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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Benevento n.
259/2018 del 7.2.2018, iscritto al n. 1937/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
TRA
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Vincenzo Catalano (CF. ) in virtù di procura in atti C.F._1 rilasciata ai sensi dell'art. 83 co 3 cpc;
Appellante
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Laura Maiello (C.F. ), in virtù C.F._3 di procura in atti rilasciata ai sensi dell'art. 83 co 3 cpc;
Appellato
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1
il innanzi al Tribunale di Benevento, al fine di chiedere il Parte_1
risarcimento dei danni subiti il giorno 13 settembre 2011 a seguito della caduta dovuta alla presenza di una buca non visibile, perché nascosta da un cespuglio, in corrispondenza di un tombino per la raccolta delle acque sito alla via Napoli.
Il si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione Parte_1
passiva, per aver affidato la gestione dei servizi di acquedotto e fognature alla Parte_2
e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda per la sua infondatezza.
Con la sentenza n. 259/2018 del 7.2.2018 il giudice, inquadrata la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 c.c., accoglieva la domanda ritenendo l'evento addebitabile all'esclusiva responsabilità del che veniva condannato al risarcimento dei danni Pt_1 subiti dall'attore, quantificati in € 6.867,22.
Avverso tale sentenza il ha proposto appello, con atto di Parte_1
citazione tempestivamente notificato, proponendo tre motivi di gravame:
• con il primo motivo il ha impugnato il capo della sentenza che ha Pt_1 dichiarato la sua responsabilità, rigettando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva;
• con il secondo motivo è stato impugnato il capo della sentenza che ha accertato l'esistenza del nesso causale tra l'evento ed il danno;
• con l'ultimo motivo l'appellante ha chiesto anche la modifica della pronuncia relativa al regolamento delle spese di lite.
Il si è costituito chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 29/10/2024 la sola parte appellata ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2 Va premesso che nessuna parte ha impugnato il capo della sentenza con il quale il primo giudice ha ricondotto la fattispecie nell'alveo dell'art. 2051 c.c., qualificazione che comunque anche questa Corte ritiene corretta, avendo l'attore lamentato un danno cagionato da un bene del quale il aveva la custodia. Pt_1
Con il primo motivo di appello il ha chiesto la riforma del capo della sentenza Pt_1
che ha affermato la sua responsabilità, deducendo di aver fornito la prova che il tombino che aveva cagionato la caduta era tra quelli affidati alla custodia della in virtù Pt_2
della convenzione del 29.6.1992.
Il motivo è infondato in quanto l'attore ha depositato la nota del 23.1.2012 con la quale la ha precisato che il tombino per la raccolta delle acque che aveva Parte_2
cagionato la caduta non rientrava tra i beni affidati alla propria gestione.
A fronte di tale contestazione il non ha fornito alcuna prova che dimostri che Pt_1
il tombino rientrasse invece tra i beni oggetto della convenzione del 1992. D'altronde, la convenzione depositata dal non descrive in maniera dettagliata i beni affidati in Pt_1
gestione, motivo per il quale il primo giudice ha giustamente affermato la responsabilità del mancando la prova che il bene oggetto di causa fosse tra quelli affidati alla Pt_1
custodia del concessionario.
Con il secondo motivo d'appello il ha contestato il capo della sentenza che ha Pt_1
accolto la domanda, condannandolo al risarcimento dei danni subiti dal . Secondo CP_1
il la responsabilità dell'evento sarebbe addebitabile al danneggiato il quale, Pt_1
abitando nelle vicinanze e conoscendo lo stato dei luoghi, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione nel percorrere la strada.
In sostanza il pur non affermandolo espressamente, ritiene che la propria Pt_1 responsabilità dovrebbe essere esclusa ai sensi dell'art. 1227 c.c., a causa del comportamento colposo del danneggiato.
In casi analoghi la giurisprudenza ha più volte affermato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone unicamente la dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, essendo irrilevante la colpa del custode. La responsabilità del custode può essere esclusa dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione della rilevanza
3 causale, esclusiva o concorrente, delle condotte del danneggiato o di un terzo ex art. 1227
c.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
Nel caso in esame il Tribunale ha applicato correttamente tali principi, ritenendo che sussistessero i presupposti per l'affermazione della responsabilità del considerato Pt_1 che l'evento era avvenuto per la presenza di cespugli incolti che rendevano la buca non visibile, anche tenuto conto del fatto che la stessa si trovava subito dopo una curva.
La Corte condivide le valutazioni espresse dal Tribunale in quanto dalle dichiarazioni testimoniali e dalle fotografie presenti in atti emerge chiaramente che l'evento è dipeso esclusivamente dall'intrinseca pericolosità del bene custodito dal ed in particolare Pt_1
dalla buca presente sul manto stradale che, per le sue caratteristiche concrete, non era agevolmente visibile né facilmente evitabile dal danneggiato, perché coperta da cespugli.
Al rigetto dei primi due motivi di appello consegue il rigetto anche di quello relativo alle spese di lite, regolate correttamente dal primo giudice secondo il principio della soccombenza.
L'appello va, dunque, rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate ai sensi del d.m.
55/2014 (come modificato dal d.m. 147/22) tenuto conto del valore della domanda desunto dall'entità delle somme liquidate e della semplicità delle questioni giuridiche trattate, in assenza di nota, nei seguenti importi:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Totale € 5.809,00
4 Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
259/2018 pronunziata dal Tribunale di Benevento il 7/2/2018, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna il al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 5.809,00 per compensi ed € 871,35 per spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 25 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Benevento n.
259/2018 del 7.2.2018, iscritto al n. 1937/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
TRA
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Vincenzo Catalano (CF. ) in virtù di procura in atti C.F._1 rilasciata ai sensi dell'art. 83 co 3 cpc;
Appellante
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Laura Maiello (C.F. ), in virtù C.F._3 di procura in atti rilasciata ai sensi dell'art. 83 co 3 cpc;
Appellato
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1
il innanzi al Tribunale di Benevento, al fine di chiedere il Parte_1
risarcimento dei danni subiti il giorno 13 settembre 2011 a seguito della caduta dovuta alla presenza di una buca non visibile, perché nascosta da un cespuglio, in corrispondenza di un tombino per la raccolta delle acque sito alla via Napoli.
Il si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione Parte_1
passiva, per aver affidato la gestione dei servizi di acquedotto e fognature alla Parte_2
e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda per la sua infondatezza.
Con la sentenza n. 259/2018 del 7.2.2018 il giudice, inquadrata la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 c.c., accoglieva la domanda ritenendo l'evento addebitabile all'esclusiva responsabilità del che veniva condannato al risarcimento dei danni Pt_1 subiti dall'attore, quantificati in € 6.867,22.
Avverso tale sentenza il ha proposto appello, con atto di Parte_1
citazione tempestivamente notificato, proponendo tre motivi di gravame:
• con il primo motivo il ha impugnato il capo della sentenza che ha Pt_1 dichiarato la sua responsabilità, rigettando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva;
• con il secondo motivo è stato impugnato il capo della sentenza che ha accertato l'esistenza del nesso causale tra l'evento ed il danno;
• con l'ultimo motivo l'appellante ha chiesto anche la modifica della pronuncia relativa al regolamento delle spese di lite.
Il si è costituito chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 29/10/2024 la sola parte appellata ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2 Va premesso che nessuna parte ha impugnato il capo della sentenza con il quale il primo giudice ha ricondotto la fattispecie nell'alveo dell'art. 2051 c.c., qualificazione che comunque anche questa Corte ritiene corretta, avendo l'attore lamentato un danno cagionato da un bene del quale il aveva la custodia. Pt_1
Con il primo motivo di appello il ha chiesto la riforma del capo della sentenza Pt_1
che ha affermato la sua responsabilità, deducendo di aver fornito la prova che il tombino che aveva cagionato la caduta era tra quelli affidati alla custodia della in virtù Pt_2
della convenzione del 29.6.1992.
Il motivo è infondato in quanto l'attore ha depositato la nota del 23.1.2012 con la quale la ha precisato che il tombino per la raccolta delle acque che aveva Parte_2
cagionato la caduta non rientrava tra i beni affidati alla propria gestione.
A fronte di tale contestazione il non ha fornito alcuna prova che dimostri che Pt_1
il tombino rientrasse invece tra i beni oggetto della convenzione del 1992. D'altronde, la convenzione depositata dal non descrive in maniera dettagliata i beni affidati in Pt_1
gestione, motivo per il quale il primo giudice ha giustamente affermato la responsabilità del mancando la prova che il bene oggetto di causa fosse tra quelli affidati alla Pt_1
custodia del concessionario.
Con il secondo motivo d'appello il ha contestato il capo della sentenza che ha Pt_1
accolto la domanda, condannandolo al risarcimento dei danni subiti dal . Secondo CP_1
il la responsabilità dell'evento sarebbe addebitabile al danneggiato il quale, Pt_1
abitando nelle vicinanze e conoscendo lo stato dei luoghi, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione nel percorrere la strada.
In sostanza il pur non affermandolo espressamente, ritiene che la propria Pt_1 responsabilità dovrebbe essere esclusa ai sensi dell'art. 1227 c.c., a causa del comportamento colposo del danneggiato.
In casi analoghi la giurisprudenza ha più volte affermato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone unicamente la dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, essendo irrilevante la colpa del custode. La responsabilità del custode può essere esclusa dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione della rilevanza
3 causale, esclusiva o concorrente, delle condotte del danneggiato o di un terzo ex art. 1227
c.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
Nel caso in esame il Tribunale ha applicato correttamente tali principi, ritenendo che sussistessero i presupposti per l'affermazione della responsabilità del considerato Pt_1 che l'evento era avvenuto per la presenza di cespugli incolti che rendevano la buca non visibile, anche tenuto conto del fatto che la stessa si trovava subito dopo una curva.
La Corte condivide le valutazioni espresse dal Tribunale in quanto dalle dichiarazioni testimoniali e dalle fotografie presenti in atti emerge chiaramente che l'evento è dipeso esclusivamente dall'intrinseca pericolosità del bene custodito dal ed in particolare Pt_1
dalla buca presente sul manto stradale che, per le sue caratteristiche concrete, non era agevolmente visibile né facilmente evitabile dal danneggiato, perché coperta da cespugli.
Al rigetto dei primi due motivi di appello consegue il rigetto anche di quello relativo alle spese di lite, regolate correttamente dal primo giudice secondo il principio della soccombenza.
L'appello va, dunque, rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate ai sensi del d.m.
55/2014 (come modificato dal d.m. 147/22) tenuto conto del valore della domanda desunto dall'entità delle somme liquidate e della semplicità delle questioni giuridiche trattate, in assenza di nota, nei seguenti importi:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Totale € 5.809,00
4 Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
259/2018 pronunziata dal Tribunale di Benevento il 7/2/2018, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna il al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 5.809,00 per compensi ed € 871,35 per spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 25 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
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