Art. 5.
In caso di errata indicazione nelle note dei numeri di codice fiscale, il processo verbale, ai fini della irrogazione delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' redatto dagli impiegati dell'amministrazione finanziaria, incaricati delle ispezioni presso il pubblico registro automobilistico. A tal fine l'ufficio del pubblico registro automobilistico segnala ai suddetti impiegati gli errori rilevati, con le modalita' stabilite dal decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, di cui al successivo articolo 6.
Alla riscossione della sanzione provvede l'ufficio del registro che ha sede nel capoluogo di provincia.
In caso di errata indicazione nelle note dei numeri di codice fiscale, il processo verbale, ai fini della irrogazione delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' redatto dagli impiegati dell'amministrazione finanziaria, incaricati delle ispezioni presso il pubblico registro automobilistico. A tal fine l'ufficio del pubblico registro automobilistico segnala ai suddetti impiegati gli errori rilevati, con le modalita' stabilite dal decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, di cui al successivo articolo 6.
Alla riscossione della sanzione provvede l'ufficio del registro che ha sede nel capoluogo di provincia.