contempo per la condanna dell’Azienda intimata al pagamento delle spese di lite con distrazione a favore del suo difensore;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 il dott. RI IO e udito per la ricorrente il difensore, avvocato Impiduglia, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che mercé atto di gravame incardinato ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. parte ricorrente ha domandato a questo Tribunale a ) di ritenere e dichiarare l’obbligo dell’Azienda intimata di procedere alla conclusione del procedimento avviato con istanza datata 24.01.2025, volta ad ottenere, nell’interesse del signor -OMISSIS-, “l’accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 per l’applicazione dell'art. 9 della l.r. 8/2017 e ss.mm.ii. e del D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589” ; b ) di ritenere e dichiarare l’illegittimità del silenzio formatosi in relazione alla suddetta istanza; c ) di ordinare all’Azienda intimata di procedere alla conclusione del procedimento avviato con tale istanza; d ) di nominare un Commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva, nell’eventualità del protarsi dell’inerzia dell’Azienda intimata oltre un termine fissato all’uopo; e ) con vittoria delle spese del giudizio, da distrarre in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario;
Ritenuto altresì che con memoria versata in atti il 14.02.2026 parte ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo al contempo per la condanna dell’Azienda intimata al pagamento delle spese di lite con distrazione a favore del suo difensore;
Considerato che ai sensi di quanto disposto dall’art. 34, ult. comma, cod. proc. amm. il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere, qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta;
Considerato infine che in applicazione del criterio della soccombenza virtuale le spese di lite devono essere poste a carico dell’Azienda intimata e liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore del ricorrente dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Azienda intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Onera la Segreteria ai sensi dell’art. 2, comma 8, legge n. 241/1990 di comunicare a mezzo pec alla Corte dei conti copia integrale della presente sentenza non appena passata in giudicato
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2 septies , del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER LE, Presidente
RI IO, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI IO | ER LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.