Articolo 42 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 47Articolo 41 bis
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24 agosto 1975
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8 gennaio 1993
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10 novembre 2018
Art. 42. (Trasferimenti)

I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari.
((Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti piu' vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute. L'amministrazione penitenziaria da' conto delle ragioni che ne giustificano la deroga.
Sulla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari l'amministrazione penitenziaria provvede, con atto motivato, entro sessanta giorni.))
I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio.
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 1992, N. 492 .
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 1992, N. 492 .
Entrata in vigore il 10 novembre 2018
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