CA
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/07/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT. PIETRO SCUTERI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1134/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.03.2025, vertente
TRA
(P. IVA ), in persona del Curatore Avv. Saladini Paolo, Parte_1 P.IVA_1 autorizzata a costituirsi nel giudizio (RG. n. 1134/2019) da decreto del Giudice Delegato presso il
Tribunale di Lamezia Terme, Dott.ssa Adele Foresta, emesso in data 23.05.2019, ammessa al patrocinio a spese dello stato, come da provvedimento indicato, elettivamente domiciliata in
Lamezia Terme (CZ), alla via Adda n. 11, presso lo studio del dell'Avv. Ernestina Monica Greco, la quale la rappresenta e difende in forza di procura speciale su foglio separato e allegato alla memoria di costituzione con nuovo difensore depositata in data 27.04.2022;
APPELLANTE
E
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via G. Schipani n. 168/E, CP_2 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Iiritano, il quale la rappresenta e la difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
Nonché
, in persona del Curatore avv. Controparte_3
Godino Flavio
1 APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Per : “piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, Parte_1 in accoglimento dell'appello, riformare parzialmente l'impugnata sentenza in ordine al capo relativo alla compensazione delle spese di lite e per l'effetto: condannare la società appellata in p.l.r.p.t., per le motivazioni sopra esposte, Controparte_1 alla refusione delle spese, competenze e onorari del giudizio di primo grado in favore della società
; Parte_1 condannare la società appellata in p.l.r.p.t., alla refusione delle spese, Controparte_1 competenze e onorari del giudizio di secondo grado in favore dell'Erario”.
Per “…rigettare l'appello proposto per le motivazioni indicate e, per l'effetto Controparte_1 confermare la sentenza impugnata.
Stante l'ammissione della curatela al patrocinio a spese dello Stato, compensare le spese del presente grado di giudizio”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado
Con atto di citazione del 3.01.2011, notificato il 4.01.2011, ha convenuto in Controparte_1 giudizio la società e dinanzi al Tribunale di Catanzaro per ottenere Parte_1 Controparte_3 la sua condanna al pagamento della somma di euro 36.531,28 oltre IVA, quale saldo per i lavori effettuati, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla data di maturazione del credito sino al giorno dell'effettivo soddisfo.
A fondamento della domanda, l'attrice ha assunto che:
➢ Nel corso degli anni 2007-2008, la società ha effettuato diversi lavori di Controparte_1 stasatura, idropulitura, spurgo, teleispezione, ripristino e risanamento delle reti fognarie, tutti in favore dell'impresa F.I. Costruzioni di UL Francesco, nonché attività di bonifica, disinfezione e disinfettazione dei locali degli istituti scolastici di Catanzaro e provincia, per un totale complessivo di euro 36.531,28 oltre IVA, debitamente provati dai buoni di consegna;
➢ in data 16.01.2008, ha trasferito con scrittura privata un ramo di azienda in Controparte_3 favore della società Parte_1
➢ nonostante i ripetuti solleciti, la richiesta di pagamento indirizzata a e a Controparte_3 [...] non ha trovato alcun riscontro positivo;
Pt_1
2 ➢ atteso che ha subito numerosi protesti, ha formulato Controparte_3 Controparte_1 anche domanda per sequestro conservativo, accolta dal Tribunale di Catanzaro con provvedimento del 24-26 novembre 2010, comunicato in data 9.12.2010.
All'udienza del 5.12.2011 il difensore dell'attrice ha fatto presente che la ditta individuale di
è stata dichiarata fallita e il giudice ha disposto l'interruzione del processo. Controparte_3
Con ricorso depositato in data 16.12.2011, ha provveduto alla riassunzione del Controparte_1 giudizio ex art. 303 c.p.c.
Dopo diversi rinvii per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 12.01.2016 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 22.04.2016, il Curatore della società ha depositato una istanza di interruzione Parte_1 del giudizio atteso che con sentenza n. 5 del 17 aprile 2014 il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato il fallimento della società Ha, altresì, depositato l'estratto della suddetta Parte_1 sentenza.
Con ordinanza del 3.05.2016, è stata disposta la comparizione delle parti all'udienza del
27.09.2016.
In data 30.05.2016, l'Avv. Saladini Paolo, in qualità di curatore del ha Parte_1 depositato l'istanza di interruzione unitamente al decreto di comparizione notificati alle controparti in data 10.5.2015 a mezzo posta elettronica certificata.
Dopo altri due rinvii della causa per la precisazione delle conclusioni e dopo che in ogni udienza ha sempre rilevato che l'istanza di interruzione deve essere ritenuta irrituale in Controparte_1 quanto i fatti interruttivi sono stati comunicati solo dopo la chiusura della discussione della causa e allorquando nessuna altra attività difensiva può essere svolta, all'udienza dell'8.01.2018 il giudice ha disposto l'interruzione del giudizio in ragione dell'intervenuta dichiarazione di fallimento di Parte_1
[.
data 8.01.2018, ha provveduto alla riassunzione del giudizio ex art. 303 Controparte_1
c.p.c.
Con comparsa depositata in data 15.09.2018, si è costituita in giudizio , in Parte_1 persona del curatore avv. Saladini Paolo, per resistere alla domanda e chiederne il rigetto.
In via preliminare, ha eccepito l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine dei tre mesi dall'effettiva conoscenza della dichiarazione di fallimento.
In particolare, ha evidenziato che la società attrice ha avuto effettiva e legale conoscenza dell'evento interruttivo sia con la comunicazione ex art. 92 L.F. notificatole in data 26.04.2016, come da ricevuta di consegna versata in atti e, sia, con la comunicazione effettuata dal curatore
3 all'udienza del 27.09.2016. Tuttavia, considerato che la riassunzione è avvenuta solo in data
8.01.2018, dunque ben oltre il termine dei tre mesi dall'effettiva e legale conoscenza, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 305 c.p.c.
In via pregiudiziale, invece, ha eccepito l'improcedibilità della domanda in virtù del fatto che il diritto di credito doveva essere accertato secondo le regole dettate nel procedimento di accertamento del passivo ex art. 52 L.F., in ossequio al principio della par condicio creditorum.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.09.2018, con provvedimento del
18.09.2018 il giudice ha fissato l'udienza del 27.11.2018 per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della suddetta discussione, con sentenza n. 2001/2018, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata in data 27.11.2018, il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato l'estinzione del giudizio per tardività della riassunzione e ha compensato integralmente le spese di lite in ragione della natura delle questioni coinvolte e della particolarità degli eventi che hanno caratterizzato il giudizio.
Dichiarata la contumacia della del fallimento di , il Tribunale ha riconosciuto Controparte_3 fondata l'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione ex artt. 43 co. III L.F. e
305 c.p.c. sollevata dalla curatela del ed ha rilevato in ipotesi di dichiarazione Parte_1 di fallimento di una delle parti in causa, l'interruzione del relativo giudizio è una conseguenza automatica di tale evento rispetto alla quale la eventuale pronuncia del giudice ha mera efficacia dichiarativa, e, da altro lato, che la riassunzione del processo deve avvenire entro il termine di tre mesi dall'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo, onde evitare una pronuncia di estinzione.
Poiché nel caso in esame la società ha avuto conoscenza legale ed effettiva Controparte_1 della dichiarazione di fallimento di con la comunicazione ex art. 92 L.F. inviata dal Parte_1 curatore il 26.04.2016 ed inoltre in data 10.05.2016 il medesimo curatore ha notificato ai procuratori della società attrice l'istanza di interruzione per intervenuto fallimento, la riassunzione avvenuta solo in data 8.01.2018 a deve ritenersi tardiva e come tale inidonea ad impedire l'estinzione del giudizio.
2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, , in persona del Curatore Avv. Saladini Parte_1
Paolo, ha proposto appello con atto di citazione notificato a mezzo pec il 27.05.2019, affidandolo a un unico motivo che si esaminerà.
In data 8.10.2019 si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore per resistere al gravame e chiederne il rigetto. In particolare CP_2
4 l'appellata ha sostenuto la correttezza del provvedimento di compensazione delle spese di lite sotto il duplice profilo della correttezza del contegno processuale della società e della presumibile fondatezza della domanda da questa proposta.
Nonostante la regolarità della notificala curatela fallimentare di non si è Controparte_3 costituita e va dichiarata contumace.
In data 20.02.2022, è stato depositato il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato in favore di parte appellante, reso dal G.D. in data 23.05.2019.
Nella medesima data, il difensore di parte appellante (l'Avv. Sacchi Giovanni) ha depositato la rinuncia al mandato difensivo e contestuale istanza di liquidazione del compenso professionale per la fase svolta fino a quel momento.
In data 27.04.2022, ha depositato la memoria di costituzione con nuovo Parte_1 difensore Avv. Ernestina Monica Greco e ha ribadito le conclusioni già rassegnate nel proprio atto di appello.
Con provvedimento depositato il 31.08.2023, il Collegio ha provveduto alla liquidazione del compenso professionale per l'attività svolta e richiesto dall'Avv. Sacchi Giovanni.
A seguito dell'emanazione del decreto presidenziale n. 57 del 25.10.2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della terza sezione civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavoro e dei magistrati ad essa assegnati tra le altre due sezioni civili, il presente procedimento è stato riassegnato alla seconda sezione civile ed è stato designato come consigliere relatore la dott.ssa
Ferriero Silvana.
All'udienza del 12.03.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, con provvedimento del 14.03.2025 depositato il
17.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Le parti hanno depositato la comparsa conclusionale.
In data 21.05.2025, l'appellante ha depositato la memoria di replica e in data 22.05.2025 il suo difensore ha depositato l'istanza di liquidazione del compenso professionale per l'attività svolta.
2.2 Con un unico motivo di gravame parte appellante denuncia la “nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione sulla compensazione delle spese di lite”.
In particolare, evidenzia che, se da un lato il giudice di prime cure ha Parte_1 correttamente concluso nel senso di dichiarare estinto il giudizio per tardività della riassunzione, da altro lato, però, in presenza di una inevitabile soccombenza della società ha Controparte_1 disposto la compensazione integrale delle spese fornendo sul punto una motivazione apparente.
5 Infatti, si è limitato a motivare siffatta decisione richiamando circostanze generiche che possono far riferimento a qualsiasi procedimento, senza indicare quale siano state le questioni la cui complessità avrebbe giustificato la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
Di conseguenza, la sentenza deve essere dichiarata nulla perché non consente di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del suo convincimento.
Inoltre, la pronuncia sulla compensazione delle spese di lite deve essere riformata anche alla luce della circostanza per cui nonostante la riassunzione tardiva a opera di l'odierna Controparte_1 appellata è stata costretta a costituirsi in giudizio e a sopportare, pertanto, le relative spese processuali.
Tuttavia, atteso che l'appellata è stata soccombente in rito, essa doveva essere comunque condannata alla refusione delle spese di lite in favore di e in ossequio al Parte_1 principio sotteso all'art. 91 c.p.c.
Il motivo è infondato ma la motivazione della sentenza deve essere corretta. Il Tribunale, infatti, ha disposto la compensazione delle spese di lite sulla base della < natura delle questioni coinvolte e della particolarità degli eventi > ma in realtà, nell'ipotesi di pronuncia di estinzione deve trovare applicazione la previsione dell'art. 310 c.p.c. che dispone che le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate. Sebbene il provvedimento del Tribunale sia quindi formalmente erroneo di tanto non si può dolere l'appellante perché l'unico provvedimento alternativo corretto non avrebbe determinato per la parte un risultato più favorevole: la compensazione, infatti, determina l'impossibilità di ottenere il rimborso delle spese di lite dalla controparte che è il medesimo effetto che si determina nella ipotesi di pronuncia ex art. 310 c.p.c.
L'appello deve quindi essere rigettato.
Deve infatti
2.4. Le spese processuali
Le ragioni della decisione, fondate su un rilievo d'ufficio e come tali disancorate dalla tesi difensiva altrettanto erronea dell'appellata, giustificano la compensazione tra le parti delle spese di questo grado del giudizio, in conformità, peraltro, alle conclusioni rassegnate dalla stessa appellata.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un importo pari al contributo unificato previsto per l'impugnazione ove questo risulti dovuto.
P.Q.M.
6 La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n. 2001/2018 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Controparte_4 dal Tribunale di Catanzaro e pubblicata in data 27.11.2018, così provvede:
1. dichiara la contumacia della curatela fallimentare di;
Controparte_4
2. rigetta l'appello;
3. compensa tra le parti le spese di lite;
4. dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato qualora questo sia dovuto.
Così deciso l'11 giugno 2025
La Presidente est.
Silvana Ferriero
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT. PIETRO SCUTERI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1134/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.03.2025, vertente
TRA
(P. IVA ), in persona del Curatore Avv. Saladini Paolo, Parte_1 P.IVA_1 autorizzata a costituirsi nel giudizio (RG. n. 1134/2019) da decreto del Giudice Delegato presso il
Tribunale di Lamezia Terme, Dott.ssa Adele Foresta, emesso in data 23.05.2019, ammessa al patrocinio a spese dello stato, come da provvedimento indicato, elettivamente domiciliata in
Lamezia Terme (CZ), alla via Adda n. 11, presso lo studio del dell'Avv. Ernestina Monica Greco, la quale la rappresenta e difende in forza di procura speciale su foglio separato e allegato alla memoria di costituzione con nuovo difensore depositata in data 27.04.2022;
APPELLANTE
E
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via G. Schipani n. 168/E, CP_2 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Iiritano, il quale la rappresenta e la difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
Nonché
, in persona del Curatore avv. Controparte_3
Godino Flavio
1 APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Per : “piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, Parte_1 in accoglimento dell'appello, riformare parzialmente l'impugnata sentenza in ordine al capo relativo alla compensazione delle spese di lite e per l'effetto: condannare la società appellata in p.l.r.p.t., per le motivazioni sopra esposte, Controparte_1 alla refusione delle spese, competenze e onorari del giudizio di primo grado in favore della società
; Parte_1 condannare la società appellata in p.l.r.p.t., alla refusione delle spese, Controparte_1 competenze e onorari del giudizio di secondo grado in favore dell'Erario”.
Per “…rigettare l'appello proposto per le motivazioni indicate e, per l'effetto Controparte_1 confermare la sentenza impugnata.
Stante l'ammissione della curatela al patrocinio a spese dello Stato, compensare le spese del presente grado di giudizio”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado
Con atto di citazione del 3.01.2011, notificato il 4.01.2011, ha convenuto in Controparte_1 giudizio la società e dinanzi al Tribunale di Catanzaro per ottenere Parte_1 Controparte_3 la sua condanna al pagamento della somma di euro 36.531,28 oltre IVA, quale saldo per i lavori effettuati, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla data di maturazione del credito sino al giorno dell'effettivo soddisfo.
A fondamento della domanda, l'attrice ha assunto che:
➢ Nel corso degli anni 2007-2008, la società ha effettuato diversi lavori di Controparte_1 stasatura, idropulitura, spurgo, teleispezione, ripristino e risanamento delle reti fognarie, tutti in favore dell'impresa F.I. Costruzioni di UL Francesco, nonché attività di bonifica, disinfezione e disinfettazione dei locali degli istituti scolastici di Catanzaro e provincia, per un totale complessivo di euro 36.531,28 oltre IVA, debitamente provati dai buoni di consegna;
➢ in data 16.01.2008, ha trasferito con scrittura privata un ramo di azienda in Controparte_3 favore della società Parte_1
➢ nonostante i ripetuti solleciti, la richiesta di pagamento indirizzata a e a Controparte_3 [...] non ha trovato alcun riscontro positivo;
Pt_1
2 ➢ atteso che ha subito numerosi protesti, ha formulato Controparte_3 Controparte_1 anche domanda per sequestro conservativo, accolta dal Tribunale di Catanzaro con provvedimento del 24-26 novembre 2010, comunicato in data 9.12.2010.
All'udienza del 5.12.2011 il difensore dell'attrice ha fatto presente che la ditta individuale di
è stata dichiarata fallita e il giudice ha disposto l'interruzione del processo. Controparte_3
Con ricorso depositato in data 16.12.2011, ha provveduto alla riassunzione del Controparte_1 giudizio ex art. 303 c.p.c.
Dopo diversi rinvii per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 12.01.2016 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 22.04.2016, il Curatore della società ha depositato una istanza di interruzione Parte_1 del giudizio atteso che con sentenza n. 5 del 17 aprile 2014 il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato il fallimento della società Ha, altresì, depositato l'estratto della suddetta Parte_1 sentenza.
Con ordinanza del 3.05.2016, è stata disposta la comparizione delle parti all'udienza del
27.09.2016.
In data 30.05.2016, l'Avv. Saladini Paolo, in qualità di curatore del ha Parte_1 depositato l'istanza di interruzione unitamente al decreto di comparizione notificati alle controparti in data 10.5.2015 a mezzo posta elettronica certificata.
Dopo altri due rinvii della causa per la precisazione delle conclusioni e dopo che in ogni udienza ha sempre rilevato che l'istanza di interruzione deve essere ritenuta irrituale in Controparte_1 quanto i fatti interruttivi sono stati comunicati solo dopo la chiusura della discussione della causa e allorquando nessuna altra attività difensiva può essere svolta, all'udienza dell'8.01.2018 il giudice ha disposto l'interruzione del giudizio in ragione dell'intervenuta dichiarazione di fallimento di Parte_1
[.
data 8.01.2018, ha provveduto alla riassunzione del giudizio ex art. 303 Controparte_1
c.p.c.
Con comparsa depositata in data 15.09.2018, si è costituita in giudizio , in Parte_1 persona del curatore avv. Saladini Paolo, per resistere alla domanda e chiederne il rigetto.
In via preliminare, ha eccepito l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine dei tre mesi dall'effettiva conoscenza della dichiarazione di fallimento.
In particolare, ha evidenziato che la società attrice ha avuto effettiva e legale conoscenza dell'evento interruttivo sia con la comunicazione ex art. 92 L.F. notificatole in data 26.04.2016, come da ricevuta di consegna versata in atti e, sia, con la comunicazione effettuata dal curatore
3 all'udienza del 27.09.2016. Tuttavia, considerato che la riassunzione è avvenuta solo in data
8.01.2018, dunque ben oltre il termine dei tre mesi dall'effettiva e legale conoscenza, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 305 c.p.c.
In via pregiudiziale, invece, ha eccepito l'improcedibilità della domanda in virtù del fatto che il diritto di credito doveva essere accertato secondo le regole dettate nel procedimento di accertamento del passivo ex art. 52 L.F., in ossequio al principio della par condicio creditorum.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.09.2018, con provvedimento del
18.09.2018 il giudice ha fissato l'udienza del 27.11.2018 per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della suddetta discussione, con sentenza n. 2001/2018, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata in data 27.11.2018, il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato l'estinzione del giudizio per tardività della riassunzione e ha compensato integralmente le spese di lite in ragione della natura delle questioni coinvolte e della particolarità degli eventi che hanno caratterizzato il giudizio.
Dichiarata la contumacia della del fallimento di , il Tribunale ha riconosciuto Controparte_3 fondata l'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione ex artt. 43 co. III L.F. e
305 c.p.c. sollevata dalla curatela del ed ha rilevato in ipotesi di dichiarazione Parte_1 di fallimento di una delle parti in causa, l'interruzione del relativo giudizio è una conseguenza automatica di tale evento rispetto alla quale la eventuale pronuncia del giudice ha mera efficacia dichiarativa, e, da altro lato, che la riassunzione del processo deve avvenire entro il termine di tre mesi dall'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo, onde evitare una pronuncia di estinzione.
Poiché nel caso in esame la società ha avuto conoscenza legale ed effettiva Controparte_1 della dichiarazione di fallimento di con la comunicazione ex art. 92 L.F. inviata dal Parte_1 curatore il 26.04.2016 ed inoltre in data 10.05.2016 il medesimo curatore ha notificato ai procuratori della società attrice l'istanza di interruzione per intervenuto fallimento, la riassunzione avvenuta solo in data 8.01.2018 a deve ritenersi tardiva e come tale inidonea ad impedire l'estinzione del giudizio.
2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, , in persona del Curatore Avv. Saladini Parte_1
Paolo, ha proposto appello con atto di citazione notificato a mezzo pec il 27.05.2019, affidandolo a un unico motivo che si esaminerà.
In data 8.10.2019 si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore per resistere al gravame e chiederne il rigetto. In particolare CP_2
4 l'appellata ha sostenuto la correttezza del provvedimento di compensazione delle spese di lite sotto il duplice profilo della correttezza del contegno processuale della società e della presumibile fondatezza della domanda da questa proposta.
Nonostante la regolarità della notificala curatela fallimentare di non si è Controparte_3 costituita e va dichiarata contumace.
In data 20.02.2022, è stato depositato il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato in favore di parte appellante, reso dal G.D. in data 23.05.2019.
Nella medesima data, il difensore di parte appellante (l'Avv. Sacchi Giovanni) ha depositato la rinuncia al mandato difensivo e contestuale istanza di liquidazione del compenso professionale per la fase svolta fino a quel momento.
In data 27.04.2022, ha depositato la memoria di costituzione con nuovo Parte_1 difensore Avv. Ernestina Monica Greco e ha ribadito le conclusioni già rassegnate nel proprio atto di appello.
Con provvedimento depositato il 31.08.2023, il Collegio ha provveduto alla liquidazione del compenso professionale per l'attività svolta e richiesto dall'Avv. Sacchi Giovanni.
A seguito dell'emanazione del decreto presidenziale n. 57 del 25.10.2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della terza sezione civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavoro e dei magistrati ad essa assegnati tra le altre due sezioni civili, il presente procedimento è stato riassegnato alla seconda sezione civile ed è stato designato come consigliere relatore la dott.ssa
Ferriero Silvana.
All'udienza del 12.03.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, con provvedimento del 14.03.2025 depositato il
17.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Le parti hanno depositato la comparsa conclusionale.
In data 21.05.2025, l'appellante ha depositato la memoria di replica e in data 22.05.2025 il suo difensore ha depositato l'istanza di liquidazione del compenso professionale per l'attività svolta.
2.2 Con un unico motivo di gravame parte appellante denuncia la “nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione sulla compensazione delle spese di lite”.
In particolare, evidenzia che, se da un lato il giudice di prime cure ha Parte_1 correttamente concluso nel senso di dichiarare estinto il giudizio per tardività della riassunzione, da altro lato, però, in presenza di una inevitabile soccombenza della società ha Controparte_1 disposto la compensazione integrale delle spese fornendo sul punto una motivazione apparente.
5 Infatti, si è limitato a motivare siffatta decisione richiamando circostanze generiche che possono far riferimento a qualsiasi procedimento, senza indicare quale siano state le questioni la cui complessità avrebbe giustificato la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
Di conseguenza, la sentenza deve essere dichiarata nulla perché non consente di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del suo convincimento.
Inoltre, la pronuncia sulla compensazione delle spese di lite deve essere riformata anche alla luce della circostanza per cui nonostante la riassunzione tardiva a opera di l'odierna Controparte_1 appellata è stata costretta a costituirsi in giudizio e a sopportare, pertanto, le relative spese processuali.
Tuttavia, atteso che l'appellata è stata soccombente in rito, essa doveva essere comunque condannata alla refusione delle spese di lite in favore di e in ossequio al Parte_1 principio sotteso all'art. 91 c.p.c.
Il motivo è infondato ma la motivazione della sentenza deve essere corretta. Il Tribunale, infatti, ha disposto la compensazione delle spese di lite sulla base della < natura delle questioni coinvolte e della particolarità degli eventi > ma in realtà, nell'ipotesi di pronuncia di estinzione deve trovare applicazione la previsione dell'art. 310 c.p.c. che dispone che le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate. Sebbene il provvedimento del Tribunale sia quindi formalmente erroneo di tanto non si può dolere l'appellante perché l'unico provvedimento alternativo corretto non avrebbe determinato per la parte un risultato più favorevole: la compensazione, infatti, determina l'impossibilità di ottenere il rimborso delle spese di lite dalla controparte che è il medesimo effetto che si determina nella ipotesi di pronuncia ex art. 310 c.p.c.
L'appello deve quindi essere rigettato.
Deve infatti
2.4. Le spese processuali
Le ragioni della decisione, fondate su un rilievo d'ufficio e come tali disancorate dalla tesi difensiva altrettanto erronea dell'appellata, giustificano la compensazione tra le parti delle spese di questo grado del giudizio, in conformità, peraltro, alle conclusioni rassegnate dalla stessa appellata.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un importo pari al contributo unificato previsto per l'impugnazione ove questo risulti dovuto.
P.Q.M.
6 La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n. 2001/2018 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Controparte_4 dal Tribunale di Catanzaro e pubblicata in data 27.11.2018, così provvede:
1. dichiara la contumacia della curatela fallimentare di;
Controparte_4
2. rigetta l'appello;
3. compensa tra le parti le spese di lite;
4. dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato qualora questo sia dovuto.
Così deciso l'11 giugno 2025
La Presidente est.
Silvana Ferriero
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