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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/10/2025, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.Raffaele Maria
Tronci, all'udienza del 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5848 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. IP LD e ON OV
( ) VIA LUCANIA 66 TARANTO;
con elezione di C.F._2
domicilio in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. IP
LD parte attrice
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
IP LD e ON OV
( ) VIA LUCANIA 66 TARANTO;
con elezione di C.F._2
domicilio in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. IP
LD parte attrice
contro
Tribunale di Taranto sez. civile
, con il patrocinio dell'avv. DI MARCO GAETANO CP_1
LUIGI; con elezione di domicilio in VIA RUDIA, 28 74024 MANDURIA presso il difensore avv. DI MARCO GAETANO LUIGI parte convenuta
e nei confronti di
, con il patrocinio dell'avv. ON Controparte_2
OV; con elezione di domicilio in VIA LUCANIA 66 null 74100
TARANTO, presso il difensore avv. ON OV parte terza intervenuta
OGGETTO: Responsabilita professionale
Conclusioni delle parti: all'udienza del 16.10.2025 le parti discutevano oralmente la causa, riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
1) Sullo svolgimento del giudizio
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e , eredi di Parte_1 Parte_2
nella rispettiva qualità di coniuge e figlio della Persona_1
stessa, agivano in giudizio contro , affinché questa fosse CP_1
condannata al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza della morte della loro congiunta, evento a loro dire imputabile all'inadempimento dei sanitari in servizio presso tale ente.
Esponevano in dettaglio:
• che , essendo affetta da ernia inguinale Persona_1 destra, aveva effettuato una ecografia, esame, questo, i cui esiti
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avevano reso necessaria la valutazione delle sue condizioni di salute da parte di un medico specialista;
• che in data 08.9.2016, accusando forti dolori addominali e conati di vomito, aveva contattato il Dott. Persona_1 Per_2
, medico specialista con il quale aveva concordato una visita
[...] presso il suo studio il giorno 12.9.2016;
• che persistendo la sintomatologia dolorosa, in data 09.9.2016, dietro suggerimento dello stesso Dott. , la paziente si era Per_2 frattanto recata presso l'ospedale di Martina Franca, nosocomio nel quale era stata presa in carico dal P.S. con codice di criticità giallo - mediamente critico per dolore addominale, e poi dimessa - a seguito della visita generale e della somministrazione di terapia analgesica - con diagnosi di addominalgia - ernia inguinale destra;
• che la terapia prescritta in ospedale aveva lenito solo parzialmente i forti dolori accusati dalla predetta paziente;
• che all'esito della visita specialistica effettuata in data 12.9.2016, il Dott. aveva così concluso:“ Sospetta subocclusione Per_2 intestinale alta da ernia inguinale destra incarcerata. Terapia: indispensabile ricovero urgente (rx diretta addome + valutazioni successive)";
• che il Dott. aveva quindi contattato il primario dell'ospedale Per_2 di Martina Franca, Dott. rappresentandogli che la Per_3
si sarebbe recata l'indomani per sottoporsi ad una Per_1 radiografia addominale;
• che in data 13.9.2016, il Dott. visitata la paziente, non Per_3 aveva ritenuto necessario procedere al suo ricovero, né di dover eseguire l'accertamento radiologico prescritto dal Dott. , Per_2 limitandosi ad effettuare una manipolazione con la quale, a suo dire, era riuscito a far rientrare l'ernia nel suo alveo naturale;
• che in data 16 settembre 2016, la si era recata Per_1 nuovamente presso l'ospedale di Martina Franca, nosocomio nel quale fu accettata con il seguente raccordo anamnestico:“ La paziente già in programma per intervento di ernia inguinale destra con pregressi episodi di intasamento, giunge stamani per dolori addominali in regione ipogastrica con tumefazione palpabile ed irriducibile in reg. inguinale destra. Dopo vari tentativi di riduzione per taxis si decide di convertire il ricovero in urgenza per intervento di ernioplastica per ernia inguinale dx irriducibile”;
• che disposto l'intervento d'urgenza, lo stesso era cominciato alle ore 16,00 e si era poi concluso alle ore 16,50;
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• che, sebbene le sue condizioni apparissero discrete nel periodo postoperatorio, alle ore 06.00 del giorno seguente la paziente aveva subito un malore;
• che il personale medico, constatato che la aveva subito Per_1 un arresto cardiocircolatorio, era intervenuto nel tentativo di rianimarla senza tuttavia riuscire ad evitarne il decesso, evento verificatosi alle ore 06.20;
• che la morte della andava ascritta a negligenza, Per_1 imprudenza ed imperizia dei medici e del personale tutto dell
[...]
; CP_1
• che all'esito della denuncia querela sporta contro ignoti, nel corso delle indagini preliminari, il P.M. aveva disposto l'autopsia sulla salma, nominando all'uopo come consulenti medici i Dott.ri
[...]
(medico legale) e (chirurgo); Per_4 Persona_5
• che, eseguito l'esame autoptico, i consulenti avevano ascritto la causa del decesso all'insorgenza di un'embolia polmonare, ritenendo tuttavia corretta la scelta dei sanitari di non somministrare una terapia preventiva per prevenire possibili fenomeni tromboembolici;
valutazione, quest'ultima, a loro dire errata e non condivisibile;
• che con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. avevano agito contro
[...]
dinanzi a codesto Tribunale di Taranto, introducendo un CP_1 procedimento di a.t.p., nel corso del quale l'Ufficio aveva designato come CTU i Dott.ri (medico legale) e Persona_6 Per_7
(specialista in chirurgia);
[...]
• che nel loro elaborato peritale, i predetti ausiliari avevano ritenuto che la morte della paziente fosse derivata da un'embolia polmonare provocata dalla mancata somministrazione di eparina;
gli stessi CTU avevano, tuttavia, qualificato il danno a mero titolo di perdita di chance, valutazione quest'ultima, a loro dire errata e non condivisibile;
• che a causa della morte della , essi avevano subito gravi Per_1 danni patrimoniali e non patrimoniali iure proprio e iure hereditatis;
• che in via gradata, andava loro riconosciuto quanto meno il danno da perdita di chance.
Nelle more del giudizio spiegava intervento volontario Controparte_2
in qualità di figlia della defunta e sua erede;
ribadiva Persona_1
le difese già formulate dai propri congiunti ed insisteva anch'ella nel
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risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla morte della propria ascendente.
Si costituiva in giudizio , contestando le avverse domande e CP_1
chiedendone il rigetto.
Esponeva in dettaglio:
• che le controparti avevano omesso di allegare la condotta asseritamente inadempiente dei sanitari (pur avendo genericamente dedotto che la paziente era deceduta a causa della mancata profilassi tromboembolica, non avevano precisato in cosa fosse consistita la condotta colposa posta in essere dal personale medico);
• che la CTU a firma dei Dott.ri e aveva Per_4 Per_5 categoricamente escluso ogni responsabilità dei sanitari, evidenziando che: - la era deceduta per embolia Per_1 polmonare, essendo affetta da miocardite, la cui eziologia non era definibile con certezza;
la condotta dei medici era stata congrua alle esigenze cliniche-terapeutiche manifestate dalla paziente;
era stata corretta pure l'indicazione chirurgica di eseguire in urgenza l'intervento chirurgico;
non vi erano elementi clinico, laboratoristici e strumentali per diagnosticare una miocardite;
nonostante fossero noti i numerosi fattori di rischio del trombo- embolico, un numero considerevolmente alto di eventi si verificava spontaneamente e, nella specie, la , che presentava uno Per_1 score inferiore a 2, aveva un basso rischio di sviluppare un evento trombo-embolico venoso, pertanto, non vi era indicazione scientifica per la somministrazione della profilassi preoperatoria;
l'intervento chirurgico era stato eseguito in anestesia spinale, che prevedeva una mobilizzazione precoce dell'ammalato; l'exitus improvviso della paziente aveva di fatto impedito l'applicazione di qualsiasi modalità di profilassi tromboembolica indiscriminata e/o personalizzata;
• che le conclusioni rassegnate da tali consulenti non erano superabili dal contenuto della CTU redatta dai Dott.ri e Per_6 Per_7
• che anche la richiesta risarcitoria del danno da perdita di chance era infondata, non essendovi prova del nesso causale tra la condotta asseritamente inadempiente dei sanitari e tale presunto pregiudizio.
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Mutato il rito da sommario in ordinario, il giudizio veniva istruito mediante l'acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti, con il deposito dei chiarimenti dei CTU Dott.ri all'uopo Persona_8
riconvocati, nonché mediante il rinnovo della CTU a mezzo dei Dott.ri e Per_9 Per_10
All'esito dell'esame della CTU a firma dei Dottori e Per_9 Per_10
ritenuta la causa matura per la decisione, si fissava l'udienza del
16.10.2025 per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2) Sul merito delle domande
Le domande promosse da , e Parte_1 Parte_2 [...]
sono infondate e non meritano di essere condivise per i motivi CP_2
che seguono.
Preliminarmente, pare opportuno un breve richiamo ai principi che regolano la materia della responsabilità sanitaria e, in particolare, quella della struttura nosocomiale.
La responsabilità della struttura sanitaria per i danni occorsi al paziente ha natura contrattuale ed è comunemente ricondotta all'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal c.d. contratto di spedalità (cfr. Cass. 9556/2002;
Cass. S.U. 577/2008).
Tale contratto si configura non solo quando le parti stipulano un accordo per iscritto, ma anche a seguito della semplice accettazione del paziente all'interno della struttura sanitaria.
In forza del rapporto contrattuale che si instaura con il paziente, la struttura
è tenuta a fornirgli una prestazione piuttosto articolata, generalmente definita di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla
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prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. In particolare, in capo alla struttura grava l'obbligo di assicurare vitto e alloggio, di prestare le cure necessarie al paziente, di mettere a disposizione il suo apparato strutturale (attrezzature, personale infermieristico, personale medico etc.), di garantire la sicurezza dei macchinari, la vigilanza del reparto ed ambienti salubri.
La struttura sanitaria può essere quindi chiamata a rispondere dei danni cagionati al paziente, sia ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, nel caso in cui non adempia correttamente alle prestazioni previste dal contratto di spedalità, sia ai sensi dell'art. 1228 del codice civile, nel caso in cui si avvalga di dipendenti o di collaboratori esterni, siano essi esercenti professioni sanitarie (come medici, infermieri eccetera) o personale ausiliario, che con la loro condotta abbiano determinato l'evento lesivo.
Tale impianto è stato peraltro confermato anche dalla legge n. 24 del 2017
(c.d. legge Gelli-Bianco), che all'art. 7 ha ribadito la natura contrattuale della responsabilità delle strutture sanitarie pubbliche e private per i fatti dolosi o colposi addebitabili al proprio personale.
L'inquadramento della fattispecie in esame nell'ambito della responsabilità contrattuale spiega inevitabili riflessi sulla ripartizione tra le parti degli oneri probatori.
Il creditore ha notoriamente l'onere di provare il titolo, il danno e il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte. Grava invece sul debitore convenuto l'onere di dimostrare di aver correttamente eseguito la prestazione o, in
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alternativa, che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non si può limitare ad allegare un inadempimento qualsiasi della struttura sanitaria o del personale di cui la medesima si è avvalsa, ma deve individuare un inadempimento che sia astrattamente efficiente a produrre il danno patito
(cfr. Cass. S.U. n. 577/2008). In questo modo, è stato inaugurato un indirizzo che ha di fatto alleggerito l'onere probatorio del paziente, al quale spetterebbe provare soltanto il contratto relativo alla prestazione sanitaria e il danno. Ed invero, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
l'esonero del paziente che abbia allegato un “inadempimento qualificato” dall'onere di provare il nesso causale costituisce una implicita conseguenza della prova liberatoria addossata alla controparte, alla quale viene richiesto di dimostrare di avere esattamente adempiuto la prestazione sanitaria oppure, in alternativa, il fatto che non sussiste un nesso eziologicamente rilevante tra il proprio inadempimento e la lesione lamentata dal paziente.
Nel quadro venutosi a delineare nel corso del tempo, di contro, si è di recente innestato un significativo filone giurisprudenziale che sembra indicare una netta inversione di rotta.
Alla stregua di tale indirizzo, (cfr. Cass. n. 18392/17, Cass. n. 26824/17,
Cass. n. 29315/17, Cass. n. 4928/18; Cass. n. 7044/2018; Cass. n.
19204/2018; Cass. n. 26907/2020), è stato infatti riaffermato il principio per cui, anche nelle cause di responsabilità medica, il rapporto eziologico è elemento costitutivo del diritto al risarcimento del danno e dev'essere,
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pertanto, provato da colui che asserisce di esserne titolare, vale a dire il paziente, sulla scorta del principio generale consacrato dall'art. 2697 c.c..
Pertanto, al danneggiato spetta fornire la prova: della sussistenza di un contratto tra lui e la struttura sanitaria o l'esercente la professione sanitaria di cui alla struttura si è avvalsa, avente ad oggetto una prestazione medica;
dell'insorgenza di una nuova patologia o dell'aggravamento di una patologia già in essere;
della sussistenza di qualificati inadempimenti della struttura e/o del sanitario che siano astrattamente idonee a porsi come causa o concausa della patologia o dell'aggravarsi della patologia;
del legame eziologico tra la condotta della struttura e/o del sanitario e l'evento lesivo.
Soltanto nel caso in cui il paziente dimostri l'esistenza di tali elementi, la struttura sanitaria sarà, a sua volta, gravata dall'onere di provare che la stessa ha correttamente adempiuto alle prestazioni richieste, ovvero che, pur essendo configurabile un suo inesatto adempimento alla prestazione sanitaria, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno, riconducibile quindi a fattori del tutto estranei alla sua sfera di incidenza.
In questa prospettiva, si fa strada l'idea secondo cui la responsabilità contrattuale ha natura obiettiva, nel senso che si fonda esclusivamente sull'inadempimento e non sulla colpa, con la conseguenza, appunto, che il creditore deve provare l'esistenza di un'obbligazione e l'inadempimento nella sua materialità. La prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c., vertente sull'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore, non riguarda pertanto un fatto costitutivo della fattispecie di
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responsabilità, ma un fatto estintivo, della cui dimostrazione deve farsi carico il debitore.
Ed invero, la diligenza richiesta al debitore dal primo comma dell'art. 1176
c.c. per l'adempimento delle obbligazioni, così come la sua violazione, vale a dire la colpa, assolve alla sola funzione di prevenire l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e, quindi, l'imputazione della responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c.. Più precisamente, lo sforzo di diligenza previsto dall'art. 1176, comma 1, c.c., che va parametrato alla comune diligenza, attiene alla conservazione delle possibilità di adempiere, traducendosi sul piano pratico nell'impiego delle cautele necessarie ad evitare che la prestazione professionale sanitaria divenga impossibile. La colpa del debitore coincide con il non aver impedito che una causa, prevedibile ed evitabile, rendesse impossibile la prestazione.
Alla struttura sanitaria spetta, pertanto, dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. Più precisamente, deve provare il nesso di causalità tra la causa imprevedibile ed inevitabile e l'impossibilità di esatto adempimento.
In alternativa, alla struttura sanitaria spetta dimostrare di aver adempiuto correttamente alla prestazione, occorrendo però in questo caso fare riferimento non tanto al parametro della comune diligenza, quanto a quello della diligenza professionale (cfr. Cass. n. 18392/2017). In altri termini, a fronte dell'imperizia imputata dal paziente, occorre dimostrare che gli operatori sanitari hanno tenuto una condotta corrispondente alle linee guida
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o alle buone pratiche clinico-assistenziali stabilite in relazione al caso concreto, oppure che si sono discostati dalla loro osservanza a causa della specificità del caso concreto, rispetto al quale le linee guida o le buone pratiche non erano pertinenti;
con l'avvertenza che l'osservanza di tali parametri (linee guida e/o buone pratiche clinico-assistenziali) concerne solo perizia del sanitario (cfr. Cass. pen., sez. IV, 19 ottobre 2017, n.
50078), non estendendosi alle condotte professionali negligenti ed imprudenti, che restano espressione di un atteggiamento colposo.
Ricapitolando, il ciclo causale viene ad articolarsi in due distinti segmenti: il primo intercorrente tra la prestazione sanitaria difettosa e il danno lamentato dal paziente, cui spetta assolvere il relativo onere probatorio;
il secondo, che invece investe il corretto adempimento della prestazione o l'insorgenza di fattori sopravvenuti non imputabili al debitore o, ancora,
l'impossibilità di una corretta esecuzione della prestazione, la sussistenza del quale dev'essere dimostrata dal medico/nosocomio convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 1218 c.c. con relativa sopportazione del rischio della causa ignota.
Questo secondo segmento del percorso causale è quindi del tutto eventuale, in quanto si attiva solo una volta che il paziente danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica e/o l'insorgenza di nuove patologie sono causalmente riconducibili alla condotta dei sanitari.
Ciò posto, all'esito dell'istruttoria di causa, non è emersa la prova del nesso causale tra la condotta della convenuta e l'evento lesivo.
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La CTU redatta dai Dottori , medico legale, e Persona_11 [...]
medico anestesista rianimatore, ha categoricamente Persona_12
escluso un collegamento causale tra la morte della e Persona_1
la condotta assunta dai sanitari.
Segnatamente, gli ausiliari, previo esame della documentazione versata in atti, hanno escluso il nesso causale tra la morte della paziente e la mancata somministrazione di terapia nella fase preoperatoria e/o postoperatoria
(omissione, questa, che a detta degli attori avrebbe causato la morte della
). Per_1
Ed invero, tali consulenti, nell'elaborato a loro firma, hanno chiarito: ”La tromboembolia venosa (TE) è una complicanza nota del paziente chirurgico, causata in genere da una trombosi venosa profonda (TVP) che può instaurarsi nella fase intraoperatoria o nel postoperatorio, ed è responsabile talora di embolia polmonare (EP) spesso fatale. Una adeguata profilassi anti-trombotica nel paziente chirurgico ha l'obiettivo di ridurre il rischio di trombosi venosa profonda e/o di embolia polmonare nel periodo peri-operatorio, ed in particolare nel postoperatorio. I dati disponibili inducono a ritenere che la maggior parte delle TVP post- operatorie origini dalle vene del polpaccio e rimangano clinicamente silenti. Soltanto il 10-20% dei trombi si estende alle vene prossimali della gamba, aumentando il rischio di TE e quindi di EP1. Ovviamente è difficile prevedere con sicurezza quali pazienti a rischio svilupperanno complicanze tromboemboliche sintomatiche: l'esame clinico non è dirimente ed esami ematochimici e/o strumentali anche complessi non forniscono certezze e, peraltro, presentano un rapporto costo/benefici non
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sostenibile. Alla luce di quanto precede, è da tempo prassi comune sottoporre a misure di trombo-profilassi tutti coloro che, candidati ad intervento chirurgico, presentano il rischio di TE successiva a TVP. Il tipo di profilassi, ed in particolare i dosaggi ed i tempi di somministrazione di farmaci utilizzati nella profilassi farmacologica variano in funzione di diversi fattori: in particolare dei fattori di rischio del paziente, del tipo di intervento, delle controindicazioni all'uso di farmaci per la trombo-profilassi. Al fine di programmare una adeguata profilassi, di particolare importanza è la stratificazione del rischio, ed a tale scopo sono state proposti diversi criteri. Tra questi, lo "score di
NI" rappresenta un utile strumento di valutazione e, di conseguenza, di individuazione delle procedure più adeguate di trombo-profilassi.
Validato in oltre 500.000 pazienti, consente di individuare le misure più corrette di trombo-profilassi ed è in grado anche di suggerire la rinuncia alla trombo-profilassi farmacologica nei pazienti a basso rischio nei quali vi è rischio di sanguinamento post-operatorio. Tale score (o punteggio) è la somma di diversi parametri attribuiti a vari fattori di rischio, relativi a caratteristiche del paziente, patologie in atto, tipo di intervento, etc. Ad ogni fattore di rischio, quindi, viene associato un valore numerico tanto più alto quanto maggiore è il rischio di TE;
e lo score risultante è la somma dei valori numerici attribuiti a ciascuno dei parametri. Vi è correlazione lineare tra punteggio totale e gravità del rischio di TE4, come emerge dallo schema che segue: SCORE= 0 - Rischio minimo di
TE - Probabilità minima;
SCORE= 1-2 - Basso rischio di TE - Minima probabilità; SCORE= 3-4 - Rischio moderato di TE - 0,7% di
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probabilità; SCORE= 5-6 - Alto rischio di TE - 1,8% di probabilità;
SCORE= 7-8 - Alto rischio di TE - 4,0% di probabilità; SCORE= 9 o superiore - Rischio massimo di TE - Probabilità del 10,7%. Pertanto, il rischio di trombo-embolia venosa post-operatoria è inferiore all' 1% per i pazienti con punteggio inferiore a 4 (rischio basso/moderato). Applicando lo score di al caso di specie, i fattori di rischio da prendere in Pt_3
considerazione sono:
1-Età 41-60: punteggio pari a 1; 2-Vene varicose: punteggio pari a 1;3-Durata intervento > 45 minuti: punteggio pari a 2; con punteggio totale pari a 4 configurante un rischio "moderato". Tale punteggio globale, però, sembra sovrastimare il rischio reale se la valutazione viene effettuata -come è doveroso- con criterio ex ante. Si deve sottolineare, infatti, che la presenza di "vene varicose" è stata segnalata al tavolo settorio;
e nulla sappiamo dell'evidenza clinica di tale patologia, né ve n'è cenno in anamnesi. Inoltre, dalla scheda anestesiologica si evince che l'intervento ebbe durata di 50 minuti. E nella sua versione originale, lo score di prevede un punteggio di 1 per interventi di durata Pt_3
inferiore a 45 minuti, che vengono, pertanto, definiti "di chirurgia minore", punteggio di 2 per interventi di durata superiore a 45 minuti, classificati, sulla sola base del tempo, "di chirurgia maggiore". Lo
"sforamento" di soli 5 minuti sembra assolutamente insufficiente per ritenere l'intervento di ernioplastica di cui si discute di "chirurgia maggiore". Anche perché, l'ernioplastica ha una incidenza di TE stimata allo 0.04% (1/1281); mentre casi di TE nell'ambito di altri interventi di chirurgia addominale minore sono stati riportati tra lo 0.1 e lo 0.6%. Vi è da aggiungere, ancora, che la "durata" di intervento ed il relativo
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incremento di rischio di TE è ben documentato in letteratura soltanto per interventi in anestesia generale e non per quelli in anestesia subaracnoidea (come nel caso di specie) che consente una precoce mobilizzazione del paziente determinando, di fatto, una riduzione di rischio tromboembolico. Ed inoltre, che la prassi clinica ha indotto modifiche allo Score di NI. Ad esempio, in MAPAR "Protocolli di
Anestesia e Rianimazione", proposti dal Dipartimento di Anestesia e
Rianimazione di Bicetre - Francia8 e diffusamente utilizzati anche in
Italia, nella presentazione dello score di non compare più la Pt_3
distinzione tra chirurgia minore e chirurgia maggiore sulla base della durata dell'intervento maggiore o minore di 45 minuti. Cosicché, applicando quanto appena detto al nostro caso risulterebbe un punteggio complessivo di 2, corrispondente ad un rischio" basso". In tal caso, l'unica misura profilattica consigliata è la mobilizzazione precoce post- operatoria, cosa che la sig.ra avrebbe potuto fare di lì a poco, Per_1
se non fosse intervenuto il decesso intorno alle 5.50 del mattino immediatamente successivo all'intervento chirurgico. In ogni caso, pur prendendo in considerazione uno score di 3, o anche 4, il rischio conseguente è definibile "moderato" (probabilità di TE pari a 0.7% secondo;
ed a tale rischio "moderato" è associata una Per_13
raccomandazione di profilassi meccanica e/o farmacologica. Nel caso di cui si discute, la profilassi di tipo "meccanico" non sarebbe stata applicabile. Essa, infatti, fonda su due possibili procedure: a- CPI -
"Compressione meccanica intermittente" - utilizzata intraoperatoriamente
o nel postoperatorio di chirurgia maggiore con successivo prolungato
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riposo a letto, in presenza di controindicazioni all'anti-coagulazione. Deve essere usata continuamente per almeno 18 ore al giorno, ed è, quindi, incompatibile con la mobilizzazione precoce;
b- CG - calze elastiche antitrombo a Compressione Graduata, la cui efficacia è scarsa soprattutto in condizioni di rischio "moderato". La profilassi farmacologica prevede
l'utilizzo di eparina a basso peso molecolare (EBPM), tipo enoxaparina, in fase pre-operatoria (singola somministrazione almeno 12 ore prima) e nel decorso postoperatorio. L'intervallo di tempo di 12 ore tra la somministrazione di EBPM e l'intervento è dettato dalla necessità di evitare che il picco dell'attività eparinica coincida con l'inizio delle procedure chirurgiche ed anestesiologiche. Nel caso di cui si discute non vi fu la possibilità di rispettare i tempi anzidetti poiché il chirurgo ritenne di intervenire d'urgenza in considerazione della sintomatologia e dell'esame clinico (dolori addominali, episodi di vomito per cui la sig.ra
era costretta da giorni ad una alimentazione liquida, presenza Per_1
di tumefazione palpabile ed irriducibile in regione inguinale destra).
Anche la Rx diretta dell'addome aveva messo in evidenza "alcuni piccoli livelli idro-aerei", segni di incipiente occlusione intestinale. Tale condizione di "urgenza" ha trovato riscontro anche al tavolo autoptico, per il rilievo di severa sofferenza ischemica dell'ultima ansa ileale, impegnata nell'anello inguinale interno che si presentava chiuso, con anello strozzante localizzato in corrispondenza della valvola ileo-cecale.
La profilassi antitrombotica con EBPM, se effettuata a ridosso dell'intervento chirurgico, avrebbe esposto la sig.ra a rischio Per_1
emorragico sia nella sede dell'intervento sia, soprattutto, negli spazi
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perimidollari attraversati dall'ago per l'esecuzione dell'anestesia subaracnoidea: tecnica di scelta nel caso di specie in considerazione dei vantaggi che essa presenta nei confronti dell'anestesia generale, con particolare riferimento alla precoce mobilizzazione postoperatoria ed al miglior controllo del dolore postoperatorio…Anche nelle Linee Guida della Regione Toscana (2017) si legge che "nella profilassi anticoagulante dei pazienti sottoposti ad anestesia e/o analgesia neuroassiale, si raccomanda nessuna somministrazione di eparina non frazionata nelle 4-6 ore e di EBPM nelle 12 ore che precedono l'anestesia loco-regionale....".
Ad ulteriore conferma, sulla scheda tecnica dell'enoxaparina, eparina a basso peso molecolare (EBPM) solitamente utilizzata nella profilassi anti trombotica farmacologica, a pag 7 si legge: Somministrazione in anestesia spinale/epidurale o puntura lombare. Se il medico decide di somministrare la terapia anticoagulante nel contesto di anestesia/analgesia epidurale o spinale o di puntura lombare, si raccomanda un attento monitoraggio neurologico a causa del rischio di ematomi neuroassiali. - Ai dosaggi usati per la profilassi deve essere mantenuto un intervallo di almeno 12 ore tra
l'ultima iniezione di enoxaparina sodica a dosi profilattiche e il posizionamento dell'ago o del catetere. La somministrazione di enoxaparina sodica in fase preoperatoria, 2 ore prima dell'intervento, non
è compatibile con l'anestesia neurassiale. In tale condizione, i dati della letteratura e diverse linee guida sono concordi nel ritenere sufficientemente efficace la profilassi tromboembolica nella fase post- operatoria, a partire da 12 ore dopo l'intervento. Dalla lettura della scheda anestesiologica si apprende che l'intervento ebbe termine alle
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16.50 del 16.09.2016. E con applicazione rigida del termine temporale suggerito dalle linee guida ACCP, si deve dedurre che la somministrazione di EBPM si sarebbe potuta effettuare alle ore 04.50, cioè circa 1 ora prima del decesso. Cosicché, se pure l'eparina fosse stata somministrata nel termine appena detto, il picco di attività farmacologica, e di conseguenza la sua efficacia, sarebbe stata raggiunta non prima delle
07,00; il che, considerando che l'eparina a basso molecolare ha funzione profilattica di riduzione del rischio e non trombolitica, nulla avrebbe mutato nella successiva evoluzione clinica. Ancora, si rammenta che tra i criteri di valutazione del rischio tromboembolico non vi è cenno alla sindrome di OG od a malattie autoimmuni. Ed infine non è chiaro, ma certamente è del tutto ininfluente ai fini che ci occupano, il ruolo assunto dalla miocardite diagnosticata all'osservazione istologica sui frammenti di tessuto prelevati nel corso dell'autopsia”.
I predetti CTU, nel medesimo elaborato peritale, hanno, poi, così concluso:”…La somministrazione di eparina a scopo profilattico è da considerarsi controindicata in fase preoperatoria. Se pure fosse stata praticata entro 12 ore dalla fine dell'intervento - come indicato da Linee
Guida - non avrebbe evitato il decesso. Non vi è, pertanto, alcuna relazione causale tra mancata somministrazione di eparina ed il decesso della sig.ra ”. Per_1
Ogni diversa valutazione espressa dal legale degli attori e dal loro consulente tecnico di parte, è stata, poi, seccamente respinta dai medesimi
CTU, che, in riscontro a tali osservazioni, hanno ribadito le loro conclusioni, chiarendo definitivamente che:” 1) la sig.ra fu Per_1
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sottoposta ad intervento chirurgico di ernioplastica in urgenza;
2) non fu praticata la profilassi antitromboembolica preoperatoria con EBPM perché controindicata, in quanto a rischio di complicanze emorragiche chirurgiche ed anestesiologiche;
3) l'embolia polmonare si verificò nell'immediato post-operatorio, prima che si potesse avviare la profilassi antitromboembolica;
4) l'utilizzo della calze elastiche a compressione graduata è fortemente controverso in letteratura;
e nel caso di specie sarebbe stato certamente inefficace poiché l'autopsia ha escluso la presenza di trombosi venosa degli arti inferiori”.
Le conclusioni rassegnate dai c.t.u. vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto:
- le risposte rese dai consulenti appaiono del tutto logiche e immuni da vizi di natura tecnica;
- i c.t.u. hanno basato il loro convincimento sulla documentazione sanitaria versata in atti;
- i c.t.u. hanno risposto in modo esaustivo alle controdeduzioni predisposte dal c.t.p. e dal legale degli attori, confermando le loro valutazioni iniziali.
Le conclusioni espresse dai Dott.ri e appaiono, Per_9 Per_10
oltretutto, in larga parte conformi a quelle rassegnate dai Dott.ri e Per_4
in fase di indagini preliminari. Per_5
Ed invero, tali consulenti hanno osservato quanto segue:” In definitiva, la
Sig.ra ha presentato un evento trombo-embolico polmonare di Per_1
tale gravità che ne ha determinato il decesso, sebbene i soccorsi siano stati immediati e coerenti con la “migliore” assistenza, in 25 minuti…Nonostante siano noti numerosi fattori di rischio del trombo- embolico venoso, un numero considerevolmente elevato di eventi si
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verifica spontaneamente” (pagg. 26-27); “La Sig.ra con score Per_1
< 2 aveva un basso rischio di sviluppare un evento trombo-embolico
venoso…Si può ancora affermare che la Sig.ra rimaneva con Per_1
un basso rischio di sviluppare un evento trombo-embolico venoso tale da non richiedere una profilassi preoperatoria” (pag. 29); “È dato della letteratura medica, anche se le schede tecniche (AIC) prevedono l'inizio del trattamento eparinico nell'immediato preoperatorio, raccomandare che la somministrazione di eparina inizi nella mattina successiva, dopo
l'intervento (pomeridiano), sconsigliando la dose preoperatoria perché
l'inizio dell'intervento verrebbe a coincidere con il picco eparinico.
L'exitus improvviso della sig.ra avvenuto alle ore 6,20 del Per_1
17.9.2016 ha di fatto impedito la applicazione di questa modalità di profilassi tromboembolica. L'approccio individualizzato alla profilassi del
TE si basa sulla stima del rischio nel singolo paziente. Alla sig.ra
può essere assegnato uno score (score Per_1 Pt_3
delle informazioni cliniche note e uno score 4-5 (score se Pt_3
volessimo dare come positivi gli esami ematochimici non effettuati per
l'urgenza dell'intervento chirurgico…E' dato della Letteratura Medica: per la chirurgia generale e addominale-pelvica, i pazienti a rischio molto basso per TE (punteggio NI:0), non è consigliata alcuna specifica profilassi (farmacologica o meccanica), diversa dalla deambulazione precoce;
per la chirurgia generale generale e addominale-pelvica, i pazienti a basso rischio di TE (punteggio NI: 1-2), è suggerita una profilassi meccanica versus nessuna profilassi;
per la chirurgia generale e addominale-pelvica, i pazienti a rischio moderato per TE (punteggio
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NI: 3-4), ma senza rischi di complicanze emorragiche maggiori, è suggerita una profilassi con eparina a basso peso molecolare e a basso dosaggio o la profilassi meccanica versus nessuna profilassi. Anche i suggerimenti posti da questa seconda modalità “individualizzata” di profilassi del TE erano inapplicabili alla sig.ra per il Per_1
repentino presentarsi dell'exitus” (pag. 31-32); “Sulla base dei risultati degli accertamenti eseguiti, possiamo rispondere con parere motivato ai quesiti posti: 1 la sig.ra è deceduta per embolia Persona_1
polmonare, essendo affetta da miocardite, la cui eziologia non è definibile con certezza;
2 la condotta dei sanitari che ebbero in cure la sig.ra
fu congrua alle esigenze cliniche – terapeutiche manifestate Per_1
dalla paziente;
3 corretta è stata la indicazione chirurgica come
l'esecuzione in urgenza dell'intervento chirurgico di ernioplastica per ernia inguinale destra complicata;
4 non vi erano elementi clinico, laboratoristici e strumentali per diagnosticare una miocardite;
5 nonostante siano noti numerosi fattori di rischio del trombo-embolico venoso, un numero considerevolmente elevato di eventi si verifica spontaneamente e la sig.ra con score NI < 2 aveva un Per_1
basso rischio di sviluppare un evento trombo-embolico venoso e, quindi, non vi era indicazione scientifica ad un obbligo di somministrare la profilassi preoperatoria. Peraltro, l'intervento chirurgico fu eseguito in anestesia spinale che precede una mobilizzazione precoce dell'ammalato;
6 L'exitus improvviso della sig.ra , avvenuto alle ore 6,20 del Per_1
17.9.2016, ha di fatto impedito la applicazione di questa modalità di profilassi tromboembolica “indiscriminata” o “personalizzata”(pag. 37).
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Pertanto, le conclusioni rassegnate dai Dott.ri e Per_9 Per_10
(nell'elaborato depositato nel presente giudizio) e dai Dott.ri e Per_4
(nella consulenza espletata durante le indagini preliminari), vanno Per_5
preferite rispetto alla CTU redatta dai Dott.ri e che appare Per_6 Per_7
poco analitica e lacunosa anche all'esito dei chiarimenti resi dagli stessi in corso di causa.
In definitiva, va escluso che il danno lamentato dagli attori sia causalmente riconducibile alla condotta della convenuta : per la sussistenza CP_1
della responsabilità professionale, gli attori, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 c.c. ed in base agli arresti esegetici innanzi richiamati, avrebbero dovuto provare il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta della struttura sanitaria, dimostrando che la morte di Persona_1
fosse dipesa da inadempimenti imputabili ai sanitari della
[...]
struttura e/o alla struttura stessa;
prova, questa, nella specie non emersa e categoricamente esclusa dai CTU.
Pertanto, le domande vanno respinte.
Al rigetto delle domande segue la condanna degli attori al pagamento delle spese di lite e di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
• rigetta le domande promosse DA , e Parte_1 Parte_2
; Controparte_2
• condanna in solido , e Parte_1 Parte_2 [...]
, al pagamento in favore della convenuta delle spese CP_2 di lite, che si liquidano per la fase sommaria in € 1.528,00, oltre
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rimborso forfettario, iva e cap, nonché in € 3.809,00, oltre rimborso forfettario, iva e cap, per la presente fase di merito;
• pone definitivamente a carico di , e Parte_1 Parte_2
le spese di CTU. Controparte_2
Così deciso in Taranto in data 28/10/2025.
.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Raffaele Maria Tronci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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IL TRIBUNALE DI TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.Raffaele Maria
Tronci, all'udienza del 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5848 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. IP LD e ON OV
( ) VIA LUCANIA 66 TARANTO;
con elezione di C.F._2
domicilio in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. IP
LD parte attrice
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
IP LD e ON OV
( ) VIA LUCANIA 66 TARANTO;
con elezione di C.F._2
domicilio in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. IP
LD parte attrice
contro
Tribunale di Taranto sez. civile
, con il patrocinio dell'avv. DI MARCO GAETANO CP_1
LUIGI; con elezione di domicilio in VIA RUDIA, 28 74024 MANDURIA presso il difensore avv. DI MARCO GAETANO LUIGI parte convenuta
e nei confronti di
, con il patrocinio dell'avv. ON Controparte_2
OV; con elezione di domicilio in VIA LUCANIA 66 null 74100
TARANTO, presso il difensore avv. ON OV parte terza intervenuta
OGGETTO: Responsabilita professionale
Conclusioni delle parti: all'udienza del 16.10.2025 le parti discutevano oralmente la causa, riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
1) Sullo svolgimento del giudizio
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e , eredi di Parte_1 Parte_2
nella rispettiva qualità di coniuge e figlio della Persona_1
stessa, agivano in giudizio contro , affinché questa fosse CP_1
condannata al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza della morte della loro congiunta, evento a loro dire imputabile all'inadempimento dei sanitari in servizio presso tale ente.
Esponevano in dettaglio:
• che , essendo affetta da ernia inguinale Persona_1 destra, aveva effettuato una ecografia, esame, questo, i cui esiti
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avevano reso necessaria la valutazione delle sue condizioni di salute da parte di un medico specialista;
• che in data 08.9.2016, accusando forti dolori addominali e conati di vomito, aveva contattato il Dott. Persona_1 Per_2
, medico specialista con il quale aveva concordato una visita
[...] presso il suo studio il giorno 12.9.2016;
• che persistendo la sintomatologia dolorosa, in data 09.9.2016, dietro suggerimento dello stesso Dott. , la paziente si era Per_2 frattanto recata presso l'ospedale di Martina Franca, nosocomio nel quale era stata presa in carico dal P.S. con codice di criticità giallo - mediamente critico per dolore addominale, e poi dimessa - a seguito della visita generale e della somministrazione di terapia analgesica - con diagnosi di addominalgia - ernia inguinale destra;
• che la terapia prescritta in ospedale aveva lenito solo parzialmente i forti dolori accusati dalla predetta paziente;
• che all'esito della visita specialistica effettuata in data 12.9.2016, il Dott. aveva così concluso:“ Sospetta subocclusione Per_2 intestinale alta da ernia inguinale destra incarcerata. Terapia: indispensabile ricovero urgente (rx diretta addome + valutazioni successive)";
• che il Dott. aveva quindi contattato il primario dell'ospedale Per_2 di Martina Franca, Dott. rappresentandogli che la Per_3
si sarebbe recata l'indomani per sottoporsi ad una Per_1 radiografia addominale;
• che in data 13.9.2016, il Dott. visitata la paziente, non Per_3 aveva ritenuto necessario procedere al suo ricovero, né di dover eseguire l'accertamento radiologico prescritto dal Dott. , Per_2 limitandosi ad effettuare una manipolazione con la quale, a suo dire, era riuscito a far rientrare l'ernia nel suo alveo naturale;
• che in data 16 settembre 2016, la si era recata Per_1 nuovamente presso l'ospedale di Martina Franca, nosocomio nel quale fu accettata con il seguente raccordo anamnestico:“ La paziente già in programma per intervento di ernia inguinale destra con pregressi episodi di intasamento, giunge stamani per dolori addominali in regione ipogastrica con tumefazione palpabile ed irriducibile in reg. inguinale destra. Dopo vari tentativi di riduzione per taxis si decide di convertire il ricovero in urgenza per intervento di ernioplastica per ernia inguinale dx irriducibile”;
• che disposto l'intervento d'urgenza, lo stesso era cominciato alle ore 16,00 e si era poi concluso alle ore 16,50;
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• che, sebbene le sue condizioni apparissero discrete nel periodo postoperatorio, alle ore 06.00 del giorno seguente la paziente aveva subito un malore;
• che il personale medico, constatato che la aveva subito Per_1 un arresto cardiocircolatorio, era intervenuto nel tentativo di rianimarla senza tuttavia riuscire ad evitarne il decesso, evento verificatosi alle ore 06.20;
• che la morte della andava ascritta a negligenza, Per_1 imprudenza ed imperizia dei medici e del personale tutto dell
[...]
; CP_1
• che all'esito della denuncia querela sporta contro ignoti, nel corso delle indagini preliminari, il P.M. aveva disposto l'autopsia sulla salma, nominando all'uopo come consulenti medici i Dott.ri
[...]
(medico legale) e (chirurgo); Per_4 Persona_5
• che, eseguito l'esame autoptico, i consulenti avevano ascritto la causa del decesso all'insorgenza di un'embolia polmonare, ritenendo tuttavia corretta la scelta dei sanitari di non somministrare una terapia preventiva per prevenire possibili fenomeni tromboembolici;
valutazione, quest'ultima, a loro dire errata e non condivisibile;
• che con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. avevano agito contro
[...]
dinanzi a codesto Tribunale di Taranto, introducendo un CP_1 procedimento di a.t.p., nel corso del quale l'Ufficio aveva designato come CTU i Dott.ri (medico legale) e Persona_6 Per_7
(specialista in chirurgia);
[...]
• che nel loro elaborato peritale, i predetti ausiliari avevano ritenuto che la morte della paziente fosse derivata da un'embolia polmonare provocata dalla mancata somministrazione di eparina;
gli stessi CTU avevano, tuttavia, qualificato il danno a mero titolo di perdita di chance, valutazione quest'ultima, a loro dire errata e non condivisibile;
• che a causa della morte della , essi avevano subito gravi Per_1 danni patrimoniali e non patrimoniali iure proprio e iure hereditatis;
• che in via gradata, andava loro riconosciuto quanto meno il danno da perdita di chance.
Nelle more del giudizio spiegava intervento volontario Controparte_2
in qualità di figlia della defunta e sua erede;
ribadiva Persona_1
le difese già formulate dai propri congiunti ed insisteva anch'ella nel
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risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla morte della propria ascendente.
Si costituiva in giudizio , contestando le avverse domande e CP_1
chiedendone il rigetto.
Esponeva in dettaglio:
• che le controparti avevano omesso di allegare la condotta asseritamente inadempiente dei sanitari (pur avendo genericamente dedotto che la paziente era deceduta a causa della mancata profilassi tromboembolica, non avevano precisato in cosa fosse consistita la condotta colposa posta in essere dal personale medico);
• che la CTU a firma dei Dott.ri e aveva Per_4 Per_5 categoricamente escluso ogni responsabilità dei sanitari, evidenziando che: - la era deceduta per embolia Per_1 polmonare, essendo affetta da miocardite, la cui eziologia non era definibile con certezza;
la condotta dei medici era stata congrua alle esigenze cliniche-terapeutiche manifestate dalla paziente;
era stata corretta pure l'indicazione chirurgica di eseguire in urgenza l'intervento chirurgico;
non vi erano elementi clinico, laboratoristici e strumentali per diagnosticare una miocardite;
nonostante fossero noti i numerosi fattori di rischio del trombo- embolico, un numero considerevolmente alto di eventi si verificava spontaneamente e, nella specie, la , che presentava uno Per_1 score inferiore a 2, aveva un basso rischio di sviluppare un evento trombo-embolico venoso, pertanto, non vi era indicazione scientifica per la somministrazione della profilassi preoperatoria;
l'intervento chirurgico era stato eseguito in anestesia spinale, che prevedeva una mobilizzazione precoce dell'ammalato; l'exitus improvviso della paziente aveva di fatto impedito l'applicazione di qualsiasi modalità di profilassi tromboembolica indiscriminata e/o personalizzata;
• che le conclusioni rassegnate da tali consulenti non erano superabili dal contenuto della CTU redatta dai Dott.ri e Per_6 Per_7
• che anche la richiesta risarcitoria del danno da perdita di chance era infondata, non essendovi prova del nesso causale tra la condotta asseritamente inadempiente dei sanitari e tale presunto pregiudizio.
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Mutato il rito da sommario in ordinario, il giudizio veniva istruito mediante l'acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti, con il deposito dei chiarimenti dei CTU Dott.ri all'uopo Persona_8
riconvocati, nonché mediante il rinnovo della CTU a mezzo dei Dott.ri e Per_9 Per_10
All'esito dell'esame della CTU a firma dei Dottori e Per_9 Per_10
ritenuta la causa matura per la decisione, si fissava l'udienza del
16.10.2025 per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2) Sul merito delle domande
Le domande promosse da , e Parte_1 Parte_2 [...]
sono infondate e non meritano di essere condivise per i motivi CP_2
che seguono.
Preliminarmente, pare opportuno un breve richiamo ai principi che regolano la materia della responsabilità sanitaria e, in particolare, quella della struttura nosocomiale.
La responsabilità della struttura sanitaria per i danni occorsi al paziente ha natura contrattuale ed è comunemente ricondotta all'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal c.d. contratto di spedalità (cfr. Cass. 9556/2002;
Cass. S.U. 577/2008).
Tale contratto si configura non solo quando le parti stipulano un accordo per iscritto, ma anche a seguito della semplice accettazione del paziente all'interno della struttura sanitaria.
In forza del rapporto contrattuale che si instaura con il paziente, la struttura
è tenuta a fornirgli una prestazione piuttosto articolata, generalmente definita di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla
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prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. In particolare, in capo alla struttura grava l'obbligo di assicurare vitto e alloggio, di prestare le cure necessarie al paziente, di mettere a disposizione il suo apparato strutturale (attrezzature, personale infermieristico, personale medico etc.), di garantire la sicurezza dei macchinari, la vigilanza del reparto ed ambienti salubri.
La struttura sanitaria può essere quindi chiamata a rispondere dei danni cagionati al paziente, sia ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, nel caso in cui non adempia correttamente alle prestazioni previste dal contratto di spedalità, sia ai sensi dell'art. 1228 del codice civile, nel caso in cui si avvalga di dipendenti o di collaboratori esterni, siano essi esercenti professioni sanitarie (come medici, infermieri eccetera) o personale ausiliario, che con la loro condotta abbiano determinato l'evento lesivo.
Tale impianto è stato peraltro confermato anche dalla legge n. 24 del 2017
(c.d. legge Gelli-Bianco), che all'art. 7 ha ribadito la natura contrattuale della responsabilità delle strutture sanitarie pubbliche e private per i fatti dolosi o colposi addebitabili al proprio personale.
L'inquadramento della fattispecie in esame nell'ambito della responsabilità contrattuale spiega inevitabili riflessi sulla ripartizione tra le parti degli oneri probatori.
Il creditore ha notoriamente l'onere di provare il titolo, il danno e il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte. Grava invece sul debitore convenuto l'onere di dimostrare di aver correttamente eseguito la prestazione o, in
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alternativa, che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non si può limitare ad allegare un inadempimento qualsiasi della struttura sanitaria o del personale di cui la medesima si è avvalsa, ma deve individuare un inadempimento che sia astrattamente efficiente a produrre il danno patito
(cfr. Cass. S.U. n. 577/2008). In questo modo, è stato inaugurato un indirizzo che ha di fatto alleggerito l'onere probatorio del paziente, al quale spetterebbe provare soltanto il contratto relativo alla prestazione sanitaria e il danno. Ed invero, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
l'esonero del paziente che abbia allegato un “inadempimento qualificato” dall'onere di provare il nesso causale costituisce una implicita conseguenza della prova liberatoria addossata alla controparte, alla quale viene richiesto di dimostrare di avere esattamente adempiuto la prestazione sanitaria oppure, in alternativa, il fatto che non sussiste un nesso eziologicamente rilevante tra il proprio inadempimento e la lesione lamentata dal paziente.
Nel quadro venutosi a delineare nel corso del tempo, di contro, si è di recente innestato un significativo filone giurisprudenziale che sembra indicare una netta inversione di rotta.
Alla stregua di tale indirizzo, (cfr. Cass. n. 18392/17, Cass. n. 26824/17,
Cass. n. 29315/17, Cass. n. 4928/18; Cass. n. 7044/2018; Cass. n.
19204/2018; Cass. n. 26907/2020), è stato infatti riaffermato il principio per cui, anche nelle cause di responsabilità medica, il rapporto eziologico è elemento costitutivo del diritto al risarcimento del danno e dev'essere,
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pertanto, provato da colui che asserisce di esserne titolare, vale a dire il paziente, sulla scorta del principio generale consacrato dall'art. 2697 c.c..
Pertanto, al danneggiato spetta fornire la prova: della sussistenza di un contratto tra lui e la struttura sanitaria o l'esercente la professione sanitaria di cui alla struttura si è avvalsa, avente ad oggetto una prestazione medica;
dell'insorgenza di una nuova patologia o dell'aggravamento di una patologia già in essere;
della sussistenza di qualificati inadempimenti della struttura e/o del sanitario che siano astrattamente idonee a porsi come causa o concausa della patologia o dell'aggravarsi della patologia;
del legame eziologico tra la condotta della struttura e/o del sanitario e l'evento lesivo.
Soltanto nel caso in cui il paziente dimostri l'esistenza di tali elementi, la struttura sanitaria sarà, a sua volta, gravata dall'onere di provare che la stessa ha correttamente adempiuto alle prestazioni richieste, ovvero che, pur essendo configurabile un suo inesatto adempimento alla prestazione sanitaria, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno, riconducibile quindi a fattori del tutto estranei alla sua sfera di incidenza.
In questa prospettiva, si fa strada l'idea secondo cui la responsabilità contrattuale ha natura obiettiva, nel senso che si fonda esclusivamente sull'inadempimento e non sulla colpa, con la conseguenza, appunto, che il creditore deve provare l'esistenza di un'obbligazione e l'inadempimento nella sua materialità. La prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c., vertente sull'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore, non riguarda pertanto un fatto costitutivo della fattispecie di
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responsabilità, ma un fatto estintivo, della cui dimostrazione deve farsi carico il debitore.
Ed invero, la diligenza richiesta al debitore dal primo comma dell'art. 1176
c.c. per l'adempimento delle obbligazioni, così come la sua violazione, vale a dire la colpa, assolve alla sola funzione di prevenire l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e, quindi, l'imputazione della responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c.. Più precisamente, lo sforzo di diligenza previsto dall'art. 1176, comma 1, c.c., che va parametrato alla comune diligenza, attiene alla conservazione delle possibilità di adempiere, traducendosi sul piano pratico nell'impiego delle cautele necessarie ad evitare che la prestazione professionale sanitaria divenga impossibile. La colpa del debitore coincide con il non aver impedito che una causa, prevedibile ed evitabile, rendesse impossibile la prestazione.
Alla struttura sanitaria spetta, pertanto, dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. Più precisamente, deve provare il nesso di causalità tra la causa imprevedibile ed inevitabile e l'impossibilità di esatto adempimento.
In alternativa, alla struttura sanitaria spetta dimostrare di aver adempiuto correttamente alla prestazione, occorrendo però in questo caso fare riferimento non tanto al parametro della comune diligenza, quanto a quello della diligenza professionale (cfr. Cass. n. 18392/2017). In altri termini, a fronte dell'imperizia imputata dal paziente, occorre dimostrare che gli operatori sanitari hanno tenuto una condotta corrispondente alle linee guida
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o alle buone pratiche clinico-assistenziali stabilite in relazione al caso concreto, oppure che si sono discostati dalla loro osservanza a causa della specificità del caso concreto, rispetto al quale le linee guida o le buone pratiche non erano pertinenti;
con l'avvertenza che l'osservanza di tali parametri (linee guida e/o buone pratiche clinico-assistenziali) concerne solo perizia del sanitario (cfr. Cass. pen., sez. IV, 19 ottobre 2017, n.
50078), non estendendosi alle condotte professionali negligenti ed imprudenti, che restano espressione di un atteggiamento colposo.
Ricapitolando, il ciclo causale viene ad articolarsi in due distinti segmenti: il primo intercorrente tra la prestazione sanitaria difettosa e il danno lamentato dal paziente, cui spetta assolvere il relativo onere probatorio;
il secondo, che invece investe il corretto adempimento della prestazione o l'insorgenza di fattori sopravvenuti non imputabili al debitore o, ancora,
l'impossibilità di una corretta esecuzione della prestazione, la sussistenza del quale dev'essere dimostrata dal medico/nosocomio convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 1218 c.c. con relativa sopportazione del rischio della causa ignota.
Questo secondo segmento del percorso causale è quindi del tutto eventuale, in quanto si attiva solo una volta che il paziente danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica e/o l'insorgenza di nuove patologie sono causalmente riconducibili alla condotta dei sanitari.
Ciò posto, all'esito dell'istruttoria di causa, non è emersa la prova del nesso causale tra la condotta della convenuta e l'evento lesivo.
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La CTU redatta dai Dottori , medico legale, e Persona_11 [...]
medico anestesista rianimatore, ha categoricamente Persona_12
escluso un collegamento causale tra la morte della e Persona_1
la condotta assunta dai sanitari.
Segnatamente, gli ausiliari, previo esame della documentazione versata in atti, hanno escluso il nesso causale tra la morte della paziente e la mancata somministrazione di terapia nella fase preoperatoria e/o postoperatoria
(omissione, questa, che a detta degli attori avrebbe causato la morte della
). Per_1
Ed invero, tali consulenti, nell'elaborato a loro firma, hanno chiarito: ”La tromboembolia venosa (TE) è una complicanza nota del paziente chirurgico, causata in genere da una trombosi venosa profonda (TVP) che può instaurarsi nella fase intraoperatoria o nel postoperatorio, ed è responsabile talora di embolia polmonare (EP) spesso fatale. Una adeguata profilassi anti-trombotica nel paziente chirurgico ha l'obiettivo di ridurre il rischio di trombosi venosa profonda e/o di embolia polmonare nel periodo peri-operatorio, ed in particolare nel postoperatorio. I dati disponibili inducono a ritenere che la maggior parte delle TVP post- operatorie origini dalle vene del polpaccio e rimangano clinicamente silenti. Soltanto il 10-20% dei trombi si estende alle vene prossimali della gamba, aumentando il rischio di TE e quindi di EP1. Ovviamente è difficile prevedere con sicurezza quali pazienti a rischio svilupperanno complicanze tromboemboliche sintomatiche: l'esame clinico non è dirimente ed esami ematochimici e/o strumentali anche complessi non forniscono certezze e, peraltro, presentano un rapporto costo/benefici non
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sostenibile. Alla luce di quanto precede, è da tempo prassi comune sottoporre a misure di trombo-profilassi tutti coloro che, candidati ad intervento chirurgico, presentano il rischio di TE successiva a TVP. Il tipo di profilassi, ed in particolare i dosaggi ed i tempi di somministrazione di farmaci utilizzati nella profilassi farmacologica variano in funzione di diversi fattori: in particolare dei fattori di rischio del paziente, del tipo di intervento, delle controindicazioni all'uso di farmaci per la trombo-profilassi. Al fine di programmare una adeguata profilassi, di particolare importanza è la stratificazione del rischio, ed a tale scopo sono state proposti diversi criteri. Tra questi, lo "score di
NI" rappresenta un utile strumento di valutazione e, di conseguenza, di individuazione delle procedure più adeguate di trombo-profilassi.
Validato in oltre 500.000 pazienti, consente di individuare le misure più corrette di trombo-profilassi ed è in grado anche di suggerire la rinuncia alla trombo-profilassi farmacologica nei pazienti a basso rischio nei quali vi è rischio di sanguinamento post-operatorio. Tale score (o punteggio) è la somma di diversi parametri attribuiti a vari fattori di rischio, relativi a caratteristiche del paziente, patologie in atto, tipo di intervento, etc. Ad ogni fattore di rischio, quindi, viene associato un valore numerico tanto più alto quanto maggiore è il rischio di TE;
e lo score risultante è la somma dei valori numerici attribuiti a ciascuno dei parametri. Vi è correlazione lineare tra punteggio totale e gravità del rischio di TE4, come emerge dallo schema che segue: SCORE= 0 - Rischio minimo di
TE - Probabilità minima;
SCORE= 1-2 - Basso rischio di TE - Minima probabilità; SCORE= 3-4 - Rischio moderato di TE - 0,7% di
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probabilità; SCORE= 5-6 - Alto rischio di TE - 1,8% di probabilità;
SCORE= 7-8 - Alto rischio di TE - 4,0% di probabilità; SCORE= 9 o superiore - Rischio massimo di TE - Probabilità del 10,7%. Pertanto, il rischio di trombo-embolia venosa post-operatoria è inferiore all' 1% per i pazienti con punteggio inferiore a 4 (rischio basso/moderato). Applicando lo score di al caso di specie, i fattori di rischio da prendere in Pt_3
considerazione sono:
1-Età 41-60: punteggio pari a 1; 2-Vene varicose: punteggio pari a 1;3-Durata intervento > 45 minuti: punteggio pari a 2; con punteggio totale pari a 4 configurante un rischio "moderato". Tale punteggio globale, però, sembra sovrastimare il rischio reale se la valutazione viene effettuata -come è doveroso- con criterio ex ante. Si deve sottolineare, infatti, che la presenza di "vene varicose" è stata segnalata al tavolo settorio;
e nulla sappiamo dell'evidenza clinica di tale patologia, né ve n'è cenno in anamnesi. Inoltre, dalla scheda anestesiologica si evince che l'intervento ebbe durata di 50 minuti. E nella sua versione originale, lo score di prevede un punteggio di 1 per interventi di durata Pt_3
inferiore a 45 minuti, che vengono, pertanto, definiti "di chirurgia minore", punteggio di 2 per interventi di durata superiore a 45 minuti, classificati, sulla sola base del tempo, "di chirurgia maggiore". Lo
"sforamento" di soli 5 minuti sembra assolutamente insufficiente per ritenere l'intervento di ernioplastica di cui si discute di "chirurgia maggiore". Anche perché, l'ernioplastica ha una incidenza di TE stimata allo 0.04% (1/1281); mentre casi di TE nell'ambito di altri interventi di chirurgia addominale minore sono stati riportati tra lo 0.1 e lo 0.6%. Vi è da aggiungere, ancora, che la "durata" di intervento ed il relativo
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incremento di rischio di TE è ben documentato in letteratura soltanto per interventi in anestesia generale e non per quelli in anestesia subaracnoidea (come nel caso di specie) che consente una precoce mobilizzazione del paziente determinando, di fatto, una riduzione di rischio tromboembolico. Ed inoltre, che la prassi clinica ha indotto modifiche allo Score di NI. Ad esempio, in MAPAR "Protocolli di
Anestesia e Rianimazione", proposti dal Dipartimento di Anestesia e
Rianimazione di Bicetre - Francia8 e diffusamente utilizzati anche in
Italia, nella presentazione dello score di non compare più la Pt_3
distinzione tra chirurgia minore e chirurgia maggiore sulla base della durata dell'intervento maggiore o minore di 45 minuti. Cosicché, applicando quanto appena detto al nostro caso risulterebbe un punteggio complessivo di 2, corrispondente ad un rischio" basso". In tal caso, l'unica misura profilattica consigliata è la mobilizzazione precoce post- operatoria, cosa che la sig.ra avrebbe potuto fare di lì a poco, Per_1
se non fosse intervenuto il decesso intorno alle 5.50 del mattino immediatamente successivo all'intervento chirurgico. In ogni caso, pur prendendo in considerazione uno score di 3, o anche 4, il rischio conseguente è definibile "moderato" (probabilità di TE pari a 0.7% secondo;
ed a tale rischio "moderato" è associata una Per_13
raccomandazione di profilassi meccanica e/o farmacologica. Nel caso di cui si discute, la profilassi di tipo "meccanico" non sarebbe stata applicabile. Essa, infatti, fonda su due possibili procedure: a- CPI -
"Compressione meccanica intermittente" - utilizzata intraoperatoriamente
o nel postoperatorio di chirurgia maggiore con successivo prolungato
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riposo a letto, in presenza di controindicazioni all'anti-coagulazione. Deve essere usata continuamente per almeno 18 ore al giorno, ed è, quindi, incompatibile con la mobilizzazione precoce;
b- CG - calze elastiche antitrombo a Compressione Graduata, la cui efficacia è scarsa soprattutto in condizioni di rischio "moderato". La profilassi farmacologica prevede
l'utilizzo di eparina a basso peso molecolare (EBPM), tipo enoxaparina, in fase pre-operatoria (singola somministrazione almeno 12 ore prima) e nel decorso postoperatorio. L'intervallo di tempo di 12 ore tra la somministrazione di EBPM e l'intervento è dettato dalla necessità di evitare che il picco dell'attività eparinica coincida con l'inizio delle procedure chirurgiche ed anestesiologiche. Nel caso di cui si discute non vi fu la possibilità di rispettare i tempi anzidetti poiché il chirurgo ritenne di intervenire d'urgenza in considerazione della sintomatologia e dell'esame clinico (dolori addominali, episodi di vomito per cui la sig.ra
era costretta da giorni ad una alimentazione liquida, presenza Per_1
di tumefazione palpabile ed irriducibile in regione inguinale destra).
Anche la Rx diretta dell'addome aveva messo in evidenza "alcuni piccoli livelli idro-aerei", segni di incipiente occlusione intestinale. Tale condizione di "urgenza" ha trovato riscontro anche al tavolo autoptico, per il rilievo di severa sofferenza ischemica dell'ultima ansa ileale, impegnata nell'anello inguinale interno che si presentava chiuso, con anello strozzante localizzato in corrispondenza della valvola ileo-cecale.
La profilassi antitrombotica con EBPM, se effettuata a ridosso dell'intervento chirurgico, avrebbe esposto la sig.ra a rischio Per_1
emorragico sia nella sede dell'intervento sia, soprattutto, negli spazi
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perimidollari attraversati dall'ago per l'esecuzione dell'anestesia subaracnoidea: tecnica di scelta nel caso di specie in considerazione dei vantaggi che essa presenta nei confronti dell'anestesia generale, con particolare riferimento alla precoce mobilizzazione postoperatoria ed al miglior controllo del dolore postoperatorio…Anche nelle Linee Guida della Regione Toscana (2017) si legge che "nella profilassi anticoagulante dei pazienti sottoposti ad anestesia e/o analgesia neuroassiale, si raccomanda nessuna somministrazione di eparina non frazionata nelle 4-6 ore e di EBPM nelle 12 ore che precedono l'anestesia loco-regionale....".
Ad ulteriore conferma, sulla scheda tecnica dell'enoxaparina, eparina a basso peso molecolare (EBPM) solitamente utilizzata nella profilassi anti trombotica farmacologica, a pag 7 si legge: Somministrazione in anestesia spinale/epidurale o puntura lombare. Se il medico decide di somministrare la terapia anticoagulante nel contesto di anestesia/analgesia epidurale o spinale o di puntura lombare, si raccomanda un attento monitoraggio neurologico a causa del rischio di ematomi neuroassiali. - Ai dosaggi usati per la profilassi deve essere mantenuto un intervallo di almeno 12 ore tra
l'ultima iniezione di enoxaparina sodica a dosi profilattiche e il posizionamento dell'ago o del catetere. La somministrazione di enoxaparina sodica in fase preoperatoria, 2 ore prima dell'intervento, non
è compatibile con l'anestesia neurassiale. In tale condizione, i dati della letteratura e diverse linee guida sono concordi nel ritenere sufficientemente efficace la profilassi tromboembolica nella fase post- operatoria, a partire da 12 ore dopo l'intervento. Dalla lettura della scheda anestesiologica si apprende che l'intervento ebbe termine alle
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16.50 del 16.09.2016. E con applicazione rigida del termine temporale suggerito dalle linee guida ACCP, si deve dedurre che la somministrazione di EBPM si sarebbe potuta effettuare alle ore 04.50, cioè circa 1 ora prima del decesso. Cosicché, se pure l'eparina fosse stata somministrata nel termine appena detto, il picco di attività farmacologica, e di conseguenza la sua efficacia, sarebbe stata raggiunta non prima delle
07,00; il che, considerando che l'eparina a basso molecolare ha funzione profilattica di riduzione del rischio e non trombolitica, nulla avrebbe mutato nella successiva evoluzione clinica. Ancora, si rammenta che tra i criteri di valutazione del rischio tromboembolico non vi è cenno alla sindrome di OG od a malattie autoimmuni. Ed infine non è chiaro, ma certamente è del tutto ininfluente ai fini che ci occupano, il ruolo assunto dalla miocardite diagnosticata all'osservazione istologica sui frammenti di tessuto prelevati nel corso dell'autopsia”.
I predetti CTU, nel medesimo elaborato peritale, hanno, poi, così concluso:”…La somministrazione di eparina a scopo profilattico è da considerarsi controindicata in fase preoperatoria. Se pure fosse stata praticata entro 12 ore dalla fine dell'intervento - come indicato da Linee
Guida - non avrebbe evitato il decesso. Non vi è, pertanto, alcuna relazione causale tra mancata somministrazione di eparina ed il decesso della sig.ra ”. Per_1
Ogni diversa valutazione espressa dal legale degli attori e dal loro consulente tecnico di parte, è stata, poi, seccamente respinta dai medesimi
CTU, che, in riscontro a tali osservazioni, hanno ribadito le loro conclusioni, chiarendo definitivamente che:” 1) la sig.ra fu Per_1
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sottoposta ad intervento chirurgico di ernioplastica in urgenza;
2) non fu praticata la profilassi antitromboembolica preoperatoria con EBPM perché controindicata, in quanto a rischio di complicanze emorragiche chirurgiche ed anestesiologiche;
3) l'embolia polmonare si verificò nell'immediato post-operatorio, prima che si potesse avviare la profilassi antitromboembolica;
4) l'utilizzo della calze elastiche a compressione graduata è fortemente controverso in letteratura;
e nel caso di specie sarebbe stato certamente inefficace poiché l'autopsia ha escluso la presenza di trombosi venosa degli arti inferiori”.
Le conclusioni rassegnate dai c.t.u. vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto:
- le risposte rese dai consulenti appaiono del tutto logiche e immuni da vizi di natura tecnica;
- i c.t.u. hanno basato il loro convincimento sulla documentazione sanitaria versata in atti;
- i c.t.u. hanno risposto in modo esaustivo alle controdeduzioni predisposte dal c.t.p. e dal legale degli attori, confermando le loro valutazioni iniziali.
Le conclusioni espresse dai Dott.ri e appaiono, Per_9 Per_10
oltretutto, in larga parte conformi a quelle rassegnate dai Dott.ri e Per_4
in fase di indagini preliminari. Per_5
Ed invero, tali consulenti hanno osservato quanto segue:” In definitiva, la
Sig.ra ha presentato un evento trombo-embolico polmonare di Per_1
tale gravità che ne ha determinato il decesso, sebbene i soccorsi siano stati immediati e coerenti con la “migliore” assistenza, in 25 minuti…Nonostante siano noti numerosi fattori di rischio del trombo- embolico venoso, un numero considerevolmente elevato di eventi si
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verifica spontaneamente” (pagg. 26-27); “La Sig.ra con score Per_1
< 2 aveva un basso rischio di sviluppare un evento trombo-embolico
venoso…Si può ancora affermare che la Sig.ra rimaneva con Per_1
un basso rischio di sviluppare un evento trombo-embolico venoso tale da non richiedere una profilassi preoperatoria” (pag. 29); “È dato della letteratura medica, anche se le schede tecniche (AIC) prevedono l'inizio del trattamento eparinico nell'immediato preoperatorio, raccomandare che la somministrazione di eparina inizi nella mattina successiva, dopo
l'intervento (pomeridiano), sconsigliando la dose preoperatoria perché
l'inizio dell'intervento verrebbe a coincidere con il picco eparinico.
L'exitus improvviso della sig.ra avvenuto alle ore 6,20 del Per_1
17.9.2016 ha di fatto impedito la applicazione di questa modalità di profilassi tromboembolica. L'approccio individualizzato alla profilassi del
TE si basa sulla stima del rischio nel singolo paziente. Alla sig.ra
può essere assegnato uno score (score Per_1 Pt_3
delle informazioni cliniche note e uno score 4-5 (score se Pt_3
volessimo dare come positivi gli esami ematochimici non effettuati per
l'urgenza dell'intervento chirurgico…E' dato della Letteratura Medica: per la chirurgia generale e addominale-pelvica, i pazienti a rischio molto basso per TE (punteggio NI:0), non è consigliata alcuna specifica profilassi (farmacologica o meccanica), diversa dalla deambulazione precoce;
per la chirurgia generale generale e addominale-pelvica, i pazienti a basso rischio di TE (punteggio NI: 1-2), è suggerita una profilassi meccanica versus nessuna profilassi;
per la chirurgia generale e addominale-pelvica, i pazienti a rischio moderato per TE (punteggio
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NI: 3-4), ma senza rischi di complicanze emorragiche maggiori, è suggerita una profilassi con eparina a basso peso molecolare e a basso dosaggio o la profilassi meccanica versus nessuna profilassi. Anche i suggerimenti posti da questa seconda modalità “individualizzata” di profilassi del TE erano inapplicabili alla sig.ra per il Per_1
repentino presentarsi dell'exitus” (pag. 31-32); “Sulla base dei risultati degli accertamenti eseguiti, possiamo rispondere con parere motivato ai quesiti posti: 1 la sig.ra è deceduta per embolia Persona_1
polmonare, essendo affetta da miocardite, la cui eziologia non è definibile con certezza;
2 la condotta dei sanitari che ebbero in cure la sig.ra
fu congrua alle esigenze cliniche – terapeutiche manifestate Per_1
dalla paziente;
3 corretta è stata la indicazione chirurgica come
l'esecuzione in urgenza dell'intervento chirurgico di ernioplastica per ernia inguinale destra complicata;
4 non vi erano elementi clinico, laboratoristici e strumentali per diagnosticare una miocardite;
5 nonostante siano noti numerosi fattori di rischio del trombo-embolico venoso, un numero considerevolmente elevato di eventi si verifica spontaneamente e la sig.ra con score NI < 2 aveva un Per_1
basso rischio di sviluppare un evento trombo-embolico venoso e, quindi, non vi era indicazione scientifica ad un obbligo di somministrare la profilassi preoperatoria. Peraltro, l'intervento chirurgico fu eseguito in anestesia spinale che precede una mobilizzazione precoce dell'ammalato;
6 L'exitus improvviso della sig.ra , avvenuto alle ore 6,20 del Per_1
17.9.2016, ha di fatto impedito la applicazione di questa modalità di profilassi tromboembolica “indiscriminata” o “personalizzata”(pag. 37).
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Pertanto, le conclusioni rassegnate dai Dott.ri e Per_9 Per_10
(nell'elaborato depositato nel presente giudizio) e dai Dott.ri e Per_4
(nella consulenza espletata durante le indagini preliminari), vanno Per_5
preferite rispetto alla CTU redatta dai Dott.ri e che appare Per_6 Per_7
poco analitica e lacunosa anche all'esito dei chiarimenti resi dagli stessi in corso di causa.
In definitiva, va escluso che il danno lamentato dagli attori sia causalmente riconducibile alla condotta della convenuta : per la sussistenza CP_1
della responsabilità professionale, gli attori, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 c.c. ed in base agli arresti esegetici innanzi richiamati, avrebbero dovuto provare il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta della struttura sanitaria, dimostrando che la morte di Persona_1
fosse dipesa da inadempimenti imputabili ai sanitari della
[...]
struttura e/o alla struttura stessa;
prova, questa, nella specie non emersa e categoricamente esclusa dai CTU.
Pertanto, le domande vanno respinte.
Al rigetto delle domande segue la condanna degli attori al pagamento delle spese di lite e di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
• rigetta le domande promosse DA , e Parte_1 Parte_2
; Controparte_2
• condanna in solido , e Parte_1 Parte_2 [...]
, al pagamento in favore della convenuta delle spese CP_2 di lite, che si liquidano per la fase sommaria in € 1.528,00, oltre
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rimborso forfettario, iva e cap, nonché in € 3.809,00, oltre rimborso forfettario, iva e cap, per la presente fase di merito;
• pone definitivamente a carico di , e Parte_1 Parte_2
le spese di CTU. Controparte_2
Così deciso in Taranto in data 28/10/2025.
.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Raffaele Maria Tronci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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