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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Clotilde Fierro PRESIDENTE Rel.
Dott. Silvia Casarino CONSIGLIERE
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 471/2024 R.G.L.
promossa da:
, in Parte_1
persona del suo Dirigente pro tempore dott. , rappresentato e Parte_2
difeso dai funzionari MARIA TERESA SANSONE e SIMONA CODA ed elettivamente domiciliato presso la sede in Billea, CORSO EUROPA 7/B per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dagli
[...]
avv.ti ALBERTO PELLEGRINI e MARCO FUSIGNANI ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in NOVARA, VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N.18/E per procura in calce alla memoria di costituzione
1 APPELLATI
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
CONCLUSIONI
Per l'appellante: Voglia L'ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in totale o, in subordine, parziale riforma della sentenza di primo grado, respingere ogni domanda formulata dagli originari ricorrenti e confermare le ordinanze ingiunzione impugnate. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, da quantificare ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. n. 149/2015, “In caso di esito favorevole della lite all' sono Parte_1 riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti Co per cento dell'importo complessivo ivi previsto”Accertarsi, altresì, il diritto dell' di alla ripetizione delle somme qualora medio tempore versate in Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado, con conseguente condanna dell'appellato alla restituzione di tali somme, comprensive degli interessi legali dal versamento alla restituzione.
Per gli appellati: Voglia la Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, rigettare il ricorso in appello dell' e respingere, siccome infondate in fatto Parte_1 ed in diritto, tutte le domande ivi formulate e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Biella n. 103/2024 nei procedimenti riuniti R.G. C.C. n. 1263/2018 e n. 1315/2018, pubblicata il 10.04.2024; condannare l Controparte_4 al rimborso delle spese di lite (oltre CPA, IVA e Spese Generali), in favore di
[...]
e del sig. , per Controparte_5 Controparte_1 il presente giudizio d'appello nella misura che il Collegio riterrà di liquidare avuto riguardo alle vigenti disposizioni normative.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 103/24 il tribunale di Biella annullava le ordinanze ingiunzione n.
Co Co 63/18 e 63 bis/18 del 26.6.2018 emesse dall' di e condannava l a CP_4
rimborsare le spese di lite.
Co Avverso detta sentenza propone appello l' di chiedendo l'accoglimento delle CP_4
conclusioni in epigrafe trascritte.
Resiste l'appellata
All'udienza del 27.3.205 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Co
pone a fondamento delle pretese azionate con le ordinanze opposte la non genuinità dell'appalto dei servizi socio assistenziali e generali stipulato tra la
[...]
[..
[...] e la casa di riposo Controparte_6 Controparte_7
e sostiene che l'operazione negoziale posta in essere sia consistita in una
[...] mera fornitura di mano d'opera.
Il tribunale è pervenuto all'annullamento delle ordinanze ingiunzioni opposte sulla base delle seguenti considerazioni:
1. i verbalizzanti hanno sostenuto la non genuinità dell'appalto evidenziando la commistione del personale e l'assenza di autonomia in capo all'appaltatore nella gestione dell'attività appaltata;
2. non è stato neppure compiutamente allegato che in concreto il potere direttivo organizzativo e conformativo sia stato esercitato dal committente anziché dall'appaltatore;
3. dalle testimonianze non emerge un quadro univoco sulla predisposizione dei turni :la referente interna della cooperativa, ha dichiarato di essersi Tes_1
sempre personalmente occupata di predisporre i turni degli OSS della
, mentre quelli dei servizi generali di pulizia e cucina venivano CP_2
stilati dalla direttrice della casa di riposo ( non indicata quale teste) e da lei approvati;
i lavoratori sentiti non hanno fornito risposte concordanti sul soggetto deputato alla predisposizione dei turni;
4. la circostanza che ai servizi OSS, infermieristico e di cucina fossero addetti sia lavoratori dipendenti della Casa di riposo sia lavoratori dipendenti della cooperativa non è di per se in contrasto insanabile con lo Controparte_2 schema dell'appalto;
5. con riferimento al servizio ristorazione il teste ha dichiarato che Tes_2
ciascuno dei cuochi era autonomo nello svolgimento delle mansioni e non risulta quindi che egli , nella sua qualità di capocuoco, abbia impartito direttive di lavoro al personale della cooperativa;
6. quanto al servizio di assistenza ed a quello di infermeria non è emerso che le sig. e dipendenti della casa di riposo, esercitassero poteri Parte_3 Pt_4
direttivi/organizzativi sulle altre OSS dipendenti di nuova assistenza;
3 7. il piano tecnico ( doc. 11 ric.) individua dettagliatamente l'organizzazione dei servizi offerti dalla cooperativa appaltatrice ed individua ad esempio le singole attività di assistenza alla persona che il personale ora per ora deve svolgere;
8. è vero che l'istruttoria ha fatto emergere possibili interlocuzioni tra i lavoratori indistintamente e la Direttrice della casa di riposo a da un lato si tratta di un coordinamento fisiologico e dall'altro non è comunque emerso che vi siano interferenze tali da potere essere ricondotte all'esercizio dei poteri tipici del datore di lavoro;
L'appellante contesta la violazione dell'art. 29 d.lgs. 276/03 e dell'art. 1655 c.c. con riguardo agli indici di liceità dell'appalto. Inparticolare rileva che la totale commistione tra le maestranze è del tutto estranea all'idea dell'opus come oggetto di un appalto e vale di per sé sola a snaturare detta figura contrattuale. Rileva che gli accertamenti svolti hanno dimostrato che la committente nella persona della direttrice
[...]
ha sistematicamente impartito direzioni operative ai dipendenti della Pt_5
cooperativa ed in particolare:
• l'organizzazione e direzione di tutti gli addetti al servizio cucina è affidata al capo cuoco che predispone il programma settimanale, Parte_6 esercita il controllo ed all'occorrenza interviene con rimproveri;
• il servizio di assistenza agli ospiti è stato svolto congiuntamente dal personale della casa di riposo e quello della cooperativa organizzati con la presenza di almeno ina OSS dipendente della committente per ogni piano della struttura con funzione di referente per tutte le maestranze;
• il servizio di pulizie è interamente effettuato da personale della cooperativa ma organizzato per turni predisposti dalla direttrice della Casa di riposo;
• il servizio di lavanderia è stato svolto da personale sia della casa di riposo sia della cooperativa
La censura è infondata.
Secondo il consolidato orientamento espresso in punto dalla Suprema Corte la distinzione tra appalto genuino di cui all'art. 1655 c.c.
e illecita somministrazione di manodopera si individua nella concorrenza dei requisiti
4 di assunzione del rischio d'impresa e di direzione e organizzazione di mezzi e materiali necessari da parte dell'appaltatore, tenendo presente che negli appalti "leggeri", a prevalenza di apporto personale di unità specializzate,
l'organizzazione può anche essere minima, mentre negli appalti "labour intensive" il requisito si sostanzia soprattutto nell'esercizio del potere direttivo di mezzi e materiali. ( Ordinanza n. 20591 del 24/07/2024)
La Corte ha precisato che si configura intermediazione illecita ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cass. 7898 del 2011 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. n.
23215 del 2022; n. 15557 del 2019; n. 27213 del 2018; n. 27105 del 2018; n. 10057 del 2016; n. 7820 del 2013). ( così da ultimo cass. 13871/25).
Ritiene il collegio che -contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante- la commistione tra personale dipendente dal committente e personale dipendente dall'appaltatore, destinato a svolgere lo stesso servizio, sia un elemento di per sé irrilevante essendo di contro decisivo che l'appaltatore eserciti sui propri dipendenti il potere organizzativo, direttivo e disciplinare senza sovrapposizioni nell'organizzazione del servizio appaltato da parte dell'appaltatore, circostanza dimostrata dagli esiti istruttori.
Nella specie è documentalmente provato che il rischio di impresa del servizio di assistenza e gestione della incombeva su Controparte_8 Controparte_2 la quale utilizzava 55 soci lavoratori per l'espletamento del servizio appaltato ed organizzava i servizi tramite il coordinatore interno nella persona della dott. e Per_1 poi della dott. L'organizzazione dei servii era interamente disposta da Tes_1
che aveva anche predisposto il progetto tecnico ( doc. 11) nel Controparte_2
quale aveva dettagliatamente assegnato le mansioni ai vari soci lavoratori
La circostanza che la Casa di riposo abbia mantenuto in servizio alcuni dipendenti
(due OSS, un'infermiera ed un cuoco) i quali inevitabilmente lavoravano a stretto
5 contatto con i soci lavoratori di non vale di per sé a dimostrare Controparte_2
l'illiceità dell'appalto essendo emerso in modo appagante che il potere direttivo ed organizzativo era interamente rimesso alla . Controparte_2
La teste , socia di con mansioni di responsabile Testimone_3 Controparte_2
di area di vari servizi socio assistenziali, ha dichiarato che il coordinatore referente interno – che è un socio della cooperativa- si occupa di tutti gli aspetti della gestione del personale predisponendo i turni di lavoro, raccogliendo le richieste di ferie e permessi, segnalando eventuali proble3matiche legate al socio. La teste ha altresì riferito di ricevere le segnalazioni di possibili comportamenti del personale della cooperativa che porti a sanzioni disciplinari e di valutare con l'ufficio contenziosi se avviare il procedimento disciplinare e comminare la sanzione.
L'esercizio del potere disciplinare da parte di è poi documentato Controparte_2
dalle contestazioni disciplinari versate in atti e prodotte come doc. 20.
La teste ha riferito che i turni di lavoro del personale dipendente della Tes_4
cooperativa erano predisposti dalla sig e dalla sig entrambe Tes_1 Per_1
dipendenti della struttura mentre i turni di lavoro dei dipendenti della casa di riposo erano predisposti dalla dott. , direttrice della struttura ( circostanza Parte_5
confermata anche dalle testi e ). Se è vero che la teste ha Tes_1 Tes_5
dichiarato che e erano i loro punti di riferimento come OSS tuttavia Tes_6 Pt_4
ella ha precisato che esse non erano formalmente responsabili e che nessuno aveva mai detto che fossero le persona che dovevano impartire ordini o direttive di lavoro.
Il ruolo delle sig. e entrambe OSS dipendenti della casa di riposo, è Tes_6 Pt_4 ben spiegato dalla teste nei termini seguenti” Le sig. e erano Tes_7 Tes_6 Pt_4
due oss dipendenti della casa di cura, non erano delle responsabili, Piraticamente ci eravamo messe d'accordo che per segnalare questioni operative di lavoro ( gestione di qualche paziente o a che ora dare la colazione) per non andare tutte insieme dalla direttrice o dalla sig. andava una di loro due come portavoce. Loro non ci Tes_1
davano indicazioni di lavoro, erano un punto di riferimento perché di grande esperienza”
Il teste , cuoco dipendente della casa di riposo, ha dichiarato che in cucina Tes_2
c'erano due riferimenti la dott. direttrice della casa di riposo e la dott. Pt_5
6 Test referente della cooperativa . Il teste escluso di aver esercitato potere Tes_1
disciplinari sui soci della cooperativa
Gli esiti istruttori, sinteticamente richiamati, depongono n modo univoco e concordante per la genuinità del contratto di appalto oggetto di causa essendo provato che il potere organizzativo, direttivo e disciplinare è stato concretamente esercitato da che si è assunta anche il rischio di impresa. Controparte_2
L'appello deve quindi essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello ;
Condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del grado liquidate in euro
6.946,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
Così deciso all'udienza del 27 marzo 2025
La Presidente
Dott.ssa Clotilde Fierro
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Clotilde Fierro PRESIDENTE Rel.
Dott. Silvia Casarino CONSIGLIERE
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 471/2024 R.G.L.
promossa da:
, in Parte_1
persona del suo Dirigente pro tempore dott. , rappresentato e Parte_2
difeso dai funzionari MARIA TERESA SANSONE e SIMONA CODA ed elettivamente domiciliato presso la sede in Billea, CORSO EUROPA 7/B per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dagli
[...]
avv.ti ALBERTO PELLEGRINI e MARCO FUSIGNANI ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in NOVARA, VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N.18/E per procura in calce alla memoria di costituzione
1 APPELLATI
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
CONCLUSIONI
Per l'appellante: Voglia L'ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in totale o, in subordine, parziale riforma della sentenza di primo grado, respingere ogni domanda formulata dagli originari ricorrenti e confermare le ordinanze ingiunzione impugnate. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, da quantificare ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. n. 149/2015, “In caso di esito favorevole della lite all' sono Parte_1 riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti Co per cento dell'importo complessivo ivi previsto”Accertarsi, altresì, il diritto dell' di alla ripetizione delle somme qualora medio tempore versate in Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado, con conseguente condanna dell'appellato alla restituzione di tali somme, comprensive degli interessi legali dal versamento alla restituzione.
Per gli appellati: Voglia la Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, rigettare il ricorso in appello dell' e respingere, siccome infondate in fatto Parte_1 ed in diritto, tutte le domande ivi formulate e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Biella n. 103/2024 nei procedimenti riuniti R.G. C.C. n. 1263/2018 e n. 1315/2018, pubblicata il 10.04.2024; condannare l Controparte_4 al rimborso delle spese di lite (oltre CPA, IVA e Spese Generali), in favore di
[...]
e del sig. , per Controparte_5 Controparte_1 il presente giudizio d'appello nella misura che il Collegio riterrà di liquidare avuto riguardo alle vigenti disposizioni normative.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 103/24 il tribunale di Biella annullava le ordinanze ingiunzione n.
Co Co 63/18 e 63 bis/18 del 26.6.2018 emesse dall' di e condannava l a CP_4
rimborsare le spese di lite.
Co Avverso detta sentenza propone appello l' di chiedendo l'accoglimento delle CP_4
conclusioni in epigrafe trascritte.
Resiste l'appellata
All'udienza del 27.3.205 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Co
pone a fondamento delle pretese azionate con le ordinanze opposte la non genuinità dell'appalto dei servizi socio assistenziali e generali stipulato tra la
[...]
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[...] e la casa di riposo Controparte_6 Controparte_7
e sostiene che l'operazione negoziale posta in essere sia consistita in una
[...] mera fornitura di mano d'opera.
Il tribunale è pervenuto all'annullamento delle ordinanze ingiunzioni opposte sulla base delle seguenti considerazioni:
1. i verbalizzanti hanno sostenuto la non genuinità dell'appalto evidenziando la commistione del personale e l'assenza di autonomia in capo all'appaltatore nella gestione dell'attività appaltata;
2. non è stato neppure compiutamente allegato che in concreto il potere direttivo organizzativo e conformativo sia stato esercitato dal committente anziché dall'appaltatore;
3. dalle testimonianze non emerge un quadro univoco sulla predisposizione dei turni :la referente interna della cooperativa, ha dichiarato di essersi Tes_1
sempre personalmente occupata di predisporre i turni degli OSS della
, mentre quelli dei servizi generali di pulizia e cucina venivano CP_2
stilati dalla direttrice della casa di riposo ( non indicata quale teste) e da lei approvati;
i lavoratori sentiti non hanno fornito risposte concordanti sul soggetto deputato alla predisposizione dei turni;
4. la circostanza che ai servizi OSS, infermieristico e di cucina fossero addetti sia lavoratori dipendenti della Casa di riposo sia lavoratori dipendenti della cooperativa non è di per se in contrasto insanabile con lo Controparte_2 schema dell'appalto;
5. con riferimento al servizio ristorazione il teste ha dichiarato che Tes_2
ciascuno dei cuochi era autonomo nello svolgimento delle mansioni e non risulta quindi che egli , nella sua qualità di capocuoco, abbia impartito direttive di lavoro al personale della cooperativa;
6. quanto al servizio di assistenza ed a quello di infermeria non è emerso che le sig. e dipendenti della casa di riposo, esercitassero poteri Parte_3 Pt_4
direttivi/organizzativi sulle altre OSS dipendenti di nuova assistenza;
3 7. il piano tecnico ( doc. 11 ric.) individua dettagliatamente l'organizzazione dei servizi offerti dalla cooperativa appaltatrice ed individua ad esempio le singole attività di assistenza alla persona che il personale ora per ora deve svolgere;
8. è vero che l'istruttoria ha fatto emergere possibili interlocuzioni tra i lavoratori indistintamente e la Direttrice della casa di riposo a da un lato si tratta di un coordinamento fisiologico e dall'altro non è comunque emerso che vi siano interferenze tali da potere essere ricondotte all'esercizio dei poteri tipici del datore di lavoro;
L'appellante contesta la violazione dell'art. 29 d.lgs. 276/03 e dell'art. 1655 c.c. con riguardo agli indici di liceità dell'appalto. Inparticolare rileva che la totale commistione tra le maestranze è del tutto estranea all'idea dell'opus come oggetto di un appalto e vale di per sé sola a snaturare detta figura contrattuale. Rileva che gli accertamenti svolti hanno dimostrato che la committente nella persona della direttrice
[...]
ha sistematicamente impartito direzioni operative ai dipendenti della Pt_5
cooperativa ed in particolare:
• l'organizzazione e direzione di tutti gli addetti al servizio cucina è affidata al capo cuoco che predispone il programma settimanale, Parte_6 esercita il controllo ed all'occorrenza interviene con rimproveri;
• il servizio di assistenza agli ospiti è stato svolto congiuntamente dal personale della casa di riposo e quello della cooperativa organizzati con la presenza di almeno ina OSS dipendente della committente per ogni piano della struttura con funzione di referente per tutte le maestranze;
• il servizio di pulizie è interamente effettuato da personale della cooperativa ma organizzato per turni predisposti dalla direttrice della Casa di riposo;
• il servizio di lavanderia è stato svolto da personale sia della casa di riposo sia della cooperativa
La censura è infondata.
Secondo il consolidato orientamento espresso in punto dalla Suprema Corte la distinzione tra appalto genuino di cui all'art. 1655 c.c.
e illecita somministrazione di manodopera si individua nella concorrenza dei requisiti
4 di assunzione del rischio d'impresa e di direzione e organizzazione di mezzi e materiali necessari da parte dell'appaltatore, tenendo presente che negli appalti "leggeri", a prevalenza di apporto personale di unità specializzate,
l'organizzazione può anche essere minima, mentre negli appalti "labour intensive" il requisito si sostanzia soprattutto nell'esercizio del potere direttivo di mezzi e materiali. ( Ordinanza n. 20591 del 24/07/2024)
La Corte ha precisato che si configura intermediazione illecita ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cass. 7898 del 2011 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. n.
23215 del 2022; n. 15557 del 2019; n. 27213 del 2018; n. 27105 del 2018; n. 10057 del 2016; n. 7820 del 2013). ( così da ultimo cass. 13871/25).
Ritiene il collegio che -contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante- la commistione tra personale dipendente dal committente e personale dipendente dall'appaltatore, destinato a svolgere lo stesso servizio, sia un elemento di per sé irrilevante essendo di contro decisivo che l'appaltatore eserciti sui propri dipendenti il potere organizzativo, direttivo e disciplinare senza sovrapposizioni nell'organizzazione del servizio appaltato da parte dell'appaltatore, circostanza dimostrata dagli esiti istruttori.
Nella specie è documentalmente provato che il rischio di impresa del servizio di assistenza e gestione della incombeva su Controparte_8 Controparte_2 la quale utilizzava 55 soci lavoratori per l'espletamento del servizio appaltato ed organizzava i servizi tramite il coordinatore interno nella persona della dott. e Per_1 poi della dott. L'organizzazione dei servii era interamente disposta da Tes_1
che aveva anche predisposto il progetto tecnico ( doc. 11) nel Controparte_2
quale aveva dettagliatamente assegnato le mansioni ai vari soci lavoratori
La circostanza che la Casa di riposo abbia mantenuto in servizio alcuni dipendenti
(due OSS, un'infermiera ed un cuoco) i quali inevitabilmente lavoravano a stretto
5 contatto con i soci lavoratori di non vale di per sé a dimostrare Controparte_2
l'illiceità dell'appalto essendo emerso in modo appagante che il potere direttivo ed organizzativo era interamente rimesso alla . Controparte_2
La teste , socia di con mansioni di responsabile Testimone_3 Controparte_2
di area di vari servizi socio assistenziali, ha dichiarato che il coordinatore referente interno – che è un socio della cooperativa- si occupa di tutti gli aspetti della gestione del personale predisponendo i turni di lavoro, raccogliendo le richieste di ferie e permessi, segnalando eventuali proble3matiche legate al socio. La teste ha altresì riferito di ricevere le segnalazioni di possibili comportamenti del personale della cooperativa che porti a sanzioni disciplinari e di valutare con l'ufficio contenziosi se avviare il procedimento disciplinare e comminare la sanzione.
L'esercizio del potere disciplinare da parte di è poi documentato Controparte_2
dalle contestazioni disciplinari versate in atti e prodotte come doc. 20.
La teste ha riferito che i turni di lavoro del personale dipendente della Tes_4
cooperativa erano predisposti dalla sig e dalla sig entrambe Tes_1 Per_1
dipendenti della struttura mentre i turni di lavoro dei dipendenti della casa di riposo erano predisposti dalla dott. , direttrice della struttura ( circostanza Parte_5
confermata anche dalle testi e ). Se è vero che la teste ha Tes_1 Tes_5
dichiarato che e erano i loro punti di riferimento come OSS tuttavia Tes_6 Pt_4
ella ha precisato che esse non erano formalmente responsabili e che nessuno aveva mai detto che fossero le persona che dovevano impartire ordini o direttive di lavoro.
Il ruolo delle sig. e entrambe OSS dipendenti della casa di riposo, è Tes_6 Pt_4 ben spiegato dalla teste nei termini seguenti” Le sig. e erano Tes_7 Tes_6 Pt_4
due oss dipendenti della casa di cura, non erano delle responsabili, Piraticamente ci eravamo messe d'accordo che per segnalare questioni operative di lavoro ( gestione di qualche paziente o a che ora dare la colazione) per non andare tutte insieme dalla direttrice o dalla sig. andava una di loro due come portavoce. Loro non ci Tes_1
davano indicazioni di lavoro, erano un punto di riferimento perché di grande esperienza”
Il teste , cuoco dipendente della casa di riposo, ha dichiarato che in cucina Tes_2
c'erano due riferimenti la dott. direttrice della casa di riposo e la dott. Pt_5
6 Test referente della cooperativa . Il teste escluso di aver esercitato potere Tes_1
disciplinari sui soci della cooperativa
Gli esiti istruttori, sinteticamente richiamati, depongono n modo univoco e concordante per la genuinità del contratto di appalto oggetto di causa essendo provato che il potere organizzativo, direttivo e disciplinare è stato concretamente esercitato da che si è assunta anche il rischio di impresa. Controparte_2
L'appello deve quindi essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello ;
Condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del grado liquidate in euro
6.946,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
Così deciso all'udienza del 27 marzo 2025
La Presidente
Dott.ssa Clotilde Fierro
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