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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 02/12/2024, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
, (C.F. ; Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), entrambi Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. ERCOLANI GIANFRANCO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera (PV), P.zza Duomo n. 29;
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 20.03.2024 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento della figlia minore
[...]
nata a [...] il [...] e inerenti al mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
, nata a [...] il [...]; Persona_2
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“1) La figlia , ormai maggiorenne, ed economicamente Persona_3
autosufficiente, continuerà a convivere con la madre Sig.ra presso Parte_2
l'abitazione della stessa in Pavia Via Bergamo n. 1;
2) La figlia minore , di anni 15, verrà affidata in modo condiviso ad Persona_1
entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente con riferimento alle decisioni di maggior interesse attinenti all'educazione, all'istruzione e alla salute e disgiuntamente con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza di ciascun genitore con la stessa, con collocazione prevalente
pag. 1 di 3 presso la casa materna, e con iscrizione sullo stato di famiglia della madre, Sig.ra
Parte_2
3) Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra a mezzo bonifico, in via Pt_1 Pt_2
anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e , la somma di 350,00 euro mensili comprensiva anche Persona_2 Persona_1
di spese extra-mantenimento come da Protocollo approvato dal Tribunale di Pavia. Tale contributo andrà aggiornato annualmente in base alla variazione ISTAT maturata nel corrispondente periodo;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a domeniche Persona_1
alternate e durante la settimana quando vorrà, compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre e scolastici e del tempo libero della figlia, la quale trascorrerà le festività di
Natale e Pasqua ad anni alterni con ciascuno dei due genitori.
5) La figlia minore trascorrerà le vacanze estive con i genitori per un periodo di 15 giorni ciascuno, anche non consecutivi, da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e con deposito integrativo del 06.05.2024 hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.;
Con successive note scritte del 02.10.2024 depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
preso atto della rinuncia all'impugnazione della sentenza;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
pag. 2 di 3 - nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 16.10.2024
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
, (C.F. ; Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), entrambi Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. ERCOLANI GIANFRANCO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera (PV), P.zza Duomo n. 29;
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 20.03.2024 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento della figlia minore
[...]
nata a [...] il [...] e inerenti al mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
, nata a [...] il [...]; Persona_2
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“1) La figlia , ormai maggiorenne, ed economicamente Persona_3
autosufficiente, continuerà a convivere con la madre Sig.ra presso Parte_2
l'abitazione della stessa in Pavia Via Bergamo n. 1;
2) La figlia minore , di anni 15, verrà affidata in modo condiviso ad Persona_1
entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente con riferimento alle decisioni di maggior interesse attinenti all'educazione, all'istruzione e alla salute e disgiuntamente con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza di ciascun genitore con la stessa, con collocazione prevalente
pag. 1 di 3 presso la casa materna, e con iscrizione sullo stato di famiglia della madre, Sig.ra
Parte_2
3) Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra a mezzo bonifico, in via Pt_1 Pt_2
anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e , la somma di 350,00 euro mensili comprensiva anche Persona_2 Persona_1
di spese extra-mantenimento come da Protocollo approvato dal Tribunale di Pavia. Tale contributo andrà aggiornato annualmente in base alla variazione ISTAT maturata nel corrispondente periodo;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a domeniche Persona_1
alternate e durante la settimana quando vorrà, compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre e scolastici e del tempo libero della figlia, la quale trascorrerà le festività di
Natale e Pasqua ad anni alterni con ciascuno dei due genitori.
5) La figlia minore trascorrerà le vacanze estive con i genitori per un periodo di 15 giorni ciascuno, anche non consecutivi, da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e con deposito integrativo del 06.05.2024 hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.;
Con successive note scritte del 02.10.2024 depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
preso atto della rinuncia all'impugnazione della sentenza;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
pag. 2 di 3 - nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 16.10.2024
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3