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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/05/2025, n. 2323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2323 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1333/2023
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE
Il giorno 28 maggio 2025, alle ore 10:38, davanti al giudice dott.ssa Angela Notaro, chiamato il processo iscritto al n. 1333/2023 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Rosa Lapi per gli attori e la dott.ssa
Denise Di Fiore dello studio Lapi ai fini della pratica forense.
L'avv. Lapi precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e,
in particolare, alle note conclusive.
Chiede che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio.
Dopo camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale,
dando lettura del dispositivo e della motivazione in assenza delle parti.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1333 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023
promossa
DA
, nato a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_1 Parte_2
5.11.1993, entrambi elettivamente domiciliati ai fini del giudizio in Palermo, via Giulio Bonafede n.
16, presso lo studio dell'Avv. Rosa Lapi, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura rilasciata in calce all'originale dell'atto di citazione;
ATTORI
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata in Italia per la gestione dei sinistri dalla società Dio Dea S.r.l. (P.I.
), con sede in Roma, elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in Napoli, via Tasso P.IVA_1
n. 113, presso lo studio dell'avv. Teresa Buonanno, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E
domiciliato in Misilmeri, Corso IV Aprile n. 286; CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
2 OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale.
Il Tribunale
uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta da e Parte_1
contro la e con atto di Parte_2 Controparte_1 CP_2
citazione notificato i gg 23.01.2023 e 17.05.2023:
- condanna la e al pagamento, Controparte_1 CP_2
in solido, in favore di della somma di € 28.807,01, oltre interessi legali dalla Parte_2
presente decisione al soddisfo;
- condanna la e al pagamento, Controparte_1 CP_2
in solido, in favore di della somma di € 1.091,34, oltre interessi legali dalla Parte_1
presente decisione al soddisfo;
- condanna la e al pagamento, Controparte_1 CP_2
in solido, in favore di e delle spese di lite da questi sostenute, Parte_1 Parte_2
che liquida in complessivi € 8.161,00, di cui € 545,00 per spese vive ed € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso spese generali del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Rosa Lapi;
- pone definitivamente le spese della c.t.u. medico legale e tecnico modale a carico dei convenuti in solido;
- indica nella e in le parti Controparte_1 CP_2
obbligate in solido al risarcimento del danno derivante da fatto costituente astrattamente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato i gg. 23.01.2023 e 17.05.2023, e Parte_1
convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Parte_2 Controparte_3
[...] (d'ora innanzi denominata soltanto e per ottenere la loro
[...] CP_4 CP_2
condanna, in solido, al risarcimento, nei confronti di , di tutti i danni patrimoniali e Parte_2
non patrimoniali patiti e, nei confronti di , dei soli danni al mezzo da questo Parte_1
riportati, da quantificarsi rispettivamente nelle cifre di € 50.000,00 ed € 1.500,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro fino al soddisfo.
Esponevano, infatti, che:
− in data 26.11.2020, alle ore 10:15 circa, stava percorrendo la S.S. 121 Parte_2
alla guida del proprio motociclo modello SH 300 tg. DF03858, quando, improvvisamente, si era visto ostacolare nella marcia da un'autovettura Volkswagen Golf tg. EX852KH, di proprietà di ed assicurata per la RC auto con la società la quale, nel CP_2 CP_4
percorrere la medesima S.S. 121 in posizione sopravanzata rispetto al motociclo e con la stessa direttrice di marcia, giunta all'altezza del Km 245, non rispettando la segnaletica stradale e la striscia continua presente al centro della carreggiata, aveva effettuato una repentina manovra di svolta a sinistra al fine di immettersi in una strada privata, determinando così la violenta collisione tra i due mezzi;
− a causa del violento urto, era caduto al suolo ed era stato trascinato Parte_2
sull'asfalto per circa 10 mt., riportando lesioni fisiche per le quali era stato trasportato a mezzo
118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Buccheri La ferla di Palermo;
− per effetto del sinistro, aveva subito danni non patrimoniali e, Parte_2
precisamente, una “frattura 1/3 distale tibia e frattura bifocale perone gamba destra”, mentre, Pt_1
, aveva subito un danno patrimoniale costituito dai danni riportati al proprio motociclo
[...]
SH 300 tg. DF03858;
− regolarmente costituita in mora, la non aveva provveduto a formulare CP_4
alcuna offerta risarcitoria.
All'udienza del 3.05.2023, il Giudice, stante la mancata costituzione in giudizio della CP_4
[...
, procedeva a dichiararne la contumacia ex art. 171 c.p.c.
4 La con comparsa depositata in data 24.05.2023, si costituiva tardivamente in CP_4
giudizio, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità/improponibilità della domanda attorea per la mancanza - nella diffida stragiudiziale - delle prescrizioni contenutistiche di cui agli artt.
142, 144, 145, 148 e 149 Cda, nonché per la mancata indicazione dei nominativi dei testimoni del sinistro.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea, sia in ordine all'an (anche sotto il profilo della mancanza di prova circa il fatto storico del sinistro) che al quantum, chiedendone il rigetto.
Il convenuto sebbene ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, sicché, CP_2
all'udienza del 23.11.2023, ne veniva dichiarata la contumacia.
Quindi, all'udienza odierna, la causa, dopo l'assunzione della prova orale e l'espletamento della ctu tecnico modale e medico-legale, veniva posta in decisione all'esito della discussione orale.
Tanto premesso, deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda, avendo gli attori provveduto ad inviare richieste stragiudiziali di indennizzo all'impresa di assicurazione convenuta (vedi pec del 11.12.2020 e 17.10.2022 di cui alla produzione documentale di parte attrice del 21.06.2024) ed avendo intrapreso il giudizio decorso il termine di moratoria di legge.
Quanto alle eccezioni preliminari formulate dalla compagnia convenuta nella comparsa di costituzione depositata tardivamente in data 24.05.2023 (eccezioni sollecitate dalla compagnia ma rilevabili d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo), relative all'improcedibilità/improponibilità della domanda attorea per la mancanza - nella diffida stragiudiziale - delle prescrizioni contenutistiche di cui agli artt. 142, 144, 145, 148 e 149 Cda,
queste devono ritenersi infondate, atteso che come affermato dalla costante giurisprudenza della
Suprema Corte di cassazione, “La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve
inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145
c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti
perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto
5 irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei
contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione
dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cass. Civ. ord. n. 19354/2016).
Nel caso di specie, la diffida inoltrata dagli attori alla compagnia convenuta contiene tutti gli elementi necessari per l'istruzione della pratica risarcitoria, atteso che in essa vengono riportate le generalità dei danneggiati, la sommaria descrizione della dinamica del sinistro, i punti d'urto tra i due mezzi, l'indicazione del luogo e dei giorni in cui effettuare i rilievi sul motociclo attoreo,
nonché l'allegazione della copia del modello CID sottoscritto dai conducenti dei veicoli convolti nello scontro.
Per di più, la compagnia convenuta, con nota del 3.02.2021 (vedi doc. allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c., di parte attrice del 12.02.2024), ha comunicato agli attori il diniego di risarcimento del danno rappresentando non tanto la carenza degli elementi necessari per istruire la pratica risarcitoria, ma che, sulla base degli accertamenti effettuati, non si ravvisava la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del risarcimento, stante l'asserita incompatibilità dei danni lamentati con la dinamica descritta;
elemento questo da cui si evince la sussistenza di tutti gli elementi necessari per la convenuta per istruire la pratica risarcitoria e pronunciarsi sull'an della richiesta pervenuta.
Quanto poi all'ulteriore eccezione di improcedibilità della domanda per la mancata indicazione dei nominativi dei testimoni all'interno della diffida stragiudiziale, anche questa deve ritenersi infondata, atteso che l'art. 135, comma 3 bis, C.d.A., attiene unicamente all'ammissibilità della prova testimoniale eventualmente articolata dalla parte attrice in corso di giudizio, e non anche alla procedibilità o meno della domanda di risarcimento del danno, la quale non può che ritenersi sussistente nel caso in esame.
Passando, quindi, al merito della controversia, la domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
6 L'assunto degli attori in ordine alla ricostruzione del sinistro, infatti, ha trovato piena conferma nelle risultanze delle prove orali espletate con i testi di parte attrice, e Testimone_1 [...]
i quali, terzi non parenti ed indifferenti, sono stati testimoni oculari del sinistro ed CP_5
hanno reso testimonianze chiare, precise e scevre da contraddizioni.
A tal proposito, deve preliminarmente richiamarsi, anche in questa sede, l'ordinanza resa in data 20.06.2024, con la quale è stata dichiarata l'ammissibilità della prova testimoniale articolata dagli attori atteso che, ai sensi dell'art. 135, comma 3 bis, C.d.A., l'indicazione dei testimoni sin dal primo momento utile è richiesto unicamente nelle ipotesi di sinistri con soli danni a cose e non anche – come nel caso di specie - con danni alla persona.
Ciò premesso, il teste ha dichiarato quanto segue: Testimone_1
Par
“ Sono a conoscenza dei fatti di causa perché stavo percorrendo la Palermo - Agrigento (S.S. 121)
quando si è verificato il sinistro
Par Il sinistro si è verificato nel novembre del 2020, non ricordo il giorno, ma era mattina intorno alle
10:00 circa
Par io stavo guidando la mia autovettura sulla SS in direzione dello svincolo di Misilmeri,
stavo per arrivare appunto allo svincolo
DR La SS è a doppio senso di marcia
Par L'autovettura coinvolta nel sinistro percorreva la mia stessa direzione di marcia ed era più
avanti rispetto a me
Par Part Tra l'autovettura c'era una moto
Par L'autovettura era una Golf Volkswagen di colore grigio e la moto una SH di colore nero
Par L'autovettura ad un certo punto si è spostata verso destra per effettuare una manovra di
svolta a sinistra ed entrare in un autosalone di autovetture posto appunto sulla sinistra della
statale
DR Preciso che tra le due corsie vi era la linea orizzontale continua
Par Nel fare questa svolta, l'autovettura ha preso in pieno la moto che sopraggiungeva
proveniente dallo stesso senso di marcia
7 Par Era appunto la moto che c'era tra me e l'autovettura
Par i punti d'urto sono stati tra la parte frontale della moto e la parte laterale posteriore
sinistra della autovettura altezza ruota posteriore
Par la moto è rimasta agganciata all'auto ed è stata trascinata per parecchi metri fino
all'interno dello spiazzale antistante l'autosalone
Par l'auto ha trascinato la moto per tutta la corsia opposta fino all'interno dello spiazzale
dell'autosalone
Par Il conducente della moto era un ragazzo
Par Anche il ragazzo è stato trascinato fino allo spiazzale insieme alla moto
Par il ragazzo ha sfondato il parabrezza posteriore dell'autovettura con la testa ed è rimasto
agganciato all'auto
è rimasta agganciata all'auto dal lato sinistro dell'auto Parte_5
quando ha accostato a destra ha effettuato una manovra di svolta continua verso Parte_6
sinistra senza fermarsi
Par Io mi sono fermato per dare soccorso. Non ho chiamato io il 118. Sono accorse tante persone
dall'autosalone
Par Io sono rimasto fino all'arrivo dell'ambulanza
Par Al ragazzo usciva sangue dalla bocca ed aveva un piede incastrato nella ruota posteriore
dell'autovettura
Par All'inizio il ragazzo aveva perso coscienza
Par la moto aveva riportato dei danni, aveva il manubrio davanti completamente rotto
DR Il conducente dell'autovettura era un uomo
Par Non conoscevo nessuno dei soggetti coinvolti prima del sinistro
Par Come ho detto io ho atteso l'ambulanza e poi si è avvicinata una ragazza che penso fosse una parente
a cui ho lasciato il mio recapito se avessero avuto bisogno.
DR Non è arrivata polizia municipale
DR Non ho reso dichiarazioni ad altre autorità
8 Par l'auto mentre era in marcia ha deviato prima leggermente a destra per fare una manovra di
svolta ampia verso sinistra
Par quando è avvenuto l'impatto l'auto di trovare non in posizione perfettamente orizzontale
rispetto alla moto ma obliqua con la parte anteriore verso sinistra” (vedasi verbale di udienza del
19.03.2025).
Il teste a sua volta, ha riferito: Controparte_5
Par
“ Sono a conoscenza dei fatti perché ho assistito al sinistro S.S. Palermo Parte_7
Agrigento da Bolognetta in direzione Palermo alla guida del mio furgoncino
DR Il sinistro si è verificato nel 2020, credo fine novembre, non ricordo il giorno, era mattina tra le 10 e
le 12
Par ho visto un'auto che marciava sulla corsia opposta alla mia, una Golf di colore grigio, che
si accostava sulla sua destra e poi svoltava a sinistra tagliando entrambe le corsie
DR Una moto SH di colore nero che proveniva dalla stessa direzione dell'auto si è scontrata
con l'auto in svolta
Par L'urto è avvenuto tra la parte anteriore della moto e l'angolo posteriore laterale sinistro
dell'auto
Par Sono rimasto impressionato perché non ho più visto all'inizio né la moto né il ragazzo che la guidava
Par l'auto ha continuato a tagliare e proseguire la sua marcia e ha trascinato con sé sia la moto
che era rimasta incastrata con l'auto che il ragazzo sul parabrezza posteriore
Par Non ricordo se al termine della marcia dell'auto, il ragazzo sia ricaduto da solo a terra
Par sulla S.S. c'era la striscia continua orizzontale
Par l'auto ha arrestato la sua marcia all'interno dello spiazzale antistante l'autosalone
Par Il ragazzo perdeva sangue dalla bocca e aveva forte dolore alle gambe non ricordo di preciso quale
gamba
Par L ha riportato gravi danni si era rotto il manubrio e altro Pt_8
Par Io mi sono fermato e poi sono uscite persone dall'autosalone
Par Sono sopraggiunti i familiari del ragazzo e ho lasciato il mio numero ad una ragazza che era la sorella
9 are che, quando sono andato via, l'ambulanza era già arrivata, ma non ho atteso che caricassero Pt_9
il ragazzo
Par La moto è rimasta agganciata all'auto” (vedasi verbale di udienza del 19.03.2025).
Entrambi i testi, poi, hanno provveduto a redigere uno schizzo nel quale hanno indicato la posizione dell'autovettura, la posizione del motociclo condotto da e la traiettoria Parte_2
seguita dall'autovettura nell'effettuare la svolta a sinistra verso lo “spiazzale” ivi presente.
Orbene, come si evince dalle testimonianze sopra riportate, i testi escussi hanno confermato tutte le circostanze di tempo, modo e luogo che caratterizzano il sinistro.
In particolare, i testi hanno confermato che, nella data e nell'ora indicate in atto di citazione,
mentre il conducente del motociclo ( ) percorreva la S.S. 121 con direzione verso lo Parte_2
svincolo di Misilmeri, un'autovettura modello Golf Volkswagen di colore grigio, nel percorrere la medesima S.S. 121 con la stessa direzione di marcia ed in posizione sopravanzata, dopo essersi momentaneamente allargata sul lato destro della carreggiata stradale, effettuava improvvisa manovra di svolta a sinistra al fine di immettersi in un autosalone ivi ubicato, tagliando entrambe le corsie di marcia delimitate da apposita striscia continua, così intercettando la direttrice di marcia del motociclo condotto dal determinando il violento scontro. Pt_2
I testi hanno, altresì, individuato con precisione i punti d'urto tra i due veicoli, precisando che lo scontro si verificava tra la parte frontale del motociclo e la parte laterale posteriore sinistra dell'autovettura, all'altezza della ruota posteriore, ed hanno anche aggiunto che il motociclo del a seguito dell'urto, rimaneva agganciato all'autovettura, venendo da questa trascinato per Pt_2
molti metri, fino a fermarsi nello spiazzale antistante l'autosalone ivi ubicato.
Sia il teste che il teste inoltre, nel ricostruire con dovizia di particolari l'esatta Tes_1 CP_5
dinamica del sinistro, hanno fornito plurimi dettagli circa la traiettoria seguita dal conducente del
Par motociclo subito dopo l'urto, riferendo rispettivamente che “ il ragazzo ha sfondato il parabrezza
Par posteriore dell'autovettura con la testa ed è rimasto agganciato all'auto ”, l'auto ha continuato a
10 tagliare e proseguire la sua marcia e ha trascinato con sé sia la moto che era rimasta incastrata con l'auto che
Par il ragazzo sul parabrezza posteriore”, “ La moto è rimasta agganciata all'auto”.
Infine, i testi hanno riferito in ordine ai peculiari danni riportati dal motociclo, concretizzatisi nella completa rottura del manubrio anteriore (“ aveva riportato dei danni, aveva il Parte_5
manubrio davanti completamente rotto”; ha riportato gravi danni si era rotto il manubrio e Parte_10
altro”).
Danni che, come è facile notare, sono del tutto corrispondenti a quanto si evince dalle riproduzioni fotografiche dei due mezzi coinvolti nello scontro (vedasi riproduzioni allegate all'atto di citazione ed alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. di parte attrice), nelle quali si nota il motociclo con il manubrio quasi del tutto avulso dal resto del telaio e l'autovettura con plurime abrasioni all'altezza dello spigolo posteriore sinistro, il lunotto posteriore infranto e la carrozzeria posta al di sotto di quest'ultimo introflessa (danni tutti compatibili con un violento urto da tergo).
A ciò si aggiunga che, ad ulteriore conferma della dinamica assunta dall'attore, soccorrono le informazioni contenute all'interno del verbale di pronto soccorso n. 30652/2020 dell'Ospedale
Buccheri La Ferla di Palermo, nel quale viene riportata la dicitura “tipo incidente: stradale”, “località
incidente: Palermo-Misilmeri” e, nella sezione denominata “cause e circostanze”, “incidente stradale
moto-macchina” (vedi verbale allegato a pag. 2 della cartella clinica di cui in atto di citazione).
Orbene, alla luce della ricostruzione della dinamica del sinistro operata sulla base delle deposizioni rese dai testi di cui sopra (testi della cui attendibilità non può dubitarsi atteso il grado di dettagli forniti in ordine alle modalità di svolgimento dei fatti), delle riproduzioni fotografiche dei mezzi coinvolti nel sinistro (prodotte in giudizio da parte attrice), nonché dei punti d'urto e dei danni evincibili dalle stesse, non possono condividersi le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u.
tecnico nominato nel corso del giudizio, ing. , in ordine alla incompatibilità Persona_1
della dinamica descritta in citazione con i danni rinvenuti sui mezzi.
11 In particolare, deve rilevarsi che, come affermato dallo stesso c.t.u. all'interno dell'elaborato peritale, vista l'assenza di elementi oggettivi, quali i rilievi tecnico planimetrici, le tracce di frenata sull'asfalto e le posizioni statiche post urto dei veicoli (lacune derivanti dal mancato intervento delle autorità nell'immediatezza del sinistro), il c.t.u. non ha potuto procedere ad una precisa ricostruzione della dinamica dell'occorso e delle condotte di guida tenute dai soggetti coinvolti,
limitandosi soltanto ad esaminare la possibile compatibilità della dinamica di cui in citazione con i danni rilevati sui mezzi.
Il c.t.u., invero, ha affermato espressamente che “È opportuno rilevare che non è intervenuta alcuna
P.G. sul luogo del sinistro e pertanto non vi è nessun rapporto redatto dalla stessa, né vi sono rilievi circa
eventuali tracce e/o detriti che consentano una ricostruzione puntuale della dinamica, basata sui metodi
scientifici normalmente utilizzati in tali circostanze. Le informazioni in atti si riferiscono alle fotografie dei
mezzi a seguito delle perizie redatte Studio Tecnico SO.GE.S.A. e da alcune fotografie che ritraggono i mezzi
già nella stradella e con il conducente a terra, oltre a quanto deducibile dall'osservazione diretta del mezzo
attoreo. Ne deriva che in assenza di dette informazioni non risulta possibile effettuare una ricostruzione
rigorosa della dinamica del sinistro.” (vedi pag. 9 della c.t.u. tecnico modale).
Ora, quanto alla ritenuta incompatibilità dei danni con la dinamica narrata in citazione, questa si fonda, secondo il c.t.u., principalmente sull'assenza - sull'autovettura convenuta - di altri danni oltre ai soli evincibili dalle riproduzioni fotografiche, i quali vengono ritenuti di entità esigua rispetto ai danni che avrebbe dovuto produrre il violento urto da tergo con il motociclo.
Tuttavia, a parere di questo giudice, già i soli danni consistenti nella rottura del lunotto posteriore con introflessione della carrozzeria dell'autovettura (introflessione evincibile dalla prima foto a sinistra della documentazione fotografica n. 1 allegata dagli attori all'atto di citazione), cui si aggiungono anche le abrasioni e la foratura del paraurti posteriore sinistro,
possono considerarsi compatibili con un forte urto da tergo con conseguente proiezione del centauro contro la parte posteriore del veicolo antagonista (come precisato dal teste che ha CP_5
dichiarato che il centauro infrangeva con il capo il lunotto posteriore dell'autovettura).
12 Inoltre, la foratura del paraurti posteriore sinistro risulta, come si evince dalle riproduzioni fotografiche di cui sopra (vedi in particolare nel fotografie a pag. 5 e 6 del file denominato
“docum.fotografica1.pdf.p7m”), alla medesima altezza della leva metallica del freno di destra del motociclo condotto dal il che è compatibile con la dinamica del sinistro riferita dai testi, Pt_2
secondo cui il motociclo, subito dopo lo scontro, è rimasto agganciato all'autovettura, percorrendo insieme ad essa la curva verso sinistra in direzione dello spiazzale antistante l'autosalone ivi ubicato.
Per di più, non può neppure escludersi che la completa rottura del manubrio del motociclo attoreo sia stata determinata proprio dalla torsione cui è stato sottoposto nel rimanere incastrato nella carrozzeria dell'autovettura durante la percorrenza della svolta (forzata) verso sinistra.
Infine, in assenza di elementi oggettivi in base ai quali calcolare la velocità del motociclo al momento dell'urto (atteso che, lo si ribadisce, alcun rilievo planimetrico è stato effettuato sul luogo del sinistro), non è neppure dimostrabile che l'urto sia stato di rilevante entità, tanto da dover ricercare danni ulteriori oltre a quelli già elencati (come, di contro, ipotizzato dal c.t.u.).
Alla luce delle risultanze sopra esposte, deve ritenersi che la responsabilità del sinistro sia ascrivibile al conducente dell'autovettura Volkswagen Golf tg. EX852KH, il quale effettuava una imprudente manovra di svolta a sinistra intercettando così il motociclo condotto da Pt_2
, il quale frattanto sopraggiungeva nella medesima S.S. 121, con la stessa direzione di
[...]
marcia.
Ciononostante, tenuto conto del fatto che il si trovava a percorrere la S.S. 121 con la Pt_2
medesima direzione di marcia dell'autovettura convenuta ed in posizione arretrata rispetto ad essa, lo stesso avrebbe dovuto mantenere, ai sensi dell'art. 149, comma 1, C.d.S., una distanza di sicurezza dal mezzo che lo precedeva idonea a consentirgli di decelerare la sua andatura ed evitare lo scontro con il sopravvenuto ostacolo (ossia l'autovettura Volkswagen che effettuava l'improvvisa manovra di svolta), sicché deve ravvisarsi la sussistenza di una concorrente condotta
13 colposa anche in capo a , per violazione della predetta norma precauzionale del Parte_2
C.d.S..
Tale concorso di colpa può determinarsi, tuttavia, nella percentuale ridotta del 30%, in considerazione della rilevanza della violazione commessa dal conducente dell'autovettura
Volkswagen, il quale, incurante della presenza di altri utenti della strada, dapprima si allargava verso il lato destro della carreggiata, e successivamente procedeva a tagliare entrambe le corsie di marcia della S.S. 121, nonostante la presenza in quel tratto della striscia longitudinale continua.
In considerazione di quanto sopra ed in assenza di elementi di segno contrario, non avendo il proprietario dell'autovettura Volkswagen e la sua compagnia assicurativa fornito alcuna prova liberatoria in ordine alla condotta di guida del conducente, i convenuti e CP_2 CP_4
[...
vanno condannati, in via solidale, a risarcire i danni sofferti dagli attori e riconducibili eziologicamente al sinistro in parola.
Il primo, ai sensi dell'art.2054, terzo comma, c.c., e, la seconda, ai sensi dell'art. 144 C.d.A.,
stante l'esistenza pacifica e documentata di un rapporto assicurativo con il proprietario del veicolo investitore.
Ciò posto, occorre analizzare la sussistenza delle lesioni prospettate da . Parte_2
A tal proposito, il c.t.u. medico legale, dott. , sulla scorta della documentazione Persona_2
offerta in produzione da parte attrice e dell'esame clinico, con valutazioni condivisibili e chiare, ha accertato che , a seguito dell'incidente occorsogli in data 26.11.2020, ha riportato Parte_2
“Riferita dolenzia al ginocchio e caviglia di destra ai gradi estremi della posizione di accosciamento, al
risveglio notturno e durante gli sforzi fisici intensi in esiti di frattura diafisi perone di destra e frattura
diafisi tibia di destra trattate con trazione transcheletrica dell'arto inferiore di destra (applicazione di filo di K
transcalcaneare) e intervento di riduzione e sintesi con chiodo T2 per tibia e placca e viti per perone (mezzi di
sintesi in sede).
Esiti cicatriziali iatrogeni gamba destra: cicatrice cutanea (lieve discromia) di tipo lineare di cm. 5,
verticale in regione media-rotulea, - cicatrice cutanea (discromia) di tipo lineare di cm. 11 dal 1/3 medio al
14 1/3 inferiore esterno gamba, - n. 2 cicatrici cutanee mummulari (discromia) di diametro max 1 cm. 1/3
inferiore gamba lateralmente, -cicatrice cutanea (discromia) rotondeggiante di diametro max 1,5 cm. 1/3
inferiore gamba, cicatrice cutanea (discromia) rotondeggiante di diametro max 1 cm. 1/3 inferiore gamba
medialmente, -cicatrice cutanea (discromia) rotondeggiante di diametro max 1,5 cm. regione perirotulea)”
(vedasi relazione di c.t.u. pag. 9).
Il c.t.u. ha, quindi, accertato la sussistenza del nesso causale tra lesioni ed evento, affermando che “Le suddette lesioni ed infermità, in relazione causale con il sinistro del 26 11 20” (vedi pag. 9 della c.t.u.) e ha quantificato i postumi permanenti, in riferimento ai barèmes di valutazione del danno biologico attualmente in uso, nella misura dell'10%, oltre un periodo di inabilità temporanea assoluta di gg. 8 e di inabilità temporanea relativa al 75% di gg. 65, al 50% di gg. 20 ed al 25% di ulteriori gg. 20 (vedi pag. 9 della relazione).
Quanto poi alle spese mediche sostenute, il c.t.u. ha ritenuto pertinenti e congrue spese mediche documentate per € 650,24.
Le conclusioni del c.t.u. – su cui le parti non hanno mosso rilievi - appaiono condivisibili, in quanto congruamente motivate sulla base della documentazione sanitaria in atti e della visita medico legale.
Ora, come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138
e 139 statuiscono che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità
psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle
attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il
15 legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza più recente della Suprema Corte di Cassazione,- che si condivide – “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del
risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il
sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente
alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e
peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le
quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che
costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno
esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre
non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla
sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” (in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), peraltro, deve essere oggetto specifico di allegazione e prova (vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non
patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o
valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il
giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di
danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a
pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata
all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi
compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di
quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera
interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della
16 disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle
relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà
compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del Tribunale di
Milano del 2024 pubblicate di recente.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale
di Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
Non trova applicazione, invece, ratione temporis, la recente “tabella unica nazionale” pubblicata con il DPR n. 12 del 13.01.2025, atteso che l'operatività della stessa è limitata - per espressa previsione normativa - alle sole controversie introdotte successivamente alla data della sua entrata in vigore del 5.03.2025.
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 8.251,25 (€ 920,00 + €
5.606,25 + € 1.150,00 + € 575,00) per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
17 Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 10%
e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (27 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 28.637,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto danno non patrimoniale” di € 3.291,62 (comprensivo dell'incremento del 26% per danno morale), da moltiplicare per il grado di invalidità (10%) e per il coefficiente (0,870) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Si ritiene, infatti, di riconoscere l'incremento per il danno morale previsto dalla Tabelle di
Milano, in base alla allegazione e prova presuntiva della sofferenza determinata nell'attore dall'intenso iter clinico dovuto all'esecuzione dell'intervento chirurgico di riduzione e sintesi con chiodo T2 per tibia e placca e viti per perone e dalla successiva lunga fase riabilitativa.
Non si ritiene, invece, di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive del danneggiato che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Il danno complessivo non patrimoniale patito da ascende, dunque, in moneta Parte_2
attuale, ad € 36.888,25, di cui € 8.251,25 per danno temporaneo ed € 28.637,00 per danno biologico permanente comprensivo del morale.
Deve, poi, riconoscersi il danno emergente da spese mediche sostenute e ritenute congrue dal c.t.u. di € 650,24.
All'attore deve, poi, essere riconosciuta la somma complessiva di € 1.200,00, a Parte_1
titolo di danno patrimoniale per i danni subiti dal proprio motociclo (vedi, a tal riguardo, pag. 12
della relazione del c.t.u. ). Per_1
Le somme come sopra riconosciute vanno, poi, decurtate della percentuale del 30%, tenuto conto del concorso di colpa dello stesso danneggiato , riducendosi a complessivi € Parte_2
25.821,77 per il danno non patrimoniale, € 455,16 per il danno patrimoniale da spese mediche sostenute, nonché € 840,00 per il danno al mezzo subito da . Parte_1
18 Ciò detto, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della
Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, occorre procedere ad una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno (data del 26.11.2020), e procedere quindi alla rivalutazione, dalla data di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010).
La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno non patrimoniale patito da e sopra indicato in valori attuali già decurtato del 30% (€ 25.821,77), si Parte_2
determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data di insorgenza dei crediti del 26.11.2020 (€ 21.717,22), quindi il capitale di € 21.717,22 viene sommato alle spese
19 mediche anch'esse già decurtate del 30% (€ 455,16) ed il risultato di € 22.172,38 viene rivalutato dal
26.11.2020 alla data della odierna sentenza (€ 26.362,96) al contempo calcolando gli interessi (€
2.444,05) come sopra indicato.
Per quanto concerne il danno patrimoniale riconosciuto a , occorre procedere Parte_1
alla rivalutazione della somma di € 840,00 per danno al mezzo già decurtato del 30%, dalla data del 26.11.2020 alla data della odierna sentenza (€ 998,76) al contempo calcolando gli interessi (€
92,58) come sopra indicato.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante a , con Parte_2
rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 28.807,01 (di cui € 2.444,05 per interessi) per danno non patrimoniale e patrimoniale già decurtato del 30%, mentre, la somma spettante a , con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 1.091,34 Parte_1
(di cui € 92,58 per interessi) per danno patrimoniale già decurtato del 30%.
Sulle somme predette – al cui pagamento vanno condannati i convenuti in solido – sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda accolta (da €
26.001,00 a € 52.000,00) e dell'attività in concreto svolta, applicando i criteri medi per tutte le fasi
(studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) e disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, avv. Rosa Lapi.
Le spese della c.t.u. medico legale e della c.t.u. tecnico modale vengono poste in via definitiva a carico dei convenuti in solido.
In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro,
rilevato che nella fattispecie si configura astrattamente una figura di reato, si indicano nei convenuti le parti obbligate in solido al risarcimento del danno derivante da fatto costituente
20 astrattamente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro.
Così deciso in Palermo, il 28 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Angela Notaro
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e
succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
44.
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