Articolo 16 della Legge 18 maggio 1967, n. 318
Articolo 15Articolo 17
Versione
30 maggio 1967
Art. 16.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e dei figli degli invalidi di guerra, sono equiparati ai minorenni gli studenti universitari fino al compimento del 260 anno di eta', purche' non esercitino altro lavoro e non abbiano altri redditi per i quali siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare.
Entrata in vigore il 30 maggio 1967