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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/11/2024, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5961/2022 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale promosso con ricorso depositato in data
06/10/2022 da:
Parte_1
con l'avv. ARRIGO MARCO
c.f.: C.F._1
contro
Controparte_1
con l'avv. MOSCHETTA LORIS
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
La ricorrente premesso di aver contratto matrimonio con , in data Controparte_1
1 26.12.2016, in Macedonia del Nord, riferiva che in data 23.8.2020 era nata in
Montebelluna (TV) la figlia . Persona_1
Essendo venuto meno l'affectio coniugalis, la ricorrente concludeva per l'affidamento condiviso della minore, collocazione della stessa presso di sé, prospettando turni di responsabilità del padre con la minore che prevedevano anche un pernotto e una contribuzione da parte del marito sia per il mantenimento della figlia che della moglie.
Si costituiva in giudizio il convenuto che in via preliminare sollevava questioni di pregiudizialità in rito e nel merito chiedeva l'affidamento condiviso della minore, ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre, con turni di responsabilità
con la madre regolati dai Servizi sociali, assegnazione della casa coniugale ed obbligo della madre di concorrere al mantenimento della figlia, con esclusione di un assegno a suo favore.
Il Presidente sentite le parti ed acquisite informazioni presso i Servizi sociali territorialmente competenti, rigettata la questione pregiudiziale sollevata dal convenuto ed emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
-autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
-considerato il preminente interesse della figlia , affida temporaneamente la Persona_1
medesima al Servizio Sociale ULSS n. 2 distretto di Pieve di Soligo, con collocazione prevalente presso la madre (temporaneamente nella struttura educativa come di seguito precisato);
dispone l'inserimento temporaneo della minore insieme alla madre in una struttura educativa al fine di consentire al Servizio Sociale di:
- valutare la capacità genitoriale materna,
- garantire regolari incontri ed eventuali pernottamenti a casa del padre, con momenti che siano inizialmente mediati da operatori della Comunità,
2 - sostenere un progetto di sostegno alla signora anche per il raggiungimento di una sua autonomia personale.
Appena possibile e comunque entro il 30.4.2023, fatte salve eventuali proroghe su motivata richiesta del Servizio, il Servizio Sociale presenterà una relazione con cui in particolare si esprimerà circa le capacità genitoriali della madre, circa la possibilità della madre di offrire alla figlia un'adeguata sistemazione logistica, e proporrà una regolamentazione della frequentazione della minore con il padre e la famiglia paterna.
Pone a carico del convenuto, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , Per_1
l'assegno mensile di €.350,00 da corrispondersi direttamente alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di gennaio 2023, con la rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici Istat;
le spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale, vengono poste a carico del padre nella misura dell'70%, restando il 30% a carico della madre;
pone a carico del convenuto, a titolo di contributo al mantenimento della moglie un assegno mensile di € 200,00, da versare entro il giorno 5 del mese, con decorrenza dal mese di ottobre
2022 (corrispondente alla data della domanda) e rivalutazione monetaria come per legge.
Avanti il G.I. dopo l'ammissione delle prove orali così come dedotte, durante l'espletamento dell'istruttoria, veniva suggerita la seguente proposta conciliativa che veniva accettata dalle parti, così modificando in parte qua i provvedimenti provvisori ed urgenti:
1) Sospensione dell'attività istruttoria ed individuazione di un percorso a sostegno della bigenitorialità e che permetta la formulazione di un calendario più ampio per le visite della bambina con il padre.
3 2) Il padre potrà stare con e vedere la bambina a weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera entro le ore 20:00 nonché il pomeriggio del mercoledì senza pernotto nel weekend di spettanza, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, e nel weekend non di spettanza del padre quest'ultimo potrà tenere la figlia sempre il mercoledì con pernotto, dalle ore 16:00
riaccompagnandola il giorno successivo all'asilo.
3) Il padre preleverà la figlia il venerdì pomeriggio dall'asilo e la ricondurrà alla madre la domenica alle ore 20:00 portandola in prossimità dell'abitazione della ricorrente.
Analogamente nel pomeriggio infrasettimanale di competenza paterna.
4) Invita i Servizi Sociali competenti su Pieve di Soligo di attivare e/o proseguire un percorso di sostegno alla bigenitorialità anche alla luce del nuovo calendario di visita e permanenza della minore oggi proposto, invitando gli stessi Servizi a relazionare a questo ufficio provvedendo a depositare un report entro il 30.04.2024.
5) Conferma per il resto i provvedimenti provvisori ed urgenti ed invita i procuratori delle parti a fornire una breve relazione sull'andamento del progetto, previo confronto con i propri assistiti.
Alla successiva udienza del 14.5.2024, veniva apportata ulteriore modifica nel senso che:
che ferme le restanti prescrizioni viene eliminato il mercoledì pomeriggio senza pernotto e in alternativa viene disposto che il padre potrà tenere la figlia anche la domenica sera a weekend alternati con relativo pernotto impegnandosi a portare la bambina all'asilo il lunedì mattina,
delegando per tale incombente anche i nonni paterni,
Infine, all'udienza del 22.10.2024, veniva raggiunto il seguente accordo definitivo, frutto della prolungata sperimentazione:
4 Affidamento condiviso della minore e collocazione prevalente della stessa presso la Per_1
madre;
- Il padre potrà vedere e stare con la minore un week end ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando riaccompagnerà la bambina alla scuola materna, tutti i mercoledì e quando il padre non avrà il week end di pertinenza anche con pernotto. Durante il mercoledì
pomeriggio dalle 15 alle 18 il padre rimarrà con la bambina a Quinto di Treviso al fine di evitare che la stessa debba effettuare trasferimenti, inutili pregiudizievoli per la sua salute psico fisica avuto riguardo all'età della stessa;
- Per almeno 15 gg. durante le vacanze estive, per la metà delle vacanze natalizie e pasquali,
con i giorni di Natale e Pasqua alternati tra i genitori e per tutti gli altri giorni di festività in via alternata con la madre questo dal compimento del quinto anno di età della minore
- Il servizio sociale di Conegliano che ha già in carico il nucleo familiare proseguirà con un monitoraggio per la durata di anni 1, relazionando al Giudice Tutelare preposto alla vigilanza ogni 6 mesi;
- Il padre concorrerà al mantenimento della figlia mediante la corresponsione di un assegno già
stabilito in euro 350,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50%
delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- Il convenuto concorrerà al mantenimento della ricorrente mediante la corresponsione di un assegno mensile di euro 150,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e gli assegni cosi disposti verranno corrisposti entro il giorno 22 di ogni mese;
- Assegno unico e universale nonché le detrazioni fiscali a metà come per legge;
- Spese di lite compensate.
Ciò premesso in fatto, rilevato che non sussistono possibilità di riconciliazione tra le parti,
5 le quali hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le medesime siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1 CP_1
, matrimonio contratto il 26/12/2016 in Skudrinje, Gostivar e trascritto al n.28,
[...]
Anno 2016 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Gostivar (Macedonia);
nonché nr.11-19 del 21.3.2017 Skudrinje
2) alle seguenti condizioni:
Affidamento condiviso della minore e collocazione prevalente della stessa presso la Per_1
madre;
- Il padre potrà vedere e stare con la minore un week end ogni 15 giorni dal venerdì
pomeriggio al lunedì mattina quando riaccompagnerà la bambina alla scuola materna, tutti i mercoledì e quando il padre non avrà il week end di pertinenza anche con pernotto. Durante il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18 il padre rimarrà con la bambina a Quinto di Treviso al fine di evitare che la stessa debba effettuare trasferimenti, inutili pregiudizievoli per la sua salute psico fisica avuto riguardo all'età della stessa;
- Per almeno 15 gg. durante le vacanze estive, per la metà delle vacanze natalizie e pasquali,
con i giorni di Natale e Pasqua alternati tra i genitori e per tutti gli altri giorni di festività in via alternata con la madre questo dal compimento del quinto anno di età della minore
- Il servizio sociale di Conegliano che ha già in carico il nucleo familiare proseguirà con un monitoraggio per la durata di anni 1, relazionando al Giudice Tutelare preposto alla vigilanza ogni 6 mesi;
6 - Il padre concorrerà al mantenimento della figlia mediante la corresponsione di un assegno già stabilito in euro 350,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- Il convenuto concorrerà al mantenimento della ricorrente mediante la corresponsione di un assegno mensile di euro 150,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e gli assegni cosi disposti verranno corrisposti entro il giorno 22 di ogni mese;
- Assegno unico e universale nonché le detrazioni fiscali a metà come per legge;
- Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 31/10/2024.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani
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