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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 22/03/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 77 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 77/2025 V.G. promosso da:
(Cf. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] e (Cf. Parte_2
), nata a [...] il [...] e residente a [...]5-11, C.F._2
Elets, Lipetskaya oblast, Russian Federation, 399772, rappresentati e difesi dall'avv.
Domenico Quadrato (CF. ) del foro di Avezzano ed C.F._3 elettivamente domiciliati in Celano in via Fossaceca n. 92 in virtù di procura in calce al ricorso.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento di provvedimento di omologa di separazione personale tra coniugi emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento civile
1 contraddistinto dal numero 916/2021 RG chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.01.2025, e hanno Parte_1 Parte_2
adìto il Tribunale al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 15.04.2000 in L'VIV (UCRAINA) dal quale non sono nati figli.
Il Tribunale di Avezzano ha dichiarato la separazione personale dei coniugi con decreto di omologa emesso in data 22.03.2022.
All'udienza del 19 marzo 2025, celebrata ai sensi dell'art 127ter c.p.c., le parti hanno insistito per l'accoglimento della domanda.
Il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale, emesso da questo
Tribunale in data 22.03.2022, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
2 Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e in data 15.04.2000 in L'VIV(Ucraina), trascritto presso il
[...] Parte_2 comune di Celano (AQ), Atto n. 14 p. II s. C, anno 2000.
PRENDE ATTO delle condizioni di cui sopra, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Celano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 20 marzo 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Greco Dott Leopoldo Sciarrillo
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 77/2025 V.G. promosso da:
(Cf. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] e (Cf. Parte_2
), nata a [...] il [...] e residente a [...]5-11, C.F._2
Elets, Lipetskaya oblast, Russian Federation, 399772, rappresentati e difesi dall'avv.
Domenico Quadrato (CF. ) del foro di Avezzano ed C.F._3 elettivamente domiciliati in Celano in via Fossaceca n. 92 in virtù di procura in calce al ricorso.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento di provvedimento di omologa di separazione personale tra coniugi emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento civile
1 contraddistinto dal numero 916/2021 RG chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.01.2025, e hanno Parte_1 Parte_2
adìto il Tribunale al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 15.04.2000 in L'VIV (UCRAINA) dal quale non sono nati figli.
Il Tribunale di Avezzano ha dichiarato la separazione personale dei coniugi con decreto di omologa emesso in data 22.03.2022.
All'udienza del 19 marzo 2025, celebrata ai sensi dell'art 127ter c.p.c., le parti hanno insistito per l'accoglimento della domanda.
Il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale, emesso da questo
Tribunale in data 22.03.2022, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
2 Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e in data 15.04.2000 in L'VIV(Ucraina), trascritto presso il
[...] Parte_2 comune di Celano (AQ), Atto n. 14 p. II s. C, anno 2000.
PRENDE ATTO delle condizioni di cui sopra, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Celano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 20 marzo 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Greco Dott Leopoldo Sciarrillo
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