Sentenza 2 agosto 2001
Massime • 2
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti degli eredi, senza che costoro siano nominativamente indicati nel ricorso stesso ovvero nella decisione impugnata, attesa l'incertezza assoluta sulla parte intimata.
Ai sensi dell'art. 366 n. 1 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione è inammissibile allorquando ricorra un'incertezza assoluta sull'identificazione della parte ricorrente o di quella contro cui l'impugnazione è diretta; poiché per parte deve intendersi la parte in senso sostanziale, nei cui confronti la sentenza dovrà spiegare effetto, la sanzione dell'inammissibilità opera anche quando nel ricorso sia indicato il nome del rappresentante processuale volontario ma non del rappresentato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2001, n. 10590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10590 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GN SV, elettivamente domiciliato in ROMA LGO BELTRAMELLI 1/C, presso lo studio dell'avvocato AQUILINO ARNALDO, difeso dall'avvocato FERRAIUOLO FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER PA TT IN PERS PROC GEN LEG;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1012/98 del Tribunale di COSENZA, emessa il 24/06/98; rg.1015/94, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AL OS intimava a BR SV lo sfratto da alcuni locali concessigli in locazione per una morosità relativa ai mesi da luglio a settembre 1985. L'intimato eccepiva di aver pagato le predette mensilità del canone, con un assegno bancario. Il pretore, all'udienza del 14 novembre 1985, pronunciava ordinanza provvisoria di rilascio. Nel definire il giudizio, con sentenza del 9 dicembre 1993, dichiarava cessata la materia del contendere, compensando tra le parti le spese.
Proponeva appello l'BR, al quale resistevano gli eredi della AL, in persona del loro procuratore generale LL MA. Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 18 luglio 1998, il Tribunale di Cosenza ha rigettato il gravame.
Per la cassazione di detta sentenza ricorre l'BR, formulando un unico motivo.
Gli eredi della AL non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È pregiudiziale, ostando all'esame del merito dell'unico motivo di ricorso, il rilievo dell'inammissibilità dell'impugnazione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il requisito dell'indicazione delle parti, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione, dall'art. 366 n.1 C.p.c., non coincide perfettamente con quello richiesto dall'art. 163 n. 2 C.p.c., nel senso che può risultare non solo dal contesto del ricorso, ma altresì dalla sentenza impugnata e, in genere, dagli atti dei precedenti giudizi;
sicché l'inammissibilità del ricorso stesso è determinata soltanto dall'incertezza assoluta sull'identificazione della parte ricorrente o di quella contro cui l'impugnazione è diretta (Cass. 11 febbraio 1994 n. 1389; 10 giugno 1987 n. 5052; 11 aprile 1983 n. 2541; 19 ottobre 1978 n. 4706). Orbene, il ricorso è diretto "contro gli eredi di AL OS, in persona del sig. MA LL, procuratore generale e legale rappresentante "pro tempore" degli stessi"; eredi non identificati nemmeno nella relazione di notifica (ammesso che questa fosse la sede adatta per un'indicazione nominativa: "contra" Cass. 15 marzo 1996 n. 2160), in cui figura l'identica espressione usata nel preambolo e ribadita nelle stesse conclusioni dell'atto. L'identificazione nominativa degli eredi non è possibile nemmeno alla stregua della sentenza di appello, pronunciata nei confronti degli "eredi di AL OS" in veste di appellati;
e del resto, come si apprende dalla copia della comparsa di risposta allegata al fascicolo d'ufficio di secondo grado, ivi si costituì, deceduta nelle more la AL, il LL, proclamando la sua qualità di procuratore generale di tal eredi, ma senza farne i nomi, la qual cosa basta a spiegare perché non siano stati riprodotti nell'epigrafe della sentenza impugnata.
Con maggiore aderenza al presente caso, è stato ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti del "de cujus" e non nei confronti degli eredi, senza che costoro fossero nominativamente indicati nel ricorso stesso o nella decisione impugnata, attesa l'incertezza assoluta sulla parte intimata e la conseguente sanzione ai sensi del n. 1 dell'art. 366 cit. (Cass. 25 febbraio 1993 n. 2333). Occorre soltanto aggiungere che per "parti" s'intendono le parti in senso sostanziale, i soggetti cioè del rapporto sostanziale in contesa, nei cui confronti la sentenza dovrà spiegare effetto (art. 2909 C.c.); ragion per cui, nel caso di rappresentanza processuale volontaria, dovrà farsi menzione tanto del rappresentante quanto del rappresentato, come del resto si desume anche dall'art. 163 3° comma n. 2 C.p.c., il quale richiede, per l'appunto, l'indicazione del nome e del cognome dell'attore e del convenuto "e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono".
Peraltro non è concepibile un rappresentante processuale volontario che non spenda, nel processo, il nome del rappresentato ("contemplatio domini": artt. 77 C.p.c. e 1388 C.c.); onde, per concludere, non vale ad escludere l'inammissibilità l'indicazione del nome del solo rappresentante.
Non va adottato nessun provvedimento sulle spese del presente giudizio, attesa la già rilevata assenza di difese della controparte.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso a Roma, addì 28 febbraio 2001.
Depositato in cancelleria il 2 agosto 2001.