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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/05/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6613/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 6613/2023 promosso da:
( ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/08/1935, rapp.to, difeso e dom.to da/presso avv. Guido Andrea Galvagno, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
( ), nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rapp.to, difeso e dom.to da/presso avv. Daniele Bendia, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE [e DIVORZIO];
CONCLUSIONI: all'udienza del 19/03/2025 le parti hanno precisato le seguenti conclusioni congiunte, chiedendo che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia ai termini per le difese conclusionali scritte:
“1) assegnazione in godimento gratuito della ex casa familiare sita in Jesi, via Roma, n. 50-ter, alla signora Controparte_1
2) riconoscimento di un assegno da parte del signor in favore della signora Parte_1 per il di lei mantenimento di euro 500, di ogni mese, somma Controparte_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla refusione delle occorrende spese sanitarie in favore della ove non riconosciute dal Servizio Sanitario, nella misura del 50%, CP_1 condizionatamente all'esibizione di fatture e/o scontrini;
- 1 - 3) obbligo di entrambi i coniugi di procedere entro trenta giorni dal deposito della sentenza alla ricognizione di ogni risparmio e/o deposito e/o prodotto finanziario, con l'ausilio, a tal fine, dei figli e da intendersi sin d'ora all'uopo delegati;
CP_2 CP_3
4) obbligo di entrambi i coniugi di procedere, nel successivo termine di trenta giorni rispetto al termine di cui al punto 3), allo smobilizzo del saldo del conto corrente cointestato, di ogni risparmio e/o deposito e/o prodotto finanziario, dividendone l'importo ricavato nella misura del 50% ciascuno, salvo che per la polizza vita di Euro 160.000 presso da suddividersi per Euro 95.000 in CP_4 favore della signora e per Euro 65.000 in favore del signor e Controparte_1 Parte_1 così, nella medesima proporzione, per ogni rendimento della stessa;
5) rinuncia della signora alla contitolarità della Panda tg. GE536XN, con Controparte_1 impegno del signor a consentirne l'uso, in caso di bisogno, previo accordo del caso, Parte_1 alla signora CP_1
6) rinuncia alla domanda di divorzio proposta dal signor Parte_1
7) spese di lite integralmente compensate tra le parti”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con il ricorso in atti, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 in data 05/10/1968 a CA CE (AN), che da tale matrimonio sono Controparte_1 nati i figli (Jesi, 19/01/1971) e (Jesi 22/10/1974), entrambi maggiorenni ed CP_3 CP_2 economicamente indipendenti, e che, negli ultimi tempi si è determinata una disaffezione che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie (motivato dal tradimento della fiducia riposta nella consorte, la quale avrebbe effettuato operazioni di investimento su un prodotto finanziario ad ella esclusivamente intestato, pur se perfezionato con risorse liquide di entrambe le parti); proponeva, contestualmente, domanda di divorzio.
2. si è costituita in giudizio, contestando ogni avversa richiesta e Controparte_1 deduzione, e domandando, - in via preliminare, di rinviare l'emissione dei provvedimenti ex art. 473-bis.22 cpc per consentire l'esperimento di una mediazione tra le parti, - in via processuale, di pronunciare la declaratoria di inammissibilità della richiesta di condanna di ella resistente al pagamento di € 80.000,00, - nel merito, di rigettare le avverse istanze.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, in data 25/12/2024, ha dichiarato di intervenire in giudizio.
4. Alla prima udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e hanno chiesto che la causa fosse riservata in decisione, con rinuncia ai termini per il deposito di scritti difensivi conclusionali e alla domanda di divorzio (cumulativamente proposta dal ricorrente).
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenziato dalla dichiarazione resa dal ricorrente all'udienza del 19/03/2025, nonostante le diverse intenzioni della resistente.
- 2 - Come noto, anche ove la situazione di intollerabilità si verifichi rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Ad ogni buon conto, si dà atto che, addivenendo ad un accordo sulle condizioni, alfine, la resistente ha accettato la volontà del marito di separarsi.
La volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono a escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e non si ravvisano profili di contrasto con norme imperative.
Nulla deve disporsi con riferimento ai due figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. Nel ricorso introduttivo, il ricorrente aveva chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio a cui, in sede di conclusioni congiunte, ha dichiarato di rinunciare, rinuncia a cui consegue la pronuncia di improcedibilità sopravvenuta di detta domanda.
6. Le spese di giudizio sono compensate stante l'accordo delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e (in Parte_1 Controparte_1 epigrafe meglio gen.ti), i quali hanno contatto matrimonio a CA CE (AN) in data 05/10/1968, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 9, parte II, serie A dell'anno 1968; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel verbale dell'udienza del 19/03/2025 e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA CE (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dichiara la improcedibilità sopravvenuta della domanda di divorzio;
spese compensate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio di data 09/IV/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 6613/2023 promosso da:
( ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/08/1935, rapp.to, difeso e dom.to da/presso avv. Guido Andrea Galvagno, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
( ), nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rapp.to, difeso e dom.to da/presso avv. Daniele Bendia, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE [e DIVORZIO];
CONCLUSIONI: all'udienza del 19/03/2025 le parti hanno precisato le seguenti conclusioni congiunte, chiedendo che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia ai termini per le difese conclusionali scritte:
“1) assegnazione in godimento gratuito della ex casa familiare sita in Jesi, via Roma, n. 50-ter, alla signora Controparte_1
2) riconoscimento di un assegno da parte del signor in favore della signora Parte_1 per il di lei mantenimento di euro 500, di ogni mese, somma Controparte_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla refusione delle occorrende spese sanitarie in favore della ove non riconosciute dal Servizio Sanitario, nella misura del 50%, CP_1 condizionatamente all'esibizione di fatture e/o scontrini;
- 1 - 3) obbligo di entrambi i coniugi di procedere entro trenta giorni dal deposito della sentenza alla ricognizione di ogni risparmio e/o deposito e/o prodotto finanziario, con l'ausilio, a tal fine, dei figli e da intendersi sin d'ora all'uopo delegati;
CP_2 CP_3
4) obbligo di entrambi i coniugi di procedere, nel successivo termine di trenta giorni rispetto al termine di cui al punto 3), allo smobilizzo del saldo del conto corrente cointestato, di ogni risparmio e/o deposito e/o prodotto finanziario, dividendone l'importo ricavato nella misura del 50% ciascuno, salvo che per la polizza vita di Euro 160.000 presso da suddividersi per Euro 95.000 in CP_4 favore della signora e per Euro 65.000 in favore del signor e Controparte_1 Parte_1 così, nella medesima proporzione, per ogni rendimento della stessa;
5) rinuncia della signora alla contitolarità della Panda tg. GE536XN, con Controparte_1 impegno del signor a consentirne l'uso, in caso di bisogno, previo accordo del caso, Parte_1 alla signora CP_1
6) rinuncia alla domanda di divorzio proposta dal signor Parte_1
7) spese di lite integralmente compensate tra le parti”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con il ricorso in atti, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 in data 05/10/1968 a CA CE (AN), che da tale matrimonio sono Controparte_1 nati i figli (Jesi, 19/01/1971) e (Jesi 22/10/1974), entrambi maggiorenni ed CP_3 CP_2 economicamente indipendenti, e che, negli ultimi tempi si è determinata una disaffezione che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie (motivato dal tradimento della fiducia riposta nella consorte, la quale avrebbe effettuato operazioni di investimento su un prodotto finanziario ad ella esclusivamente intestato, pur se perfezionato con risorse liquide di entrambe le parti); proponeva, contestualmente, domanda di divorzio.
2. si è costituita in giudizio, contestando ogni avversa richiesta e Controparte_1 deduzione, e domandando, - in via preliminare, di rinviare l'emissione dei provvedimenti ex art. 473-bis.22 cpc per consentire l'esperimento di una mediazione tra le parti, - in via processuale, di pronunciare la declaratoria di inammissibilità della richiesta di condanna di ella resistente al pagamento di € 80.000,00, - nel merito, di rigettare le avverse istanze.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, in data 25/12/2024, ha dichiarato di intervenire in giudizio.
4. Alla prima udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e hanno chiesto che la causa fosse riservata in decisione, con rinuncia ai termini per il deposito di scritti difensivi conclusionali e alla domanda di divorzio (cumulativamente proposta dal ricorrente).
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenziato dalla dichiarazione resa dal ricorrente all'udienza del 19/03/2025, nonostante le diverse intenzioni della resistente.
- 2 - Come noto, anche ove la situazione di intollerabilità si verifichi rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Ad ogni buon conto, si dà atto che, addivenendo ad un accordo sulle condizioni, alfine, la resistente ha accettato la volontà del marito di separarsi.
La volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono a escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e non si ravvisano profili di contrasto con norme imperative.
Nulla deve disporsi con riferimento ai due figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. Nel ricorso introduttivo, il ricorrente aveva chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio a cui, in sede di conclusioni congiunte, ha dichiarato di rinunciare, rinuncia a cui consegue la pronuncia di improcedibilità sopravvenuta di detta domanda.
6. Le spese di giudizio sono compensate stante l'accordo delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e (in Parte_1 Controparte_1 epigrafe meglio gen.ti), i quali hanno contatto matrimonio a CA CE (AN) in data 05/10/1968, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 9, parte II, serie A dell'anno 1968; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel verbale dell'udienza del 19/03/2025 e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA CE (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dichiara la improcedibilità sopravvenuta della domanda di divorzio;
spese compensate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio di data 09/IV/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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