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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/03/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3721/2022 R.G. avente ad oggetto opposizione avverso sanzione amministrativa per omissione contributiva
PROMOSSA DA in persona del rappresentante legale pro tempore, cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Acireale, Corso Umberto n. 67, presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Giovanni Battiato, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via Ciro CP_1
Il Grande n.21, cod. fisc.: , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cimmino, P.IVA_2
d'intesa con gli avv.ti Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell' , sita in piazza della Repubblica Controparte_2 CP_2
n. 26, giusta procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente 9.05.2022, “quale presunta Parte_1 obbligata in solido all'amministratore unico , nato ad [...] l'[...] CP_3
(nonché di nato in [...] il [...], erroneamente qualificato Parte_2 amministratore unico)”, ha impugnato le ordinanze ingiunzione emesse dall' per l'asserita CP_1
violazione dell'art. 2 comma 1 bis del d.l. 12.09.1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla l. 11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali) e, più esattamente:
“1) Ordinanza-Ingiunzione n.OI-000074014, notificata con raccomandata 78604487241-1 protocollo 2100.29/03/2022.0213581 recapitata in data 12.4.2022, per asserita CP_1
contestazione dei sottostanti atti di accertamento:
• prot. n. 2100.21/04/2017.0173933 del 08/05/2017 CP_1
• prot. n. 2100.21/04/2017.0173932 del 09/05/2017 CP_1
per la complessiva somma di euro 19.006,60 a titolo di sanzione amministrativa e spese, per presunte violazioni accertate in riferimento alla annualità 2012, quale responsabile in solido all'amministratore unico Parte_2
2) Ordinanza-Ingiunzione n.OI-000074017, notificata con raccomandata 78604487242-2 protocollo 2100.29/03/2022.0213590 recapitata in data 12.4.2022, per asserita CP_1
contestazione dei sottostanti atti di accertamento:
• prot. n. 2100.21/04/2017.0173935 del 08/05/2017 CP_1
• prot. n. 2100.21/04/2017.0173934 del 09/05/2017 CP_1
per la complessiva somma di euro 19.006,60 a titolo di sanzione amministrativa e spese, per presunte violazioni accertate in riferimento alla annualità 2012, quale responsabile in solido all'amministratore unico;
CP_3
3) Ordinanza-Ingiunzione n.OI-000074151, notificata con raccomandata 78604487243-3 protocollo 2100.29/03/2022.0213628 recapitata in data 12.4.2022, per asserita CP_1
contestazione dei sottostanti atti di accertamento:
• prot. n.INPS.2100.21/04/2017.0174481 del 08/05/2017
• prot. n.INPS.2100.21/04/2017.0174480 del 09/05/2017 per la complessiva somma di euro
22.006,60 a titolo di sanzione amministrativa e spese, per presunte violazioni accertate in riferimento alla annualità 2013, quale responsabile in solido all'amministratore unico CP_3
;
[...]
Pagina 2 4) Ordinanza-Ingiunzione n.OI-000074175, notificata con raccomandata 78604487244-4 protocollo 2100.29/03/2022.0213640 recapitata in data 12.4.2022, per asserita CP_1
contestazione dei sottostanti atti di accertamento:
• prot. n. 2100.21/04/2017.0174478 del 06/05/2017 CP_1
• prot. n. 2100.21/04/2017.0174479 del 08/05/2017 CP_1
per la complessiva somma di euro 22.006,60 a titolo di sanzione amministrativa e spese, per presunte violazioni accertate in riferimento alla annualità 2013, quale responsabile in solido all'amministratore unico Parte_2
5) Ordinanza-Ingiunzione n.OI-000078041, notificata con raccomandata 78604487245-5 protocollo 2100.29/03/2022.0213697 recapitata in data 12.4.2022, per asserita CP_1
contestazione dei sottostanti atti di accertamento:
• prot. n. 2100.28/04/2017.0182781 del 10/05/2017 CP_1
• prot. n. 2100.28/04/2017.0182780 dell'11/05/2017 CP_1
per la complessiva somma di euro 27.506,60 a titolo di sanzione amministrativa e spese, per presunte violazioni accertate in riferimento alla annualità 2014, quale responsabile in solido all'amministratore unico;
CP_3
6) Ordinanza-Ingiunzione n.OI-000078042, notificata con raccomandata 78604487246-6 protocollo 2100.29/03/2022.0213704 recapitata in data 12.4.2022, per asserita CP_1
contestazione dei sottostanti atti di accertamento:
• prot. n. 2100.28/04/2017.0182778 del 09/05/2017 CP_1
• prot. n. 2100.28/04/2017.0182779 del 10/05/2017 CP_1
per la complessiva somma di euro 27.506,60 a titolo di sanzione amministrativa e spese, per presunte violazioni accertate in riferimento alla annualità 2014, quale responsabile in solido all'amministratore unico Parte_2
7) Ordinanza-Ingiunzione n.OI-000078099, notificata con raccomandata 78604487247-7 protocollo 2100.29/03/2022.0213706 recapitata in data 12.4.2022, per asserita CP_1
contestazione dei sottostanti atti di accertamento:
• prot. n. 2100.19/04/2017.0169412 del 10/05/2017 CP_1
• prot. n. 2100.19/04/2017.0169411 del 15/05/2017 CP_1
per la complessiva somma di euro 33.006,60 a titolo di sanzione amministrativa e spese, per presunte violazioni accertate in riferimento alla annualità 2015, quale responsabile in solido all'amministratore unico;
CP_3
Pagina 3 8) Ordinanza-Ingiunzione n.OI-000078100, notificata con raccomandata 78604487248-8 protocollo 2100.29/03/2022.0213716 recapitata in data 12.4.2022, per asserita CP_1
contestazione dei sottostanti atti di accertamento:
• prot. n. 2100.19/04/2017.0169409 del 09/05/2017 CP_1
• prot. n. 2100.19/04/2017.0169410 del 10/05/2017 per la complessiva somma di euro CP_1
33.006,60 a titolo di sanzione amministrativa e spese, per presunte violazioni accertate in riferimento alla annualità 2015, quale responsabile in solido all'amministratore unico Pt_2
.
[...]
A sostegno della spiegata opposizione, in breve, parte ricorrente ha eccepito:
- che non ha mai ricevuto alcun atto di accertamento relativo alle annualità 2012, 2013, 2014
e 2015 prodromici alla emissione delle ordinanze ingiunzione impugnate, sicché non è possibile verificare la sussistenza e la natura delle violazioni, ciò ledendo l'esercizio del proprio diritto di difesa;
- che in assenza di comunicazione degli atti prodromici le ordinanze ingiunzione sono inesistenti o comunque affette da nullità;
- che, in ogni caso, è decorso il termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 3 commi 9
e 10 della l. n.335/1995, per cui, trattandosi di sanzioni amministrative per omesso pagamento, il diritto dell' di riscuotere gli importi ingiunti è venuto meno a far data dal 31.12.2020. CP_1
Su tali premesse, la società ricorrente ha chiesto previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli per cui è causa, di “… dichiarare la nullità e/o disporre l'annullamento delle impugnate Ordinanze – Ingiunzione n.OI-000074014, n.OI-000074017, n.OI-000074151, n.OI-
000074175, n.OI-000078041, n.OI-000078042, n.OI-000078099, n.OI-000078100 per i motivi sopra espressi, in subordine applicando il regime più favorevole, determinando le sanzioni nel minimo edittale. Con refusione di spese e compensi di giudizio”.
In data 28.07.2022 si è costituito nel presente giudizio l' depositando nel fascicolo CP_1
telematico memoria difensiva con la quale, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, in sintesi, ha dedotto:
- che il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 della l. n. 689/1981 non è applicabile alla disciplina racchiusa nel d.lgs. n.8/2016 che introduce una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica e, come tale, prevalente sulla disposizione di carattere generale, contenuta nel richiamato art. 14;
- che, in ogni caso, in subordine, ove l'art. 14 si ritenesse applicabile alla fattispecie per cui è causa, esso non sarebbe decorso per quanto meglio spiegato nella predetta memoria;
Pagina 4 - che, ancora, è infondata l'eccezione di prescrizione della sanzione amministrativa, in quanto il termine prescrizionale decorre dalla data di trasmissione all' da parte della CP_1
Procura degli atti funzionali all'irrogazione delle sanzioni amministrative e, nel caso di specie,
è stato interrotto dalla notifica dei provvedimenti di accertamento della violazione ed è rimasto sospeso, prima, durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983) e, poi, dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020 n. 27;
- che l'ammontare delle sanzioni comminate è conforme alla disciplina di settore, essendo stato determinato in aderenza ai criteri dettati dall'art. 11 della l. n. 689/1981, dando rilevo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche e, in questa prospettiva, assumendo rilievo la volontà implicitamente espressa dal ricorrente di non svolgere alcuna azione per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- che, in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di parziale annullamento o modifica dell'ordinanza opposta, voglia rideterminare la sanzione inflitta nella misura risultante dovuta in relazione alle circostanze di fatto e diritto accertate, in misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale.
Conseguentemente, l'ente previdenziale ha testualmente chiesto “-in via principale, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, rideterminare la somma ingiunta con l'ordinanza ingiunzione opposta nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate e dovute CP_1
in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti, in nessun caso in misura inferiore al minimo edittale;
… Spese di giudizio come per legge”.
La presente controversia è stata istruita con l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti e, all'udienza del 14.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
______________________
Pagina 5 In punto di fatto, è assorbente evidenziare su ogni altra questione che l' ha prodotto nel CP_1
fascicolo telematico il 4.04.2024 i provvedimenti di rettifica dei titoli opposti, a mezzo dei quali, a norma dell'art. 23 del d.l.
4.05.2023 n.48, ha rideterminato l'ammontare della pretesa sanzionatoria relativa:
- all'anno 2012 di cui all'ordinanza-ingiunzione n.OI-000074017 avente prot.
.2100.29/03/2022.0213590 emessa a carico della società in solido a CP_1 Parte_2 nonché all'ordinanza-ingiunzione n.OI-000074014 avente prot.
.2100.29/03/2022.0213581 emessa a carico della società in solido a CP_1 CP_3 nell'importo di euro 312,00 e “In applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo
15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di 156,00 €…”;
- all'anno 2013 di cui all'ordinanza-ingiunzione n.OI-000074151 prot n.
.2100.29/03/2022.0213628 emessa a carico della società in solido a CP_1 CP_3 nonché all'ordinanza-ingiunzione n.OI-000074175 prot. n. .2100.29/03/2022.0213640 CP_1 emessa a carico della società in solido a nell'importo di euro 832,80 e “In Parte_2 applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di 416,40 €, …”;
- all'anno 2014 di cui all'ordinanza-ingiunzione n. OI-000078041 prot.
.2100.29/03/2022.0213697 emessa a carico della società in solido a CP_1 CP_3 nonché all'ordinanza-ingiunzione n.OI-000078042 prot. .2100.29/03/2022.0213704 CP_1 emessa a carico della società in solido a nell'importo di euro 2.025,93 e “In Parte_2 applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di 1.012,97 € …”;
- all'anno 2015 di cui all'ordinanza-ingiunzione n.OI-0000781000 prot.
.2100.29/03/2022.0213716 emessa a carico della società in solido a CP_1 CP_3 nonché all'ordinanza-ingiunzione n.OI-000078099 prot. .2100.29/03/2022.0213706, CP_1 emessa a carico della società in solido a nell'importo di euro 3.430,26 e “In Parte_2 applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il
Pagina 6 procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di 1.715,13 € …”.
Vi è riscontro documentale che giorno 22.03.2024 ha effettuato il CP_3 pagamento dell'ammontare ridotto della sanzione amministrativa comminata per ciascuna delle annualità in parola, giusta copia del modulo F24 prodotta il 29.04.2024nel fascicolo telematico del presente giudizio.
Con sentenza emessa il 29.04.2024 n.2310 l'intestato Tribunale ha accertato che CP_3
“ha prodotto F24 relativo al pagamento al pagamento in misura ridotta del
[...]
complessivo importo di € 3300,49 in data 22 marzo 2024, entro sessanta giorni dalla prima udienza utile successiva alla rideterminazione, riferibile alle quattro ordinanza impugnate siccome rideterminate in atti”, per l'effetto “dichiara(ndo) la cessazione della materia del contendere”.
Ebbene, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, nel sistema introdotto dalla l.
24.11.1981 n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, l'autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'art. 6 della legge n. 689 cit., il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente (così, tra le varie, Cass. 12.03.2012
n.3879).
L'ultimo comma dell'art. 6 della l. n.689/1981, pertanto, consente di configurare l'obbligazione in capo all'obbligato solidale nel solo ed esclusivo interesse della P.A. creditrice, al duplice scopo di agevolare la riscossione della somma dovuta e di evitare che l'illecito resti impunito, e quindi “come eccezione dallo stesso art. 1298, dell'obbligazione solidale prevista (dalla legge) nell'interesse esclusivo di uno solo degli obbligati solidali, e cioè dell'autore della violazione, onde essa non si ripartisce nei rapporti interni tra gli obbligati solidali, restando sempre a carico del debitore principale. La posizione
Pagina 7 dell'obbligato solidale ex art. 6 può, quindi, dirsi accessoria rispetto a quella del debitore principale.
Nella solidarietà prevista nell'interesse esclusivo di uno solo degli obbligati solidali, secondo i principi civilistici, il fatto estintivo dell'obbligazione, che attiene all'obbligato principale, produce effetti anche sull'obbligazione del debitore accessorio, che rimane anch'essa estinta. …” (Cass.
6.03.2000 n.2501).
Dagli atti di causa, con riferimento alle annualità oggetto dei titoli opposti, risulta che l'amministratore e legale rappresentante della società era al tempo solo dal CP_3
che, a norma dell'art. 16 della l. n. 689/1981, il versamento, eseguito da quest'ultimo, delle sanzioni in misura ridotta per come rideterminate per le inadempienze uniemens di cui ai prospetti allegati agli avvisi di “accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1- bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689)” versati in atti, nel pieno rispetto dei termini prestabiliti dalla legge sì come spiegati in chiave applicativa dal messaggio Hermes del 27.09.2022 n.3516 e, poi, ribaditi nel messaggio del 24.05.2023 n.1931 e, nella specie, accertato con la richiamata CP_1 sentenza n.2310/2024, produce effetti estintivi della assunta posizione creditoria dell' nei CP_1
confronti di quale coobbligato solidale art. 6 della l. n.689/1981 Parte_1
In considerazione di quanto precede, il pagamento da parte dell'obbligato principale delle sanzioni amministrative per i periodi di cui alle annualità contributive oggetto delle ordinanze ingiunzione sopra dette, per come rideterminate dall' , ha determinato la cessazione della CP_1
materia del contendere tra l' e la società opponente quale coobbligata in solido di CP_1 CP_3
[...]
In considerazione dell'esito della lite, valutate le conclusioni spiegate dalla parte ricorrente con le note del 23.04.2024 e tenuto conto anche dei principi già affermati dalla Corte di legittimità sia pure in tema di definizione agevolata (tra le varie, Cass. 27.04.2018 n. 10198), a fronte della ratio legis sottesa al richiamato art. 23 del d.l. n.48/2023 per come spiegata nella relazione illustrativa e recepita dall' nel richiamato messaggio del 24.05.2023 n.1931 CP_1
infra par. 3 a cui per brevità si rinvia, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Pagina 8 Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere relativa alle ordinanze ingiunzione:
n.OI-000074017 prot. .2100.29/03/2022.0213590; CP_1
n.OI-000074014 prot. .2100.29/03/2022.0213581; CP_1
n.OI-000074151 prot. n.INPS.2100.29/03/2022.0213628;
n.OI-000074175 prot. n. .2100.29/03/2022.0213640; CP_1
n. OI-000078041 prot. .2100.29/03/2022.0213697; CP_1
n.OI-000078042 prot. .2100.29/03/2022.0213704; CP_1
n.OI-0000781000 prot. .2100.29/03/2022.0213716; CP_1
n.OI-000078099 prot. .2100.29/03/2022.0213706 CP_1
COMPENSA per intero le spese processuali tra le parti
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 15.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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