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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2024, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. A.M. D'Antonio all'udienza del 17 aprile 2024 , sostituita dal deposito di note di trattazione scritta , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 970/2023 reg. gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Polla al C.so Vittorio Emanuele n.1 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Vincenzo Antonio Cozza che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
in persona del Sindaco legale rapp.te p.t. , elettivamente Controparte_1 domiciliato in Salerno alla via Roma n. 61 presso lo studio dell'avv. Simona Corradino che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato alla memoria difensiva giusta delibera NT
UN n. 72 del 7.7.2023
Resistente Avente ad oggetto : attribuzione compensi incentivanti
Succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2023 il ricorrente in epigrafe esponeva di essere stato per anni dipendente del inquadrato nell'area C con qualifica Controparte_1 di geometra e di aver svolto mansioni di contabile addetto all'ufficio tributi;
che nel corso del rapporto il , con Delibera del 8/14 giugno 2010 autorizzava l' e quindi il CP_1 Org_1 ricorrente , quale Responsabile del Procedimento , agli “ accertamenti di tutte le eventuali evasioni di ogni singolo tributo , imposta o tassa o comunque pagamento per servizi di qualsivoglia sorta erogati dal “ , riconoscendo al ricorrente e a chiunque avesse deciso di partecipare CP_1 all'accertamento “ la corresponsione della percentuale pari al 12% sul maggiore gettito recuperato
“ ; che con successiva delibera del 12/21 novembre 2011 la sopra detta percentuale veniva aumentata al 18% ; che la riscossione doveva essere effettuata al di fuori dell'orario di ufficio;
che il ricorrente , dunque , impegnando il proprio tempo libero , provvedeva a riscotere la somma di €
200.000,00 per gli anni 2010 e 2011 e fino al maggio 2012 , per poi riscuotere , successivamente ,
l'ulteriore somma di € 450.000,00 , per un totale , in difetto , di € 650.000,00 ; che pertanto egli sarebbe stato creditore della somma di € 117.000; che in data 31 maggio 2012 ,il ricorrente veniva nominato Responsabile del Servizio tributi proseguendo nel suddetto incarico extra lavorativo;
che a fronte dell'intero credito maturato , il Comune erogava solo la complessiva somma di €
10.406,30 , di cui € 4.086,40 al ricorrente , su un incasso di € 86.677,16 ; che negli anni il ricorrente avrebbe inutilmente sollecitato la liquidazione di quanto a lui spettante;
tanto esposto , il ricorrente adiva il tribunale di Salerno , in funzione di giudice del lavoro , rassegnando le seguenti conclusioni :
1. “accogliere la domanda e, per l'effetto, condannare il in Controparte_2
persona del Sindaco pro tempore al pagamento di quanto dovuto al sig. a fronte Pt_1 dell'attività svolta ed autorizzata in virtù di delibera dell'8 / 14 giugno 2010 e del 17 / 21 novembre
2011 ammontante ad euro 117.000,00 o alla somma che sarà determinata in corso di causa anche
a mezzo di un Consulente Tecnico di Ufficio di cui, sin d'ora, si chiede la nomina, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, il si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. , nonché per l'assenza di ius postulandi. Nel merito , comunque , eccepiva la infondatezza delle avverse domande atteso che le delibere n.78/2010 e n. 180/2011 , si limitavano ad autorizzare l' Org_1 al recupero dell'evasione prevedendo uno specifico incentivo per i dipendenti impegnati in
[...]
tale attività .Da tali delibere , tuttavia , non poteva derivare alcun diritto in capo al ricorrente attesa la mancanza di uno specifico disciplinare che contenesse il progetto di recupero dell'evasione , la regolamentazione della partecipazione del personale al progetto e la ripartizione della percentuale stabilita dalla NT tra il personale partecipante all'attività di recupero , nonché la mancanza di una contrattazione collettiva integrativa a livello comunale che disciplinasse la erogazione dei compensi incentivanti . .Contestava , in ogni caso , che il ricorrente avesse fornito prova dell'attività svolta con i risultati meramente enunciati nell'atto introduttivo e concludeva quindi per il rigetto dell'avversa domanda , con rivalsa delle spese di lite .
All'udienza odierna, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il giudice ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale .
*********
Preliminarmente va superata l'eccezione sollevata dal circa il Controparte_1 difetto di “ ius postulandi “ in capo all'avv. Cozza , per non avere questi notificato la procura alle liti unitamente al ricorso giudiziario .
Le norme che disciplinano la professione di avvocato e procuratore sono norme di ordine pubblico e la procura alle liti, in quanto atto geneticamente sostanziale con rilevanza processuale, è il presupposto per una valida costituzione del rapporto processuale da valutarsi in relazione all'atto introduttivo del giudizio: ne deriva che il difetto di “ius postulandi” incide direttamente sulla validità dell'atto introduttivo dando vita ad un vizio di nullità insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio non sanabile in corso di causa se non fino alla costituzione della parte rappresentata (cf in tema da ultimo Cass. Sez. 3, sent 8708 del 9/04/2009 est. ), e, Persona_1
dunque, insanabile in modo assoluto nel rito del lavoro ove la costituzione del ricorrente avviene contestualmente al deposito del ricorso (vds anche Cass Sez. L. sent 1006 dell'8/02/1985 est.
Frisina).
Nella specie , tuttavia , è documentato in atti che il ricorrente depositava , unitamente al Pt_1
ricorso giudiziario , anche la procura alle liti e la sola circostanza che tale procura non sia stata notificata alla controparte non rileva ai fini della validità dell'atto .
Tanto premesso , possiamo passare ad esaminare il merito della domanda proposta per concludere nel senza della infondatezza della stessa, anche se non può sottacersi che , nella specie , la carenza di allegazioni poteva suggerire addirittura una pronuncia di inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 414 c.p.c.
Sul punto , tuttavia , si deve richiamare il principio più volte affermato dalla S.C., secondo cui nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, essendo invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione
“attraverso l'esame complessivo dell'atto”, effettuabile anche d'ufficio con apprezzamento del giudice del merito (in questo senso si vedano, tra le tante, Cass. civ. 2519/99; Cass. civ. 817/99;
Cass. civ. 8315/98; Cass. civ. 9810/98; Cass. civ., 1740/1991; Cass. civ. 1366/86; Cass. civ.
8456/87; Cass. civ. 2328/89; Cass. civ. 3480/89).
Nel rito del lavoro, infatti , per aversi la nullità del ricorso introduttivo del giudizio è necessario che siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, il "petitum", sotto il profilo sostanziale e procedurale (bene della vita richiesto e provvedimento giudiziale) nonché le ragioni poste a fondamento della domanda. La suddetta nullità deve essere pertanto esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia specificato la somma complessivamente pretesa ed i titoli in base ai quali vengono richieste le varie spettanze, atteso che in tali ipotesi il convenuto è posto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese ( Cass.Sez. Lav. n.11318/1994 ;
S.U. n.6140/1993; Cass. Sez. Lav. n.817/1999; Cass. Sez. Lav. n.9977/2002; Cass. Sez. Lav.
n.6680/2002; Cass. Sez. Lav. n.41/2003).
E , nel caso che ci occupa, possiamo affermare che il ricorso introduttivo contiene sufficienti elementi per individuare il petitum e la causa petendi , atteso che è chiaramente evincibile dall'atto che il ricorrente reclama il pagamento della somma di € 117.000,00 quale percentuale sul maggior gettito recuperato dal per effetto degli accertamenti da lui effettuati al di fuori CP_1 dell'orario lavorativo, ponendo a fondamento della domanda le delibere di NT dell'8/14 giugno 2010 e del 17/21 novembre 2011 . E dunque non è controverso cosa il ricorrente vuole e le ragioni della domanda , sicchè il difetto di allegazioni , comunque riscontrabile nell'atto , incide , non sull'ammissibilità della domanda , bensì sul merito della stessa , imponendone il rigetto .
Anche a voler prescindere , infatti , dalla legittimità dell'incentivo oggi rivendicato dal ricorrente , quello che emerge immediatamente dalla lettura dell'atto introduttivo e della documentazione allegata è l'assenza della benchè minima prova in ordine al credito rivendicato in ricorso . Il ricorrente , infatti , si limita ad affermare che il Comune avrebbe incassato , grazie all'attività di contrasto all'evasione da lui svolta a partire dall'anno 2010 e sino ad oggi ( ?) , l'importo di €
650.000,00 , ma di tale affermazione non fornisce alcuna prova documentale . Egli infatti si limita a quantificare in maniera semplificistica l'importo dei tributi recuperati in un arco temporale di oltre un decennio , senza offrire alcun documento a supporto di tale quantificazione . E certamente non può supplire a tale deficienza deduttiva , oltre che probatoria , la richiesta di nomina di un consulente tecnico , atteso che la consulenza non può avere carattere esplorativo , cioè non può servire per colmare le lacune probatorie delle parte su cui grava l'onere probatorio .Per giurisprudenza consolidata, infatti , è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica , in particolare , contrariamente a quanto suppone la difesa di parte ricorrente , non è mezzo istruttorio in senso proprio , avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze e quindi il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e non può trovare ingresso in causa qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni e offerte di prova , ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi , fatti o circostanze non provati ( fra le altre Cass 7 settembre 2023 n. 26048) .
E , nella specie , non è dato sapere come il ricorrente abbia quantificato l'importo di € 650.000 che
, a suo dire , avrebbe rappresentato il maggior gettito di tributi recuperato per l'attività da lui svolta e tanto già basterebbe all'integrale rigetto della domanda attorea . Ed infatti , anche laddove il ricorrente avesse effettivamente diritto a percepire un incentivo per l'attività da lui svolta nel recupero dell'evasione dei tributi , mancherebbe , nella specie , tanto l'allegazione , quanto la prova dell'attività da lui spesa per tale recupero , nonché la prova che gli importi incassati fossero effettivamente tributi evasi e che l'accertamento e il recupero degli stessi fosse frutto di un'attività svolta dal ricorrente fuori dell'orario di lavoro , non potendo ritenersi sufficiente , allo scopo , la determinazione n.23 del 2011 con la quale venivano liquidate , anche in favore del ricorrente , delle somme derivanti dall'attività di contrasto all'evasione di cui alle precitate delibere giuntali del 2010
e 2011 . Tale determina , infatti , in disparte da ogni valutazione circa la validità della stessa , non legittimerebbe comunque il ricorrente a chiedere compensi ulteriori rispetto a quelli già liquidati .
Ma se ciò non bastasse , quello che più importa rilevare è che il diritto oggi vantato dal ricorrente non può trovare fondamento nelle due delibere di NT dell'8/14 giugno 2010 e 17/21 novembre
2011 , le quali , se è vero che autorizzavano l' al recupero dell'evasione dei tributi Org_1
prevedendo uno specifico incentivo per i dipendenti impegnati in tale attività , subordinavano il riconoscimento di tale incentivo all'approvazione di uno specifico disciplinare , nonché all'adozione di ogni altro provvedimento da parte dei responsabili organi ovvero responsabili di servizio . Ma,nella specie , il non ha mai approvato il progetto di recupero Controparte_1 dell'evasione , nonché il disciplinare per il riconoscimento al personale partecipante all'attività di recupero della percentuale stabilita dalla NT UN e la percentuale spettante ad ognuno in relazione alle mansioni svolte . La delibera di NT n. 78 del 10/6/2010 implicava infatti l'adozione di atti successivi , necessari per la regolamentazione dell'attività ulteriore richiesta al personale per la liquidazione dell'incentivo , e tali atti non venivano adottati .
In ogni caso , quello che importa rilevare è che l'allora sindaco del , nel Controparte_1
deliberare il progetto di recupero , chiariva che il compenso sarebbe stato liquidato , previa verifica dei risultati raggiunti , mediante determina , contrattazione o altre forme di legge . Era chiaro, quindi , che il riconoscimento di compensi incentivanti ai dipendenti del comune dovesse trovare la propria fonte in norme di legge e di contratto , ma di tutto ciò non vi è traccia nel ricorso introduttivo . Ed anche a voler ritenere che , in applicazione del principio “ iura novit curia “ ,il
Giudice debba supplire a tale deficienza di allegazioni applicando d'ufficio la normativa in materia
, nella specie la domanda non può comunque trovare accoglimento .
L'art. 3 comma 57 legge n. 662/1996 si limita a prevedere che “Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili puo' essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria”.
L'art. 59 comma 1 lett. p) prevede che “Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:………p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto”, norma che all'evidenza rende facoltativo e condizionato ad un espresso regolamento comunale il riconoscimento dei compensi incentivanti.
Per quanto riguarda le altre fonti va da subito rilevato che il ricorso introduttivo omette qualsiasi riferimento sia al Regolamento UN eventualmente adottato dal sia alle Controparte_1
fonti collettive, limitandosi a richiamare unicamente le determinazioni di impegno di spesa della
NT UN . Ma tali determinazioni non sono sufficienti per l'attribuzione del compenso in questione , in quanto il riconoscimento dello stesso è condizionato al rispetto della disciplina collettiva , conformemente a quanto statuito in via generale dagli artt. 24 e 40 d.lgs n. 165/2001 . Ed invero , l'art. 15, co. 1, lett. k), del C.C.N.L.
1.4.1999 Regioni e Autonomie locali prevede che presso ciascun ente sono annualmente destinate «le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17».
A sua volta, l'art. 17 del CCNL prevede che «le risorse di cui all'art. 15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati».
Il comma 2, lett. g) dell'art. 17 prevede poi che le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per
«incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k)».
In sostanza, il CCNL 1998/2001 ha preso in esame gli incentivi previsti per legge (nella specie, in favore dei dipendenti degli uffici tributari comunali), disponendo che il loro utilizzo avvenisse secondo quanto disposto dall'art. 17 dello stesso contratto collettivo.
Vi è stata, dunque, la contrattualizzazione della materia, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 2, comma 3; a tenore del suddetto comma tre le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale.
Risulta dirimente, ai fini della decisione, il fatto che l'erogazione di tali compensi, proprio sulla base della regolamentazione di fonte pattizia richiamata trova giustificazione causale soltanto laddove ascrivibile ad una prestazione lavorativa che sia (stata) funzionale alla “realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati ” (art. 17 comma 1 C.C.N.L.
1.4.1999).
Tanto trova agevole spiegazione nella piana lettura della prima parte del dianzi citato art. 17 del
C.C.N.L. Enti locali secondo cui “Le risorse di cui all'art.15 sono finalizzate a promuovere effettivi
e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni
e di qualità dei servizi istituzionali”.
Il successivo CCNL 2002/05, all'art. 37, ha ripreso la disciplina dei compensi incentivanti, stabilendo che: “L'attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali- quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.
2. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a … conclusione” del “periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel
PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti.
3.La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione adottato nel rispetto del modello di relazioni sindacali previsto;
il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno.
4. Non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati…”.
Il complesso di tali specifiche disposizioni contrattuali va inquadrato nella previsione di carattere generale dell'art. 4 del CCNL, in base al quale la materia dei trattamenti accessori è oggetto di contrattazione decentrata. In particolare, l'art. 4, comma 2, lett. h) prevede espressamente che siano regolati in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa «i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k)».
Quest'ultima norma, per nulla tenuta in considerazione dal ricorrente , affida alla contrattazione collettiva integrativa non solo la “…..e) verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 26”, ma anche i “f) criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse indicate nell'art. 26 lettera e)”, risorse tra le quali vanno ricomprese anche quelle derivanti dall'applicazione: dell'art. 3, comma 57 della legge
n. 662 del 1996 e dell'art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446/1997 (recupero evasione ici)”.
Org Alla luce della riportata regolamentazione, deve perciò ritenersi che l'erogazione dell'incentivo soggiace ad un precisa disciplina e procedura: occorre che ogni anno venga stanziato il fondo incentivante, che rappresenta un importo presuntivo di massima, che costituisce un tetto oltre il quale non può andare il totale dei compensi da erogare in concreto ai dipendenti;
occorre poi
Org individuare quanto effettivamente riscosso dal a titolo di recupero dell' nell'anno di CP_1
riferimento; occorre quindi definire la percentuale di queste somme da destinare ai compensi incentivanti;
infine si deve procedere alla ripartizione delle somme così ottenute (che, giova ripeterlo, nel loro totale non potranno essere superiori al fondo incentivante stanziato), tra i Org dipendenti aventi diritto all'incentivo (in quanto addetti all'attività di recupero dell , secondo le modalità stabilite dal Direttore Generale di concerto con il Responsabile di Settore.
Ora , nella specie , il ricorrente neppure deduce che il abbia costituito il fondo per CP_1
l'erogazione dell'incentivo sull'attività di accertamento dell'evasione del tributo e che sia stato approvato un contratto integrativo decentrato nel quale fosse definito l'importo presunto degli incentivi da corrispondere annualmente e le modalità di erogazione .
L'art. 59, co. 1, lett. p), D. Lgs. 446/97 è chiaro nel prevedere che i Comuni possono prevedere l'attribuzione di compensi incentivanti nella materia de qua;
d'altra parte, la natura facoltativa della costituzione del si desume dalla necessità della contrattazione decentrata: l'art. 4, co. 2, lett. CP_3
h) del CCNL prevede infatti che debbano essere regolati in sede di contrattazione decentrata «i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k)».
Il fatto che debba trattarsi di tributi effettivamente riscossi è strettamente connaturato alla natura straordinaria , e quindi non certa , delle risorse che si presume - in sede di contrattazione collettiva decentrata – saranno incassate all'esito dell'attività di accertamento , di talchè qualsiasi impegno di spesa può essere preso dall'ente locale solo a fronte di risorse già entrate nel patrimonio dell'Ente e per effetto dell'effettivo incasso , pena la violazione di norme inderogabili a tutela della pubblica finanza .
Da quanto esposto consegue che, in assenza della disciplina regolatrice affidata dalla contrattazione nazionale alla contrattazione integrativa, nessun diritto può essere fatto valere al compenso in discussione.
La Corte di Cassazione ha da tempo chiarito (Cassazione civile sez. un., 14/10/2009, n. 21744) che deve escludersi in radice il potere del datore di lavoro pubblico di introdurre deroghe, anche a favore dei dipendenti, all'assetto definito in sede di contrattazione collettiva. Si tratta di uno dei principi cardine della contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico, espresso in numerose disposizioni del suo statuto (D.Lgs. n. 165 del 2001): i rapporti di lavoro sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato;
i contratti individuali possono incidere sui trattamenti economici definiti in sede collettiva solo se specificamente abilitati;
persino il potere legislativo - salvo che non introduca esplicitamente una clausola di salvaguardia - deve cedere di fronte alle disposizioni dei contratti collettivi in ambito economico (art. 2); sul trattamento economico, interamente definito dai contratti collettivi, non può incidere il datore di lavoro in violazione del principio di parità di trattamento contrattuale (art. 45, commi 1 e 2); si veda poi il complesso di norme che regolano la stipulazione dei contratti collettivi e la verifica e il mantenimento dei costi (artt. 46 e 50).
Tale principio esclude che il potesse introdurre compensi accessori non previsti dalla CP_1
contrattazione collettiva in quanto è rimessa alla contrattazione integrativa di ente la definizione delle modalità di corresponsione e ripartizione degli incentivi economici per il recupero dell'ICI destinati al personale dell'ufficio tributi ( v. Cass. n. 11361/2020 ; Cass. n. 31387/2019 ; Cass. n.
23757/2018 ) .
Nella specie , pertanto , correttamente il Segretario UN dell'ente riscontrava la richiesta di pagamento inoltrata dal ricorrente affermando :” In merito alla necessità di un progetto di recupero dell'evasione ed all'inserimento delle somme in contrattazione, l' con parere 1949, ha CP_4 ritenuto che <<solo a conclusione dei progetti di recupero peresi in considerazione nell'anno riferimento del contratto integrativo, sarà certa l'entità delle risorse effettivamente riscosse e, quindi, anche l'ammontare stesse, che può essere erogato sotto forma incentivi e secondo le regole fissate sede contrattazione integrativa, al personale impegnato nei stessi, … omissis ….”. mancanza l'attività effettuata assenza uno specifico progetto approvato è da inquadrarsi nell'attività ordinaria propria dell' presso il quale sig. org_1< i>
presta servizio in qualità di dipendente di ruolo del Comune” . Pt_1
Da ultimo , va considerato che anche l'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018 dispone che:
"Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della nell'esercizio fiscale Org_3
precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione".
Il testo di legge prevede, dunque, la possibilità per i Comuni di accantonare una quota di gettito tributario per destinarla al "potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente".Tuttavia, appare evidente dallo stesso tenore letterale della norma in parola che la facoltà di erogare il trattamento accessorio anzidetto non è riconosciuta indistintamente a favore di tutti i Comuni, bensì a favore dei soli Comuni che abbiano adottato il bilancio di previsione ed il consuntivo "entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" e soltanto entro determinati limiti e , comunque , sempre nel rispetto della contrattazione integrativa .
A fronte di questo quadro di diritto e fattuale, la domanda , per come proposta , va rigettata .
Le spese del giudizio , liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al rimborso in favore dell'Ente convenuto delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.233,00
Salerno 17 aprile 2024.
Il Giudice
A.M.D'Antonio