Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3491 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 16863/2018 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 16863/2018 r.g.a.c.
(C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
i alla io n. 22 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Sellitto, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ATTORE
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1 zzo, gi lettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli (NA), alla Via F. Caracciolo, 15 CONVENUTO
CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 07/04/2025, destinata alla discussione orale ex art. l deposito delle seguenti note scritte: per il l'Avv. Giovanni Sellitto “Questa difesa, Parte_1 tenuto to e dedotto da codesto Ecc.mo Giudice all'udienza del 18.04.2024, in cui, dato atto che già in precedenza il giudizio era stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e più volte differito in pendenza di trattative per definizione bonaria della controversia e constato il mancato raggiungimento di un accordo, chiede il rinvio ex art.281 sexies c.p.c. ante riforma, co isposto alla detta Udienza del 18.04.24”; per , l'Avv. Francesco Mangazzo “Con la presente nota di trattazione CP_1 scri vvedimento con cui le parti sono state invitate a depositare telematicamente le proprie istanze, ci si riporta integralmente a tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito nei pregressi scritti difensivi e verbali di causa, e, nel contestare ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta formulata da parte avversaria, si precisano le conclusioni come rese in atti, e si chiede la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusive ex art. 190 c.p.c.”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. regolarmente notificato a , la CP_1 ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare la nullità del contr di compravendita recante la data del 2/2/2009, né trascritto né registrato, avente ad oggetto “residence sito al piano terra per una superficie di mq. 115 lordi più mq. 37
utilità economiche riconducibili alla soc.
“ ; Parte_1 ssivo decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. in data 11.0 poste ad analogo vincolo cautelare tutte le quote societarie della Parte_1 eliminare di compravendita impugnato dovesse essere dichiarato nullo sotto molteplici profili, indicati in ricorso, o comunque risolto. Testualmente concludeva, quindi, chiedendo:
“A) in via principale, accertare e per l'effetto dichiarare la nullità del contratto preliminare tra le parti di vendita di immobile in corso di costruzione, recante la data del 02.02.2009 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1418 e 1344 codice civile per illiceità della causa;
B) sempre in via principale, accertare e per l'effetto dichiarare la nullità del contratto preliminare tra le parti di vendita di immobile in corso di costruzione, recante la data del 02.02.2009 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1418 e 1346 codice civile per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto; C) in via subordinata, accertare e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto preliminare tra le parti di vendita di immobile in corso di costruzione, recante la data del 02.02.2009 ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 159/2011”; il tutto, con vittoria di spese. Si costituiva eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 del rito sommario, ondatezza delle pretese di nullità e risoluzione del contratto, chiedendo, in via subordinata, di condannare la ricorrente alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione del preliminare nullo o risolto. Il rito sommario veniva convertito in rito ordinario ex art. 702-ter, 3° comma, c.p.c., e parte attrice con la memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. eccepiva che l'eventuale restituzione dell'importo corrisposto dal convenuto avrebbe dovuto essere compensata con il proprio credito per l'occupazione sine titulo. Dopo la trattazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
nelle more, con sentenza del n. 52/21 del 3 maggio 2021, veniva dichiarato il fallimento della e conseguentemente il Parte_1 presente giudizio si è interrotto ipso iure far data dalla predetta sentenza. Riassunta la causa, in data 05.08.2022 con Decreto del Tribu
VII Civile - veniva dichiarata la chiusura del fallimento della Parte_1
e pertanto il giudizio veniva nuovamente interrotto.
[...]
All'esito della tempestiva riassunzione, nelle more in data 29.05.2024 con Sentenza n. 114/2024 questo Tribunale dichiarava la riapertura del fallimento, onde il giudizio si interrompeva ancora una volta ipso jure, per poi essere - nuovamente – ritualmente riassunto. All'odierna udienza del 07/04/2025, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. ___________________________________________________________
Preliminarmente si osserva che il giudizio è stato più volte differito su richiesta delle parti, in ragione della pendenza di trattative per la definizione della lite, ed infine da ultimo, prima della interruzione ope legis, rinviato per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., onde in questa sede non può né essere ulteriormente differito per il medesimo incombente, come richiesto da parte attrice, né riservato con concessione dei termini ex art.190 c.p.c., come richiesto dalla difesa del convenuto, ma va bensì definito, non essendovi valide ragioni per ulteriormente dilazionare la decisione. Nel merito, la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità ex artt. 1344 e 1418 c.c. del contratto preliminare di compravendita del 2/2/2009 è fondata e va accolta. Il complesso edilizio in cui insiste l'immobile oggetto del contratto, come emerge dagli atti depositati dalla ricorrente, risulta edificato sulla base dei seguenti titoli edilizi rilasciati dal Comune di Castel Volturno: 1) permesso di costruire n. 7/04 del 14 gennaio 2004; 2) successiva variante n. 322 del 25 novembre 2004; 3) successiva variante n. 39 dell'11.03.2009. Detti titoli edilizi presupponevano e presuppongono la destinazione turistico- ricettiva del complesso stesso. Nel contratto preliminare di compravendita del 2/2/2009 si legge, nelle premesse, che “Su tale terreno, in conformità con le previsioni urbanistiche vigenti è Rilasciato permesso di costruire n. 7 del 14.01.2004 e variante n. 322 del 25.11.2004 nonché variante del 11.03.2009 n. 39/09 per la costruzione di un complesso turistico ricettivo che la Società ha in corso di edificazione. Più in particolare il complesso di cui sopra è costituito da fabbricati e strutture turistico-ricettive quali residence, albergo, ristorante, palestra, piscina coperta, piscina scoperta, campi da tennis, campi da calcio ed aree scoperte attrezzate in parte a giardino e in parte a viabilità ed accesso. L'utilizzo di tutte le strutture di cui sopra è regolamentato dal Regolamento di Comunione di cui all'art. 2 del presente atto.” Tale Regolamento, che ai sensi dell'art. 2 del preliminare è da considerarsi parte integrante dello ,stesso, stabilisce che “...i beni compravenduti sono soggetti ai vincoli di destinazione di cui alla Legge (Legge regionale Campania, ndr.) 28 dicembre 2000 N. 16 e quindi, per patto essenziale, determinante dalla volontà contrattuale, destinati irrevocabilmente ex art. 1112 c.c. al godimento plurimo turnario da parte dei condomini allo scopo, ritenuto essenziale, di consentire l'utilizzazione più piena nell'arco dell'anno...”. Ne discende che il convenuto non poteva acquistare la piena proprietà dell'immobile per cui è causa, ma solo una quota di multiproprietà, da intendersi quale coesistenza di una pluralità di diritti di godimento esercitabili a turno sul medesimo immobile nell'arco dell'anno solare;
quota, in ogni caso, indeterminata ed indeterminabile. Come già rilevato con altre pronunce di questo Tribunale per casi sovrapponibili a quello in decisione, l'atto di compravendita (al quale può essere equiparato il preliminare di compravendita) appare come il tentativo di offrire copertura legale ad un'operazione – quella, appunto, della compravendita – che non sarebbe stata possibile in considerazione della destinazione che il complesso edilizio era tenuto ad avere, ossia quella turistico-alberghiera, in virtù della normativa urbanistica vigente e dei titoli autorizzativi rilasciati. La contrarietà a tali disposizioni e a tale destinazione rende, quindi, l'atto nullo ex art. 1344 c.c.. L'atto impugnato si palesa tuttavia invalido anche sotto altri profili. In primo luogo, per aver previsto l'obbligo di vendere una quota di multiproprietà non determinata, né determinabile, ex art. 1418 c.c.. La nullità dell'atto discende, altresì, dall'apposizione di una clausola contenente una condizione meramente potestativa, ex art. 1355 c.c., rappresentata dalla facoltà in capo alla società venditrice di stabilire le modalità ed i tempi del non precisato godimento plurimo turnario da parte ditutti i condomini della stessa unità. All'accoglimento della domanda dovrà quindi conseguire l'ordine alla competente Agenzia del Territorio-Servizi di pubblicità immobiliare (ex Conservatoria dei registri immobiliari) di Caserta di annotare la presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c.. Resta assorbita la doglianza relativa alla risolubilità del contratto. Quanto al pagamento della indennità di occupazione, la relativa questione è stata meramente segnalata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, senza avanzare alcuna richiesta in proposito. Ed invero, nel ricorso introduttivo la istante evidenziava che “Si rappresenta, per completezza espositiva, che il contratto preliminare di cui è causa all'art. 6 prevede che “La proprietà e il possesso degli immobili promessi in vendita verranno trasmessi all'acquirente all'atto della stipula del contratto pubblico di compravendita.” Orbene, rappresenta circostanza pacifica che al contratto preliminare non è più seguito alcun rogito;
purtuttavia il resistente si trova nel possesso dell'immobile, sebbene privo di valido titolo. Ragion per cui l'Amministrazione giudiziaria, con la raccomandata del 3.10.2017, nelle more del concretizzarsi dell'invocata risoluzione contrattuale ha testualmente richiesto “(…) che la S.V. sarà tenuta a corrispondere a far data dall' 1°.09.2017 un'indennità che è stata determinata dal G.I.P. in Euro 70,00 per ogni mese (o frazione di esso) di occupazione. Per il periodo precedente dal mese di luglio 2016 e fino al 31.08.2017 e qualora non vi avesse già provveduto, inoltre, la S.V. è tenuta all'immediata corresponsione degli arretrati dovuti sempre a titolo di indennità occupazione, nella misura che era stata determinata in Euro 172,50 per ogni mese di occupazione.” A seguito della missiva, risulta dalla contabilità tenuta dall'Amministrazione giudiziaria che il resistente sta provvedendo alla corresponsione degli importi richiesti”. La ricorrente, quindi, nel dare espressamente atto di aver percepito e di percepire l'indennità di occupazione come sopra determinata, non formulava, in sede di conclusioni introduttive, e neppure di udienza ex art 183 c.p.c., alcuna domanda di pagamento della predetta indennità, salvo opporre in compensazione - nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. - il relativo credito, a fronte della richiesta del convenuto, in caso di accoglimento della domanda, di restituzione degli importi già versati a titolo di acconto, pari ad € 30.000,00, oltre interessi. La reconventio reconventionis in tal modo introdotta, essendo intervenuta oltre l'udienza ex art. 183 c.p.c., è dunque inammissibile, al pari dell'eccezione di prescrizione anch'essa per la prima volta sollevata in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. Ed invero, deve rilevarsi che: “la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione” (Cass. n. 30745/2019). Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “In linea generale, dunque, può affermarsi, in accordo con autorevole dottrina, che ciò che rende ammissibile la introduzione in giudizio di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 cod. proc. civ., e che, quindi, consente di distinguere la domanda che tale diritto deduce da quella riconvenzionale di cui si occupa il comma 5 del medesimo articolo (cd. reconventio reconventionis), è il carattere della teleologica "complanarità": il diritto così introdotto in giudizio deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere dopo tutto alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, dell'utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e dunque risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio” (Cass. SS.UU. nn. 12310/15 e 22404/18, nonché più di recente Cass. n. 18546 del 7.9.2020) Nel caso di specie, tra la domanda avanzata con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., seppur in via subordinata rispetto all'accoglimento della domanda riconvenzionale, e quella di cui al ricorso introduttivo, non vi è alcuna incompatibilità, non essendo state proposte l'una in via alternativa rispetto all'altra. Di conseguenza, le suddette domande andavano proposte entro l'udienza ex art. 183 c.p.c. succitata. Ad ogni buon conto la questione può ritenersi assorbita dalla improcedibilità della domanda riconvenzionale, ai sensi degli artt. 52 ss. d.lgs. n. 159/11, di cui di qui a poco si dirà. Sul punto, è noto che la giurisprudenza formatasi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 159/11, non riconosceva ai titolari di meri diritti di credito (non garantiti da diritti reali) – anche se in buona fede – alcuna facoltà d'intervento nel procedimento di prevenzione, né altra tutela sui beni (sequestrati e) confiscati. La Corte costituzionale, chiamata a verificare la legittimità della mancata predisposizione da parte dell'ordinamento di strumenti di tutela delle ragioni dei creditori chirografari e privilegiati di chi abbia subito un sequestro antimafia, afferma, con la sentenza n. 190 del 1994, che si tratta di questione rimessa alla valutazione del legislatore che può individuare diverse soluzioni e strumenti. In sintesi, secondo la Corte «il risultato auspicato sarebbe stato realizzabile, non tramite un'unica soluzione obbligata, ma attraverso una pluralità di possibili interventi variamente articolati, tanto sul piano processuale (con la previsione di meccanismi di tutela interni o esterni al procedimento di prevenzione) che su quello sostanziale (essendo ipotizzabili varie forme di inopponibilità o inefficacia della confisca rispetto ai creditori e differenti configurazioni del «fatto giuridico» da contrapporre ad essa). Con la conseguenza che il conseguimento dell'obiettivo avrebbe implicato scelte discrezionali, rimesse in via esclusiva al legislatore». Anche la successiva sentenza n. 94 del 2015 della Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della sola disposizione della l. n. 228/12 che non consente la tutela dei crediti dei lavoratori, ha implicitamente confermato il vaglio positivo della costituzionalità del sistema nel suo complesso. Il principio ora descritto, della mancanza di tutela del mero creditore chirografario, ha trovato poi conferma anche nella giurisprudenza del S.C. (v. Cass. pen. Sez VI, sentenza n. 49821/2013) successiva all'emanazione della L. n. 228/2012, con cui sono stati nuovamente disattesi i profili di possibile illegittimità costituzionale. Nel medesimo arresto, tuttavia, la Cassazione ha riconosciuto ai creditori, meramente chirografari, dei terzi relativi a patrimoni aziendali sequestrati e confiscati in uno all'ablazione delle quote sociali di riferimento la possibilità di chiedere il fallimento dell'impresa sequestrata/confiscata al fine di soddisfarsi sul patrimonio confiscato sulla base della regolamentazione adottata dal codice antimafia che, in ogni caso, consente la soddisfazione del creditore in buona fede secondo diverse procedure (nel caso o meno di fallimento), oltre che dei principi di carattere generale che riguardano i beni non pericolosi in sé sui quali il creditore in buona fede può trovare soddisfazione. In particolare, i giudici di legittimità hanno chiarito che, una volta dichiarato il fallimento, “il Giudice fallimentare, nel verificare i crediti, inserirà tra gli elementi da valutare anche quello della buona fede, per fare sì che nel passivo non vengano veicolate situazioni appositamente create per favorire indirettamente lo stesso proposto;
– successivamente il curatore fallimentare potrà proporre, quale terzo legittimato, incidente di esecuzione innanzi al Tribunale di prevenzione alla stregua di quanto previsto della L. n. 228 del 2012, co. 200 e segg., norme queste che, in assenza di un'esplicita regolamentazione delle ipotesi di intervenuto fallimento di imprese integralmente attratte a procedure di prevenzione non disciplinate dal codice antimafia, ben possono rappresentare le regola di riferimento quanto all'individuazione del giudice competente in punto al giudizio di opponibilità dei crediti nonché per la definizione del procedimento volto alla liquidazione ed alla soddisfazione dei crediti ammessi (sempre non oltre la soglia massima prevista (dall'art 1 comma) 203 stessa legge”. Con il D.Lgs. n. 159/2011 il legislatore ha previsto agli artt. 52 e ss. un apposito sub-procedimento di verifica dei diritti di credito vantati dai creditori del soggetto sottoposto a procedimento di prevenzione. Si tratta di un sub-procedimento che si svolge dinanzi al Giudice penale, nel corso del quale trovano tutela i crediti sorti anteriormente al sequestro purché ne sia offerta la prova dell'esistenza, nonché della buona fede ed incolpevole affidamento, oltre che della previa e inutile escussione del patrimonio del proposto. Svolti tali accertamenti il Giudice penale dispone il pagamento delle somme dovute. Si possono anche vendere i beni confiscati per soddisfare i creditori (artt. 57 ss.), garantiti, però, nell'ambito di un limite massimo rispetto al valore dei beni confiscati (70% ex art. 53) secondo un ordine simile a quello previsto dalla legge fallimentare (art. 61, co. 2). Diversa è la disciplina relativa ai titolari di crediti prededucibili, ossia quelli che sono qualificati tali dalla legge o che sono sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, e che sono pagati con le modalità previste dall'art. 54, anche nel corso del procedimento di verifica, ovvero dall'art. 61, co. 2 all'esito del procedimento di verifica, sempre dinanzi al giudice penale. Si tratta di una disciplina che ricalca quella dettata dagli artt. 111 e 111-bis L. fall., come modificati dalla riforma del 2006, ponendosi per il procedimento fallimentare problemi analoghi, seppur non sovrapponibili data la natura dinamica del procedimento di prevenzione. Parzialmente analoga alla disciplina fallimentare, in particolare all'art. 51 L. Fall. è anche la formulazione del divieto generalizzato di azioni esecutive sui beni oggetto di sequestro di cui all'art.55 D.Lgs. n. 159/11. Sul punto occorre osservare che, in materia fallimentare, si è affermata più volte l'estensibilità di tale divieto alle azioni di cognizione sull'assunto che ricorra anche rispetto ad esse l'esigenza di concentrare dinanzi a un unico organo giudiziario tutte le azioni dirette all'accertamento dei crediti con un rito che garantisca il concorso dei creditori, con conseguente improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie. Si tratta di un ragionamento che, ricorrendo la stessa ratio, si deve estendere ai procedimenti di prevenzione e all'art. 55 D.Lgs. 159/2011. In tal senso sembra orientata la giurisprudenza di merito, secondo cui l'accertamento delle ragioni dei terzi deve essere compiuto dinanzi al Giudice Delegato (cfr. Trib. Trapani n. 553/12, Trib. Napoli n. 2375/14, Trib. Roma n. 8041/14). Sul tema è intervenuto nuovamente il legislatore con la L. n. 228/2012, art. 1 co da 194 a 205. Tali disposizioni si riferiscono ai “beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”, ossia i beni confiscati nell'ambito dei procedimenti per i quali alla data del 13 ottobre 2011 non era già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In questi casi, infatti, l'art. 117 co. 1 D.Lgs. 159/2011 prevede che “continuano ad applicarsi le norme previgenti” alla sua entrata in vigore. Vanno assimilati alle disposizioni “previgenti” anche i principi enucleati dalla giurisprudenza nel vigore di tali disposizioni, in particolare in materia di tutela dei terzi. Soccorre, in tal senso, quella parte della motivazione della sentenza delle Sezioni Unite nn. 10532, 10533 e 10534 del 2013, “si suppone che il legislatore razionale – quando emana una legge – conosca il diritto vivente. Ora, se il legislatore nel disciplinare una materia non innova le soluzioni che costituiscono l'approdo interpretativo della giurisprudenza, vuol dire che le recepisce: cioè le fa normativamente proprie”. Ne deriva che, per la parte disciplinata dalla L. 228/2012, presupposti per il riconoscimento del credito, sono quelli previsti dall'art. 52 D.Lgs. 159/2011 (art. 1 comma 200 L. 228/12). L'ammissione è subordinata, perciò, anche all'accertamento della sussistenza e dell'ammontare del credito e alla ricorrenza della condizione di cui all'art. 52, comma 1, lett. b) D.Lgs. 159/2011, mentre, per la parte che non è invece regolamentata dalla L. 228/2012, la disciplina si desume dai principi elaborati dalla giurisprudenza nel vigore delle norme previgenti il D.Lgs. 159/2011. Per quanto concerne, in particolare, la devoluzione al Giudice penale, la S.C. ha più volte ribadito che “solo il giudice chiamato in via istituzionale a valutare i presupposti per l'imposizione del vincolo di indisponibilità del bene e della successiva sua ablazione dal patrimonio del singolo, consistenti rispettivamente nel sequestro prima e nella confisca poi, può conoscere dei limiti oggettivi e soggettivi delle corrispondenti misure (di prevenzione, nel t.u. antimafia, di sicurezza, ex art. 240 c.p., o L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies): e, entro tali limiti, dell'opponibilità delle ragioni di terzi agli organi investiti della cura del bene che ne è oggetto” (v. Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 22814/2013). Come hanno, infatti, chiarito i giudici di legittimità in questa pronuncia “le sezioni penali di questa Corte pacificamente accordano la tutela risarcitoria al terzo creditore appunto in i incidente di esecuzione penale (da ultimo, v. Cass., sez. 1 pen., 17 luglio 2013, ”. 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La pronuncia citata, inoltre, dichiara che tali conclusioni non possano essere superate dalla sentenza n. 18909/2013, la quale “legittima un'autonoma azione di cognizione da parte del creditore in sede civile…pur sempre quando si tratti di confisca di prevenzione e, per di più, in una fattispecie riferita a tempo talmente remoto da sfuggire sia alla normativa a regime di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, che alla disciplina transitoria di cui alla L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 192 e ss..” (nella fattispecie sottoposta all'attenzione della S.C. il sequestro era datato 7.7.98 e la confisca era stata disposta il 15.2.2002), circostanza non sussistente nel caso di specie. Si tratta di conclusioni ancora oggi valide, non essendo state sconfessate dal nuovo Codice Antimafia (L. n. 161/2017, come poi modificato per ultimo da L. n. 160/2019). Peraltro il comma 4 bis dell'art.12 sexies L. 356/92 prevede che le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale” . Benché l'attuale formulazione del citato comma 4bis sia stata introdotta con l'art. 1 comma 190 della legge n. 222/12 (legge di stabilità) in vigore dal 1 gennaio 2013, se ne deve sostenere l'immediata applicabilità stante la natura processuale della disposizione richiamata (cfr. Cass. nn. 22814/13, 26527/14). La domanda riconvenzionale è, dunque, improcedibile. Restano assorbite tutte le restanti questioni e richieste. Per quanto riguarda le spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate, d'ufficio, sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ai valori minimi, stante il carattere seriale dei giudizi introdotti dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XI civile, in persona del Giudice dott.Vincenzo Pappalardo, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
• dichia o pravendita stipulato in data 2/2/2009 tra e per le ragioni indicate in Parte_1 CP_1 motivazione;
• ordina alla competente Agenzia del Territorio-Servizi di pubblicità immobiliare (ex Conservatoria dei registri immobiliari) di Caserta di annotare la presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c.;
• dichiara improcedibile la domanda di restituzione avanzata dalla parte convenuta;
• Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano ex DM 55/2014 in € 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, iva e cpa.
Napoli, 07/04/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo