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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/04/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 662/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 662/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TENERANI Parte_1 C.F._1
FLAVIO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUBERTI CP_1 C.F._2
CHIARA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Bientina (PI), l'8 settembre 2007, con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Bientina (PI), Anno 2007, Parte I, n°8 e che, dalla loro unione, erano nate le figlie, il 20 ottobre 2008 e il 4 luglio 2011. Per_1 Per_2
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in CP_1 Parte_2 matrimonio in Bientina (PI), l'8 settembre 2007 con atto iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Bientina (PI), Anno 2007, Parte I, n°8, alle seguenti condizioni:
1) la casa familiare sita in Calcinaia (PI), via Caduti di Cefalonia e Corfù n. 23, identificata al
Catasto Fabbricati del Comune di Calcinaia, nel foglio 11, particella 403, sub. 28, categoria
A/2 (l'appartamento) e sub. 16, categoria C/6 (l'annesso), di proprietà delle figlie minori, dovrà intendersi assegnata con tutti gli arredi alla Sig.ra nella sua qualità di collocataria CP_1
prevalente delle figlie minori, la quale vi manterrà assieme alle figlie la residenza anagrafica;
2) le rate del mutuo ipotecario cointestato gravante sulla suddetta casa familiare saranno pagate esclusivamente ed integralmente dal Sig. fino alla completa estinzione dello Parte_1
stesso;
3) a tal fine, i proventi della locazione dell'immobile cointestato sito in Bientina (PI) via San
Giovanni Bosco n. 7, il cui canone mensile ammonta ad oggi ad euro 430,00, continueranno ad essere accreditati sul conto corrente cointestato e destinati esclusivamente al pagamento della rata del mutuo sino alla sua estinzione;
in ogni caso, il Sig. si impegna ed obbliga Pt_1 ad integrare mensilmente le somme occorrenti per l'integrale pagamento della rata del mutuo
(euro 740,00), sino all'estinzione;
4) il Sig. si impegna ed obbliga a pagare le spese condominiali di ordinaria Pt_1 amministrazione inerenti la casa familiare sino all'estinzione del relativo mutuo ipotecario, mentre le spese condominiali di straordinaria amministrazione eventualmente deliberate dall'assemblea condominiale saranno ripartite al 50% tra e Parte_1 CP_1
5) dalla data di estinzione del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare, il canone di locazione dell'appartamento sito in Bientina sarà nuovamente ripartito al 50% tra i coniugi;
6) le figlie restano affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, e ciascun genitore, nel periodo che le figlie trascorreranno presso di sè, potrà assumere autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione relativamente alla vita delle stesse mentre quelle di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della medesima saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni delle figlie;
7) le figlie e resteranno collocate anagraficamente e in via preferenziale presso la Per_1 Per_2
Sig.ra nella casa familiare sita in Calcinaia (PI) Via Caduti di Cefalonia e Corfù 23 CP_1
ed il Sig. potrà vederle e tenerle con sé ogni qual volta lo vorrà, previo accordo con Pt_1
l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni delle figlie, comunque sia almeno due giorni infrasettimanali, in particolare il martedì ed il giovedì dalle ore 18:00 sino alle ore 22:30; oltre ad un fine settimana alternato con la Sig.ra Inoltre, il Sig. potrà vedere le CP_1 Pt_1 figlie nei giorni infrasettimanali in cui quest'ultime saranno a pranzo presso la nonna paterna, generalmente nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, come è consuetudine familiare;
8) Quanto alle vacanze estive, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, le figlie minori trascorreranno 10 giorni consecutivi con ciascun genitore, salvo diverso accordo, da stabilirsi di anno in anno entro il 15 maggio, così da consentire la pianificazione delle ferie, tenendo in considerazione le esigenze lavorative dei genitori e quelle delle figlie. Quanto alle festività natalizie e pasquali, le figlie trascorreranno il giorno di Natale e quello di Pasqua in maniera alternata di anno in anno tra i genitori. Sul punto i ricorrenti convengono che e rascorreranno il giorno di Natale 2024 con il Per_2 Per_1
padre e il giorno di Pasqua 2025 con la madre. Eventuali ulteriori vacanze durante l'anno scolastico saranno concordate preventivamente tra i genitori;
9) Ciascun genitore, nel periodo che le figlie e trascorreranno presso di sè, potrà Per_1 Per_2
assumere autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione relativamente alla vita delle stesse mentre quelle di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della medesima saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
10) entrambi i genitori manterranno l'un l'altro un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione. Del pari si informeranno reciprocamente dei fatti di maggior rilievo afferenti la vita e la persona delle figlie e di cui verranno a conoscenza durante la Per_1 Per_2 permanenza delle stesse presso di sé e consentiranno che, durante tal periodo, l'altro genitore possa contattare le figlie telefonicamente. Entrambi i genitori si impegneranno altresì ad introdurre eventuali nuovi compagni/e nella vita delle figlie in maniera graduale e consona all'età ed alla volontà delle stesse;
11) il Sig. contribuirà al mantenimento delle figlie, versando in via anticipata entro il giorno Pt_1
05 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul seguente IBAN del c/c
[...] intestato a l'importo mensile di euro CP_1
400,00 per ciascuna figlia, per un importo totale di euro 800,00, sottoposto a rivalutazione ex indici ISTAT;
12) le spese straordinarie delle figlie saranno ripartite trai genitori nella misura del 70% a carico del Sig. e 30% a carico della Sig.ra finchè la Sig.ra non avrà un Pt_1 CP_1 CP_1
reddito da lavoro dipendente corrispondente alla situazione economica antecedente la perdita del lavoro nell'agosto 2024. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e, tra queste ultime, tra quelle obbligatorie e quelle necessitanti accordo, i genitori si atterranno alle linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017, che si allegano al presente ricorso e che, comunque, di seguito integralmente riportate:
“SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinale da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tassa autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese entra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. SPESE EXTRA ASSEGNO, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali prenottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la sperazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo di sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese,
e che ha esibito e consegnato idonea documetazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta”. Si conviene, altresì, che le spese mediche e scolastiche, ove inferiori ad euro 100,00 (cento/00) mensili, possano sostenersi anche in assenza di preventivo accordo, con obbligo di refusione del 50% entro e non oltre giorni 30 dalla consegna all'altro genitore della documentazione attestante il pagamento (doc. 13: Linee
Guida CNF, allegato al ricorso introduttivo);
13) fino a quando la Sig.ra non avrà trovato una occupazione lavorativa stabile, con CP_1
riferimento alle spese straordinarie maggiormente significative, quali quelle relative alle trasferte sportive e alle gite scolastiche delle figlie, il Sig. provvederà al pagamento Pt_1 integrale delle stesse anticipando anche la quota di spettanza della la quale CP_1
provvederà entro il termine previsto a rimborsare al la quota del 30% dovuta;
Pt_1
14) il veicolo camper tg. AF967PV, attualmente intestato alla Sig.ra resterà di proprietà CP_1
esclusiva della medesima;
15) entro sei mesi dalla presente omologa della separazione sarà effettuato, a cura e spese della
Sig.ra il passaggio di proprietà dell'auto Suzuki Baleno attualmente CP_1
cointestata tra i Ricorrenti, la quale verrà intestata in via esclusiva alla CP_1
16) il Sig. potrà continuare ad utilizzare in via esclusiva il garage cointestato sito in Bientina, Pt_1 pertinenza dell'appartamento oggetto di locazione, accollandosi ed intestandosi la relativa
Tari, a partire dall'anno di sottoscrizione del presente accordo fino all'estinzione del muto, salvo diverso accordo;
17) il Sig. si impegna ad effettuare il cambio di residenza e ad asportare i propri effetti Pt_1
personali dalla casa familiare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo e a dare immediata comunicazione alla Sig.ra dell'indirizzo completo della sua nuova CP_1
residenza;
18) sia la Sig.ra sia il Sig. potranno richiedere il rilascio e il rinnovo dei rispettivi CP_1 Pt_1
passaporti nonché inserire al proprio interno il nominativo delle figlie, dovendosi intendere prestato fin da adesso ogni più ampio consenso;
19) L'assegno unico familiare previsto dalla normativa nazionale potrà essere esclusivamente domandato dalla Sig.ra e conseguentemente il Sig. si asterrà dalla CP_1 Pt_1
formulazione della relativa richiesta di attribuzione. Parimenti, le spese sostenute nell'interesse delle figlie saranno scaricate al 100% dalla Sig.ra come già avviene;
CP_1
20) i coniugi convengono che tutte le condizioni sopra contemplate abbiano tra loro efficacia sin dal momento della sottoscrizione del presente accordo.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 08/04/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 662/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TENERANI Parte_1 C.F._1
FLAVIO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUBERTI CP_1 C.F._2
CHIARA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Bientina (PI), l'8 settembre 2007, con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Bientina (PI), Anno 2007, Parte I, n°8 e che, dalla loro unione, erano nate le figlie, il 20 ottobre 2008 e il 4 luglio 2011. Per_1 Per_2
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in CP_1 Parte_2 matrimonio in Bientina (PI), l'8 settembre 2007 con atto iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Bientina (PI), Anno 2007, Parte I, n°8, alle seguenti condizioni:
1) la casa familiare sita in Calcinaia (PI), via Caduti di Cefalonia e Corfù n. 23, identificata al
Catasto Fabbricati del Comune di Calcinaia, nel foglio 11, particella 403, sub. 28, categoria
A/2 (l'appartamento) e sub. 16, categoria C/6 (l'annesso), di proprietà delle figlie minori, dovrà intendersi assegnata con tutti gli arredi alla Sig.ra nella sua qualità di collocataria CP_1
prevalente delle figlie minori, la quale vi manterrà assieme alle figlie la residenza anagrafica;
2) le rate del mutuo ipotecario cointestato gravante sulla suddetta casa familiare saranno pagate esclusivamente ed integralmente dal Sig. fino alla completa estinzione dello Parte_1
stesso;
3) a tal fine, i proventi della locazione dell'immobile cointestato sito in Bientina (PI) via San
Giovanni Bosco n. 7, il cui canone mensile ammonta ad oggi ad euro 430,00, continueranno ad essere accreditati sul conto corrente cointestato e destinati esclusivamente al pagamento della rata del mutuo sino alla sua estinzione;
in ogni caso, il Sig. si impegna ed obbliga Pt_1 ad integrare mensilmente le somme occorrenti per l'integrale pagamento della rata del mutuo
(euro 740,00), sino all'estinzione;
4) il Sig. si impegna ed obbliga a pagare le spese condominiali di ordinaria Pt_1 amministrazione inerenti la casa familiare sino all'estinzione del relativo mutuo ipotecario, mentre le spese condominiali di straordinaria amministrazione eventualmente deliberate dall'assemblea condominiale saranno ripartite al 50% tra e Parte_1 CP_1
5) dalla data di estinzione del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare, il canone di locazione dell'appartamento sito in Bientina sarà nuovamente ripartito al 50% tra i coniugi;
6) le figlie restano affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, e ciascun genitore, nel periodo che le figlie trascorreranno presso di sè, potrà assumere autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione relativamente alla vita delle stesse mentre quelle di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della medesima saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni delle figlie;
7) le figlie e resteranno collocate anagraficamente e in via preferenziale presso la Per_1 Per_2
Sig.ra nella casa familiare sita in Calcinaia (PI) Via Caduti di Cefalonia e Corfù 23 CP_1
ed il Sig. potrà vederle e tenerle con sé ogni qual volta lo vorrà, previo accordo con Pt_1
l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni delle figlie, comunque sia almeno due giorni infrasettimanali, in particolare il martedì ed il giovedì dalle ore 18:00 sino alle ore 22:30; oltre ad un fine settimana alternato con la Sig.ra Inoltre, il Sig. potrà vedere le CP_1 Pt_1 figlie nei giorni infrasettimanali in cui quest'ultime saranno a pranzo presso la nonna paterna, generalmente nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, come è consuetudine familiare;
8) Quanto alle vacanze estive, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, le figlie minori trascorreranno 10 giorni consecutivi con ciascun genitore, salvo diverso accordo, da stabilirsi di anno in anno entro il 15 maggio, così da consentire la pianificazione delle ferie, tenendo in considerazione le esigenze lavorative dei genitori e quelle delle figlie. Quanto alle festività natalizie e pasquali, le figlie trascorreranno il giorno di Natale e quello di Pasqua in maniera alternata di anno in anno tra i genitori. Sul punto i ricorrenti convengono che e rascorreranno il giorno di Natale 2024 con il Per_2 Per_1
padre e il giorno di Pasqua 2025 con la madre. Eventuali ulteriori vacanze durante l'anno scolastico saranno concordate preventivamente tra i genitori;
9) Ciascun genitore, nel periodo che le figlie e trascorreranno presso di sè, potrà Per_1 Per_2
assumere autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione relativamente alla vita delle stesse mentre quelle di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della medesima saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
10) entrambi i genitori manterranno l'un l'altro un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione. Del pari si informeranno reciprocamente dei fatti di maggior rilievo afferenti la vita e la persona delle figlie e di cui verranno a conoscenza durante la Per_1 Per_2 permanenza delle stesse presso di sé e consentiranno che, durante tal periodo, l'altro genitore possa contattare le figlie telefonicamente. Entrambi i genitori si impegneranno altresì ad introdurre eventuali nuovi compagni/e nella vita delle figlie in maniera graduale e consona all'età ed alla volontà delle stesse;
11) il Sig. contribuirà al mantenimento delle figlie, versando in via anticipata entro il giorno Pt_1
05 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul seguente IBAN del c/c
[...] intestato a l'importo mensile di euro CP_1
400,00 per ciascuna figlia, per un importo totale di euro 800,00, sottoposto a rivalutazione ex indici ISTAT;
12) le spese straordinarie delle figlie saranno ripartite trai genitori nella misura del 70% a carico del Sig. e 30% a carico della Sig.ra finchè la Sig.ra non avrà un Pt_1 CP_1 CP_1
reddito da lavoro dipendente corrispondente alla situazione economica antecedente la perdita del lavoro nell'agosto 2024. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e, tra queste ultime, tra quelle obbligatorie e quelle necessitanti accordo, i genitori si atterranno alle linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017, che si allegano al presente ricorso e che, comunque, di seguito integralmente riportate:
“SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinale da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tassa autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese entra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. SPESE EXTRA ASSEGNO, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali prenottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la sperazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo di sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese,
e che ha esibito e consegnato idonea documetazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta”. Si conviene, altresì, che le spese mediche e scolastiche, ove inferiori ad euro 100,00 (cento/00) mensili, possano sostenersi anche in assenza di preventivo accordo, con obbligo di refusione del 50% entro e non oltre giorni 30 dalla consegna all'altro genitore della documentazione attestante il pagamento (doc. 13: Linee
Guida CNF, allegato al ricorso introduttivo);
13) fino a quando la Sig.ra non avrà trovato una occupazione lavorativa stabile, con CP_1
riferimento alle spese straordinarie maggiormente significative, quali quelle relative alle trasferte sportive e alle gite scolastiche delle figlie, il Sig. provvederà al pagamento Pt_1 integrale delle stesse anticipando anche la quota di spettanza della la quale CP_1
provvederà entro il termine previsto a rimborsare al la quota del 30% dovuta;
Pt_1
14) il veicolo camper tg. AF967PV, attualmente intestato alla Sig.ra resterà di proprietà CP_1
esclusiva della medesima;
15) entro sei mesi dalla presente omologa della separazione sarà effettuato, a cura e spese della
Sig.ra il passaggio di proprietà dell'auto Suzuki Baleno attualmente CP_1
cointestata tra i Ricorrenti, la quale verrà intestata in via esclusiva alla CP_1
16) il Sig. potrà continuare ad utilizzare in via esclusiva il garage cointestato sito in Bientina, Pt_1 pertinenza dell'appartamento oggetto di locazione, accollandosi ed intestandosi la relativa
Tari, a partire dall'anno di sottoscrizione del presente accordo fino all'estinzione del muto, salvo diverso accordo;
17) il Sig. si impegna ad effettuare il cambio di residenza e ad asportare i propri effetti Pt_1
personali dalla casa familiare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo e a dare immediata comunicazione alla Sig.ra dell'indirizzo completo della sua nuova CP_1
residenza;
18) sia la Sig.ra sia il Sig. potranno richiedere il rilascio e il rinnovo dei rispettivi CP_1 Pt_1
passaporti nonché inserire al proprio interno il nominativo delle figlie, dovendosi intendere prestato fin da adesso ogni più ampio consenso;
19) L'assegno unico familiare previsto dalla normativa nazionale potrà essere esclusivamente domandato dalla Sig.ra e conseguentemente il Sig. si asterrà dalla CP_1 Pt_1
formulazione della relativa richiesta di attribuzione. Parimenti, le spese sostenute nell'interesse delle figlie saranno scaricate al 100% dalla Sig.ra come già avviene;
CP_1
20) i coniugi convengono che tutte le condizioni sopra contemplate abbiano tra loro efficacia sin dal momento della sottoscrizione del presente accordo.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 08/04/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina