Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 22/05/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 22/05/2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nelle cause riunite iscritte ai nn. 163/2025 e 164/2025;
TRA
(Partita Iva n. e Parte_1 P.IVA_1
(Partita Iva n. , in Parte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese, come da procura in atti, dall'avv. Carmine Di Risio;
RICORRENTI/OPPONENTI
E
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Domenico Controparte_1
Ciancarelli;
RESISTENTE/OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con distinti ricorsi depositati in data 24/01/2025 ed iscritti ai numeri 163/2025 e
164/2025, le società ricorrenti proponevano opposizione al precetto notificato da il 7 gennaio 2025, deducendo di non aver mai avuto rapporti di lavoro Controparte_1
con la e di non essere tenute al versamento di alcuna somma in favore CP_1 dell'opposta, stante l'inapplicabilità alla fattispecie degli artt. 2112 c.c. e 2560 c.c. Le società opponenti evidenziavano, in particolare, di essere soggetti giuridici totalmente distinti dalla cessionaria , OP
1
7.01.2025 per inesistenza del credito vantato dall'opposta.
1.2. si costituiva in entrambi i giudizi, deducendo l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione e chiedendone il rigetto. L'opposta evidenziava, in particolare, che entrambe le società, in quanto cessionarie della OP
, dovevano ritenersi solidalmente responsabili nei confronti della Parte_2
per il debito accertato nella sentenza del Tribunale di Vasto n. 273/2024, in virtù CP_1 di quanto stabilito dall'art. 2560 c.c., norma applicabile anche in caso di cessione di ramo di azienda e non contemplante alcun obbligo di preventiva escussione della cedente.
1.3. Con provvedimento del 27/03/2025 veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Vasto n. 273/2024 e fissata per la discussione l'udienza del
22/05/2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
1.4. Con provvedimento del 3/4/2025, comunicato alle parti il 4/4/2025, veniva disposta la riunione del fascicolo n. 164/2025 al fascicolo n. 163/2025 e confermata l'udienza di discussione per il giorno 22/05/2025.
***
2. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
2.1. è stata assunta alle dipendenze della Controparte_1 [...]
il 3 settembre 2018, con mansioni di insegnante di scuola OP primaria e sede di lavoro a Vasto, via Madonna dell'Asilo n. 13 (doc. 5 opposta). Il 10 giugno 2023 il rapporto di lavoro tra le parti è cessato a seguito del licenziamento della
Dopo la cessazione del rapporto, la lavoratrice ha agito in giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale di Vasto per ottenere il pagamento della retribuzione e del trattamento di fine rapporto. Il Tribunale di Vasto, con sentenza n. 273/2024 del 02/10/2024, ha accolto la domanda e condannato la al OP
2 pagamento in favore di della complessiva somma di € 13.163,58, oltre Controparte_1 spese di lite per € 2.110,00 (doc. 6 opposta).
Sulla base della predetta sentenza, l'opposta, in data 07/01/2025, ha notificato il precetto alle società opponenti, quali cessionarie della
[...]
, intimando il pagamento della complessiva somma di € OP
17.286,14.
2.2. L'intimazione di pagamento notificata alle società opponenti è pienamente legittima, in quanto le suddette società devono ritenersi entrambe obbligate al pagamento del debito accertato in capo OP
dalla sentenza del Tribunale di Vasto n. 273/2024.
[...]
2.3. Il 31/08/2023 la ha OP venduto alla l'azienda sita in via Parte_2
Madonna dell'Asilo n. 13 a Vasto (doc. 2 opponente), comprendente la OL dell'Infanzia “Figlie della Croce” (codice meccanografico CH1A03100T-riconosciuta con decreto MIUR del 19/09/2012 prot. n. 0010762) e la OL Primaria parificata
“ ” (codice meccanografico CH1E006003-riconosciuta con Controparte_3
decreto MIUR del 19/09/2012 prot. n. 0010763).
Il 30/08/2024 la ha venduto alla Parte_2
il ramo di azienda, avente ad Parte_1
oggetto la gestione di attività e strutture scolastiche di ogni ordine e grado, contraddistinto dai seguenti codici meccanografici: CH1E006003, CH1A03100T,
CH1E005007 e CH1A02400P (doc. 2 opponente). Nel ramo di azienda ceduto è stata, quindi, compresa anche l'attività originariamente esercitata dalla
[...]
in Vasto, via Madonna dell'Asilo n. 13, come si OP evince dall'indicazione dei codici meccanografici, che sono gli stessi indicati nell'atto di cessione del 31/08/2023, e dall'indicazione, tra gli immobili in cui viene esercitata l'attività del ramo ceduto, anche di quello sito in Vasto, in via Madonna dell'Asilo.
L'esame della documentazione porta, dunque, ad affermare che vi sia stata una prima cessione di azienda tra la OP
debitrice originaria in forza della sentenza del Tribunale di Vasto n. 273/2024, e la ed una seconda cessione del ramo di Parte_2
3 azienda al quale era addetta la tra la CP_1 Parte_2
e la .
[...] Parte_1
2.4. Come correttamente evidenziato dalla difesa delle società opponenti, nella specie non trova applicazione l'art. 2112 c.c. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “la disciplina posta dal secondo comma dell'art.
2112 cod. civ., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza
o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone - al pari di quella prevista dal primo e terzo comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili - la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda, con la conseguenza che non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ. che contempla, in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori” (Cass. n. 21961 del
2023; Cass. n. 7517 del 2010; n. 3041 del 2012; n. 4130 del 2014; n. 4598 del 2015; n.
4622 del 2019; n. 10858 del 2019; n. 8039 del 2022).
Nel caso di specie, il rapporto di lavoro tra la ricorrente e la
[...]
è cessato il 10/06/2013 e, dunque, non era più vigente al OP
momento della cessione di azienda avvenuta il 30/08/2023.
2.5. Il fenomeno resta, pertanto, regolato dall'art. 2560 c.c. Tale norma stabilisce:
“l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.
Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche
l'acquirente della azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.
La disposizione si applica anche alla cessione del ramo di azienda, a condizione che i debiti siano inerenti alla gestione del ramo d'azienda ceduto (Cass. n. 13319/2015).
2.6. Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'operatività del limite di responsabilità previsto dal secondo comma dell'art. 2560 cod. civ. ai soli debiti risultanti dai libri contabili obbligatori, postula una reale dualità di soggetti e, dunque, una effettiva alterità tra il cedente e il cessionario (Cass. civ., sez. 3, sentenza n.
4 26450 del 13/09/2023; Cass. civ., sez. 3, ord. n. 29071 del 11/11/2024; Cass. sez. 1, ord.
n. 11503/2024).
Si è in particolare affermato che il difetto di dualità soggettiva, che esclude l'applicazione della norma codicistica in esame, “sussiste in tutti i casi in cui, in seguito al trasferimento dell'azienda, al di là della diversa forma o denominazione giuridica, la compagine sociale dell'impresa e gli organi amministrativi della stessa siano rimasti immutati, poiché in tali casi il trasferimento dell'azienda è solo formale. In queste ipotesi, non vi è spazio per l'applicazione dell'art. 2560, secondo comma, cod. civ., poiché la norma non potrebbe esplicare la funzione che si riconduce alla sua ratio, ovverosia la salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda, quale accollante dei relativi debiti, ad avere precisa conoscenza degli stessi;
interesse che si correla a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda” (in questo senso Cass. n. 26450/2023 in motivazione).
2.7. Ebbene, nel caso di specie, l'esame delle visure camerali in atti porta ad escludere che vi sia una effettiva dualità soggettiva tra società cedente e società cessionarie.
Infatti, tutte e tre le società coinvolte nella cessione di azienda sono amministrate dallo stesso soggetto, il sig. Presidente del Consiglio di Controparte_4
Amministrazione e legale rappresentante della OP
, della e della
[...] Parte_2
Inoltre, e Parte_1 Controparte_5
sono consiglieri di amministrazione sia della Controparte_6 [...]
che della OP Parte_1
Non vi è dubbio, pertanto, che, nonostante la cessione di azienda, siano
[...]
rimasti immutati gli organi amministrativi di tutte e tre le società, sicché la limitazione di responsabilità della cessionaria ai soli debiti risultanti dai libri contabili obbligatori non ha ragione di operare.
Poiché la ratio della previsione di cui all'art. 2560, comma 2, c.c. è quella di tutelare l'acquirente dell'azienda, facendogli assumere la responsabilità per i soli debiti da lui conosciuti, in quanto risultanti dai libri contabili obbligatori, è evidente che, allorché manchi una effettiva alterità soggettiva tra cedente e cessionario (stante l'identità degli organi amministrativi), a prescindere dalla sussistenza di un intento fraudolento, non si
5 pone più il problema di tutelare l'interesse del cessionario alla conoscenza dei debiti dell'azienda acquistata, perché di tali debiti il cessionario, soggetto sostanzialmente coincidente con il cedente per identità degli organi amministrativi, è sicuramente a conoscenza.
2.8. Le considerazioni che precedono portano ad affermare che la Parte_2
sia responsabile del debito della
[...] Parte_2 [...]
, accertato nella sentenza del Tribunale di Vasto OP
n. 273/2024, ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c. Tale responsabilità è rimasta immutata nonostante la cessione del ramo di azienda alla CP_2 Parte_1
, in quanto l'art. 2560, comma 1, c.c. prevede che la cedente non sia
[...]
liberata dai debiti anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi abbiano consentito.
Del debito della risponde OP
anche la , in quanto cessionaria del Parte_1 ramo di azienda comprendente l'attività esercitata dalla suddetta OP
, già ceduta alla OL .
[...] Parte_2
2.9. La circostanza che cedente e cessionaria abbiano convenuto nell'atto di vendita di non comprendere nella cessione debiti e crediti derivanti da pregressi rapporti di lavoro, non può portare ad escludere la responsabilità nei confronti della La disciplina CP_1 dell'art. 2560 c.c., essendo posta anche a tutela di terzi, non è derogabile in forza dell'accordo tra cedente e cessionario, accordo che resta efficace solo nei rapporti interni, consentendo in tale modo al cessionario che ha pagato i debiti della cedente di agire in regresso nei confronti di quest'ultima.
2.10. Deve, infine, precisarsi che nel caso di specie non opera il beneficio della preventiva escussione in favore delle società opponenti, in quanto l'art 2560 c.c. prevede chiaramente una responsabilità dell'acquirente dell'azienda, senza porre alcun onere in capo al creditore di richiedere preventivamente il pagamento del debito al cedente.
***
3. L'opposizione proposta dalla e Parte_2
dalla e dalla va, pertanto, Parte_1
6 integralmente rigettata e va affermato il diritto di di procedere ad Parte_3
esecuzione forzata nei confronti delle suddette società per il recupero del credito di cui alla sentenza del Tribunale di Vasto n. 273/2024.
3.1. Le spese di lite si compensano integralmente, considerato il carattere innovativo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità citata in motivazione in tema di operatività del limite di responsabilità della cessionaria per i debiti della cedente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, così provvede: rigetta l'opposizione e compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 22/05/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ilaria Prozzo
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