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13 ottobre 2011
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6 dicembre 2017
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Art. 55. Azioni esecutive 1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni gia' oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario.
(( 2. Le procedure esecutive gia' pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilita' del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene.
3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprieta' ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, e' chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile e' sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione )) 4. In caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca per motivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal terzo chiamato ad intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro un anno dalla revoca.
(( 2. Le procedure esecutive gia' pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilita' del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene.
3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprieta' ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, e' chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile e' sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione )) 4. In caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca per motivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal terzo chiamato ad intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro un anno dalla revoca.
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- 1. Alla Consulta l’estensione del Codice Antimafia ai sequestri “ordinari”Accesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 10 ottobre 2025 · 13.361719
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Agrigento, sentenza 29/05/2025, n. 620Provvedimento: […] 2) eccepita infondatezza della allegata, da controparte, non pignorabilità delle somme giacenti sul conto corrente intestato al debitore in forza dell'art. 55 del codice antimafia. A tal uopo, ha dedotto che i beni assolutamente o relativamente impignorabili sono solo quelli espressamente qualificati come tali dalla legge e che nel nostro ordinamento non esiste una disposizione che espressamente estenda gli effetti del sequestro preventivo di immobili ex art. 321, comma I, c.p.p. anche ai suoi frutti;Leggi di più...
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