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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3746 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Separazione consensuale
DI
(nata in [...] [...] - C.F. Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. C.F._1
GALDIERI LUCA presso il cui studio in Napoli alla via F. Blundo n.ro 54 è elettivamente domiciliata
E
(nato in [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. LEONETTI MASSIMO presso il cui studio, in
Casoria alla via Nazionale delle Puglie n.ro 12, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/02/2025 e Parte_1 CP_1
premesso che avevano contratto matrimonio in Newham (Regno Unito) il 23/02/2009 e
[...] che dalla predetta unione erano nati due figli: nato a [...] Persona_1
Unito) il 01.05.2009 e (nata a [...] il [...]) rappresentavano la Controparte_2
volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza già interrotta dal 7 Ottobre 2024 con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale all'udienza del 17/06/2025, svolta con modalità cartolare, riservava la decisione al Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c..
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Affido condiviso dei minori nato a [...] il Persona_1
01.05.2009 e (nata a [...] il [...]), con residenza privilegiata degli Controparte_2 stessi in Napoli alla via S. Rosa n.ro 215 presso la madre. La SIa Parte_1 Pt_1 succederà per intero nel contratto di locazione in essere per l'immobile sito in Napoli alla
[...] via S. Rosa n.ro 215 ed occuperà l'immobile in uno ai figli e Persona_1 CP_2 utilizzando i relativi arredi presenti.
2) nato a [...] il [...] e (nata a [...]_1 CP_2 il 21.10.2015) incontreranno il padre con le seguenti modalità: -) A fine settimana alterni, dal venerdì, dalle ore 16,00 alla Domenica sera alle ore 22,00; -) Nelle giornate del Lunedì e del
Mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 21,00; -) Per le festività natalizie e di fine anno, con alternanza annuale, dal giorno 24 dicembre alle ore 16,00 al 26 dicembre alle ore 22,00 o dal 30 dicembre alle ore 16,00 al 1 gennaio alle ore 22,00; -) Per le festività Pasquali, con alternanza annuale, dal sabato antecedente la Domenica di Pasqua dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del Lunedì in Albis;
-) Per la ricorrenza della festa del papà e del compleanno dello stesso e, parimenti, saranno con la SIa da nella ricorrenza della festa della mamma e del compleanno della stessa;
-) Per le Parte_1 ferie estive, dieci giorni consecutivi alla chiusura dell'anno scolastico nel mese di giugno (da Sabato al Mercoledì successivo) ed otto giorni consecutivi nel mese di settembre (da Sabato a Domenica) prima dell'inizio della ripresa delle attività scolastica;
nel mese di luglio e di agosto (da sabato a sabato) due settimane consecutive con alternanza annuale dei periodi prescelti;
-) Per il compleanno ed onomastico di e con alternanza annuale;
-) I SIi Persona_1 CP_2 [...]
ed convengono che il padre preleverà Parte_1 Parte_1 CP_1 [...]
e presso l'abitazione materna ed ivi li riaccompagnerà, fatto salvo un Per_1 CP_2 diverso accordo tra loro;
-) Il regime di frequentazione innanzi concordato potrà essere modificato e/o integrato previo accordo in ragione delle necessità e richieste dei minori e Persona_1
. CP_2
3) I SIi ed confermano la loro volontà nel Parte_1 Parte_1 CP_1 consentire che i figli e possano viaggiare all'estero anche in Persona_1 CP_2 presenza di un solo genitore.
4) Il SI verserà a titolo di mantenimento per i figli e CP_1 Persona_1 CP_2
la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00) alla SIa da
[...] Parte_1 Pt_1
a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale del
[...] predetto importo in ragione della variazione dell'Indice Istat che interverrà;
5) I SIi da ed convengono che l'importo Parte_1 Parte_1 CP_1 dell'assegno unico mensile devoluto dall'INPS per i figli e sarà Persona_1 CP_2 integralmente percepito dalla madre e, parimenti, le detrazioni per i figli saranno godute per intero dalla SIa da;
Parte_1 Parte_1
6) Il SI contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie occorrenti per CP_1
i figli e così come individuate nel Protocollo adottato da codesto Persona_1 CP_2
Ill.mo Tribunale;
7) Il SI , entro trenta giorni dalla sottoscrizione dei presenti accordi, preleverà CP_1 dall'abitazione in Napoli alla via S. Rosa n.ro 215, i suoi effetti personali;
8) I SIi da ed dichiarano, con la sottoscrizione Parte_1 Parte_1 CP_1 del presente atto, di non avere null'altro a pretendere reciprocamente avendo definito ogni rapporto economico tra loro pendente;
9) I SIi da ed convengono che le spese e le Parte_1 Parte_1 CP_1 competenze del presente giudizio sono compensate tra le parti con esclusione del vincolo di solidarietà per le stesse.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la separazione personale dei coniugi DA Parte_1
e (atto n.105 , parte II S. C Sez. CN reg. Atti Matrimonio anno
[...] CP_1
2010 );
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/06/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino