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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/09/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1161/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e quale giudice d'appello nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1161/2024 R.G. vertente tra
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Antonio Mediati, elettivamente domiciliata in Locri (RC), Via Don
Vittorio n. 75, presso il predetto difensore;
appellante contro
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._1 appellato contumace nonché nei confronti di
(c.f.: , in persona del Presidente della Giunta Controparte_2 P.IVA_2
Regionale, legale rappresentante pro tempore, appellata contumace
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia n.
838/2024, depositata in data 05/04/2024. Impugnazione cartella di pagamento.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. proponeva Controparte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 13920180004993091000,
pagina 1 di 7 asseritamente notificata in data 30.9.21, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2013/2014; chiedeva dichiararsi l'illegittimità,
l'erroneità e comunque l'inefficacia dell'atto impugnato, per mancata notifica della cartella di pagamento e per l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
per l'effetto chiedeva dichiararsi l'annullamento della cartella di pagamento, con cancellazione dal ruolo, nonché la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'odierna appellante eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice adito venendo in rilievo crediti tributari nonchè il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni relative ai vizi di merito sollevati con l'opposizione ex art. 615 cpc. Chiedeva, pertanto, nella ipotesi di rigetto l'eccezione pregiudiziale, di autorizzare il convenuto ai sensi dell'art.249 c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) – in persona del Controparte_2
Presidente pro tempore.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, con la sentenza n. 838/2024, depositata in data
05/04/2024, in accoglimento della proposta opposizione, dichiarava il credito estinto per intervenuta prescrizione e annullava la cartella di pagamento n. 13920180004993091000; condannava in solido le parti convenute a rifondere le spese di lite in favore del costituito procuratore di parte opponente.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l' Parte_1
chiedendo al Tribunale adito di volere riformare integralmente la
[...] sentenza appellata accogliendo le seguenti conclusioni:
“• in via pregiudiziale, accertare dichiarare l'inammissibilità del ricorso e/o il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice, in favore della competente Corte di Giustizia tributaria di primo grado, avendo la presente controversia ad oggetto crediti tributari;
• in via altrettanto pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'appellante e l'inammissibilità dell'opposizione;
• nel merito, in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda avversaria in ordine alla pretesa prescrizione dei crediti tributari vantati e, per
l'effetto, rigettare la domanda e/o dichiarare la debenza delle somme ingiunte e dei relativi accessori di legge, fino al soddisfo.
pagina 2 di 7 Il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge.”
L'appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui non era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario;
eccepiva l'erroneità della Sentenza di primo grado laddove non era stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal contribuente, atteso che la cartella di pagamento n. 13920180004993091000, era stata regolarmente notificata in data 30/09/2021 e che, pertanto, tutte le eccezioni relative al merito della pretesa creditoria avrebbero dovuto essere sollevate nel corso di un ordinario giudizio di opposizione a cartella di pagamento da proporre entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto mentre invece l'atto introduttivo del giudizio in questione veniva notificato in data 07/12/2021 ovvero oltre il termine perentorio suddetto.
Nel merito, lamentava l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui aveva ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione delle pretese creditorie sottese alla cartella di pagamento suddetta, deducendo l'applicabilità al caso di specie della sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtù della disciplina emergenziale disposta con il Decreto-legge n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Nessuno si costituiva nel giudizio di appello per il sig. , né Controparte_1 per l'Ente impositore . Controparte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, il sottoscritto magistrato, con provvedimento del 14/05/2025, assegnava alle parti termine fino alla data d'udienza del
27/05/2025 per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del sig. e Controparte_1 della che, seppure ritualmente citati, non si sono costituiti. Controparte_2
Tanto premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall' . Parte_1
pagina 3 di 7 Giova osservare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico”
(Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293). È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un., 31.07.2018 n. 20350). Nella specie, alla luce delle allegazioni e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tassa automobilistica). Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che
«Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973,
n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento pagina 4 di 7 della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità. In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n. 23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non
è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n. 16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla notifica, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non pagina 5 di 7 appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento, tale ipotesi, tuttavia, non ricorre nel caso di specie.
I principi sopra illustrati non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e, tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento. Pertanto, sulla scorta di quanto sopra, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in relazione all'opposizione promossa avverso la cartella di pagamento n.13920180004993091000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio, cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate. Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, non sempre sovrapponibili, giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e, per l'effetto, in Parte_1 riforma della Sentenza n. 838/2024 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia, 23 settembre 2025. pagina 6 di 7 Il Giudice
Dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e quale giudice d'appello nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1161/2024 R.G. vertente tra
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Antonio Mediati, elettivamente domiciliata in Locri (RC), Via Don
Vittorio n. 75, presso il predetto difensore;
appellante contro
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._1 appellato contumace nonché nei confronti di
(c.f.: , in persona del Presidente della Giunta Controparte_2 P.IVA_2
Regionale, legale rappresentante pro tempore, appellata contumace
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia n.
838/2024, depositata in data 05/04/2024. Impugnazione cartella di pagamento.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. proponeva Controparte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 13920180004993091000,
pagina 1 di 7 asseritamente notificata in data 30.9.21, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2013/2014; chiedeva dichiararsi l'illegittimità,
l'erroneità e comunque l'inefficacia dell'atto impugnato, per mancata notifica della cartella di pagamento e per l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
per l'effetto chiedeva dichiararsi l'annullamento della cartella di pagamento, con cancellazione dal ruolo, nonché la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'odierna appellante eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice adito venendo in rilievo crediti tributari nonchè il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni relative ai vizi di merito sollevati con l'opposizione ex art. 615 cpc. Chiedeva, pertanto, nella ipotesi di rigetto l'eccezione pregiudiziale, di autorizzare il convenuto ai sensi dell'art.249 c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) – in persona del Controparte_2
Presidente pro tempore.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, con la sentenza n. 838/2024, depositata in data
05/04/2024, in accoglimento della proposta opposizione, dichiarava il credito estinto per intervenuta prescrizione e annullava la cartella di pagamento n. 13920180004993091000; condannava in solido le parti convenute a rifondere le spese di lite in favore del costituito procuratore di parte opponente.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l' Parte_1
chiedendo al Tribunale adito di volere riformare integralmente la
[...] sentenza appellata accogliendo le seguenti conclusioni:
“• in via pregiudiziale, accertare dichiarare l'inammissibilità del ricorso e/o il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice, in favore della competente Corte di Giustizia tributaria di primo grado, avendo la presente controversia ad oggetto crediti tributari;
• in via altrettanto pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'appellante e l'inammissibilità dell'opposizione;
• nel merito, in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda avversaria in ordine alla pretesa prescrizione dei crediti tributari vantati e, per
l'effetto, rigettare la domanda e/o dichiarare la debenza delle somme ingiunte e dei relativi accessori di legge, fino al soddisfo.
pagina 2 di 7 Il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge.”
L'appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui non era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario;
eccepiva l'erroneità della Sentenza di primo grado laddove non era stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal contribuente, atteso che la cartella di pagamento n. 13920180004993091000, era stata regolarmente notificata in data 30/09/2021 e che, pertanto, tutte le eccezioni relative al merito della pretesa creditoria avrebbero dovuto essere sollevate nel corso di un ordinario giudizio di opposizione a cartella di pagamento da proporre entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto mentre invece l'atto introduttivo del giudizio in questione veniva notificato in data 07/12/2021 ovvero oltre il termine perentorio suddetto.
Nel merito, lamentava l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui aveva ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione delle pretese creditorie sottese alla cartella di pagamento suddetta, deducendo l'applicabilità al caso di specie della sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtù della disciplina emergenziale disposta con il Decreto-legge n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Nessuno si costituiva nel giudizio di appello per il sig. , né Controparte_1 per l'Ente impositore . Controparte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, il sottoscritto magistrato, con provvedimento del 14/05/2025, assegnava alle parti termine fino alla data d'udienza del
27/05/2025 per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del sig. e Controparte_1 della che, seppure ritualmente citati, non si sono costituiti. Controparte_2
Tanto premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall' . Parte_1
pagina 3 di 7 Giova osservare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico”
(Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293). È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un., 31.07.2018 n. 20350). Nella specie, alla luce delle allegazioni e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tassa automobilistica). Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che
«Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973,
n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento pagina 4 di 7 della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità. In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n. 23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non
è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n. 16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla notifica, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non pagina 5 di 7 appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento, tale ipotesi, tuttavia, non ricorre nel caso di specie.
I principi sopra illustrati non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e, tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento. Pertanto, sulla scorta di quanto sopra, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in relazione all'opposizione promossa avverso la cartella di pagamento n.13920180004993091000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio, cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate. Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, non sempre sovrapponibili, giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e, per l'effetto, in Parte_1 riforma della Sentenza n. 838/2024 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia, 23 settembre 2025. pagina 6 di 7 Il Giudice
Dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7