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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15852/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
, C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Franco CINI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Ravenna, Via A. Meucci n. 1, RICORRENTI
* * *
Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13 febbraio 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 18 dicembre 2024.
Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 13 febbraio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Imola, il 22 giugno 1997. Dall'unione sono nati , il 7 agosto 1999, e , il 14 aprile 2002. Per_1 Persona_2
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. pagina 1 di 3 Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28 gennaio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
Pietro Terme il 03 ottobre 1967 e nata a [...] il 20 Parte_2 marzo 1966, unitisi in matrimonio a Imola, il 22 giugno 1997, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto N. 84, parte 2, serie A, anno 1997; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) prende atto che il figlio continuerà a vivere in misura prevalente nella casa Per_1 familiare con la madre;
3) prende atto che:
- in ragione della maggiore età dei figli, della loro parziale autosufficienza economica e del tempo che entrambi trascorreranno presso i genitori, le parti nulla hanno richiesto a titolo di contributo per il mantenimento dei ragazzi;
- i ricorrenti hanno concordato che il signor ontinuerà a pagare tutte le Pt_1 spese mediche per e e le spese universitarie per quest'ultima; Per_1 Persona_2
4) prende atto che i coniugi hanno concordato che il mutuo chirografario di originari 45.000,00 euro contratto dai ricorrenti con BCC AV, MO e FO in data 6 agosto 2021 rimarrà a carico del solo signor fino a estinzione o che lo Pt_1 stesso si assumerà l'onere della sua estinzione anticipata;
5) prende atto che le parti hanno concordato che i conti correnti di cui ciascuno dei sottoscritti è titolare, e quanto in essi contenuto, restano di esclusiva titolarità del relativo intestatario;
pagina 2 di 3 6) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che le autovetture SK MI tg. GH041TW e GE UP tg. FP 599 KG resteranno di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari;
7) prende atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento;
8) prende atto che le parti hanno dichiarato di aver definito le ulteriori questioni patrimoniali con separato accordo;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 19 febbraio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
, C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Franco CINI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Ravenna, Via A. Meucci n. 1, RICORRENTI
* * *
Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13 febbraio 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 18 dicembre 2024.
Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 13 febbraio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Imola, il 22 giugno 1997. Dall'unione sono nati , il 7 agosto 1999, e , il 14 aprile 2002. Per_1 Persona_2
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. pagina 1 di 3 Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28 gennaio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
Pietro Terme il 03 ottobre 1967 e nata a [...] il 20 Parte_2 marzo 1966, unitisi in matrimonio a Imola, il 22 giugno 1997, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto N. 84, parte 2, serie A, anno 1997; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) prende atto che il figlio continuerà a vivere in misura prevalente nella casa Per_1 familiare con la madre;
3) prende atto che:
- in ragione della maggiore età dei figli, della loro parziale autosufficienza economica e del tempo che entrambi trascorreranno presso i genitori, le parti nulla hanno richiesto a titolo di contributo per il mantenimento dei ragazzi;
- i ricorrenti hanno concordato che il signor ontinuerà a pagare tutte le Pt_1 spese mediche per e e le spese universitarie per quest'ultima; Per_1 Persona_2
4) prende atto che i coniugi hanno concordato che il mutuo chirografario di originari 45.000,00 euro contratto dai ricorrenti con BCC AV, MO e FO in data 6 agosto 2021 rimarrà a carico del solo signor fino a estinzione o che lo Pt_1 stesso si assumerà l'onere della sua estinzione anticipata;
5) prende atto che le parti hanno concordato che i conti correnti di cui ciascuno dei sottoscritti è titolare, e quanto in essi contenuto, restano di esclusiva titolarità del relativo intestatario;
pagina 2 di 3 6) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che le autovetture SK MI tg. GH041TW e GE UP tg. FP 599 KG resteranno di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari;
7) prende atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento;
8) prende atto che le parti hanno dichiarato di aver definito le ulteriori questioni patrimoniali con separato accordo;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 19 febbraio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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