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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/12/2025, n. 5969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5969 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 13349/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso da
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARZOLLO LUCIA ANGELA Parte_1
GINA, presso la stessa elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrente
contro
, rappresentato e difeso dagli Avv. SIMONETTI GUIDO e FEDALTO CP_1
MATTEO, presso gli stessi elettivamente domiciliato, per mandato in calce alla comparsa di risposta,
Resistente
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: Separazione giudiziale
Conclusioni:
Per entrambe le parti congiuntamente: “A- DICHIARARE LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI fra la sig.ra Parte_1
ed il sig. , che hanno contratto matrimonio civile in Comune di Venezia
[...] CP_1
(VE), Registro degli Atti di Matrimonio Anno 2006 — Atto n. 47 - Parte I - Comune di Venezia (VE),
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza ¢ agli ulteriori
incombenti.
B- Autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire ove ritiene la propria residenza.
C- I figli e verranno AFFIDATI IN VIA CONDIVISA ai Persona_1 Persona_2
genitori. Il collocamento e la residenza anagrafica dei minori seguiranno quelli della madre, con
possibilità del padre di vederli secondo le emanande disposizioni.
D- Data l'età dei figli, il sig. potrà vederli — previo preventivo accordo diretto con CP_1
gli stessi e compatibilmente con gli impegni scolastici ¢ ricreativi dei minori e degli impegni
lavorativi dei genitori. Padre e figli si scambieranno reciprocamente i rispettivi numeri di cellulare.
La sig.ra si impegna a continuare a non ostacolare in alcun modo il rapporto Parte_1
padre-figli, sul punto riconoscendo a questi ultimi piena libertà d'azione.
E- Quanto sopra varrà anche per le FESTIVITA', , Parte_2 Parte_3
. Parte_4
F- A titolo di MANTENIMENTO ORDINARIO DEI FIGLI, il sig. verserà alla sig.ra CP_1
- sul conto corrente che gli verrà comunicato - la somma di Eure 300,00 (Euro Parte_1
150.00 a figlio) per quattordici mensilità e ciò fintanto che gli stessi continueranno a convivere con
la madre e non saranno economicamente indipendenti. Tali somme, da aggiornarsi automaticamente
ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT a partire dall'anno e dal giorno successivo a
quello della prima udienza avanti il Tribunale di Venezia, sono state determinate tenendo conto delle
esigenze dei figli minorenni e delle rispettive risorse economiche dei genitori. Le SPESE
STRAORDINARIE saranno divise al 50% tra i genitori. La distinzione Ira spese ordinarie e spese
straordinarie ¢ individuata nelle disposizioni di cui al “PROTOCOLLO D'INTESA PER LA
TRATTAZIONE DEL GIUDIZI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE”, siglato il 20/09/2019 dal Tribunale di Venezia e dall'Ordine degli Avvocati di Venezia, già in atti sub doc. n.
11 parte ricorrente.
G- L'ASSEGNO UNICO £ UNIVERSALE dei figli pari a circa Euro 380,00 spetterà nella misura del
100% alla sig.ra Le parti avranno l'obbligo di fornirsi la documentazione Parte_1
necessaria ai fini ISEE entro il 30 gennaio di ogni anno. H- Statuire la possibilità di espatrio dei
minori ed il conseguente obbligo dei genitori di garantire terapeuticamente il rinnovo dei documenti
necessari.
I- Accertare e dichiarare le parti economicamente autosufficienti, ciascuna in grado di provvedere
al proprio sostentamento e per l'effetto dichiarare che le stesse di non hanno nulla a pretendere l'uno
dall'altra a titolo di mantenimento e/o a qualunque altro titolo inerente e/o conseguente al rapporto
di coniugio.
L- Dichiararsi i genitori obbligati a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena
comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuati~ vo dei figli con
ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, obbligati a tutelare la figura paterna e materna, evitando di
esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei fighi. Le spese
di lite sono da intendersi integralmente compensate.”
Per il P.M. intervenuto
“parere favorevole all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.05.2025 esponeva di aver contratto Parte_1
matrimonio, in data 15.04.2006, con il rito civile, con a Venezia, regolarmente iscritto CP_1
nel registro atti di matrimonio (alla parte I, n. 47, dell'anno 2006) del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano i figli minori il 22.12.2007 in Venezia e il Persona_1 Persona_2
23.02.2009 in Venezia. Tanto premesso, il ricorrente proponeva ricorso per ottenere la pronuncia della separazione dal coniuge e, decorsi i termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni.
Regolarmente notificato, il resistente si costituiva in data 30.09.2025 e, pur aderendo alla domanda diretta alla pronuncia di separazione giudiziale e di divorzio, proponeva delle condizioni che solo in parte aderivano a quelle formulate da controparte.
All'udienza del 30.10.2025, nella quale comparivano personalmente, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano un breve rinvio al fine di formalizzarlo. Accolta la richiesta, lette le note depositate congiuntamente dalle parti in data 26.11.2025 in sostituzione dell'udienza, il
Giudice con decreto del 04.12.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
Lo domanda di separazione formulata dai coniugi a conclusioni conformi merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi sul punto, e dalle dichiarazioni rese dai coniugi è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare. In
assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative ed essendo le stesse coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Il particolare, quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
Parte ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio indicando le relative condizioni.
Considerato che
tale ultima domanda non è ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, come da separata ordinanza. Spese di lite all'esito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, II° sez. civ., in composizione collegiale, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove preferisce;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Venezia di annotare la presente sentenza nei registri dello Stato civile (atto di matrimonio n. 47, Parte I, anno 2006);
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti e di seguito riportate:
A. I figli e verranno affidati in via condivisa ai genitori. Il Persona_1 Persona_2
collocamento e la residenza anagrafica dei minori seguiranno quelli della madre, con possibilità del padre di vederli secondo le emanande disposizioni. D-
B. Data l'età dei figli, il sig. potrà vederli — previo preventivo accordo diretto con gli CP_1
stessi e compatibilmente con gli impegni scolastici ¢ ricreativi dei minori e degli impegni lavorativi dei genitori. Padre e figli si scambieranno reciprocamente i rispettivi numeri di cellulare. La sig.ra si impegna a continuare a non ostacolare in alcun modo il rapporto padre-figli, Parte_1
sul punto riconoscendo a questi ultimi piena libertà d'azione.
C. Quanto sopra varrà anche per le festività, vacanze natalizie, vacanze pasquali, vacanze estive.
D. A titolo di mantenimento ordinario dei figli, il sig. verserà alla sig.ra CP_1 Parte_1
- sul conto corrente che gli verrà comunicato - la somma di Eure 300,00 (Euro 150.00 a figlio)
[...]
per quattordici mensilità e ciò fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e non saranno economicamente indipendenti. Tali somme, da aggiornarsi automaticamente ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT a partire dall'anno e dal giorno successivo a quello della prima udienza avanti il Tribunale di Venezia, sono state determinate tenendo conto delle esigenze dei figli minorenni e delle rispettive risorse economiche dei genitori. Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i genitori. La distinzione Ira spese ordinarie e spese straordinarie ¢ individuata nelle disposizioni di cui al “PROTOCOLLO D'INTESA PER LA TRATTAZIONE DEL GIUDIZI IN
MATERIA DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE”, siglato il 20/09/2019 dal Tribunale di Venezia e dall'Ordine degli Avvocati di Venezia, già in atti sub doc. n. 11 parte ricorrente.
E. L'assegno unico universale dei figli pari a circa Euro 380,00 spetterà nella misura del 100% alla sig.ra Le parti avranno l'obbligo di fornirsi la documentazione necessaria ai Parte_1
fini ISEE entro il 30 gennaio di ogni anno. H- Statuire la possibilità di espatrio dei minori ed il conseguente obbligo dei genitori di garantire terapeuticamente il rinnovo dei documenti necessari.
F. Accerta e dichiara le parti economicamente autosufficienti, ciascuna in grado di provvedere al proprio sostentamento e per l'effetto dichiarare che le stesse di non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e/o a qualunque altro titolo inerente e/o conseguente al rapporto di coniugio.
G. Dichiara i genitori obbligati a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuati~ vo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, obbligati a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Spese all'esito del giudizio.
Così deciso in Venezia il 12.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso da
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARZOLLO LUCIA ANGELA Parte_1
GINA, presso la stessa elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrente
contro
, rappresentato e difeso dagli Avv. SIMONETTI GUIDO e FEDALTO CP_1
MATTEO, presso gli stessi elettivamente domiciliato, per mandato in calce alla comparsa di risposta,
Resistente
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: Separazione giudiziale
Conclusioni:
Per entrambe le parti congiuntamente: “A- DICHIARARE LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI fra la sig.ra Parte_1
ed il sig. , che hanno contratto matrimonio civile in Comune di Venezia
[...] CP_1
(VE), Registro degli Atti di Matrimonio Anno 2006 — Atto n. 47 - Parte I - Comune di Venezia (VE),
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza ¢ agli ulteriori
incombenti.
B- Autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire ove ritiene la propria residenza.
C- I figli e verranno AFFIDATI IN VIA CONDIVISA ai Persona_1 Persona_2
genitori. Il collocamento e la residenza anagrafica dei minori seguiranno quelli della madre, con
possibilità del padre di vederli secondo le emanande disposizioni.
D- Data l'età dei figli, il sig. potrà vederli — previo preventivo accordo diretto con CP_1
gli stessi e compatibilmente con gli impegni scolastici ¢ ricreativi dei minori e degli impegni
lavorativi dei genitori. Padre e figli si scambieranno reciprocamente i rispettivi numeri di cellulare.
La sig.ra si impegna a continuare a non ostacolare in alcun modo il rapporto Parte_1
padre-figli, sul punto riconoscendo a questi ultimi piena libertà d'azione.
E- Quanto sopra varrà anche per le FESTIVITA', , Parte_2 Parte_3
. Parte_4
F- A titolo di MANTENIMENTO ORDINARIO DEI FIGLI, il sig. verserà alla sig.ra CP_1
- sul conto corrente che gli verrà comunicato - la somma di Eure 300,00 (Euro Parte_1
150.00 a figlio) per quattordici mensilità e ciò fintanto che gli stessi continueranno a convivere con
la madre e non saranno economicamente indipendenti. Tali somme, da aggiornarsi automaticamente
ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT a partire dall'anno e dal giorno successivo a
quello della prima udienza avanti il Tribunale di Venezia, sono state determinate tenendo conto delle
esigenze dei figli minorenni e delle rispettive risorse economiche dei genitori. Le SPESE
STRAORDINARIE saranno divise al 50% tra i genitori. La distinzione Ira spese ordinarie e spese
straordinarie ¢ individuata nelle disposizioni di cui al “PROTOCOLLO D'INTESA PER LA
TRATTAZIONE DEL GIUDIZI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE”, siglato il 20/09/2019 dal Tribunale di Venezia e dall'Ordine degli Avvocati di Venezia, già in atti sub doc. n.
11 parte ricorrente.
G- L'ASSEGNO UNICO £ UNIVERSALE dei figli pari a circa Euro 380,00 spetterà nella misura del
100% alla sig.ra Le parti avranno l'obbligo di fornirsi la documentazione Parte_1
necessaria ai fini ISEE entro il 30 gennaio di ogni anno. H- Statuire la possibilità di espatrio dei
minori ed il conseguente obbligo dei genitori di garantire terapeuticamente il rinnovo dei documenti
necessari.
I- Accertare e dichiarare le parti economicamente autosufficienti, ciascuna in grado di provvedere
al proprio sostentamento e per l'effetto dichiarare che le stesse di non hanno nulla a pretendere l'uno
dall'altra a titolo di mantenimento e/o a qualunque altro titolo inerente e/o conseguente al rapporto
di coniugio.
L- Dichiararsi i genitori obbligati a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena
comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuati~ vo dei figli con
ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, obbligati a tutelare la figura paterna e materna, evitando di
esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei fighi. Le spese
di lite sono da intendersi integralmente compensate.”
Per il P.M. intervenuto
“parere favorevole all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.05.2025 esponeva di aver contratto Parte_1
matrimonio, in data 15.04.2006, con il rito civile, con a Venezia, regolarmente iscritto CP_1
nel registro atti di matrimonio (alla parte I, n. 47, dell'anno 2006) del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano i figli minori il 22.12.2007 in Venezia e il Persona_1 Persona_2
23.02.2009 in Venezia. Tanto premesso, il ricorrente proponeva ricorso per ottenere la pronuncia della separazione dal coniuge e, decorsi i termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni.
Regolarmente notificato, il resistente si costituiva in data 30.09.2025 e, pur aderendo alla domanda diretta alla pronuncia di separazione giudiziale e di divorzio, proponeva delle condizioni che solo in parte aderivano a quelle formulate da controparte.
All'udienza del 30.10.2025, nella quale comparivano personalmente, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano un breve rinvio al fine di formalizzarlo. Accolta la richiesta, lette le note depositate congiuntamente dalle parti in data 26.11.2025 in sostituzione dell'udienza, il
Giudice con decreto del 04.12.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
Lo domanda di separazione formulata dai coniugi a conclusioni conformi merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi sul punto, e dalle dichiarazioni rese dai coniugi è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare. In
assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative ed essendo le stesse coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Il particolare, quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
Parte ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio indicando le relative condizioni.
Considerato che
tale ultima domanda non è ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, come da separata ordinanza. Spese di lite all'esito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, II° sez. civ., in composizione collegiale, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove preferisce;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Venezia di annotare la presente sentenza nei registri dello Stato civile (atto di matrimonio n. 47, Parte I, anno 2006);
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti e di seguito riportate:
A. I figli e verranno affidati in via condivisa ai genitori. Il Persona_1 Persona_2
collocamento e la residenza anagrafica dei minori seguiranno quelli della madre, con possibilità del padre di vederli secondo le emanande disposizioni. D-
B. Data l'età dei figli, il sig. potrà vederli — previo preventivo accordo diretto con gli CP_1
stessi e compatibilmente con gli impegni scolastici ¢ ricreativi dei minori e degli impegni lavorativi dei genitori. Padre e figli si scambieranno reciprocamente i rispettivi numeri di cellulare. La sig.ra si impegna a continuare a non ostacolare in alcun modo il rapporto padre-figli, Parte_1
sul punto riconoscendo a questi ultimi piena libertà d'azione.
C. Quanto sopra varrà anche per le festività, vacanze natalizie, vacanze pasquali, vacanze estive.
D. A titolo di mantenimento ordinario dei figli, il sig. verserà alla sig.ra CP_1 Parte_1
- sul conto corrente che gli verrà comunicato - la somma di Eure 300,00 (Euro 150.00 a figlio)
[...]
per quattordici mensilità e ciò fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e non saranno economicamente indipendenti. Tali somme, da aggiornarsi automaticamente ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT a partire dall'anno e dal giorno successivo a quello della prima udienza avanti il Tribunale di Venezia, sono state determinate tenendo conto delle esigenze dei figli minorenni e delle rispettive risorse economiche dei genitori. Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i genitori. La distinzione Ira spese ordinarie e spese straordinarie ¢ individuata nelle disposizioni di cui al “PROTOCOLLO D'INTESA PER LA TRATTAZIONE DEL GIUDIZI IN
MATERIA DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE”, siglato il 20/09/2019 dal Tribunale di Venezia e dall'Ordine degli Avvocati di Venezia, già in atti sub doc. n. 11 parte ricorrente.
E. L'assegno unico universale dei figli pari a circa Euro 380,00 spetterà nella misura del 100% alla sig.ra Le parti avranno l'obbligo di fornirsi la documentazione necessaria ai Parte_1
fini ISEE entro il 30 gennaio di ogni anno. H- Statuire la possibilità di espatrio dei minori ed il conseguente obbligo dei genitori di garantire terapeuticamente il rinnovo dei documenti necessari.
F. Accerta e dichiara le parti economicamente autosufficienti, ciascuna in grado di provvedere al proprio sostentamento e per l'effetto dichiarare che le stesse di non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e/o a qualunque altro titolo inerente e/o conseguente al rapporto di coniugio.
G. Dichiara i genitori obbligati a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuati~ vo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, obbligati a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Spese all'esito del giudizio.
Così deciso in Venezia il 12.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero