Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00524/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01605/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1605 del 2025, proposto da
Energetica s.p.a. (già Società IN s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B72ADA85F5, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa Pellerano, Mario Quaglia e Lorenzo Bottero, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Bardonecchia, in persona del Sindaco pro tempore , e Centrale Unica di Committenza “Unione NT VA SU”, in persona del legale rappresentante pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Leone Giacomo Merani, Giorgio Lezzi e Claudia Maria Cicchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
Soc. Metan Alpi Sestriere Riscaldamento s.r.l., e Soc. Ecotermica Servizi s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambe rappresentate e difese dall’avvocato Gianni Maria Saracco, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
Energard s.r.l. Società di Ingegneria, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del Bando di gara avente ad oggetto « partenariato pubblico privato per progettazione e realizzazione interventi di revamping della centrale di produzione e affidamento in concessione della gestione integrata dell’impianto e del servizio di teleriscaldamento del Comune di Bardonecchia » (CIGB72ADA85F5), approvato con determinazione n. 29/2025 del 10/06/2025 della Centrale Unica di Committenza Unione NT VA SU (anch’essa impugnata), e in particolare della « perizia del valore di stima degli impianti al 30.03.2023 e relativi allegati » (indicata dall’articolo 2.1 del Disciplinare di gara tra i documenti di gara), del Progetto di Fattibilità del Promotore nella parte in cui si descrive lo stato di consistenza dell’attuale centrale di produzione e della rete di distribuzione (Relazione Generale, paragrafo 3.1.1. « configurazione attuale » e paragrafo 3.2 « rete di distribuzione ») e nella parte in cui si quantifica l’importo da riconoscere al Comune per il VIR dei cespiti relativi alla centrale ed alla rete di teleriscaldamento esistenti (Relazione generale, paragrafo « investimento »), della bozza di concessione anch’essa in parte qua (articoli 4.2 e 6.3, dove si quantifica il valore di riscatto dell’impianto esistente e si disciplinano le modalità della corresponsione), del P.E.F. – Piano Economico Finanziario nella parte in cui quantifica alla voce « immobilizzazioni materiali » il valore di rimborso e di ogni altro atto, presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati, ivi espressamente comprendendo gli atti comunali con i quali è stata valutata la fattibilità delle proposta di partenariato (delibera della Giunta Comunale n. 187 del 22/12/2023 e delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 22/12/2023), gli atti comunali con i quali è stata confermata la declaratoria di fattibilità della proposta di partenariato e approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (determinazione area tecnica del Comune di Bardonecchia n. 212 del 21/08/2024; la non conosciuta determinazione area tecnica del Comune di Bardonecchia n. 93 del 14/03/2025; delibera di Giunta Comunale n. 123 del 21/08/2024; la validazione del progetto di Fattibilità Tecnico Economica del Comune di Bardonecchia e della Centrale Unica di Committenza Unione NT VA SU in data 03/03/2025 prot. 3783 ed allegato rapporto di verifica del 26/02/2025).
Nonché per l’annullamento degli atti con i quali è stata approvata la impugnata « perizia del valore di stima degli impianti al 30.03.2023 e relativi allegati » già gravati con il ricorso n. 607/2021 R.G.R., ovvero:
a) la deliberazione della Giunta Comunale di Bardonecchia 28/04/2021, n. 53, ad oggetto « gestione di servizio di teleriscaldamento all’interno del territorio comunale - Approvazione perizia di stima impianti e presa d’atto e condivisione della versione definitiva del piano di sviluppo del teleriscaldamento », se ed in quanto occorra, la deliberazione del Consiglio Comunale di Bardonecchia n. 24 del 2 settembre 2020, ad oggetto « gestione del servizio di teleriscaldamento all’interno del territorio comunale - atto di indirizzo per l’indizione della procedura concorsuale finalizzata all’affidamento del servizio, mediante ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi, nonché determinazioni conseguenti »;
b) la deliberazione della Giunta Comunale di Bardonecchia 30/03/2023, n. 42, ad oggetto « gestione del servizio di teleriscaldamento all’interno del territorio comunale - Approvazione aggiornamento della perizia di stima impianti » con la quale è stata approvato « l’aggiornamento della perizia tecnico - economica, a firma dell’Ing. Sergio Bazzoni della soc. Energard s.r.l., sullo stato degli impianti e delle reti di teleriscaldamento di Bardonecchia e dell’edifico di centrale […]».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bardonecchia e della Centrale Unica di Committenza “Unione NT VA SU”, nonché delle controinteressate Soc. Metan Alpi Sestriere Riscaldamento s.r.l. e Soc. Ecotermica Servizi s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. GI AN NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato in data 09/07/2025, IN S.r.l. (di seguito anche solo “ IN ”), concessionario di fatto della gestione integrata dell’impianto e del servizio di teleriscaldamento del Comune di Bardonecchia , ha impugnato gli atti della procedura di affidamento pubblico, meglio individuati in epigrafe, nella parte in cui quantificano il Valore Industriale Residuo (di seguito “VIR”) dei cespiti relativi alla centrale e alla rete di teleriscaldamento cittadino e ne regolano il meccanismo di pagamento da parte dell’operatore aggiudicatario.
2. – I fatti rilevanti per la decisione possono essere così sintetizzati.
2.1 - Con deliberazione consiliare del 19/12/1998 n. 73, il Comune di Bardonecchia ha affidato a Metan Alpi s.r.l. (successivamente Energie s.r.l., quindi IN s.r.l.) il servizio di teleriscaldamento nel territorio comunale. La convenzione, sottoscritta inter partes in data 07/12/1999 (di seguito “ Convenzione ”), prevedeva che il servizio avesse durata trentennale, a decorrere dal marzo 2001, data di inizio dell’erogazione.
All’esito dell’entrata in vigore dell’art. 23- bis co. 8, lett. e) d.l. 25/06/2008 n. 112 (a mente del quale le concessioni di pubblico servizio affidate a soggetti privati in assenza di procedura ad evidenza pubblica – qual è quella di specie – sarebbero ope legis cessate « comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante »), il Comune di Bardonecchia ha comunicato alla concessionaria l’intenzione di avviare una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di un nuovo affidatario. Nel successivo quinquennio, tuttavia, l’Amministrazione comunale non ha provveduto all’indizione della procedura, in ragione (anche) della convulsa evoluzione del quadro normativo in materia di servizi pubblici locali. Perdurando l’inazione amministrativa, il gestore (allora Energie s.r.l.) ha proposto un ricorso ex art. 117 c.p.a. che il Tribunale ha accolto, ordinando all’Amministrazione di provvedere quantomeno sull’istanza di sollecito trasmessa dalla concessionaria (TAR Piemonte, Sez. I, 01/12/2016 n. 1489).
2.2 - In adempimento alla statuizione giudiziale, il Comune di Bardonecchia ha avviato un’istruttoria tecnica sulle condizioni dell’impianto termico e, all’esito, ha determinato di procedere al riscatto degli impianti di teleriscaldamento di proprietà del gestore ubicati nel territorio comunale (determina del 02/09/2020 n. 24: doc. 2 Energetica). Ha quindi provveduto all’avvio della procedura finalizzata alla redazione dello stato di consistenza dell’impianto, ai fini di cui all’art. 24 r.d. 15/10/2025 n. 2578 e agli artt. 11 e 13 d.p.r. 04/10/1986 n. 902.
Ne è derivato un ampio contenzioso inerente la quantificazione del VIR dei cespiti relativi alla rete di teleriscaldamento cittadino, culminato nella proposizione da parte di IN s.r.l. di un ricorso giurisdizionale, integrato da due motivi aggiunti, avverso le delibere comunali di approvazione e aggiornamento della perizia tecnico-economica sul valore dei beni aziendali e sull’ammontare degli investimenti realizzati (deliberazioni della Giunta Comunale del 28/04/2021 n. 53 e del 30/03/2023 n. 42, nonché determina sindacale del 17/11/2023 n. 21420: docc. 7, 13 e 22 Energetica). Il giudizio, iscritto al RG n. 607/2021, è stato definito da questa Sezione con sentenza del 02/02/2026 n. 177, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario, in quanto la controversia aveva ad oggetto il prezzo di cessione degli impianti di proprietà del gestore, avente consistenza di diritto soggettivo.
Nelle more di tale contenzioso, IN s.r.l. è rimasta – ed è ancora oggi – gestore di fatto del servizio di teleriscaldamento.
2.3 - Completata l’istruttoria sulla valutazione degli impianti, il Comune di Bardonecchia ha ricevuto e valutato due proposte di partenariato pubblico privato per l’ammodernamento (c.d. revamping ) della centrale di produzione e per l’affidamento in concessione della gestione integrata del servizio di teleriscaldamento. Con delibera del 22/12/2023 n. 187, l’Amministrazione ha dichiarato il maggior interesse pubblico per la proposta congiuntamente formulata dalle società Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento s.r.l. ed Ecotermica Servizi s.p.a., nominate Promotrici della procedura (doc 29 Energetica).
Adeguate le determinazioni assunte alle previsioni del nuovo Codice dei Contatti Pubblici nonché alle indicazioni del parere ANAC del 14/02/2024 n. 63 (doc. 33 Energetica), il Comune ha demandato alla Centrale Unica di Committenza presso l’Unione NT VA SU (di seguito “CUC”) l’avvio del procedimento per l’affidamento del servizio ex art. 193 del d.lgs n. 36/2023 (determina 21/08/2024 n. 214). La documentazione di gara è stata infine approvata con delibera della CUC del 10/06/2025 n. 29 (doc. 35 Energetica).
Tale ultima determinazione, in uno con la documentazione ad essa presupposta, è oggetto dell’odierno ricorso odierno.
3. – L’impugnazione è affidata a nove motivi di diritto, in parte reiterativi delle censure proposte del giudizio rubricato al RG 607/2021.
Le doglianze di IN s.r.l. sono incentrate su – ed essenzialmente limitate a – l’inclusione nella documentazione di gara della perizia del valore di stima degli impianti, approvata dall’Amministrazione comunale nel marzo del 2023 e impugnata in sede giudiziale ( supra §2.2). Nella prospettazione della ricorrente, detta inclusione cristallizzerebbe uno stato di fatto degli impianti e delle reti del tutto inattuale e inciderebbe in termini negativi sulla quantificazione del valore di riscatto degli impianti, pregiudicando gli interessi economici del gestore uscente.
4. – Il Comune di Bardonecchia e le società Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento s.r.l. ed Ecotermica Servizi s.p.a. si sono ritualmente costituite in giudizio, chiedendo l’integrale reiezione delle pretese avverse.
Con argomentazioni in larga parte sovrapponibili, la resistente e le controinteressate hanno eccepito l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili, denunciando in particolare:
- l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché nelle more del giudizio IN s.r.l. si è fusa per incorporazione in Energetica s.p.a., la quale ha partecipato alla procedura competitiva per l’affidamento del servizio di teleriscaldamento di cui è causa (senza avanzare contestazioni avverso la documentazione di gara). La confusione in senso giuridico dei patrimoni societari impedirebbe di ravvisare in capo ad Energetica s.p.a. un interesse a contestare lo stato di consistenza del compendio aziendale del gestore uscente, giacché il suo travolgimento costituirebbe un aggravio economico rispetto alle proposte progettuali e ai PEF della concorrente;
- l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione delle determinazioni comunali che hanno preceduto la perizia di stima contestata dalla ricorrente (in particolare il Piano di Sviluppo approvato con la delibera consiliare n. 24/2020) nonché di quelle di valutazione e approvazione della fattibilità della proposta di partenariato pubblico privato, le quali fungerebbero da presupposto logico-giuridico della determinazione impugnata e ne vincolerebbero il contenuto;
- l’inammissibilità per violazione del ne bis in idem delle censure specificamente rivolte avverso il contenuto della perizia di stima del 2023, in quanto integralmente reiterative di quelle proposte nel giudizio RG 607/2021, e comunque la loro inammissibilità per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
Nel merito, l’Amministrazione resistente e le controinteressate hanno chiesto il rigetto dell’impugnazione avversa, in quanto l’Amministrazione avrebbe previsto meccanismi di adeguamento del VIR al precipuo fine di allineare il contenuto della perizia di stima del 2023 alla consistenza degli impianti al momento dell’affidamento del servizio al nuovo gestore. Non sarebbe inoltre sindacabile la preferenza accordata dall’Amministrazione rispetto alla proposta di partenariato posta a base di gara, in quanto espressione di discrezionalità tecnica e in quanto ragionevole sul piano economico. Osservano infine che alcuni degli investimenti che – nella prospettazione della ricorrente – l’Amministrazione comunale avrebbe ignorato non sarebbero comprovati sul piano documentale e, dunque, non sarebbero suscettibili di mettere in dubbio la congruità economico-finanziaria della determinazione impugnata.
5. – Con memoria in prosecuzione del 28/01/2026, il patrocinio attoreo ha documentato che, nelle more del giudizio, IN si è fusa per incorporazione in Energetica s.p.a. e ha rappresentato l’interesse di quest’ultima alla prosecuzione del giudizio e alla decisione di merito, al fine di tutelare.
6. – All’udienza pubblica del 18/02/2026, il Collegio ha sollecitato, anche ai fini di cui all’art. 73, co. 3 c.p.a., il contraddittorio in ordine all’ammissibilità del ricorso sotto l’ulteriore profilo della lesività della determinazione impugnata nei confronti della società ricorrente. Dopo ampia discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
6. – Il ricorso è inammissibile per le ragioni di cui appresso.
6.1 - L’art. 14 della Convenzione (rubricato “Riscatto degli impianti”) prevede – per quanto qui di interesse – che « alla scadenza del termine finale dell’affidamento del servizio, o in caso di decadenza dall’affidamento del servizio alla Concessionaria, il ramo d’azienda della stessa finalizzati alla gestione del servizio, dovranno essere ceduti a titolo oneroso al Comune di Bardonecchia o al diverso soggetto a cui l’Ente affiderà la gestione del medesimo servizio. Il prezzo di cessione sarà individuato in base a stime peritali disposte dalle parti, in applicazione dei criteri previsti dall’art. 24 del T.U. 2578/1925, nonché dall’art. 13 del D.P.R. 902/1986 » (doc. 1 Energetica).
Come visto in precedenza ( supra §2.2), l’Amministrazione comunale, in attuazione delle previsioni della Convenzione, ha avviato la procedura per il riscatto della proprietà del compendio aziendale inerente il servizio di teleriscaldamento, a norma dell’art. 24 d.p.r. n. 2578/2025. La determina di approvazione del riscatto (delibera consiliare n. 24/2020) è stata ritualmente comunicata a IN, che non ha proposto ricorso (giudiziale e giustiziale), ed è dunque divenuta inoppugnabile.
Le successive contestazioni giudiziali della società ricorrente, confluite nel procedimento RG 607/2021, si sono appuntate unicamente sulle modalità di determinazione del VIR, ai fini della quantificazione dell’indennità spettante al gestore uscente ( recte , del prezzo di cessione dei beni aziendali a norma dell’art. 14 della Convenzione). Non è stata oggetto di censura, invece, la volontà rappresentata dal Comune di provvedere all’acquisto dell’azienda all’esito della scadenza del rapporto convenzionale. Del resto, il ricorso principale non aveva ad oggetto la menzionata delibera consiliare n. 24/2020, bensì la determina di approvazione della prima Perizia di stima del 2021, dunque un atto posto a valle della decisione di riscattare il compendio aziendale.
Acclarata l’inoppugnabilità della menzionata delibera, non sono in questa sede ravvisabili ostacoli di carattere normativo che impedissero, sotto altro profilo, l’acquisizione dell’azienda da parte dell’Amministrazione concedente. In particolare, non ostava all’acquisizione degli impianti l’intervenuta cessazione ope legis del rapporto concessorio. Sul piano civilistico, è facoltà delle parti contraenti regolare la sorte della res allo scadere degli effetti del negozio e, nel caso di specie, la Convezione non prevedeva un termine per l’esercizio del diritto potestativo da parte del Comune (né a fortiori ne disponeva la valenza perentoria). In ogni caso, sul piano amministrativo, il menzionato art. 24 del r.d. n. 2578/1925 attribuiva all’Ente la facoltà di riscattare la proprietà degli impianti aziendali, anche in assenza di una espressa previsione negoziale (presente nel caso di specie).
In disparte dunque ogni considerazione in ordine al momento di produzione dell’effetto traslativo in ipotesi di riscatto ex art. 24 r.r 2578/1925, il passaggio della proprietà dei beni aziendali in capo all’Amministrazione comunale non può più essere messa in discussione da parte della società ricorrente. Sotto il profilo in esame, l’assetto di interessi deve ritenersi definitivamente cristallizzato.
6.2 - La disciplina di gara riflette tale circostanza.
Il Paragrafo 4 del Progetto di Fattibilità della proposta di partenariato pubblico-privato approvata dal Comune precisa che « L’investimento oggetto della presente proposta è costituito da due voci principali. a) Importo da riconoscere al Comune per il valore industriale residuo (VIR) dei cespiti relativi alla centrale ed alla rete di teleriscaldamento esistenti; b) Spese di revamping della centrale […]». Vi si precisa altresì che « La proponente, in primo luogo, conferma ovviamente il proprio impegno e obbligo a riconoscere all’Amministrazione Comunale l’importo di € 9.849.208,00 quale valore dei cespiti relativi alla centrale ed al teleriscaldamento; la proponente peraltro s’impegna a corrispondere all’Amministrazione un maggior importo relativo a tale voce e sino alla concorrenza massima e complessiva di € 14.000.000 (comprensiva ovviamente dell’importo di cui sopra) qualora l’Amministrazione venga condannata, a seguito di giudizio conclusosi con sentenza divenuta definitiva, a pagare all’attuale gestore un importo superiore a quello indicato nella perizia tecnico economica approvata con delibera della Giunta Comunale n. 53 del 28.4.2021. Tale importo ulteriore verrà corrisposto dal proponente all’Amministrazione nella denegata ipotesi che il giudice, a seguito di idonea e apposita domanda giudiziale dell’attuale gestore in punto di valutazione dei cespiti relativi alla centrale e alla rete di teleriscaldamento, condanni l’Amministrazione medesima al pagamento a favore del gestore di un importo maggiore rispetto quello identificato in perizia ed approvato dal Comune ».
Una previsione di identico tenore è contenuta nella bozza di concessione, inclusa negli atti di gara, il cui paragrafo 6.3 (“Ulteriori obblighi a carico del Concessionario”) prevede: « Il Concessionario s’impegna a […] riconoscere al Concedente un ulteriore importo, e sino alla concorrenza massima e complessiva di € [•] (comprensiva dell’importo di cui sopra sub “a”), qualora l’Amministrazione venga condannata, a seguito di giudizio conclusosi con sentenza divenuta definitiva, a pagare all’attuale gestore un importo superiore a quello indicato nella perizia tecnico economica approvata con delibera della Giunta Comunale n. 53 del 28.4.2021, così come aggiornato in data [•]. Tale importo ulteriore verrà corrisposto dal proponente all’Amministrazione nella denegata ipotesi che il giudice, a seguito di idonea e apposita domanda giudiziale dell’attuale gestore in punto di valutazione dei cespiti relativi alla centrale e alla rete di teleriscaldamento, condanni l’Amministrazione medesima al pagamento a favore del gestore di un importo maggiore rispetto quello identificato in perizia ed approvato dal Comune » (doc. 43 Energetica).
In ossequio alla lex specialis , dunque, l’importo del VIR – qualsiasi ne sia l’ammontare – deve essere corrisposto dal gestore subentrante « all’Amministrazione Comunale ».
Si rileva che la ricorrente, in aggiunta alle censure rivolte alle modalità di determinazione del VIR, ha impugnato il menzionato Progetto di fattibilità, formulando uno specifico motivo di impugnazione diretto a censurare il Paragrafo 4 soprariportato (settimo motivo di impugnazione, rubricato « 7. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 10, 11 e 13 del d.P.R. n. 902 del 1986. Violazione dell’art. 24 del TU 15 ottobre 1925, n. 2578. Violazione degli artt. 3, 21 e 23 del D.lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022. Violazione dell’art. 192 del D.lgs n. 36 del 2023. Eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per perplessità e contraddittorietà. Violazione del diritto di proprietà. Violazione del principio di buon andamento e di proporzionalità. Violazione artt. 41 e 42 e 97 Cost. »). È tuttavia determinante osservare che le doglianze attoree non sono rivolte all’individuazione del destinatario del pagamento (l’Amministrazione anziché il gestore uscente), ma sono espressamente limitate al meccanismo di liquidazione, laddove subordina il pagamento del maggior importo da parte del gestore subentrate alla condanna del Comune in via definitiva.
In questa prospettiva, perdono di rilevanza a fini decisori le previsioni dell’art. 19, co. 2 del d.lgs. 23/12/2022 n. 201 (recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”) che prevede: « Fatte salve le discipline di settore e nel rispetto del diritto dell'Unione europea, in caso di durata dell'affidamento inferiore al tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti indicati nel contratto di servizio ovvero in caso di cessazione anticipata, è riconosciuto in favore del gestore uscente un indennizzo, da porre a carico del subentrante, pari al valore contabile degli investimenti non ancora integralmente ammortizzati […]». Anche infatti a trascurare l’intervenuta inoppugnabilità della determinazione amministrativa a mezzo della quale è stato disposto il riscatto dei cespiti aziendali, la società ricorrente non ha denunciato nel ricorso la violazione dell’art. 19, co. 2 d.lgs. 201/2022 (la norma è menzionata per la prima volta in sede di memorie conclusive) e, sul piano sostanziale, non ha censurato la disciplina di gara nella parte in cui ha previsto che l’importo del VIR debba essere corrisposto dal gestore subentrante in favore dell’Amministrazione (anziché del gestore uscente).
La ripartizione degli oneri economici deve, insomma, ritenersi definitivamente cristallizzata, con attribuzione in favore della società ricorrente di un credito pecuniario nei confronti della dell’Amministrazione, corrispondente al VIR dei cespiti aziendali, quale corrispettivo del riscatto ex art. 24 r.d. 2578/1925 (donde la devoluzione della controversia oggetto del procedimento RG 607/2021 alla giurisdizione ordinaria). Di tale circostanza è parsa consapevole la stessa IN, la quale ha riconosciuto in atti che « sia in forza delle norme di legge vigenti alla data della convenzione, sia in base alla convenzione stessa, l’onere economico del riscatto permane in capo al Comune » (ricorso pag. 26).
Ne consegue che l’interesse della società ricorrente alla “corretta” quantificazione del VIR si esplica e si esaurisce integralmente all’interno della procedura avente ad oggetto il riscatto dei cespiti aziendali ( recte , la determinazione del “prezzo di cessione” di questi ultimi all’Amministrazione concedente, a norma dell’art. 14 della Convenzione), avviata dal Comune di Bardonecchia con delibera consiliare n. 24/2020.
6.3 - Tali considerazioni mettono in evidenza l’inammissibilità del ricorso, per difetto (originario) di interesse alla decisione di merito.
Tenuto conto – da un lato – del passaggio della proprietà aziendale in capo al Comune di Bardonecchia ( supra §6.1) e – dall’altro lato – dell’oggetto delle censure attoree ( supra §6.2), non è ravvisabile un interesse qualificato e diretto della società ricorrente alla “corretta” quantificazione del VIR dei cespiti aziendali negli atti della procedura selettiva per l’affidamento del servizio di teleriscaldamento. Le previsioni di gara esauriscono i propri effetti nei rapporti tra l’Amministrazione e l’aggiudicataria del servizio e, dunque, non ridondano – in senso sfavorevole o favorevole – sul diritto del gestore uscente al pagamento del “prezzo di cessione” dei beni aziendali da parte del Comune che ha esercitato il diritto al riscatto (a norma dell’art. 14 della Convenzione). In altri termini, le determinazioni impugnate non assumono portata direttamente lesiva nei confronti della società ricorrente, giacché non ne pregiudicano le prerogative previste dalla Convenzione e dalla disciplina di legge applicabile.
Né può ritersi sufficiente a radicare l’interesse di IN il rischio, paventato anche nel corso della discussione orale, di un dissesto dell’Amministrazione comunale, per l’ipotesi in cui VIR dei cespiti aziendali risulti superiore alla stima contenuta nella relazione del 2023. Il passaggio della proprietà dell’azienda in capo al Comune esclude, infatti, che il patrimonio del gestore subentrante possa costituire una garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. in favore della ricorrente. Ad ogni buon conto, il pregiudizio paventato è privo di attualità e concretezza, non essendo ravvisabile, sulla base degli atti di causa, un sia pur minimo rischio di insolvenza in capo all’Amministrazione comunale.
Anche dunque a considerare le argomentazioni spese dal patrocinio attoreo in sede di discussione orale, il ricorso si appalesa inammissibile per difetto originario di interesse alla decisione di merito.
Restano conseguentemente assorbite le ulteriori eccezioni di rito sollevate dalle parti intimate nonché, naturalmente, le censure di merito sollevate dalla società ricorrente.
7. – L’obiettiva peculiarità della vicenda sottesa alla controversia e le ragioni dell’odierna decisione giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile il ricorso ex art. 35, co. 1 lett. b) c.p.a., per difetto di interesse alla decisione di merito;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AE PE, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
GI AN NG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI AN NG | AE PE |
IL SEGRETARIO