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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 17/10/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE seconda sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Anna FASAN presidente dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore dott. Lorenzo MASSARELLI giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di apertura della liquidazione giudiziale di:
(C.F. Controparte_1
), con sede a Palmanova (Udine), via Borgo Aquileia 5; P.IVA_1
(R.G. P.U. 62-1/2025)
sentita la relazione del giudice delegato;
letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
proposta dal pubblico ministero, nella quale si rappresenta che: -dalla visura
[...]
camerale la società debitrice risulta attiva e il suo oggetto sociale è rappresentato dalla ristrutturazione di edifici e costruzione di edifici di proprietà della società; -socio accomandatario della stessa era
, nato a [...] il [...], deceduto il 9.3.2023, mentre l'unica altra Controparte_1
socia, l'accomandante (C.F. era partecipata unicamente dal defunto sig. Controparte_2 P.IVA_2
, amministratore unico;
era anche socio accomandatario Controparte_1 Controparte_1
illimitatamente responsabile della società , della Controparte_3 quale il Tribunale di Udine ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale con la sentenza n.
81/2024 del 6.12.2024, società partecipata da Controparte_1
con una quota del 2% (liquidazione giudiziale estesa, ex art. 257 CCII, anche al sig.
[...] CP_1
);
[...]
dato atto che il collegio ha nominato curatore speciale della società debitrice l'avv. Francesco
Pecile del Foro di Udine, stante il decesso del socio accomandatario , al contempo Controparte_1
Co socio unico e amministratore unico di socia accomandante;
CP_2
rilevato che il giudice delegato ha disposto la convocazione, oltre che del curatore speciale della società debitrice, anche del curatore dell'eredità giacente del defunto , avv. Controparte_1
IA AZ AR, che è comparsa in udienza;
rilevato che la società debitrice in persona del suo curatore speciale si è costituita, esponendo che: -l'ultimo bilancio della società depositato presso i pubblici registri era quello relativo all'esercizio 2018; -il commercialista che seguiva la società aveva riferito che, a seguito di alcuni problemi di salute del sig. , essa non è più stata gestita negli anni successivi al 2021, Controparte_1
anno al quale si riferiva l'ultima situazione contabile in suo possesso;
-l'ultima dichiarazione dei redditi presentata era quella riferita al periodo d'imposta 2021; -non erano pervenute le informazioni richieste alla Centrale rischi della Banca d'Italia; il curatore speciale della società ha concluso per il rigetto della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale;
rilevato che, ai sensi degli artt. 2313 c.c., 256 CCII, l'apertura della liquidazione giudiziale della società in accomandita semplice determina l'apertura della predetta procedura anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
rilevato che l'apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 256 c. 2 CCII, può essere disposta nei confronti del socio defunto, anche oltre l'anno dallo scioglimento del rapporto sociale,
se, come nel caso di specie, detto scioglimento non è stato reso noto mediante iscrizione nel Registro
delle imprese, non risultando pertanto opponibile ai terzi, nonché nei confronti di un socio illimitatamente responsabile assoggettato a liquidazione giudiziale, entro l'anno dall'apertura della procedura;
ritenuto, tuttavia, che la circostanza che nei confronti del sig. sia già stata Controparte_1
aperta la liquidazione giudiziale, con la sentenza n. 81/2024 del 6.12.2024, preclude un'ulteriore declaratoria, nei confronti del medesimo, della liquidazione giudiziale, questa volta come socio di in quanto un medesimo soggetto non può Controparte_1
essere assoggettato contemporaneamente a due procedure di liquidazione giudiziale, fermo restando che nello stato passivo del socio sig. , di cui alla procedura già aperta, dovranno Controparte_1
essere ammessi anche i debiti sociali di Controparte_1
rilevato che nell'ultima dichiarazione dei redditi della società debitrice, relativa al periodo d'imposta 2021, è indicato un patrimonio netto negativo per -€ 715.000,00, (attivo € 657.269,00,
debiti per € 1.340.000,00);
rilevato che, dalle informazioni acquisite da Agenzia delle Entrate Riscossione, risultano debiti tributari iscritti a ruolo a carico della società debitrice per € 119.853,61;
rilevato che, dalle informazioni archiviate presso la Centrale rischi della Banca d'Italia,
depositate dal pubblico ministero, risultano crediti in sofferenza di CP_4 Controparte_5
nei confronti di per € 457.728,00;
[...] Controparte_1
rilevato che l'art. 121 CCII prevede che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si
applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di
cui all'art. 2 c. 1, lett. d), e che siano in stato di insolvenza; nel caso di specie risulta documentato il superamento del valore soglia quanto ai debiti;
ritenuto sussistente il presupposto di cui all'art. 49 c. 5 CCII, tenuto conto dell'importo dei debiti scaduti;
ritenuto che l'incapacità della società debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni sia conclamata, considerato il grave e consolidato inadempimento dei debiti finanziari e fiscali e la paralisi dell'attività sociale determinata dal decesso dell'accomandatario, al contempo socio unico e amministratore della socia accomandante;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 40, 41, 49, 121 CCII: -dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
C.F. , con sede a Palmanova (Udine), via Borgo Controparte_1 P.IVA_1
Aquileia n. 5;
-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
-nomina curatore la rag. comm. ( ), con studio a Parte_1 C.F._1
Udine, in via Roma n. 43, Corte Roma int. 11/D;
-ordina a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
-dispone che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCII, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
-fissa, ex art. 49 c. 3 lett. d) CCII, l'udienza del 26 gennaio 2026, ore 12.30, per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società debitrice, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato;
-assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore del ricorso e dei relativi documenti, secondo le modalità
di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
-avverte che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
-autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies
disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
-dispone, ai sensi dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata alla società
debitrice, in persona del curatore speciale, al pubblico ministero, al curatore della liquidazione giudiziale n. 51/2024 del socio , comunicata per estratto al curatore nominato, Controparte_1
nonché trasmessa per estratto, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio di Pordenone-Udine.
Udine, 9 ottobre 2025.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Annalisa Barzazi dott.ssa Anna Fasan