Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2001, n. 10590
CASS
Sentenza 2 agosto 2001

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È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti degli eredi, senza che costoro siano nominativamente indicati nel ricorso stesso ovvero nella decisione impugnata, attesa l'incertezza assoluta sulla parte intimata.

Ai sensi dell'art. 366 n. 1 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione è inammissibile allorquando ricorra un'incertezza assoluta sull'identificazione della parte ricorrente o di quella contro cui l'impugnazione è diretta; poiché per parte deve intendersi la parte in senso sostanziale, nei cui confronti la sentenza dovrà spiegare effetto, la sanzione dell'inammissibilità opera anche quando nel ricorso sia indicato il nome del rappresentante processuale volontario ma non del rappresentato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2001, n. 10590
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10590
    Data del deposito : 2 agosto 2001

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