Articolo 118 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 79 bisArticolo 119
Versione
18 dicembre 1942
Art. 118.

Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, e' regolato, oltreche' dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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