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24 agosto 1975
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8 gennaio 1993
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10 novembre 2018
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Art. 42. (Trasferimenti)
I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari.
((Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti piu' vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute. L'amministrazione penitenziaria da' conto delle ragioni che ne giustificano la deroga.
Sulla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari l'amministrazione penitenziaria provvede, con atto motivato, entro sessanta giorni.))
I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio.
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 1992, N. 492 .
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 1992, N. 492 .
I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari.
((Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti piu' vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute. L'amministrazione penitenziaria da' conto delle ragioni che ne giustificano la deroga.
Sulla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari l'amministrazione penitenziaria provvede, con atto motivato, entro sessanta giorni.))
I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio.
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 1992, N. 492 .
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 1992, N. 492 .
Commentari • 3
- 1. Misure alternative alla detenzione: presentato un nuovo disegno di leggeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 15 ottobre 2025 · 1
2. Le conseguenze discendenti dalle condizioni di cui al punto precedente Nel caso in cui ricorrano le condizioni appena menzionate, l'art. 1, co. 1, secondo periodo, disegno di legge AC n. 2520 statuisce che quando, “in applicazione del principio di cui al primo periodo, non sia possibile l'esecuzione della sentenza di condanna a una pena detentiva, nei confronti di un soggetto proveniente dallo stato di libertà, nell'istituto di assegnazione e non sia possibile individuarne altro idoneo in conformità con il principio di territorializzazione della pena, previsto dall'articolo 42, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la pena è espiata in taluno dei luoghi di cui …
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Giurisprudenza • 17
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- regime di sorveglianza particolare·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- ordine pubblico e sicurezza penitenziaria·
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- violazione dell'art. 3 legge 241/1990·
- procedimento penale per istigazione alla corruzione·
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- spese di giudizio·
- motivazione del provvedimento amministrativo