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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/07/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di previdenza n. 543/2024 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. C. Valvo) contro (rappr. Parte_1 CP_1
e dif. dall'avv. M. Galeano), avente ad oggetto: indennità di accompagnamento;
rilevato
che parte ricorrente deduce l'erroneità della verifica peritale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, deducendo di essere affetta da un complesso di patologie tali da giustificare la concessione dell'indennità di accompagnamento;
che, previa tempestiva dichiarazione di dissenso da parte dell'interessata ed altrettanto tempestiva instaurazione del successivo giudizio di merito, il designato consulente tecnico d'ufficio ha accertato che parte ricorrente non ha necessità di assistenza continua, non risultando quindi in possesso del requisito sanitario occorrente ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
che desta pertanto non poche perplessità l'infondato assunto (contenuto nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 26 giugno 2025 depositate dal procuratore della ) a tenore del quale il designato c.t.u. “ha riconosciuto in Pt_1 capo alla ricorrente quanto richiesto in ricorso (indennità di accompagnamento) a far data dal mese di gennaio 2025”;
che le conclusioni tecniche di cui alla depositata c.t.u. vanno integralmente condivise, rivelandosi immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esame documentale di atti clinici e su visita diretta, nonchè sorrette da adeguata e convincente motivazione;
che il ricorso va pertanto disatteso;
che le spese di lite vanno dichiarate irripetibili mentre a carico dell' CP_1 vanno poste le spese inerenti alla compiuta c.t.u.;
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide: dichiara che nata a [...] in data [...], non è in Parte_1 possesso del requisito sanitario occorrente ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento;
dichiara irripetibili le spese processuali;
pone a carico dell' le spese inerenti alla compiuta c.t.u., liquidate come CP_1 da separato decreto. Ragusa, 3 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di previdenza n. 543/2024 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. C. Valvo) contro (rappr. Parte_1 CP_1
e dif. dall'avv. M. Galeano), avente ad oggetto: indennità di accompagnamento;
rilevato
che parte ricorrente deduce l'erroneità della verifica peritale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, deducendo di essere affetta da un complesso di patologie tali da giustificare la concessione dell'indennità di accompagnamento;
che, previa tempestiva dichiarazione di dissenso da parte dell'interessata ed altrettanto tempestiva instaurazione del successivo giudizio di merito, il designato consulente tecnico d'ufficio ha accertato che parte ricorrente non ha necessità di assistenza continua, non risultando quindi in possesso del requisito sanitario occorrente ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
che desta pertanto non poche perplessità l'infondato assunto (contenuto nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 26 giugno 2025 depositate dal procuratore della ) a tenore del quale il designato c.t.u. “ha riconosciuto in Pt_1 capo alla ricorrente quanto richiesto in ricorso (indennità di accompagnamento) a far data dal mese di gennaio 2025”;
che le conclusioni tecniche di cui alla depositata c.t.u. vanno integralmente condivise, rivelandosi immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esame documentale di atti clinici e su visita diretta, nonchè sorrette da adeguata e convincente motivazione;
che il ricorso va pertanto disatteso;
che le spese di lite vanno dichiarate irripetibili mentre a carico dell' CP_1 vanno poste le spese inerenti alla compiuta c.t.u.;
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide: dichiara che nata a [...] in data [...], non è in Parte_1 possesso del requisito sanitario occorrente ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento;
dichiara irripetibili le spese processuali;
pone a carico dell' le spese inerenti alla compiuta c.t.u., liquidate come CP_1 da separato decreto. Ragusa, 3 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Claudia M. A. Catalano)