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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/04/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3534/2021r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.3534 / 2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3534 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. DEL FORNO FLAVIO, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SALVO MAURIZIO, presso cui elettivamente domicilia;
E
C.F. ; CP_2 C.F._2
CONVENUTI
Oggetto: risarcimento danni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione, adiva l'intestato Tribunale onde ottenere il risarcimento di tutti i Parte_1 danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a seguito dell'incidente incorso in data 15/07/2019, alle ore 19.40 circa, in Angri (SA) alla via Don Carlo La Mura allorché la stessa, intenta ad attraversare la strada, veniva urtata dal motocarro “PIAGGIO APE CAR Tg.SA 116940”, condotto dal signor
TA all'uopo in giudizio il responsabile civile, oltre che la compagnia CP_2 CP_1
con cui il mezzo era assicurato.
Si costituiva in giudizio la predetta compagnia assicurativa, che contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedeva il rigetto della domanda, mentre non si costituiva il CP_2
Depositate le memorie ex art 183 co 6 c.p.c., veniva ammessa e compiuta l'istruttoria orale nei limiti in cui ritenuta rilevante. Disposta la CTU, emergeva però dagli atti del processo che il fosse CP_2 deceduto ben prima della notifica dell'atto di citazione per cui la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more il giudizio veniva scardinato sul ruolo della scrivente, a seguito del trasferimento presso altro ufficio giudiziario del Presidente dott. Vito Colucci e la causa rinviata per la discussione ex art
281 sexies c.p.c. all'udienza del 12/03/2025, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Il giudice, lette le note depositate dalle parti, decide la controversia con la presente sentenza, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
Preliminarmente deve rilevarsi che in tema di invalidità della notifica dell'atto di citazione indirizzata ad un soggetto già deceduto al momento dell'introduzione del giudizio, la Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che “[…] la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è inficiata da giuridica inesistenza, posto che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica, ex art. 1 c.c.; sono venuti a mancare, quindi, i presupposti per produrre quel minimo di
elementi o di presupposti necessari per produrre l'effetto di certezza giuridica, costituente lo scopo del giudicato, considerato che entrambe le sentenze sono state rese nei confronti di soggetto già deceduto al momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (Cass. n. 11688/2001; n.
12292/2001; n. 2023/1993). Sono, perciò, affette da nullità insanabile sia sentenza di primo che quella di secondo grado. Tale invalidità è, peraltro, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Cass. civ., sez. II, 06/06/2013, n. 14360).
È di evidenza che il decesso della parte prima della costituzione del rapporto giuridico processuale non consente neppure di ipotizzare la litispendenza e, con essa, si esclude l'operatività dell'interruzione ex art. 299 e ss c.p.c., che per sua natura presuppone l'esistenza di detto rapporto, nonché la possibile rinnovazione della notifica nei confronti degli eredi della parte defunta, atteso che la loro eventuale costituzione non varrebbe a far proseguire un processo mai venuto ad esistenza.
Del resto, l'ipotesi dell'inesistenza della notificazione dell'atto processuale è del tutto diversa, per presupposti e regime di sanatoria del vizio, da quella della nullità: l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali, in caso di totale mancanza materiale dell'atto e nelle ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (come, appunto, ove la stessa risulti formalmente eseguita presso persona già deceduta), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; ne deriva, in punto di regime giuridico applicabile, che mentre la nullità della notificazione è sanabile secondo il meccanismo di cui all'art. 164 c.p.c., l'inesistenza giuridica è vizio talmente grave da non ammettere alcuna sanatoria processuale.
Si consideri, del resto, che la notifica ad una ditta individuale, e cioè ad una persona fisica in relazione all'attività svolta nell'esercizio di una impresa individuale, deve essere effettuata non già ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ. - il quale riguarda le persone giuridiche, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli artt. 36 e seguenti c.c.. -, ma ai sensi degli artt. 138 e seguenti c.p.c. (Cass. n. 1092/05).
Occorre aggiungere, poi, che sarebbe affetta da giuridica inesistenza, denunciabile in ogni tempo e sede, la sentenza pronunciata nei confronti di colui che, pur dichiarato contumace, risulti deceduto al momento della proposizione della domanda introduttiva, senza che possa attribuirsi alcun rilievo in contrario al fatto che la dichiarazione di contumacia sia avvenuta a seguito di una notificazione della citazione effettuata nella formale osservanza delle norme in materia di notificazione, giacché tale osservanza non vale ad escludere che, in ragione dell'inesistenza del notificando al momento della notificazione, quest'ultima debba a sua volta considerarsi inesistente, e restando inoltre irrilevante che erroneamente il giudice di primo grado abbia autorizzato la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché, non essendosi mai instaurato il contraddittorio nei confronti del medesimo il contraddittorio non era integrabile” (Cass. civ., sez. I, 18/09/2001, n. 11688).
Ebbene nel caso di specie appare evidente, come emerge dal certificato in atti, il decesso di una delle parti ben prima dell'introduzione del giudizio, con conseguente inesistenza della notifica.
Trattandosi, inoltre, di litisconsorzio necessario (in termini Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 10311 del
05/05/2006 “nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore
e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano”), ove il contraddittorio non si sia validamente costituito nei confronti di tutti i litisconsorti necessari un eventuale sentenza di merito sarebbe inutiliter data.
Dal momento che il rapporto giuridico processuale non si è costituito, sin dall'origine, con uno dei litisconsorti necessari, risulta impossibile, per questo Giudice, esaminare il merito della lite, conseguendone, altrimenti, l'emanazione di una sentenza radicalmente nulla.
Alla luce delle argomentazioni supra sviluppate, la domanda va dichiarata inammissibile.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, prendendo come riferimento i parametri minimi, stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità, con la riduzione del 50% per la pronuncia in rito. Non si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese, in quanto sarebbe stato onore della parte compiere le dovute ricerche in ordine alla posizione del convenuto, e stante la solidità dell'orientamento giurisprudenziale ripercorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara la inesistenza giuridica della notifica effettuata nei confronti del convenuto CP_2
e, pertanto, inammissibile la domanda proposta nei confronti del litisconsorte necessario;
b) Condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, che Parte_1 CP_1 liquida in complessivi € 3.526,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Depositato telematicamente in data 03/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.3534 / 2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3534 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. DEL FORNO FLAVIO, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SALVO MAURIZIO, presso cui elettivamente domicilia;
E
C.F. ; CP_2 C.F._2
CONVENUTI
Oggetto: risarcimento danni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione, adiva l'intestato Tribunale onde ottenere il risarcimento di tutti i Parte_1 danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a seguito dell'incidente incorso in data 15/07/2019, alle ore 19.40 circa, in Angri (SA) alla via Don Carlo La Mura allorché la stessa, intenta ad attraversare la strada, veniva urtata dal motocarro “PIAGGIO APE CAR Tg.SA 116940”, condotto dal signor
TA all'uopo in giudizio il responsabile civile, oltre che la compagnia CP_2 CP_1
con cui il mezzo era assicurato.
Si costituiva in giudizio la predetta compagnia assicurativa, che contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedeva il rigetto della domanda, mentre non si costituiva il CP_2
Depositate le memorie ex art 183 co 6 c.p.c., veniva ammessa e compiuta l'istruttoria orale nei limiti in cui ritenuta rilevante. Disposta la CTU, emergeva però dagli atti del processo che il fosse CP_2 deceduto ben prima della notifica dell'atto di citazione per cui la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more il giudizio veniva scardinato sul ruolo della scrivente, a seguito del trasferimento presso altro ufficio giudiziario del Presidente dott. Vito Colucci e la causa rinviata per la discussione ex art
281 sexies c.p.c. all'udienza del 12/03/2025, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Il giudice, lette le note depositate dalle parti, decide la controversia con la presente sentenza, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
Preliminarmente deve rilevarsi che in tema di invalidità della notifica dell'atto di citazione indirizzata ad un soggetto già deceduto al momento dell'introduzione del giudizio, la Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che “[…] la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è inficiata da giuridica inesistenza, posto che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica, ex art. 1 c.c.; sono venuti a mancare, quindi, i presupposti per produrre quel minimo di
elementi o di presupposti necessari per produrre l'effetto di certezza giuridica, costituente lo scopo del giudicato, considerato che entrambe le sentenze sono state rese nei confronti di soggetto già deceduto al momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (Cass. n. 11688/2001; n.
12292/2001; n. 2023/1993). Sono, perciò, affette da nullità insanabile sia sentenza di primo che quella di secondo grado. Tale invalidità è, peraltro, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Cass. civ., sez. II, 06/06/2013, n. 14360).
È di evidenza che il decesso della parte prima della costituzione del rapporto giuridico processuale non consente neppure di ipotizzare la litispendenza e, con essa, si esclude l'operatività dell'interruzione ex art. 299 e ss c.p.c., che per sua natura presuppone l'esistenza di detto rapporto, nonché la possibile rinnovazione della notifica nei confronti degli eredi della parte defunta, atteso che la loro eventuale costituzione non varrebbe a far proseguire un processo mai venuto ad esistenza.
Del resto, l'ipotesi dell'inesistenza della notificazione dell'atto processuale è del tutto diversa, per presupposti e regime di sanatoria del vizio, da quella della nullità: l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali, in caso di totale mancanza materiale dell'atto e nelle ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (come, appunto, ove la stessa risulti formalmente eseguita presso persona già deceduta), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; ne deriva, in punto di regime giuridico applicabile, che mentre la nullità della notificazione è sanabile secondo il meccanismo di cui all'art. 164 c.p.c., l'inesistenza giuridica è vizio talmente grave da non ammettere alcuna sanatoria processuale.
Si consideri, del resto, che la notifica ad una ditta individuale, e cioè ad una persona fisica in relazione all'attività svolta nell'esercizio di una impresa individuale, deve essere effettuata non già ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ. - il quale riguarda le persone giuridiche, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli artt. 36 e seguenti c.c.. -, ma ai sensi degli artt. 138 e seguenti c.p.c. (Cass. n. 1092/05).
Occorre aggiungere, poi, che sarebbe affetta da giuridica inesistenza, denunciabile in ogni tempo e sede, la sentenza pronunciata nei confronti di colui che, pur dichiarato contumace, risulti deceduto al momento della proposizione della domanda introduttiva, senza che possa attribuirsi alcun rilievo in contrario al fatto che la dichiarazione di contumacia sia avvenuta a seguito di una notificazione della citazione effettuata nella formale osservanza delle norme in materia di notificazione, giacché tale osservanza non vale ad escludere che, in ragione dell'inesistenza del notificando al momento della notificazione, quest'ultima debba a sua volta considerarsi inesistente, e restando inoltre irrilevante che erroneamente il giudice di primo grado abbia autorizzato la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché, non essendosi mai instaurato il contraddittorio nei confronti del medesimo il contraddittorio non era integrabile” (Cass. civ., sez. I, 18/09/2001, n. 11688).
Ebbene nel caso di specie appare evidente, come emerge dal certificato in atti, il decesso di una delle parti ben prima dell'introduzione del giudizio, con conseguente inesistenza della notifica.
Trattandosi, inoltre, di litisconsorzio necessario (in termini Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 10311 del
05/05/2006 “nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore
e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano”), ove il contraddittorio non si sia validamente costituito nei confronti di tutti i litisconsorti necessari un eventuale sentenza di merito sarebbe inutiliter data.
Dal momento che il rapporto giuridico processuale non si è costituito, sin dall'origine, con uno dei litisconsorti necessari, risulta impossibile, per questo Giudice, esaminare il merito della lite, conseguendone, altrimenti, l'emanazione di una sentenza radicalmente nulla.
Alla luce delle argomentazioni supra sviluppate, la domanda va dichiarata inammissibile.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, prendendo come riferimento i parametri minimi, stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità, con la riduzione del 50% per la pronuncia in rito. Non si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese, in quanto sarebbe stato onore della parte compiere le dovute ricerche in ordine alla posizione del convenuto, e stante la solidità dell'orientamento giurisprudenziale ripercorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara la inesistenza giuridica della notifica effettuata nei confronti del convenuto CP_2
e, pertanto, inammissibile la domanda proposta nei confronti del litisconsorte necessario;
b) Condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, che Parte_1 CP_1 liquida in complessivi € 3.526,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Depositato telematicamente in data 03/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco