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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice dott.ssa Maria Saieva
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta a ruolo con il n. R.G. 4089/2021 promossa da:
AVV. (C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Roberto Faini,
contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Carlo-Enrico Salodini, CodiceFiscale_3
(C.F. Controparte_3
e p. iva. ), rappresentata e difesa dall'avv. Carola Cuccurese;
P.IVA_1 P.IVA_2
Conclusioni delle parti: come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati dalla parte attrice in data 9/4/2024 e dalle parti convenute in data 10/4/2024, nonché, sula questione rilevata d'ufficio con ordinanza del 13/11/2024, come da memorie ex art. 101 c.p.c. depositate in data 10/12/2024 da tutte le parti ed in data 2/1/2025 da parte attrice e dai convenuti e CP_1 CP_2
1 _______________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del contendere.
L'Avv. ha citato in giudizio i figli e e la società Parte_1 CP_1 CP_2
(d'ora in poi anche ), di cui Controparte_3 CP_3
i primi sono ad oggi gli unici soci (rispettivamente, accomandatario ed accomandante), al fine di ottenere, in via principale, la titolarità della totalità delle quote della in CP_3
via subordinata la proprietà di alcuni degli immobili facenti parte del patrimonio sociale, in ulteriore subordine una condanna della e dei soci al pagamento in proprio CP_3
favore della somma di euro 3.130.241,95 versata nel tempo a titolo di finanziamento;
domande tutte avversate dai convenuti, con gli argomenti che si andranno ad esaminare nei limiti di quanto utile ai fini della pronuncia.
Più nello specifico, la pretesa formulata in via principale – ottenimento della proprietà delle quote sociali - è avanzata mediante tre distinte domande, tra loro parzialmente incompatibili ma formulate l'una in via subordinata rispetto all'altra (e dunque tutte ammissibili - cfr. Cass. Sentenza n. 2331/2022), volte ad invalidare ovvero in alternativa a superare il contenuto di due contratti: quello del 12/12/2012, con il quale l'Avv. CP_2
unico socio superstite della a seguito della morte del padre - deceduto CP_3 CP_3
dieci giorni prima – ha, contestualmente, aumentato, triplicandolo, il capitale della CP_3
e ne ha attribuito ai due figli una quota di un terzo ciascuno facendo di
[...] CP_1
l'accomandatario; il contratto del 6/2/2013, con cui l'attore si è liberato delle proprie quote trasferendole al figlio . Con la prima domanda (lettera A delle conclusioni) CP_1
l'Avv. chiede al Tribunale di dichiarare la nullità dei due contratti perché stipulati CP_2
dalle parti in violazione dell'art. 12-quinquies co. 1 della L. n. 356 del 1992 (rectius, del D.L.
306/1992, convertito con legge 356/2012): precisamente, i contratti sarebbero stati
2 conclusi allo scopo di sottrarre le quote sociali alla possibile applicazione in danno dell'attore di misure di prevenzione patrimoniali di cui agli artt. 4 e 16 D. Lgs. 159/2011.
Con la seconda domanda (lettera B delle conclusioni), l'Avv. chiede al Tribunale CP_2
di pronunciare ai sensi dell'art. 2932 c.c. il ritrasferimento in suo favore delle quote sociali, in attuazione di un negozio fiduciario intercorso con i figli e da questi non spontaneamente eseguito. Con la terza domanda (lettera C delle conclusioni) l'attore chiede che i due contratti, se ritenuti dal Tribunale sorretti da spirito di liberalità e dunque qualificati come donazioni dissimulate, siano dichiarati nulli per difetto di forma.
La quarta domanda (lettera D delle conclusioni) è diretta ad ottenere gli immobili facenti parte del patrimonio societario, in esecuzione di un pactum fiduciae non spontaneamente adempiuto dalla CP_3
La quinta domanda (lettera E delle conclusioni) è invece una domanda di condanna al pagamento di un'obbligazione pecuniaria, precisamente la restituzione dei finanziamenti che l'attore assume di aver fatto nei confronti della società.
2. La domanda di nullità per violazione di noma imperativa penale.
2.1 Ammissibilità della domanda.
La domanda formulata in via principale è stata aggiunta dall'attore soltanto all'udienza di prima comparizione, in cui l'attore ha dichiarato di volersi avvalere in sede civile di una sentenza penale emessa dopo l'introduzione di questo giudizio civile dalla Corte d'Appello di Bologna, la n. 6121/2022 (doc. 14 fascicolo attoreo), pronuncia che, non condividendo la statuizione assolutoria dei giudici di primo grado (la n. 1737/2019 Tribunale di Rimini, in doc. fascicolo convenuti e ed accertata incidentalmente la CP_1 CP_2
commissione del reato di cui all'art. 12-quinquies della L. n. 356 del 1992 contestato all'Avv. ed ai figli odierni convenuti lo ha dichiarato tuttavia estinto per CP_2
prescrizione.
3 La domanda è da ritenersi ammissibile. Infatti, come definitivamente chiarito in Cass.
S.U. Sentenza n. 12310/2015, la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (il petitum e la causa petendi), in quanto “la vera differenza tra le domande “nuove” implicitamente vietate – in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande “modificate” espressamente ammesse non sta […] nel fatto che in queste ultime le “modifiche” non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate “nuove” nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive”, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività”; e, recentemente, in applicazione di questi principi, la Suprema Corte ha ritenuto costituire mera emendatio e non mutatio libelli l'aggiunta operata con la prima memoria di una domanda di accertamento del diritto di proprietà per simulazione assoluta del contratto traslativo alla domanda iniziale di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. (cfr. Cass. Ordinanza n. 243/2024).
2.2 La fattispecie delittuosa che si assume violata.
Tanto chiarito, e passando al merito, è opportuno riportare il testo della norma penale che l'attore afferma di avere violato in concorso con i figli. Secondo l'art. 12 quinquies co.
1 del D.L. 306/1992, nella versione vigente all'epoca dei fatti, oggi trasfusa nell'art. 512- bis del codice penale, “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648 -ter del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni”. Come precisato in Cass. Pen. Sez. U, Sentenza n. 25191/2014,
“L'interpretazione letterale e logico-sistematica della norma rende evidente che il suo ambito di applicabilità non è limitato alle ipotesi riconducibili a precisi schemi civilistici, ma comprende tutte quelle situazioni in cui il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene, e, inoltre, che essa prescinde da un
4 trasferimento in senso tecnico-giuridico, rimandando non a negozi giuridici tipicamente definiti ovvero a precise forme negoziali, ma piuttosto ad una indeterminata casistica, individuabile soltanto attraverso la comune caratteristica del mantenimento dell'effettivo potere sul bene attribuito in capo al soggetto che effettua
l'attribuzione ovvero per conto o nell'interesse del quale l'attribuzione medesima viene compiuta. […] A sua volta, colui che, mediante la formale titolarità o disponibilità dei beni o delle attività economiche, si presta volontariamente a creare una situazione apparente difforme dal reale, così contribuendo a ledere il generale principio di affidamento, risponde di concorso nel medesimo delitto, ove abbia la consapevolezza che colui che ha effettuato l'attribuzione è motivato dal perseguimento di uno degli scopo tipici indicati dalla norma”. Di recente è stato poi ribadito che i "meccanismi di interposizione soggettiva" capaci di realizzare l'attribuzione del bene (denaro o altre utilità) al terzo possono essere, indifferentemente, la simulazione o il negozio fiduciario (Cass. Pen. Sentenza n.
41160/2024). Quanto al dolo specifico richiesto dalla norma, è stato precisato – cfr. Cass.
Pen., Sentenza n. 46704/2019 – che la finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniale può essere accompagnata da finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla "impellente" e urgente necessità di liberarsi dei beni in vista di una loro possibile ablazione.
2.3 La fattispecie concreta e la sua sussunzione nell'art. 12 quinquies.
Occorre dunque verificare, alla luce dei suddetti principi, se la fattispecie penale risulti integrata in tutti i suoi elementi da uno o da entrambi i contratti del dicembre 2012 e del febbraio 2013, avuto riguardo alla non vincolatività in parte qua della sentenza della Corte
d'Appello di Bologna n. 6121/2021 che ha dichiarato prescritto il reato di cui all'art. 12- quinquies (cfr. Cass. 12973/2020, secondo cui “la sentenza del giudice penale di estinzione del reato per prescrizione, emessa a seguito di dibattimento, spiega effetti, nel giudizio civile, nei confronti di coloro che abbiamo partecipato al processo penale, in ordine alla sussistenza dei fatti materiali in concreto accertati, anche se può essere operata in sede civile una loro rivalutazione in via autonoma, qualora da essi dipenda il riconoscimento del diritto fatto valere in quella sede”); ciò perché, come osservato in Cass.
21299/2014, la mancata applicazione della prevalenza del proscioglimento nel merito di cui all'art. 129 cpv. c.p.p. non dimostra sempre e comunque l'avvenuto accertamento del 5 fatto reato, trattandosi di norma che presuppone una evidenza della prova della non colpevolezza che emerga dagli atti in modo a tal punto incontestabile che la valutazione del giudice appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. L'accertamento incidentale del reato in sede civile deve essere inoltre condotto secondo il canone di giudizio proprio del procedimento civile, ossia del “più probabile che non”, non venendo in questione la responsabilità penale e non essendo dunque applicabile la garanzia costituzionale della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost. comma 2.
Risulta dall'esame delle sentenze penali versate in atti che l'Avv. fu indagato CP_2
insieme a , e del delitto di cui all'art. 12 Parte_2 Persona_1 Parte_3
quinquies l. 306/1992 consistito nella seguente condotta: l'avere il il ed il CP_2 Pt_2
costituito una società di fatto avente come fine la gestione con scopo di lucro di Per_1
un locale notturno dietro lo schermo di un'associazione culturale di cui era fittiziamente legale rappresentante;
ciò allo scopo di eludere l'applicazione di misure di Parte_3
prevenzione di tipo patrimoniale essendo il ottoposto a sorveglianza speciale e già Pt_2
attinto da confisca dei beni a lui intestati. L'attore fu poi indagato dello stesso delitto in concorso con i due figli odierni convenuti per altre condotte ricondotte dalla procura della repubblica alla stessa fattispecie: precisamente in quanto, già attinto da gravi indizi del reato di cui sopra commesso in concorso con i predetti e , e Pt_2 Per_1 Pt_3
pertanto anch'egli passibile di misura di prevenzione patrimoniale ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 e 4 b) del D.L. 159/2011, trasferì le quote sociale della CP_3
ai convenuti, con i due contratti che in questo giudizio civile chiede siano dichiarati nulli.
Per questi due reati fu giudicato nell'ambito del procedimento penale n. 2966/2013
Tribunale di Rimini, conclusosi con sentenza n. 1737/2019 che lo assolse da entrambe le imputazioni: dalla prima in quanto il Tribunale ritenne che gli indagati avessero attribuito alla meri compiti di amministrazione e non denaro, beni o altre utilità; ed in via Pt_3
consequenziale dalla seconda imputazione, perché stante l'assoluzione dal primo reato il
Tribunale ritenne di non poter univocamente ricondurre il trasferimento di quote al fine
6 elusivo contestato dall'accusa, potendo essersi trattato di una “normale pratica di movimentazione di patrimoni da genitore a figlio”. La Corte d'Appello di Bologna, pronunciandosi sull'impugnazione del , con la sentenza n. 6121/2021, Parte_4
dichiarò prescritti entrambi i delitti addebitati;
secondo la valutazione della Corte non era possibile confermare l'assoluzione, perché, quanto al primo reato, era sufficientemente dimostrata l'attribuzione fittizia alla degli utili della associazione e dunque Pt_3
integrata la fattispecie delittuosa, e, quanto al secondo reato, anch'esso era in via consequenziale configurabile.
Alla luce dagli elementi raccolti in questo processo civile deve ritenersi che la prova dei reati ascritti sia raggiunta, per i seguenti motivi.
Quanto al primo reato, dalla sintesi delle intercettazioni riportate nella sentenza di primo grado risulta che gli imputati suddividevano i costi dell'attività svolta dall'associazione, perché interloquivano sugli oneri dei lavori alla piscina del locale e sul pagamento ai fornitori, accordandosi su chi dovesse pagarli e rammentando di dover tenere in considerazione nella ripartizione anche il ciò da cui può farsi CP_2
ragionevolmente discendere i compartecipi ripartivano poi in segretezza anche gli utili;
l'elemento soggettivo deve parimenti ritenersi sussistente, non essendo plausibile che l'attore ignorasse la ragione per cui il socio di fatto stava svolgendo l'attività in Pt_2
modo occulto. Relativamente al secondo reato ascritto all'Avv. ed ai figli, non è CP_2
verosimile che il trasferimento delle quote potesse essere un normale trasferimento di denaro, neanche tenendo in considerazione le vicende del procedimento di divorzio tra l'attore e la moglie, madre dei convenuti.
Relativamente a tale lettura alternativa dell'operazione negoziale, propugnata dall'attore nel giudizio penale, va premesso che nell'anno 2012 l'Avv. istaurò un CP_2
procedimento di divorzio contro la moglie e nell'ambito di questo giudizio, con una memoria del mese di agosto 2012, avanzò una proposta che prevedeva – tra l'altro –
“l'intestazione a favore dei figli in pari quota dei beni di proprietà della società […] CP_3
mantenendo per sé il 25% con conseguente cessazione dell'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio
- maggiorenne fra poco più di un mese”; la proposta non fu accolta dalla moglie e fu rifiutata Per_2
7 in sede stragiudiziale dal figlio , ma, ciononostante, già nel dicembre 2012 l'Avv. Per_2
deliberò l'aumento del capitale della – che vantava, pacificamente, un CP_2 CP_3
patrimonio immobiliare del valore di milioni di euro – per fare entrare in società CP_3
ed appena due mesi dopo cedette l'intera sua quota in favore di;
tutto ciò
[...] CP_1
senza alcun reale esborso da parte dei figli, come è altrettanto pacifico tra le parti. Risulta poi documentalmente che la società mantenne la propria sede legale, fino al 10/11/2021, presso lo studio dell'Avv. in Misano Adriatico, Via Bixio n. 2, che la procura alle CP_2
liti per la causa risarcitoria contro il custode giudiziario degli immobili nominato in sede penale fu conferita nel giugno 2021 dall'accomandatario al padre, che l'Avv. CP_1 CP_2
ebbe fino all'agosto 2021 – quando gli fu revocata da - una delega ad operare CP_1
sul conto della società. Ora, innanzitutto pare evidente a questo giudicante come il mezzo adoperato dall'Avv. fosse del tutto esorbitante rispetto ad una finalità di CP_2
mantenimento della prole maggiorenne non autosufficiente: il mantenimento cui ha diritto, a certe condizioni ed entro certi limiti temporali, anche il figlio maggiorenne non si traduce nel diritto del figlio ad acquisire in tutto o in parte il patrimonio statico dei genitori, ma significa soltanto che il figlio ha diritto a che siano soddisfatte le sue esigenze economiche ordinarie ed anche quelle straordinarie, man mano che si presentano, secondo quello che è il tenore della famiglia;
non solo, ma non è neanche possibile riconoscere nei due contratti uno spirito di liberalità e qualificarli come donazioni, per i tempi e le circostanze in cui sono stati stipulati;
infatti l'intenzione iniziale dell'Avv. CP_2
manifestata in sede di divorzio, era di rimanere socio al 25%, e di intestare le restanti quote a tutti i tre figli, sennonché nel volgere di alcuni mesi uscì dalla società e la intestò ai soli due figli che avevano accettato l'acquisto, escludendo il ER : un eccesso di Per_2
liberalità che depone fortemente per l'esclusione dell'animus donandi e che è invece ben spiegabile con la finalità che costituisce il dolo specifico dell'art. 12-quinquies D.L.
306/1992, ossia mettere al riparo il patrimonio da un possibile procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, che non è necessario sia stato già introdotto, essendo sufficiente che l'agente possa fondatamente presumerne l'avvio (cfr. Cass.
Sentenza n. 1886/2021), e l'attore non poteva ignorare che con la sua partecipazione alla compagine della società di fatto che includeva il vrebbe potuto essere a sua volta Pt_2
8 passibile di una misura di prevenzione di tipo patrimoniale. Di contro, nessuno degli elementi portati dalla difesa dei convenuti supporta la loro opposta tesi, secondo cui si sarebbe trattato di una donazione, non essendo invero neppure qualificabili come “indizi”, né isolatamente né congiuntamente considerati: nessun valore può infatti attribuirsi alle dichiarazioni rese in proposito dall'Avv. prima della pronuncia di prescrizione del CP_2
reato (al giudice del divorzio, al giudice penale, alla propria cognata), né a quei comportamenti (la richiesta di revisione delle condizioni di separazione avanzata a motivo del trasferimento delle quote) che supporterebbero la genuinità delle operazioni sociali, essendo egli evidentemente all'epoca interessato, rischiando una condanna per trasferimento fraudolento di valori, a corroborare quella situazione giuridica apparente che aveva creato con i due contratti;
né è possibile ricavare lo spirito di liberalità dal fatto stesso della sostanziale gratuità degli acquisti per e perché CP_1 CP_2
l'apparenza che si voleva creare era proprio quella di un negozio a titolo gratuito e l'alternativa da sciogliere non è “atto di liberalità/atto a titolo oneroso” ma bensì “negozio gratuito lecito/negozio gratuito fraudolento”. A quest'ultimo proposito, in punto di qualificazione dei due contratti, assai pregnante è il fatto che la sede legale della società fosse stata mantenuta, nonostante la cessione delle quote, presso lo studio professionale dell'attore per circa nove ulteriori anni, e che l'attore per tutto quest'arco temporale avesse mantenuto la delega ad operare sul conto della società, elementi che confliggono con l'apparente dismissione delle quote sociali in favore dei figli e con il proposito di renderli autonomi ed in grado di mantenersi da sé; alla luce di questi elementi si ritiene che i due contratti possano essere inquadrati nello schema del negozio fiduciario, nel quale ad un patto di carattere esterno, efficace verso i terzi, se ne affianca un altro inter partes ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo, in virtù del quale l'interponente è tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, ed a ritrasferirgli il bene ad una scadenza concordata, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario (cfr. Cass. Sentenza
n. 17785/2015); peraltro il pactum fiduciae che abbia ad oggetto il trasferimento di quote societarie non richiede la forma scritta ad substantiam o ad probationem, neppure nel caso in cui la società sia proprietaria di beni immobili (cfr. Cass. Sentenza n. 9139/2020). Al
9 contempo, la finalità che ispirava il disponente non poteva non essere nota ai convenuti, che erano all'epoca due giovani adulti e non potevano non avere contezza dell'entità del patrimonio del padre e non percepire l'anomala generosità del trasferimento;
essi dunque condivisero quella finalità – avendovi interesse, trattandosi di salvaguardare il patrimonio familiare - o quantomeno si prestarono a dare aiuto al padre nel creare la situazione di titolarità apparente delle quote sociali, ed ove pure l'avessero fatto con la riserva di non dare seguito al pactum fiduciae, ciò non vale a escludere il reato già perfetto in tutti i suoi elementi (cfr. Cass. Pen. Sentenza n. 16997/2024, secondo cui per l'elemento soggettivo in capo all'intestatario fittizio è sufficiente la consapevolezza del dolo specifico altrui).
Non è poi necessario, come chiaro dalla Suprema Corte, che l'intento di eludere una misura cautelare penale sia l'unico a muovere l'agente: è anche possibile che l'Avv. CP_2
rimasto nel dicembre 2012 unico socio della perseguisse la concorrente finalità CP_3
di ricostituire la pluralità dei soci onde evitare lo scioglimento, che è automatico per le società di persone con il decorso di sei mesi ai sensi dell'art. 2272 c.c., ma i due negozi travalicano questa finalità, che sarebbe stata ugualmente soddisfatta con l'attribuzione ad uno dei figli, o ad entrambi, di una quota modesta - soluzione ragionevole e non sproporzionata al caso.
In conclusione, deve ritenersi che è condivisibile la valutazione della Corte d'Appello di Bologna, che pur con sintetica motivazione ed in via incidentale ha ritenuto integrata la fattispecie criminosa di cui all'art. 12-quinquies D.L. 306/1992, ed occorre individuare le conseguenze che da questa premessa discendono.
2.4 Qualificabilità dei due atti di cessione di quote quali “reati contratto” e conseguente nullità.
In linea generale, come ben chiarito in Cass. Sentenza n. 17959/2020, non è possibile individuare un automatismo tra nullità e atto di autonomia privata posto in essere in violazione di una norma penale. Nella prospettiva del diritto civile, non è sufficiente per aversi nullità del negozio che sia sanzionata, anche penalmente, la condotta di colui o di
10 coloro che l'hanno posto in essere, dovendo farsi oggetto di verifica, piuttosto, le finalità perseguite e gli interessi tutelati dalla norma violata, sia quanto al divieto della condotta tenuta dalla/e parte/i che quanto al risultato ottenuto ponendo in essere quel determinato regolamento di interessi. Tradizionalmente quando il negozio si è concluso commettendo un reato, si usa distinguere l'ipotesi dei reati commessi nell'attività di conclusione di un contratto, cioè dei c.d. "reati in contratto", e l'ipotesi dei reati che consistono nel concludere un determinato contratto, in sé vietato, cioè dei c.d. "reati contratto": nel caso in cui la norma incriminatrice penale vieti proprio la stipulazione del contratto, in ragione dell'assetto degli interessi che esso mira a realizzare, si è in presenza del c.d. "reato- contratto", di cui esempi tipici sono la vendita di sostanze stupefacenti, la ricettazione ex art. 648 c.p., il commercio di prodotti con segni falsi ex art. 474 c.p.; allorché, al contrario, la norma penale sanzioni la condotta posta in essere da uno dei contraenti in danno dell'altro nella fase della stipulazione, rileva la categoria concettuale del c.d. "reato in contratto", che comprende le fattispecie di reato caratterizzate dalla cooperazione artificiosa della vittima come la violenza privata ex art. 610 c.p., l'estorsione ex art. 629 c.p., la circonvenzione di persona incapace ex art. 643 c.p., l'usura ex art. 644 c.p. In merito ai c.d. reati in contratto la giurisprudenza di legittimità ha elaborato dei criteri per stabilire se l'invalidità del negozio concluso commettendo il reato sia nullo o soltanto annullabile;
il criterio preferibile secondo la pronuncia citata è quello diretto a stabilire se la norma penale violata sia posta a tutela di interessi privati ovvero a tutela interessi generali di rilevanza pubblica. I “reati contratto”, invece, che vengono all'attenzione della giurisprudenza civile più raramente (cfr. Corte d'Appello di Bologna, Sentenza n. 1203/2018 per un caso di ricettazione di opere d'arte), sono – quantomeno quelli tradizionalmente citati a titolo di esempio – tutti commessi in violazione di norme penali poste a tutela di interessi di rilevanza pubblicistica. Il reato di cui all'art. 12-quinquies D.L. 306/1992 appartiene a questa categoria: la norma penale sul trasferimento fraudolento di valori punisce il contratto in sé considerato ed è posta a salvaguardia di interessi pubblicistici. Del resto, ai sensi dell'art. 26 del D. lgs. 159/2011, con il decreto che dispone la confisca di beni fittiziamente intestati a terzi il giudice penale dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.
11 Da quanto appena detto, discende che i due contratti conclusi dall'attore con i due figli nel dicembre 2012 e nel febbraio 2013 devono essere dichiarati nulli, in accoglimento della domanda sub A1) di parte attrice (“accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418 c.c. per contrarietà
e violazione degli artt. 81 e 110 c.p.c., art. 12 quinquies L. 356/1992 e art. 4, comma 1, lett. b e art.
16, comma 1, D. Lgs. 159/2011 della scrittura privata autenticata del 12/12/2012 (doc. 8), con la quale è stata deliberato e sottoscritto dai convenuti l'aumento del capitale sociale della (p. iva. CP_3
02219120405), nonché della scrittura privata autenticata del 6/2/2013 (doc. 9), con la quale l'Avv.
ha trasferito la propria partecipazione in al figlio per Parte_1 CP_3 CP_1
contrarietà a norme imperative […]”), fatta eccezione, con riferimento all'atto del 12/12/2012, per la deliberazione di aumento di capitale, non ponendosi questo frammento del negozio in contrasto con la noma penale violata.
2.5 Irripetibilità dei beni trasferiti ai sensi dell'art. 2035 c.c.
Non possono però essere rese le ulteriori statuizioni che la difesa attorea ritiene consequenziali a quella di nullità ma che tali non sono nel caso di specie: non può accertarsi la proprietà delle quote in capo all'Avv. né condannare i convenuti alla restituzione CP_2
delle partecipazioni o dei beni sociali. La questione, rilevata d'ufficio, è stata oggetto di contraddittorio attraverso uno scambio di note scritte ai sensi dell'art. 101 c.p.c. ed ampiamente dibattuta dalle parti.
Il fatto impeditivo è riassunto nei due brocardi in pari causa turpitudinis, melior est condicio possidentis e nemo auditur suam turpitudinem allegans che stanno a significare quanto segue (cfr.
Cass. Ordinanza n. 25631/2017): in una situazione di eguale immoralità è tutelata la condizione di chi possiede, cioè abbia ricevuto la prestazione illecita, negandosi all'altro contraente non solo la possibilità di pretendere l'esecuzione del contratto (al fine di ottenere la prestazione illecita altrui), ma anche di chiedere la rimozione di quanto, in offesa al buon costume, si fosse fatto per eseguirlo, cioè la ripetizione di quanto eventualmente già corrisposto, pur in assenza di una valida causa debendi; è impedito
12 all'attore di prospettare davanti al giudice le condizioni di un accordo immorale e vergognoso per trarne un titolo valido a giustificare la propria pretesa.
I due principi sono confluiti nella clausola generale di cui all'art. 2035 c.c., secondo cui
“Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato”. La norma, per l'ampiezza della sua portata, si presta a ricomprendere anche il contratto che sia nullo per violazione di norme imperative, circostanza che non assorbe una sua eventuale contrarietà al buon costume e che va verificata da parte del giudice del merito. La nozione di “buon costume” non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle “contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico” (cfr. Cass. Sentenza n. 9441/2010); inoltre questa causa di irripetibilità non deve deriva esclusivamente dall'essere la cosa oggetto della prestazione “incommerciabile”. La forza precettiva dell'art. 2035 c.c. è tale da paralizzare persino l'azione generale di arricchimento (cfr. Cass. Sentenza n. 4398/1979).
La casistica giurisprudenziale è ampia: si è ritenuto applicabile l'art. 2035 c.c. alla domanda di ripetizione di somme versate a titolo di retribuzione o di contribuzione al fine di creare l'apparenza di un rapporto di lavoro, in realtà inesistente e soltanto simulato in senso assoluto allo scopo di maturare benefici pensionistici indebiti (cfr. Cass. Sentenza n.
2014/2018); si è ritenuta l'irripetibilità per contrarietà al buon costume del prezzo pagato dall'acquirente di beni immobili di proprietà di minori al genitore di questi in forza di una compravendita truffaldina stipulata a prezzo inferiore a quello giusto con l'intesa dei contraenti di spartirsi la differenza (cfr. Cass. Sentenza n. 234/1960); la disposizione è stata anche applicata al caso dell'erogazione di somme di denaro in favore di un'impresa già in stato di decozione che consentono all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento (cfr. Cass., Ordinanza n. 16706/2020); numerose sono poi le applicazioni della norma alle obbligazioni aventi la propria fonte in un contratto determinato da intese corruttive (cfr. Cass. Sentenza n. 14688/2016).
Alla luce dei risultati di questa disamina si ritiene, innanzitutto, che lo scopo perseguito dalle odierne parti per mezzo dei due contratti oggetto di impugnativa sia contrario al buon 13 costume. A proposito di questo elemento della fattispecie parte attrice nelle proprie note autorizzate sostiene che quello che afferma di aver commesso è un reato che resta confinato nella sfera privatistica dell'interponente e degli interposti, non danneggiando i terzi né la collettività, per cui non vi sarebbe contrarietà al buon costume. In contrario si osserva però che il sentire sociale depreca fortemente la condotta di chi, attraverso mezzi fraudolenti, sottragga il proprio patrimonio alle iniziative dell'autorità giudiziaria penale, per riuscire, confondendo le acque, a rimanere nel godimento dei propri beni;
trattasi di condotte che generano nei consociati un senso di frustrazione ed impotenza, nonché il convincimento che l'applicazione della legge possa essere facilmente elusa attraverso l'astuzia.
In secondo luogo, si ritiene che non sia di ostacolo all'applicazione dell'art. 2035 c.c. la circostanza che nel caso di specie la prestazione chiesta in ripetizione non abbia ad oggetto denaro ma un bene infungibile. Non si ignora che ad avviso di parte della dottrina l'esperimento dell'azione di rivendica sarebbe comunque possibile per il tradens, ma le motivazioni addotte a sostegno della tesi non paiono convincenti: si sostiene che tale limite deriverebbe dalla dinamica processuale del giudizio introdotto dal tradens nei confronti dell'accipiens, per cui, dimostrata la proprietà da parte del primo, dovrebbe essere il secondo ad allegare la causa turpe, andando incontro al divieto di cui all'art. 2035 c.c.; ma altra parte della dottrina osserva in contrario che in talune ipotesi potrebbe essere il tradens a dover allegare per primo il titolo immorale, per farne valere l'invalidità, ed in tali casi l'azione dovrebbe essere rigettata in applicazione dell'art. 2035 c.c. Ebbene, la fattispecie oggetto della presente controversia rientra proprio in questo secondo schema: qui infatti è il tradens che, eseguito il contratto e raggiunto lo scopo immorale, chiede il ripristino dello status quo sul fondamento della illiceità del negozio, che, avendo esaurito la sua funzione, vorrebbe fosse posto nel nulla. In mancanza di spunti da parte della giurisprudenza di legittimità, che non ha avuto occasione di occuparsi, per quanto consta, della specifica tematica, si ritiene che non siano ravvisabili ostacoli né nella lettera dell'art. 2035 c.c. né nella sua collocazione sistematica all'interno del codice (nel Titolo dedicato al pagamento dell'indebito) all'applicazione di questa ipotesi di soluti retentio anche ai trasferimenti di cose
14 di specie, mobili e immobili, ed ai beni immateriali. La disposizione in commento fa infatti riferimento nel suo incipit ad una “prestazione” e solo successivamente utilizza il participio del verbo “pagare”; allo stesso modo l'art. 2034 c.c. parla al primo comma di “prestazioni”, ed al secondo comma di “pagamenti”, ma non v'è dubbio che anche l'attribuzione di una qualsiasi cosa infungibile possa costituire adempimento di un dovere morale o sociale ed essere perciò non più ripetibile, dunque non si vede perché una diversa e più ristretta accezione debba attribuirsi alla “prestazione” di cui all'art. 2035 c.c.; del resto l'art. 2038
c.c., inserito nello stesso Titolo VII, si occupa della “alienazione della cosa ricevuta indebitamente”. Inoltre si osserva che un'interpretazione restrittiva della norma condurrebbe, in tema di corruzione, all'ammissibilità dell'azione di rivendica da parte del corruttore tutte le volte che la datio in favore del corrotto abbia avuto un oggetto diverso dal denaro, il che non pare affatto conforme alla ratio della norma, che se così intesa potrebbe lasciare fuori dal suo campo di applicazione moltissime delle fattispecie connotate da maggior disvalore. Quanto alla difficoltà, ravvisata da una parte della dottrina, di ricostruire il titolo dell'acquisto da parte dell'accipiens una volta invalidato il titolo originario e rigettata la domanda di rivendicazione, si osserva che altra parte della dottrina ritiene che l'irripetibilità significhi un acquisto a titolo originario da parte dell'accipiens; si ritiene preferibile questa seconda interpretazione, perché l'art. 922 c.c. non contiene un elenco tassativo dei modi di acquisto della proprietà, facendo generico riferimento a tutti i “modi previsti dalla legge”, espressione atta a ricomprendere anche quelli non previsti da specifiche fonti legislative ma accolti dalla tradizione storico-giuridica e non contrastanti con i principi dell'ordinamento (cfr. Cass. Sentenza n. 3398/1972).
Ancora, la clausola generale deve ritenersi applicabile anche al caso in cui la prestazione effettuata per una causa turpe non corrisponda ad una reale o definitiva dismissione patrimoniale, come avvenuto nel caso di specie e come era accaduto nella già menzionata vicenda relativa al versamento di retribuzioni relative ad un contratto di lavoro simulato in senso assoluto (cfr. la già citata Cass. Sentenza n. 2014/2018).
15 Infine, relativamente all'argomento di parte attrice secondo cui la soluti retentio avrebbe l'effetto di cristallizzare e legittimare la condotta che la Corte d'Appello ha definitivamente ritenuto penalmente rilevante e di sottrarre definitivamente i beni alla confisca statale, si osserva che le misure di prevenzione patrimoniali di cui al D. lgs. 159/2011 – la cui applicazione prescinde non solo da una sentenza di condanna, ma persino dall'esercizio dell'azione penale - possono essere applicate ai sensi dell'art. 4 co. 1 lett. b) anche all'indiziato del delitto di cui all'art. 12 quinquies - dunque anche nei confronti degli interposti fittizi che hanno partecipano al reato a titolo di concorso. Quanto alle diverse fattispecie criminose in materia di favoreggiamento della prostituzione, di cui era imputato l'attore e per le quali è stato condannato in primo grado (sentenza n. 1601/2018 Tribunale di Rimini) e assolto in appello (sentenza n. 2301/2021 Corte d'Appello di Bologna) con pronuncia tuttavia non definitiva stante che – per quanto rappresentato dalla difesa dell'Avv. – avverso la stessa è stato proposto ricorso in Cassazione da parte del CP_2
Pubblico Ministero, si osserva che il sequestro disposto nell'ambito di quel procedimento con decreto del GIP del 12 marzo 2012 aveva ad oggetto gli immobili e non le quote sociali, ed inoltre, come è stato chiarito dal successivo decreto di modifica del Tribunale del 18 luglio 2013, la richiesta del P.M., fraintesa dal G.I.P., era, per tutti gli immobili con l'eccezione di uno soltanto, relativa al sequestro di cui all'art. 321 co. 1 c.p., quello c.d. impeditivo, ossia volto ad evitare l'aggravarsi o il protrarsi delle conseguenze del reato o l'agevolazione alla commissione di altri delitti - esigenza non pregiudicata per effetto della soluti retentio delle quote sociali in favore dei figli cessionari, e non il sequestro di cui all'art. 321 co. 2 c.p., finalizzato alla confisca. Cionondimeno, stante quanto rappresentato da parte attrice, della decisione assunta nella presente sede in relazione alle quote sociali contese è opportuno notiziare il Pubblico Ministero mediante trasmissione della sentenza.
Da quanto esposto discende che sono infondate le ulteriori domande di accertamento e restitutorie costituenti secondo parte attrice effetti necessari dell'accoglimento della domanda A1 (“2) per l'effetto, accertare e dichiarare che le quote di partecipazione della CP_3
oggetto degli atti negoziali di cui al punto 1) che precede, sono e sono sempre state di titolarità esclusiva dell'Avv. […]; 3) condannare i Sig.ri e a restituire all'Avv. Parte_1 CP_1 CP_2
16 le partecipazioni societarie oggetto degli atti di cui al punto 1); 4) comunque, condannare Parte_1
le controparti a consegnare all'Avv. le chiavi di tutti gli immobili intestati alla Società Parte_1
[…]”).
3. Infondatezza delle ulteriori domande aventi ad oggetto le quote sociali
Quale logica conseguenza degli accertamenti in fatto qui compiuti, sono parimenti inaccoglibili le domande di cui ai punti B) e C) delle conclusioni attoree. Con la domanda sub B) si chiede che sia resa una pronuncia ex art. 2932 c.c. sostituiva del ritrasferimento delle quote in favore del padre cui sarebbero tenuti i figli in forza del negozio fiduciario inadempiuto, ma essendo il negozio nullo e improduttivo di effetti non se ne può chiedere al giudice l'attuazione. Con la domanda sub C) si chiede di accertare la natura simulata dei due contratti di cessione di quote in quanto dissimulanti delle donazioni dirette e di dichiarare queste ultime nulle per difetto di forma, ma la domanda si fonda su un inquadramento delle due scritture palesemente erroneo, non essendo riconoscibile alcuno spirito di liberalità nei negozi impugnati.
4. La domanda avente ad oggetto gli immobili facenti parte del patrimonio sociale della CP_3
Va adesso affrontata la domanda subordinata di cui alla lettera D), con la quale parte attrice chiede che sia emessa una sentenza ex art. 2932 c.c. che dia esecuzione ad un pactum fiduciae intercorso tra lo stesso e la società, patto confermato dalla dichiarazione di impegno sottoscritta dai convenuti in favore del padre, datata 30/5/2015, avente ad oggetto il trasferimento all'Avv. dietro sua semplice richiesta, di tutti gli immobili facenti CP_2
parte del patrimonio della essendo questi in realtà di proprietà – si legge nella CP_3
17 scrittura - dell'attore per averli egli acquistati e pagati nel tempo, “ad eccezione dell'appartamento di Via Piemonte pagato dal defunto nonno . CP_3
La scrittura, che è stata allegata dall'attore anche a supporto della domanda inerente la natura fiduciaria del trasferimento delle quote, con la domanda sub D) viene dunque utilizzata a dimostrazione di un ulteriore e pregresso negozio fiduciario, inerente gli immobili facenti parte del patrimonio sociale, intercorso con l'amministratore precedente
- che, per quanto esposto, era stato sin dalla costituzione della società e fino al suo decesso
(si legge infatti in citazione che gli immobili, pagati dall'attore, “furono intestati CP_3
solo fiduciariamente alla Società, la quale, attraverso l'amministratore in carica si era contestualmente impegnata a gestirli e a restituirli all'odierno attore a sua semplice richiesta”).
La scrittura è contestata dai convenuti sia sotto il profilo della forma che sotto il profilo della sostanza: essa non impegnerebbe la società, che è l'unico soggetto capace di disporre dei propri beni, non essendovi una espressa contemplatio domini da parte del firmatario CP_1
ed esorbitando peraltro il suo contenuto dall'oggetto sociale e dunque dai poteri
[...]
dell'amministratore ai sensi dell'art. 2298 c.c.; non vi sarebbe alcuna prova né del pregresso accordo fiduciario con il precedente amministratore né della effettività degli esborsi con i quali l'Avv. avrebbe finanziato gli acquisti immobiliari della dunque si CP_2 CP_3
tratterebbe di un atto unilaterale ricognitivo della proprietà, insuscettibile di produrre alcun effetto;
è priva di data certa ex art. 2704 c.c.; non consente in ogni caso l'esatta identificazione dei beni immobili cui si riferisce;
l'atto sarebbe comunque annullabile ex art. 1427 c.c. (applicabile anche agli atti unilaterali ex art. 1324 c.c.), in quanto il consenso alla sottoscrizione espresso dai convenuti sarebbe stato loro estorto con violenza dal padre.
La domanda non merita accoglimento.
Secondo Cass. S.U. 6459/2020, se le parti non hanno formalizzato l'accordo fiduciario tra le stesse intercorso in una scrittura, ma lo hanno concluso solo verbalmente, potrà porsi un problema di prova, non di validità del pactum; in questo caso, tuttavia, se il fiduciante non munito di un accordo fiduciario scritto sia comunque in possesso di una
18 dichiarazione ricognitiva dell'intestazione fiduciaria e promissiva del ritrasferimento a firma del fiduciario, è agevolato in giudizio, in quanto si tratta di “un atto unilaterale riconducibile alla figura della promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., la cui funzione è quella di dispensare «colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale»,
l'esistenza di questo presumendosi fino a prova contraria. […] essa non costituisce fonte autonoma di tale obbligo, che deriva dal pactum, anche se stipulato soltanto verbalmente, ma è produttiva dell'effetto di determinare la relevatio ab onere probandi e di rafforzare così la posizione del fiduciante destinatario della dichiarazione stessa, il quale, in virtù di questa, è esonerato dall'onere di dimostrare il rapporto fondamentale”. Nella citata pronuncia la Corte non ha affrontato nel merito un motivo di ricorso (non essendovi prova che la questione, non trattata nella sentenza impugnata, fosse stata già proposta e coltivata) che atteneva ai requisiti di specificità dell'atto unilaterale ricognitivo del negozio fiduciario, ossia alla determinabilità o determinatezza dei beni immobili oggetto di trasferimento. La giurisprudenza di legittimità aveva infatti in precedenza stabilito, con una pronuncia (Cass. Sentenza n. 10633/2014) che le stesse S.U. del 2020 richiamano in motivazione e che non pare abbandonata, essendo richiamata anche da giurisprudenza successiva (cfr. Cass. Ordinanza n. 34396/2022, Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 8002/2023, Tribunale di Firenze, sentenza n. 1251/2024, Corte
d'Appello di Bologna, sentenza n. 2521/2021), che “La dichiarazione unilaterale scritta con cui un soggetto si impegna a trasferire ad altri la proprietà di uno o più beni immobili in esecuzione di un precedente accordo fiduciario non costituisce semplice promessa di pagamento ma autonoma fonte di obbligazioni se contiene un impegno attuale e preciso al ritrasferimento, e, qualora il firmatario non dia esecuzione a quanto contenuto nell'impegno unilaterale, è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., purché l'atto unilaterale contenga l'esatta individuazione dell'immobile, con
l'indicazione dei confini e dei dati catastali”. Ora, anche a voler ritenere che questa pronuncia si situi ancora nel solco di quel superato orientamento che assimilava il negozio fiduciario al contratto preliminare, occorre comunque chiedersi se un atto “riconducibile alla figura della promessa di pagamento” ma avente ad oggetto diritti reali possa svolgere la funzione di relevatio ab onere probandi quando non indichi in modo specifico i beni fiduciariamente intestati, se non con l'indicazione di “confini e dati catastali” quantomeno attraverso altri elementi che ne consentano la certa individuazione per relationem, come per esempio l'indirizzo in cui
19 sono ubicati o la data di acquisto. Ad avviso di questo giudicante, così come una promessa di pagamento avente ad oggetto “tutto il denaro” del promittente dovrebbe ritenersi improduttiva di effetti per indeterminatezza del suo oggetto, allo stesso modo è improduttiva di effetti una dichiarazione ricognitiva di un negozio fiduciario in cui si faccia riferimento, come in quella in oggetto, a “tutti i beni immobili facenti parte del patrimonio societario”. A tale lacuna non può sopperire l'elencazione dei dati catastali in atto di citazione o nella nota di trascrizione della domanda giudiziale, come sostiene l'appellante, perché ciò che manca è l'identificazione dell'oggetto della dichiarazione di impegno, stante che l'unico immobile sommariamente individuato nella scrittura è quello escluso
(l'appartamento di Via Piemonte).
In conclusione, essendo la scrittura insufficiente a provocare l'effetto dell'inversione dell'onere della prova, occorre verificare se la stessa possa costituire, se non la prova, un indizio in tal senso. Ad avviso del giudicante il suo valore indiziario con riferimento al fatto principale da provare è debole, se si considera il quadro complessivo. Se il patrimonio societario era pressoché integralmente fittizio essendovi alla base degli acquisti immobiliari della un rapporto fiduciario tra l'Avv. e la società, allora non si CP_3 CP_2
comprenderebbe la logica insita nell'intestare fittiziamente a dei fiduciari, esponendosi al rischio di un'imputazione in sede penale, le quote di una società sostanzialmente priva di patrimonio;
all'opposto, l'asserito negozio fiduciario attinente gli immobili, o i plurimi negozi fiduciari immobiliari stipulati di volta in volta nel corso degli anni, erano molto anteriori alla instaurazione della società di fatto di cui si è detto, dunque non esponevano l'attore a responsabilità penale, non essendo fraudolenti. A ciò può aggiungersi che l'incipit della scrittura è dissonante rispetto al suo contenuto, manifestando i dichiaranti che essa
è rilasciata “in relazione alle quote della società” e non “nella qualità di soci”, il che, considerato anche lo specifico settore di attività delle parti (l'uno avvocato, studenti della facoltà di giurisprudenza i figli) fa ritenere che la formulazione non sia stata adoperata a caso, ma che avesse il precipuo fine di lasciare una traccia documentale - non esplicita, non essendo prudente, stante la commissione del reato di cui al 12-quinquies, formare una scrittura che dichiarasse expressis verbis la fittizietà del trasferimento – del negozio fiduciario sotteso ai
20 due contratti di cessione delle quote. Quanto al frammento della dichiarazione in cui si dà atto del pagamento da parte dell'attore degli immobili societari, non gli si può attribuire contenuto confessorio essendo inficiato dalla stessa genericità di oggetto (avrebbe pagato
“tutti gli immobili”) - fermo restando che, in ogni caso, si può pagare il prezzo degli immobili di una società di cui si è soci anche indipendentemente da un negozio fiduciario;
né è possibile ricavare tale dato dalla iscrizione nella situazione patrimoniale di un credito per
“finanziamento soci”, indeterminato nella persona del creditore, per le ragioni che si spiegheranno al seguente paragrafo.
La domanda, in conclusione, deve essere rigettata.
Il rigetto della domanda comporta la necessità di emettere ai sensi dell'art. 2668 c.c.
l'ordine di cancellazione della domanda trascritta dall'attore sui beni immobili di CP_3
(cfr. Cass. Sentenza n. 23929/2007: “La cancellazione della trascrizione della domanda,
[...]
effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 cod. civ., deve essere ordinata dal giudice di merito, anche
d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, non essendo richiesto che la sentenza sia passata in giudicato (come previsto dal primo comma dell'art. 2668 cod. civ.)”).
5. La domanda di condanna alla restituzione del finanziamento effettuato dal socio.
Il credito originerebbe secondo l'attore dall'avere egli costituito “in favore della società la provvista necessaria per il pagamento del prezzo degli immobili di cui trattasi e/o delle rate dei finanziamenti accesi per l'acquisto”. Il credito corrisponderebbe alla voce “SOCI C/
FINANZIAMENTI (INFRUTT.)” risultante dalla situazione patrimoniale della società al
31/12/2012, pari ad euro 3.130.241,95, voce che non contempla l'attore attraverso le sue generalità ma che sarebbe – in tesi - a lui riconducibile in via induttiva, in quanto socio e poi unico erede dei due soci originari, ossia il padre e la madre.
21 La domanda costituisce una declinazione alternativa della prospettazione secondo cui tutti gli immobili della società sarebbero stati acquistati dall'Avv. con denaro CP_2
proprio; quest'ultima, come visto, è infatti circostanza dedotta anche a supporto della prospettazione del negozio fiduciario la cui attuazione era oggetto della domanda esaminata al precedente paragrafo, e veniva menzionata nella dichiarazione unilaterale di e del 2015 – dichiarazione che, pertanto, ove il credito risultasse CP_1 CP_2
provato, risulterebbe anche insufficiente a regolare i rapporti tra fiduciante e società fiduciaria, non precisando essa la sorte del credito iscritto in contabilità all'esito del trasferimento.
La domanda è in ogni caso sfornita di prova.
Innanzitutto non si ritiene che il preteso credito possa ritenersi provato sulla base della dichiarazione di e sottoscritta nel 2015, documento cui non può CP_3 CP_3
riconoscersi valenza confessoria dell'esistenza del credito, in primo luogo perché il tenore della dichiarazione è, come visto, generico, ed inoltre perché non è stata resa con lo specifico intento di accertare una posizione debitoria.
Quanto al resto, la mera indicazione di un credito nella situazione patrimoniale di una società non è fonte di obbligazioni, e, al contempo, non vi sono prove o indizi che l'Avv. abbia fornito alla società la provvista per l'acquisto degli immobili, non essendovi CP_2
traccia della provenienza del denaro in alcuno degli atti di compravendita prodotti: per la maggior parte essi non specificano come sia stato pagato il prezzo per il quale il venditore rilasciava quietanza;
ve ne sono poi alcuni in cui si dà atto dell'avvenuto pagamento mediante assegni circolari o bancari che l'attore non deduce di aver spiccato da conti correnti a sé intestati;
in un ulteriore contratto si legge che parte del prezzo sarebbe stato pagato mediante una datio in solutum, precisamente mediante la cessione di un quadro a olio del pittore da Tivoli, che l'attore non deduce essere stato di sua proprietà e trasferito CP_4
alla a scopo di finanziamento. Ancora, una corrispondenza tra il finanziamento CP_3
soci e ed il prezzo degli acquisti immobiliari non si riesce a ricavare neppure sommando i prezzi indicati nei rogiti, atteso che tale operazione, effettuata nella relazione di parte prodotta dall'attore come doc. 10, restituisce una cifra di euro 2.203.239,07, del tutto 22 diversa dalla voce appostata tra le passività. Al contempo, non si rintracciano caratteri di evidente anomalia negli acquisti immobiliari della avendo questa costituito il CP_3
suo patrimonio in maniera progressiva nel corso del tempo, dal 1994 al 2007, ed essendo questo formato da beni fruttiferi, che possono fornire la provvista per ulteriori acquisti;
peraltro nella situazione patrimoniale si legge anche di un indebitamento verso banche per
780.000 euro circa, il che vuol dire che l'attività non è stata interamente foraggiata da uno o più soci.
In questo quadro, del tutto esplorativa, come ritenuto dal precedente G.I., era la richiesta, formulata dall'attore in seconda memoria, di esibizione degli ulteriori documenti contabili societari dalla data della costituzione della fino all'attualità, nonché CP_3
di espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio da svolgersi su quei documenti.
6. L'inefficacia del sequestro delle quote sociali.
Ai sensi dell'art. 669 novies c.p.c. co. 3 c.p.c. il provvedimento cautelare perde efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso;
i provvedimenti necessari per ripristinare la situazione precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.
7. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza sostanzialmente integrale dell'attore, non assicurandogli l'accoglimento della domanda A1) alcuna concreta utilità patrimoniale, e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, applicati i compensi medi per tutte le fasi dello scaglione di valore indeterminabile di complessità
23 elevata, eccetto che per la fase decisoria, per cui si applicano i valori massimi stante lo scambio di memorie suppletive ex art. 101 c.p.c.; per le due fasi cautelari sono liquidati i compensi medi con esclusione della fase istruttoria, per la quale si liquidano i compensi minimi.
Stante la complessità della controversia e la fondatezza della domanda di nullità dei trasferimenti delle quote sociali non si ritengono sussistenti i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1. dichiara la nullità ex art. 1418 c.c. per contrarietà alle norme imperative di cui agli artt. 12 quinquies D.L. 306/1992 (convertito con legge 356/2012) nonché 4, comma 1, lett. b e 16, comma 1, D. Lgs. 159/2011 della scrittura privata autenticata del 12/12/2012 con la quale è stato sottoscritto dai convenuti e l'aumento del capitale CP_3 CP_1
sociale della c. s.a.s (p. iva. ), nonché Controparte_3 P.IVA_2
la nullità per gli stessi motivi della scrittura privata autenticata del 6/2/2013 con la quale l'Avv. ha trasferito la propria partecipazione in Parte_1 [...]
(p. iva. ), al figlio dichiara al Controparte_3 P.IVA_2 CP_1
contempo, per effetto dell'art. 2035 c.c., non retrocedibili all'attore le quote sociali acquistate da e mediante i contratti nulli;
CP_1 CP_2
2. rigetta tutte le ulteriori domande proposte dall'attore;
2.1 ordina la cancellazione della domanda giudiziale trascritta sui beni immobili della società (Ufficio Provinciale di RIMINI, Registro Controparte_3
generale n. 1132, Registro particolare n. 776, Presentazione n. 9 del 28/01/2022);
24 3. condanna l'attore a rifondere ai convenuti e le spese di questo CP_3 CP_1
giudizio di merito e del procedimento cautelare in corso di causa, liquidate come segue: euro 16.230 complessivi oltre accessori di legge per questo giudizio di merito, euro 6.642 complessivi oltre accessori di legge per la prima fase del procedimento cautelare in corso di causa, euro 6.642 complessivi oltre accessori di legge per la fase del reclamo;
4. condanna l'attore a rifondere alla società Controparte_3
le spese di questo giudizio di merito e del procedimento cautelare in corso di causa,
[...]
liquidate come segue: euro 16.230 oltre accessori di legge per questo giudizio di merito, euro 6.642 oltre accessori di legge per la prima fase del procedimento cautelare in corso di causa, euro 6.642 oltre accessori di legge per la fase del reclamo;
5. dichiara l'inefficacia del sequestro giudiziario delle quote sociali della Controparte_3
e disposto con ordinanza del Tribunale di Rimini in
[...] Controparte_3
composizione collegiale depositata il 5/12/2022;
6. dispone che il Custode Dott. Ugo Morganti provveda a reimmettere i soci e CP_1
nel possesso delle quote e nell'esercizio dei relativi diritti nonché a restituire CP_2
al socio accomandatario la documentazione contabile della società, le chiavi CP_1
degli immobili facenti parte del patrimonio sociale nonché ogni bene mobile e le disponibilità liquide nella titolarità della Controparte_3
e che renda il conto a norma dell'art. 593 co. 2 c.p.c.
Si comunichi al Custode ed al Pubblico Ministero.
Così deciso in Rimini, il 7 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Saieva 25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice dott.ssa Maria Saieva
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta a ruolo con il n. R.G. 4089/2021 promossa da:
AVV. (C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Roberto Faini,
contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Carlo-Enrico Salodini, CodiceFiscale_3
(C.F. Controparte_3
e p. iva. ), rappresentata e difesa dall'avv. Carola Cuccurese;
P.IVA_1 P.IVA_2
Conclusioni delle parti: come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati dalla parte attrice in data 9/4/2024 e dalle parti convenute in data 10/4/2024, nonché, sula questione rilevata d'ufficio con ordinanza del 13/11/2024, come da memorie ex art. 101 c.p.c. depositate in data 10/12/2024 da tutte le parti ed in data 2/1/2025 da parte attrice e dai convenuti e CP_1 CP_2
1 _______________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del contendere.
L'Avv. ha citato in giudizio i figli e e la società Parte_1 CP_1 CP_2
(d'ora in poi anche ), di cui Controparte_3 CP_3
i primi sono ad oggi gli unici soci (rispettivamente, accomandatario ed accomandante), al fine di ottenere, in via principale, la titolarità della totalità delle quote della in CP_3
via subordinata la proprietà di alcuni degli immobili facenti parte del patrimonio sociale, in ulteriore subordine una condanna della e dei soci al pagamento in proprio CP_3
favore della somma di euro 3.130.241,95 versata nel tempo a titolo di finanziamento;
domande tutte avversate dai convenuti, con gli argomenti che si andranno ad esaminare nei limiti di quanto utile ai fini della pronuncia.
Più nello specifico, la pretesa formulata in via principale – ottenimento della proprietà delle quote sociali - è avanzata mediante tre distinte domande, tra loro parzialmente incompatibili ma formulate l'una in via subordinata rispetto all'altra (e dunque tutte ammissibili - cfr. Cass. Sentenza n. 2331/2022), volte ad invalidare ovvero in alternativa a superare il contenuto di due contratti: quello del 12/12/2012, con il quale l'Avv. CP_2
unico socio superstite della a seguito della morte del padre - deceduto CP_3 CP_3
dieci giorni prima – ha, contestualmente, aumentato, triplicandolo, il capitale della CP_3
e ne ha attribuito ai due figli una quota di un terzo ciascuno facendo di
[...] CP_1
l'accomandatario; il contratto del 6/2/2013, con cui l'attore si è liberato delle proprie quote trasferendole al figlio . Con la prima domanda (lettera A delle conclusioni) CP_1
l'Avv. chiede al Tribunale di dichiarare la nullità dei due contratti perché stipulati CP_2
dalle parti in violazione dell'art. 12-quinquies co. 1 della L. n. 356 del 1992 (rectius, del D.L.
306/1992, convertito con legge 356/2012): precisamente, i contratti sarebbero stati
2 conclusi allo scopo di sottrarre le quote sociali alla possibile applicazione in danno dell'attore di misure di prevenzione patrimoniali di cui agli artt. 4 e 16 D. Lgs. 159/2011.
Con la seconda domanda (lettera B delle conclusioni), l'Avv. chiede al Tribunale CP_2
di pronunciare ai sensi dell'art. 2932 c.c. il ritrasferimento in suo favore delle quote sociali, in attuazione di un negozio fiduciario intercorso con i figli e da questi non spontaneamente eseguito. Con la terza domanda (lettera C delle conclusioni) l'attore chiede che i due contratti, se ritenuti dal Tribunale sorretti da spirito di liberalità e dunque qualificati come donazioni dissimulate, siano dichiarati nulli per difetto di forma.
La quarta domanda (lettera D delle conclusioni) è diretta ad ottenere gli immobili facenti parte del patrimonio societario, in esecuzione di un pactum fiduciae non spontaneamente adempiuto dalla CP_3
La quinta domanda (lettera E delle conclusioni) è invece una domanda di condanna al pagamento di un'obbligazione pecuniaria, precisamente la restituzione dei finanziamenti che l'attore assume di aver fatto nei confronti della società.
2. La domanda di nullità per violazione di noma imperativa penale.
2.1 Ammissibilità della domanda.
La domanda formulata in via principale è stata aggiunta dall'attore soltanto all'udienza di prima comparizione, in cui l'attore ha dichiarato di volersi avvalere in sede civile di una sentenza penale emessa dopo l'introduzione di questo giudizio civile dalla Corte d'Appello di Bologna, la n. 6121/2022 (doc. 14 fascicolo attoreo), pronuncia che, non condividendo la statuizione assolutoria dei giudici di primo grado (la n. 1737/2019 Tribunale di Rimini, in doc. fascicolo convenuti e ed accertata incidentalmente la CP_1 CP_2
commissione del reato di cui all'art. 12-quinquies della L. n. 356 del 1992 contestato all'Avv. ed ai figli odierni convenuti lo ha dichiarato tuttavia estinto per CP_2
prescrizione.
3 La domanda è da ritenersi ammissibile. Infatti, come definitivamente chiarito in Cass.
S.U. Sentenza n. 12310/2015, la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (il petitum e la causa petendi), in quanto “la vera differenza tra le domande “nuove” implicitamente vietate – in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande “modificate” espressamente ammesse non sta […] nel fatto che in queste ultime le “modifiche” non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate “nuove” nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive”, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività”; e, recentemente, in applicazione di questi principi, la Suprema Corte ha ritenuto costituire mera emendatio e non mutatio libelli l'aggiunta operata con la prima memoria di una domanda di accertamento del diritto di proprietà per simulazione assoluta del contratto traslativo alla domanda iniziale di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. (cfr. Cass. Ordinanza n. 243/2024).
2.2 La fattispecie delittuosa che si assume violata.
Tanto chiarito, e passando al merito, è opportuno riportare il testo della norma penale che l'attore afferma di avere violato in concorso con i figli. Secondo l'art. 12 quinquies co.
1 del D.L. 306/1992, nella versione vigente all'epoca dei fatti, oggi trasfusa nell'art. 512- bis del codice penale, “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648 -ter del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni”. Come precisato in Cass. Pen. Sez. U, Sentenza n. 25191/2014,
“L'interpretazione letterale e logico-sistematica della norma rende evidente che il suo ambito di applicabilità non è limitato alle ipotesi riconducibili a precisi schemi civilistici, ma comprende tutte quelle situazioni in cui il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene, e, inoltre, che essa prescinde da un
4 trasferimento in senso tecnico-giuridico, rimandando non a negozi giuridici tipicamente definiti ovvero a precise forme negoziali, ma piuttosto ad una indeterminata casistica, individuabile soltanto attraverso la comune caratteristica del mantenimento dell'effettivo potere sul bene attribuito in capo al soggetto che effettua
l'attribuzione ovvero per conto o nell'interesse del quale l'attribuzione medesima viene compiuta. […] A sua volta, colui che, mediante la formale titolarità o disponibilità dei beni o delle attività economiche, si presta volontariamente a creare una situazione apparente difforme dal reale, così contribuendo a ledere il generale principio di affidamento, risponde di concorso nel medesimo delitto, ove abbia la consapevolezza che colui che ha effettuato l'attribuzione è motivato dal perseguimento di uno degli scopo tipici indicati dalla norma”. Di recente è stato poi ribadito che i "meccanismi di interposizione soggettiva" capaci di realizzare l'attribuzione del bene (denaro o altre utilità) al terzo possono essere, indifferentemente, la simulazione o il negozio fiduciario (Cass. Pen. Sentenza n.
41160/2024). Quanto al dolo specifico richiesto dalla norma, è stato precisato – cfr. Cass.
Pen., Sentenza n. 46704/2019 – che la finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniale può essere accompagnata da finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla "impellente" e urgente necessità di liberarsi dei beni in vista di una loro possibile ablazione.
2.3 La fattispecie concreta e la sua sussunzione nell'art. 12 quinquies.
Occorre dunque verificare, alla luce dei suddetti principi, se la fattispecie penale risulti integrata in tutti i suoi elementi da uno o da entrambi i contratti del dicembre 2012 e del febbraio 2013, avuto riguardo alla non vincolatività in parte qua della sentenza della Corte
d'Appello di Bologna n. 6121/2021 che ha dichiarato prescritto il reato di cui all'art. 12- quinquies (cfr. Cass. 12973/2020, secondo cui “la sentenza del giudice penale di estinzione del reato per prescrizione, emessa a seguito di dibattimento, spiega effetti, nel giudizio civile, nei confronti di coloro che abbiamo partecipato al processo penale, in ordine alla sussistenza dei fatti materiali in concreto accertati, anche se può essere operata in sede civile una loro rivalutazione in via autonoma, qualora da essi dipenda il riconoscimento del diritto fatto valere in quella sede”); ciò perché, come osservato in Cass.
21299/2014, la mancata applicazione della prevalenza del proscioglimento nel merito di cui all'art. 129 cpv. c.p.p. non dimostra sempre e comunque l'avvenuto accertamento del 5 fatto reato, trattandosi di norma che presuppone una evidenza della prova della non colpevolezza che emerga dagli atti in modo a tal punto incontestabile che la valutazione del giudice appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. L'accertamento incidentale del reato in sede civile deve essere inoltre condotto secondo il canone di giudizio proprio del procedimento civile, ossia del “più probabile che non”, non venendo in questione la responsabilità penale e non essendo dunque applicabile la garanzia costituzionale della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost. comma 2.
Risulta dall'esame delle sentenze penali versate in atti che l'Avv. fu indagato CP_2
insieme a , e del delitto di cui all'art. 12 Parte_2 Persona_1 Parte_3
quinquies l. 306/1992 consistito nella seguente condotta: l'avere il il ed il CP_2 Pt_2
costituito una società di fatto avente come fine la gestione con scopo di lucro di Per_1
un locale notturno dietro lo schermo di un'associazione culturale di cui era fittiziamente legale rappresentante;
ciò allo scopo di eludere l'applicazione di misure di Parte_3
prevenzione di tipo patrimoniale essendo il ottoposto a sorveglianza speciale e già Pt_2
attinto da confisca dei beni a lui intestati. L'attore fu poi indagato dello stesso delitto in concorso con i due figli odierni convenuti per altre condotte ricondotte dalla procura della repubblica alla stessa fattispecie: precisamente in quanto, già attinto da gravi indizi del reato di cui sopra commesso in concorso con i predetti e , e Pt_2 Per_1 Pt_3
pertanto anch'egli passibile di misura di prevenzione patrimoniale ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 e 4 b) del D.L. 159/2011, trasferì le quote sociale della CP_3
ai convenuti, con i due contratti che in questo giudizio civile chiede siano dichiarati nulli.
Per questi due reati fu giudicato nell'ambito del procedimento penale n. 2966/2013
Tribunale di Rimini, conclusosi con sentenza n. 1737/2019 che lo assolse da entrambe le imputazioni: dalla prima in quanto il Tribunale ritenne che gli indagati avessero attribuito alla meri compiti di amministrazione e non denaro, beni o altre utilità; ed in via Pt_3
consequenziale dalla seconda imputazione, perché stante l'assoluzione dal primo reato il
Tribunale ritenne di non poter univocamente ricondurre il trasferimento di quote al fine
6 elusivo contestato dall'accusa, potendo essersi trattato di una “normale pratica di movimentazione di patrimoni da genitore a figlio”. La Corte d'Appello di Bologna, pronunciandosi sull'impugnazione del , con la sentenza n. 6121/2021, Parte_4
dichiarò prescritti entrambi i delitti addebitati;
secondo la valutazione della Corte non era possibile confermare l'assoluzione, perché, quanto al primo reato, era sufficientemente dimostrata l'attribuzione fittizia alla degli utili della associazione e dunque Pt_3
integrata la fattispecie delittuosa, e, quanto al secondo reato, anch'esso era in via consequenziale configurabile.
Alla luce dagli elementi raccolti in questo processo civile deve ritenersi che la prova dei reati ascritti sia raggiunta, per i seguenti motivi.
Quanto al primo reato, dalla sintesi delle intercettazioni riportate nella sentenza di primo grado risulta che gli imputati suddividevano i costi dell'attività svolta dall'associazione, perché interloquivano sugli oneri dei lavori alla piscina del locale e sul pagamento ai fornitori, accordandosi su chi dovesse pagarli e rammentando di dover tenere in considerazione nella ripartizione anche il ciò da cui può farsi CP_2
ragionevolmente discendere i compartecipi ripartivano poi in segretezza anche gli utili;
l'elemento soggettivo deve parimenti ritenersi sussistente, non essendo plausibile che l'attore ignorasse la ragione per cui il socio di fatto stava svolgendo l'attività in Pt_2
modo occulto. Relativamente al secondo reato ascritto all'Avv. ed ai figli, non è CP_2
verosimile che il trasferimento delle quote potesse essere un normale trasferimento di denaro, neanche tenendo in considerazione le vicende del procedimento di divorzio tra l'attore e la moglie, madre dei convenuti.
Relativamente a tale lettura alternativa dell'operazione negoziale, propugnata dall'attore nel giudizio penale, va premesso che nell'anno 2012 l'Avv. istaurò un CP_2
procedimento di divorzio contro la moglie e nell'ambito di questo giudizio, con una memoria del mese di agosto 2012, avanzò una proposta che prevedeva – tra l'altro –
“l'intestazione a favore dei figli in pari quota dei beni di proprietà della società […] CP_3
mantenendo per sé il 25% con conseguente cessazione dell'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio
- maggiorenne fra poco più di un mese”; la proposta non fu accolta dalla moglie e fu rifiutata Per_2
7 in sede stragiudiziale dal figlio , ma, ciononostante, già nel dicembre 2012 l'Avv. Per_2
deliberò l'aumento del capitale della – che vantava, pacificamente, un CP_2 CP_3
patrimonio immobiliare del valore di milioni di euro – per fare entrare in società CP_3
ed appena due mesi dopo cedette l'intera sua quota in favore di;
tutto ciò
[...] CP_1
senza alcun reale esborso da parte dei figli, come è altrettanto pacifico tra le parti. Risulta poi documentalmente che la società mantenne la propria sede legale, fino al 10/11/2021, presso lo studio dell'Avv. in Misano Adriatico, Via Bixio n. 2, che la procura alle CP_2
liti per la causa risarcitoria contro il custode giudiziario degli immobili nominato in sede penale fu conferita nel giugno 2021 dall'accomandatario al padre, che l'Avv. CP_1 CP_2
ebbe fino all'agosto 2021 – quando gli fu revocata da - una delega ad operare CP_1
sul conto della società. Ora, innanzitutto pare evidente a questo giudicante come il mezzo adoperato dall'Avv. fosse del tutto esorbitante rispetto ad una finalità di CP_2
mantenimento della prole maggiorenne non autosufficiente: il mantenimento cui ha diritto, a certe condizioni ed entro certi limiti temporali, anche il figlio maggiorenne non si traduce nel diritto del figlio ad acquisire in tutto o in parte il patrimonio statico dei genitori, ma significa soltanto che il figlio ha diritto a che siano soddisfatte le sue esigenze economiche ordinarie ed anche quelle straordinarie, man mano che si presentano, secondo quello che è il tenore della famiglia;
non solo, ma non è neanche possibile riconoscere nei due contratti uno spirito di liberalità e qualificarli come donazioni, per i tempi e le circostanze in cui sono stati stipulati;
infatti l'intenzione iniziale dell'Avv. CP_2
manifestata in sede di divorzio, era di rimanere socio al 25%, e di intestare le restanti quote a tutti i tre figli, sennonché nel volgere di alcuni mesi uscì dalla società e la intestò ai soli due figli che avevano accettato l'acquisto, escludendo il ER : un eccesso di Per_2
liberalità che depone fortemente per l'esclusione dell'animus donandi e che è invece ben spiegabile con la finalità che costituisce il dolo specifico dell'art. 12-quinquies D.L.
306/1992, ossia mettere al riparo il patrimonio da un possibile procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, che non è necessario sia stato già introdotto, essendo sufficiente che l'agente possa fondatamente presumerne l'avvio (cfr. Cass.
Sentenza n. 1886/2021), e l'attore non poteva ignorare che con la sua partecipazione alla compagine della società di fatto che includeva il vrebbe potuto essere a sua volta Pt_2
8 passibile di una misura di prevenzione di tipo patrimoniale. Di contro, nessuno degli elementi portati dalla difesa dei convenuti supporta la loro opposta tesi, secondo cui si sarebbe trattato di una donazione, non essendo invero neppure qualificabili come “indizi”, né isolatamente né congiuntamente considerati: nessun valore può infatti attribuirsi alle dichiarazioni rese in proposito dall'Avv. prima della pronuncia di prescrizione del CP_2
reato (al giudice del divorzio, al giudice penale, alla propria cognata), né a quei comportamenti (la richiesta di revisione delle condizioni di separazione avanzata a motivo del trasferimento delle quote) che supporterebbero la genuinità delle operazioni sociali, essendo egli evidentemente all'epoca interessato, rischiando una condanna per trasferimento fraudolento di valori, a corroborare quella situazione giuridica apparente che aveva creato con i due contratti;
né è possibile ricavare lo spirito di liberalità dal fatto stesso della sostanziale gratuità degli acquisti per e perché CP_1 CP_2
l'apparenza che si voleva creare era proprio quella di un negozio a titolo gratuito e l'alternativa da sciogliere non è “atto di liberalità/atto a titolo oneroso” ma bensì “negozio gratuito lecito/negozio gratuito fraudolento”. A quest'ultimo proposito, in punto di qualificazione dei due contratti, assai pregnante è il fatto che la sede legale della società fosse stata mantenuta, nonostante la cessione delle quote, presso lo studio professionale dell'attore per circa nove ulteriori anni, e che l'attore per tutto quest'arco temporale avesse mantenuto la delega ad operare sul conto della società, elementi che confliggono con l'apparente dismissione delle quote sociali in favore dei figli e con il proposito di renderli autonomi ed in grado di mantenersi da sé; alla luce di questi elementi si ritiene che i due contratti possano essere inquadrati nello schema del negozio fiduciario, nel quale ad un patto di carattere esterno, efficace verso i terzi, se ne affianca un altro inter partes ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo, in virtù del quale l'interponente è tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, ed a ritrasferirgli il bene ad una scadenza concordata, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario (cfr. Cass. Sentenza
n. 17785/2015); peraltro il pactum fiduciae che abbia ad oggetto il trasferimento di quote societarie non richiede la forma scritta ad substantiam o ad probationem, neppure nel caso in cui la società sia proprietaria di beni immobili (cfr. Cass. Sentenza n. 9139/2020). Al
9 contempo, la finalità che ispirava il disponente non poteva non essere nota ai convenuti, che erano all'epoca due giovani adulti e non potevano non avere contezza dell'entità del patrimonio del padre e non percepire l'anomala generosità del trasferimento;
essi dunque condivisero quella finalità – avendovi interesse, trattandosi di salvaguardare il patrimonio familiare - o quantomeno si prestarono a dare aiuto al padre nel creare la situazione di titolarità apparente delle quote sociali, ed ove pure l'avessero fatto con la riserva di non dare seguito al pactum fiduciae, ciò non vale a escludere il reato già perfetto in tutti i suoi elementi (cfr. Cass. Pen. Sentenza n. 16997/2024, secondo cui per l'elemento soggettivo in capo all'intestatario fittizio è sufficiente la consapevolezza del dolo specifico altrui).
Non è poi necessario, come chiaro dalla Suprema Corte, che l'intento di eludere una misura cautelare penale sia l'unico a muovere l'agente: è anche possibile che l'Avv. CP_2
rimasto nel dicembre 2012 unico socio della perseguisse la concorrente finalità CP_3
di ricostituire la pluralità dei soci onde evitare lo scioglimento, che è automatico per le società di persone con il decorso di sei mesi ai sensi dell'art. 2272 c.c., ma i due negozi travalicano questa finalità, che sarebbe stata ugualmente soddisfatta con l'attribuzione ad uno dei figli, o ad entrambi, di una quota modesta - soluzione ragionevole e non sproporzionata al caso.
In conclusione, deve ritenersi che è condivisibile la valutazione della Corte d'Appello di Bologna, che pur con sintetica motivazione ed in via incidentale ha ritenuto integrata la fattispecie criminosa di cui all'art. 12-quinquies D.L. 306/1992, ed occorre individuare le conseguenze che da questa premessa discendono.
2.4 Qualificabilità dei due atti di cessione di quote quali “reati contratto” e conseguente nullità.
In linea generale, come ben chiarito in Cass. Sentenza n. 17959/2020, non è possibile individuare un automatismo tra nullità e atto di autonomia privata posto in essere in violazione di una norma penale. Nella prospettiva del diritto civile, non è sufficiente per aversi nullità del negozio che sia sanzionata, anche penalmente, la condotta di colui o di
10 coloro che l'hanno posto in essere, dovendo farsi oggetto di verifica, piuttosto, le finalità perseguite e gli interessi tutelati dalla norma violata, sia quanto al divieto della condotta tenuta dalla/e parte/i che quanto al risultato ottenuto ponendo in essere quel determinato regolamento di interessi. Tradizionalmente quando il negozio si è concluso commettendo un reato, si usa distinguere l'ipotesi dei reati commessi nell'attività di conclusione di un contratto, cioè dei c.d. "reati in contratto", e l'ipotesi dei reati che consistono nel concludere un determinato contratto, in sé vietato, cioè dei c.d. "reati contratto": nel caso in cui la norma incriminatrice penale vieti proprio la stipulazione del contratto, in ragione dell'assetto degli interessi che esso mira a realizzare, si è in presenza del c.d. "reato- contratto", di cui esempi tipici sono la vendita di sostanze stupefacenti, la ricettazione ex art. 648 c.p., il commercio di prodotti con segni falsi ex art. 474 c.p.; allorché, al contrario, la norma penale sanzioni la condotta posta in essere da uno dei contraenti in danno dell'altro nella fase della stipulazione, rileva la categoria concettuale del c.d. "reato in contratto", che comprende le fattispecie di reato caratterizzate dalla cooperazione artificiosa della vittima come la violenza privata ex art. 610 c.p., l'estorsione ex art. 629 c.p., la circonvenzione di persona incapace ex art. 643 c.p., l'usura ex art. 644 c.p. In merito ai c.d. reati in contratto la giurisprudenza di legittimità ha elaborato dei criteri per stabilire se l'invalidità del negozio concluso commettendo il reato sia nullo o soltanto annullabile;
il criterio preferibile secondo la pronuncia citata è quello diretto a stabilire se la norma penale violata sia posta a tutela di interessi privati ovvero a tutela interessi generali di rilevanza pubblica. I “reati contratto”, invece, che vengono all'attenzione della giurisprudenza civile più raramente (cfr. Corte d'Appello di Bologna, Sentenza n. 1203/2018 per un caso di ricettazione di opere d'arte), sono – quantomeno quelli tradizionalmente citati a titolo di esempio – tutti commessi in violazione di norme penali poste a tutela di interessi di rilevanza pubblicistica. Il reato di cui all'art. 12-quinquies D.L. 306/1992 appartiene a questa categoria: la norma penale sul trasferimento fraudolento di valori punisce il contratto in sé considerato ed è posta a salvaguardia di interessi pubblicistici. Del resto, ai sensi dell'art. 26 del D. lgs. 159/2011, con il decreto che dispone la confisca di beni fittiziamente intestati a terzi il giudice penale dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.
11 Da quanto appena detto, discende che i due contratti conclusi dall'attore con i due figli nel dicembre 2012 e nel febbraio 2013 devono essere dichiarati nulli, in accoglimento della domanda sub A1) di parte attrice (“accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418 c.c. per contrarietà
e violazione degli artt. 81 e 110 c.p.c., art. 12 quinquies L. 356/1992 e art. 4, comma 1, lett. b e art.
16, comma 1, D. Lgs. 159/2011 della scrittura privata autenticata del 12/12/2012 (doc. 8), con la quale è stata deliberato e sottoscritto dai convenuti l'aumento del capitale sociale della (p. iva. CP_3
02219120405), nonché della scrittura privata autenticata del 6/2/2013 (doc. 9), con la quale l'Avv.
ha trasferito la propria partecipazione in al figlio per Parte_1 CP_3 CP_1
contrarietà a norme imperative […]”), fatta eccezione, con riferimento all'atto del 12/12/2012, per la deliberazione di aumento di capitale, non ponendosi questo frammento del negozio in contrasto con la noma penale violata.
2.5 Irripetibilità dei beni trasferiti ai sensi dell'art. 2035 c.c.
Non possono però essere rese le ulteriori statuizioni che la difesa attorea ritiene consequenziali a quella di nullità ma che tali non sono nel caso di specie: non può accertarsi la proprietà delle quote in capo all'Avv. né condannare i convenuti alla restituzione CP_2
delle partecipazioni o dei beni sociali. La questione, rilevata d'ufficio, è stata oggetto di contraddittorio attraverso uno scambio di note scritte ai sensi dell'art. 101 c.p.c. ed ampiamente dibattuta dalle parti.
Il fatto impeditivo è riassunto nei due brocardi in pari causa turpitudinis, melior est condicio possidentis e nemo auditur suam turpitudinem allegans che stanno a significare quanto segue (cfr.
Cass. Ordinanza n. 25631/2017): in una situazione di eguale immoralità è tutelata la condizione di chi possiede, cioè abbia ricevuto la prestazione illecita, negandosi all'altro contraente non solo la possibilità di pretendere l'esecuzione del contratto (al fine di ottenere la prestazione illecita altrui), ma anche di chiedere la rimozione di quanto, in offesa al buon costume, si fosse fatto per eseguirlo, cioè la ripetizione di quanto eventualmente già corrisposto, pur in assenza di una valida causa debendi; è impedito
12 all'attore di prospettare davanti al giudice le condizioni di un accordo immorale e vergognoso per trarne un titolo valido a giustificare la propria pretesa.
I due principi sono confluiti nella clausola generale di cui all'art. 2035 c.c., secondo cui
“Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato”. La norma, per l'ampiezza della sua portata, si presta a ricomprendere anche il contratto che sia nullo per violazione di norme imperative, circostanza che non assorbe una sua eventuale contrarietà al buon costume e che va verificata da parte del giudice del merito. La nozione di “buon costume” non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle “contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico” (cfr. Cass. Sentenza n. 9441/2010); inoltre questa causa di irripetibilità non deve deriva esclusivamente dall'essere la cosa oggetto della prestazione “incommerciabile”. La forza precettiva dell'art. 2035 c.c. è tale da paralizzare persino l'azione generale di arricchimento (cfr. Cass. Sentenza n. 4398/1979).
La casistica giurisprudenziale è ampia: si è ritenuto applicabile l'art. 2035 c.c. alla domanda di ripetizione di somme versate a titolo di retribuzione o di contribuzione al fine di creare l'apparenza di un rapporto di lavoro, in realtà inesistente e soltanto simulato in senso assoluto allo scopo di maturare benefici pensionistici indebiti (cfr. Cass. Sentenza n.
2014/2018); si è ritenuta l'irripetibilità per contrarietà al buon costume del prezzo pagato dall'acquirente di beni immobili di proprietà di minori al genitore di questi in forza di una compravendita truffaldina stipulata a prezzo inferiore a quello giusto con l'intesa dei contraenti di spartirsi la differenza (cfr. Cass. Sentenza n. 234/1960); la disposizione è stata anche applicata al caso dell'erogazione di somme di denaro in favore di un'impresa già in stato di decozione che consentono all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento (cfr. Cass., Ordinanza n. 16706/2020); numerose sono poi le applicazioni della norma alle obbligazioni aventi la propria fonte in un contratto determinato da intese corruttive (cfr. Cass. Sentenza n. 14688/2016).
Alla luce dei risultati di questa disamina si ritiene, innanzitutto, che lo scopo perseguito dalle odierne parti per mezzo dei due contratti oggetto di impugnativa sia contrario al buon 13 costume. A proposito di questo elemento della fattispecie parte attrice nelle proprie note autorizzate sostiene che quello che afferma di aver commesso è un reato che resta confinato nella sfera privatistica dell'interponente e degli interposti, non danneggiando i terzi né la collettività, per cui non vi sarebbe contrarietà al buon costume. In contrario si osserva però che il sentire sociale depreca fortemente la condotta di chi, attraverso mezzi fraudolenti, sottragga il proprio patrimonio alle iniziative dell'autorità giudiziaria penale, per riuscire, confondendo le acque, a rimanere nel godimento dei propri beni;
trattasi di condotte che generano nei consociati un senso di frustrazione ed impotenza, nonché il convincimento che l'applicazione della legge possa essere facilmente elusa attraverso l'astuzia.
In secondo luogo, si ritiene che non sia di ostacolo all'applicazione dell'art. 2035 c.c. la circostanza che nel caso di specie la prestazione chiesta in ripetizione non abbia ad oggetto denaro ma un bene infungibile. Non si ignora che ad avviso di parte della dottrina l'esperimento dell'azione di rivendica sarebbe comunque possibile per il tradens, ma le motivazioni addotte a sostegno della tesi non paiono convincenti: si sostiene che tale limite deriverebbe dalla dinamica processuale del giudizio introdotto dal tradens nei confronti dell'accipiens, per cui, dimostrata la proprietà da parte del primo, dovrebbe essere il secondo ad allegare la causa turpe, andando incontro al divieto di cui all'art. 2035 c.c.; ma altra parte della dottrina osserva in contrario che in talune ipotesi potrebbe essere il tradens a dover allegare per primo il titolo immorale, per farne valere l'invalidità, ed in tali casi l'azione dovrebbe essere rigettata in applicazione dell'art. 2035 c.c. Ebbene, la fattispecie oggetto della presente controversia rientra proprio in questo secondo schema: qui infatti è il tradens che, eseguito il contratto e raggiunto lo scopo immorale, chiede il ripristino dello status quo sul fondamento della illiceità del negozio, che, avendo esaurito la sua funzione, vorrebbe fosse posto nel nulla. In mancanza di spunti da parte della giurisprudenza di legittimità, che non ha avuto occasione di occuparsi, per quanto consta, della specifica tematica, si ritiene che non siano ravvisabili ostacoli né nella lettera dell'art. 2035 c.c. né nella sua collocazione sistematica all'interno del codice (nel Titolo dedicato al pagamento dell'indebito) all'applicazione di questa ipotesi di soluti retentio anche ai trasferimenti di cose
14 di specie, mobili e immobili, ed ai beni immateriali. La disposizione in commento fa infatti riferimento nel suo incipit ad una “prestazione” e solo successivamente utilizza il participio del verbo “pagare”; allo stesso modo l'art. 2034 c.c. parla al primo comma di “prestazioni”, ed al secondo comma di “pagamenti”, ma non v'è dubbio che anche l'attribuzione di una qualsiasi cosa infungibile possa costituire adempimento di un dovere morale o sociale ed essere perciò non più ripetibile, dunque non si vede perché una diversa e più ristretta accezione debba attribuirsi alla “prestazione” di cui all'art. 2035 c.c.; del resto l'art. 2038
c.c., inserito nello stesso Titolo VII, si occupa della “alienazione della cosa ricevuta indebitamente”. Inoltre si osserva che un'interpretazione restrittiva della norma condurrebbe, in tema di corruzione, all'ammissibilità dell'azione di rivendica da parte del corruttore tutte le volte che la datio in favore del corrotto abbia avuto un oggetto diverso dal denaro, il che non pare affatto conforme alla ratio della norma, che se così intesa potrebbe lasciare fuori dal suo campo di applicazione moltissime delle fattispecie connotate da maggior disvalore. Quanto alla difficoltà, ravvisata da una parte della dottrina, di ricostruire il titolo dell'acquisto da parte dell'accipiens una volta invalidato il titolo originario e rigettata la domanda di rivendicazione, si osserva che altra parte della dottrina ritiene che l'irripetibilità significhi un acquisto a titolo originario da parte dell'accipiens; si ritiene preferibile questa seconda interpretazione, perché l'art. 922 c.c. non contiene un elenco tassativo dei modi di acquisto della proprietà, facendo generico riferimento a tutti i “modi previsti dalla legge”, espressione atta a ricomprendere anche quelli non previsti da specifiche fonti legislative ma accolti dalla tradizione storico-giuridica e non contrastanti con i principi dell'ordinamento (cfr. Cass. Sentenza n. 3398/1972).
Ancora, la clausola generale deve ritenersi applicabile anche al caso in cui la prestazione effettuata per una causa turpe non corrisponda ad una reale o definitiva dismissione patrimoniale, come avvenuto nel caso di specie e come era accaduto nella già menzionata vicenda relativa al versamento di retribuzioni relative ad un contratto di lavoro simulato in senso assoluto (cfr. la già citata Cass. Sentenza n. 2014/2018).
15 Infine, relativamente all'argomento di parte attrice secondo cui la soluti retentio avrebbe l'effetto di cristallizzare e legittimare la condotta che la Corte d'Appello ha definitivamente ritenuto penalmente rilevante e di sottrarre definitivamente i beni alla confisca statale, si osserva che le misure di prevenzione patrimoniali di cui al D. lgs. 159/2011 – la cui applicazione prescinde non solo da una sentenza di condanna, ma persino dall'esercizio dell'azione penale - possono essere applicate ai sensi dell'art. 4 co. 1 lett. b) anche all'indiziato del delitto di cui all'art. 12 quinquies - dunque anche nei confronti degli interposti fittizi che hanno partecipano al reato a titolo di concorso. Quanto alle diverse fattispecie criminose in materia di favoreggiamento della prostituzione, di cui era imputato l'attore e per le quali è stato condannato in primo grado (sentenza n. 1601/2018 Tribunale di Rimini) e assolto in appello (sentenza n. 2301/2021 Corte d'Appello di Bologna) con pronuncia tuttavia non definitiva stante che – per quanto rappresentato dalla difesa dell'Avv. – avverso la stessa è stato proposto ricorso in Cassazione da parte del CP_2
Pubblico Ministero, si osserva che il sequestro disposto nell'ambito di quel procedimento con decreto del GIP del 12 marzo 2012 aveva ad oggetto gli immobili e non le quote sociali, ed inoltre, come è stato chiarito dal successivo decreto di modifica del Tribunale del 18 luglio 2013, la richiesta del P.M., fraintesa dal G.I.P., era, per tutti gli immobili con l'eccezione di uno soltanto, relativa al sequestro di cui all'art. 321 co. 1 c.p., quello c.d. impeditivo, ossia volto ad evitare l'aggravarsi o il protrarsi delle conseguenze del reato o l'agevolazione alla commissione di altri delitti - esigenza non pregiudicata per effetto della soluti retentio delle quote sociali in favore dei figli cessionari, e non il sequestro di cui all'art. 321 co. 2 c.p., finalizzato alla confisca. Cionondimeno, stante quanto rappresentato da parte attrice, della decisione assunta nella presente sede in relazione alle quote sociali contese è opportuno notiziare il Pubblico Ministero mediante trasmissione della sentenza.
Da quanto esposto discende che sono infondate le ulteriori domande di accertamento e restitutorie costituenti secondo parte attrice effetti necessari dell'accoglimento della domanda A1 (“2) per l'effetto, accertare e dichiarare che le quote di partecipazione della CP_3
oggetto degli atti negoziali di cui al punto 1) che precede, sono e sono sempre state di titolarità esclusiva dell'Avv. […]; 3) condannare i Sig.ri e a restituire all'Avv. Parte_1 CP_1 CP_2
16 le partecipazioni societarie oggetto degli atti di cui al punto 1); 4) comunque, condannare Parte_1
le controparti a consegnare all'Avv. le chiavi di tutti gli immobili intestati alla Società Parte_1
[…]”).
3. Infondatezza delle ulteriori domande aventi ad oggetto le quote sociali
Quale logica conseguenza degli accertamenti in fatto qui compiuti, sono parimenti inaccoglibili le domande di cui ai punti B) e C) delle conclusioni attoree. Con la domanda sub B) si chiede che sia resa una pronuncia ex art. 2932 c.c. sostituiva del ritrasferimento delle quote in favore del padre cui sarebbero tenuti i figli in forza del negozio fiduciario inadempiuto, ma essendo il negozio nullo e improduttivo di effetti non se ne può chiedere al giudice l'attuazione. Con la domanda sub C) si chiede di accertare la natura simulata dei due contratti di cessione di quote in quanto dissimulanti delle donazioni dirette e di dichiarare queste ultime nulle per difetto di forma, ma la domanda si fonda su un inquadramento delle due scritture palesemente erroneo, non essendo riconoscibile alcuno spirito di liberalità nei negozi impugnati.
4. La domanda avente ad oggetto gli immobili facenti parte del patrimonio sociale della CP_3
Va adesso affrontata la domanda subordinata di cui alla lettera D), con la quale parte attrice chiede che sia emessa una sentenza ex art. 2932 c.c. che dia esecuzione ad un pactum fiduciae intercorso tra lo stesso e la società, patto confermato dalla dichiarazione di impegno sottoscritta dai convenuti in favore del padre, datata 30/5/2015, avente ad oggetto il trasferimento all'Avv. dietro sua semplice richiesta, di tutti gli immobili facenti CP_2
parte del patrimonio della essendo questi in realtà di proprietà – si legge nella CP_3
17 scrittura - dell'attore per averli egli acquistati e pagati nel tempo, “ad eccezione dell'appartamento di Via Piemonte pagato dal defunto nonno . CP_3
La scrittura, che è stata allegata dall'attore anche a supporto della domanda inerente la natura fiduciaria del trasferimento delle quote, con la domanda sub D) viene dunque utilizzata a dimostrazione di un ulteriore e pregresso negozio fiduciario, inerente gli immobili facenti parte del patrimonio sociale, intercorso con l'amministratore precedente
- che, per quanto esposto, era stato sin dalla costituzione della società e fino al suo decesso
(si legge infatti in citazione che gli immobili, pagati dall'attore, “furono intestati CP_3
solo fiduciariamente alla Società, la quale, attraverso l'amministratore in carica si era contestualmente impegnata a gestirli e a restituirli all'odierno attore a sua semplice richiesta”).
La scrittura è contestata dai convenuti sia sotto il profilo della forma che sotto il profilo della sostanza: essa non impegnerebbe la società, che è l'unico soggetto capace di disporre dei propri beni, non essendovi una espressa contemplatio domini da parte del firmatario CP_1
ed esorbitando peraltro il suo contenuto dall'oggetto sociale e dunque dai poteri
[...]
dell'amministratore ai sensi dell'art. 2298 c.c.; non vi sarebbe alcuna prova né del pregresso accordo fiduciario con il precedente amministratore né della effettività degli esborsi con i quali l'Avv. avrebbe finanziato gli acquisti immobiliari della dunque si CP_2 CP_3
tratterebbe di un atto unilaterale ricognitivo della proprietà, insuscettibile di produrre alcun effetto;
è priva di data certa ex art. 2704 c.c.; non consente in ogni caso l'esatta identificazione dei beni immobili cui si riferisce;
l'atto sarebbe comunque annullabile ex art. 1427 c.c. (applicabile anche agli atti unilaterali ex art. 1324 c.c.), in quanto il consenso alla sottoscrizione espresso dai convenuti sarebbe stato loro estorto con violenza dal padre.
La domanda non merita accoglimento.
Secondo Cass. S.U. 6459/2020, se le parti non hanno formalizzato l'accordo fiduciario tra le stesse intercorso in una scrittura, ma lo hanno concluso solo verbalmente, potrà porsi un problema di prova, non di validità del pactum; in questo caso, tuttavia, se il fiduciante non munito di un accordo fiduciario scritto sia comunque in possesso di una
18 dichiarazione ricognitiva dell'intestazione fiduciaria e promissiva del ritrasferimento a firma del fiduciario, è agevolato in giudizio, in quanto si tratta di “un atto unilaterale riconducibile alla figura della promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., la cui funzione è quella di dispensare «colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale»,
l'esistenza di questo presumendosi fino a prova contraria. […] essa non costituisce fonte autonoma di tale obbligo, che deriva dal pactum, anche se stipulato soltanto verbalmente, ma è produttiva dell'effetto di determinare la relevatio ab onere probandi e di rafforzare così la posizione del fiduciante destinatario della dichiarazione stessa, il quale, in virtù di questa, è esonerato dall'onere di dimostrare il rapporto fondamentale”. Nella citata pronuncia la Corte non ha affrontato nel merito un motivo di ricorso (non essendovi prova che la questione, non trattata nella sentenza impugnata, fosse stata già proposta e coltivata) che atteneva ai requisiti di specificità dell'atto unilaterale ricognitivo del negozio fiduciario, ossia alla determinabilità o determinatezza dei beni immobili oggetto di trasferimento. La giurisprudenza di legittimità aveva infatti in precedenza stabilito, con una pronuncia (Cass. Sentenza n. 10633/2014) che le stesse S.U. del 2020 richiamano in motivazione e che non pare abbandonata, essendo richiamata anche da giurisprudenza successiva (cfr. Cass. Ordinanza n. 34396/2022, Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 8002/2023, Tribunale di Firenze, sentenza n. 1251/2024, Corte
d'Appello di Bologna, sentenza n. 2521/2021), che “La dichiarazione unilaterale scritta con cui un soggetto si impegna a trasferire ad altri la proprietà di uno o più beni immobili in esecuzione di un precedente accordo fiduciario non costituisce semplice promessa di pagamento ma autonoma fonte di obbligazioni se contiene un impegno attuale e preciso al ritrasferimento, e, qualora il firmatario non dia esecuzione a quanto contenuto nell'impegno unilaterale, è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., purché l'atto unilaterale contenga l'esatta individuazione dell'immobile, con
l'indicazione dei confini e dei dati catastali”. Ora, anche a voler ritenere che questa pronuncia si situi ancora nel solco di quel superato orientamento che assimilava il negozio fiduciario al contratto preliminare, occorre comunque chiedersi se un atto “riconducibile alla figura della promessa di pagamento” ma avente ad oggetto diritti reali possa svolgere la funzione di relevatio ab onere probandi quando non indichi in modo specifico i beni fiduciariamente intestati, se non con l'indicazione di “confini e dati catastali” quantomeno attraverso altri elementi che ne consentano la certa individuazione per relationem, come per esempio l'indirizzo in cui
19 sono ubicati o la data di acquisto. Ad avviso di questo giudicante, così come una promessa di pagamento avente ad oggetto “tutto il denaro” del promittente dovrebbe ritenersi improduttiva di effetti per indeterminatezza del suo oggetto, allo stesso modo è improduttiva di effetti una dichiarazione ricognitiva di un negozio fiduciario in cui si faccia riferimento, come in quella in oggetto, a “tutti i beni immobili facenti parte del patrimonio societario”. A tale lacuna non può sopperire l'elencazione dei dati catastali in atto di citazione o nella nota di trascrizione della domanda giudiziale, come sostiene l'appellante, perché ciò che manca è l'identificazione dell'oggetto della dichiarazione di impegno, stante che l'unico immobile sommariamente individuato nella scrittura è quello escluso
(l'appartamento di Via Piemonte).
In conclusione, essendo la scrittura insufficiente a provocare l'effetto dell'inversione dell'onere della prova, occorre verificare se la stessa possa costituire, se non la prova, un indizio in tal senso. Ad avviso del giudicante il suo valore indiziario con riferimento al fatto principale da provare è debole, se si considera il quadro complessivo. Se il patrimonio societario era pressoché integralmente fittizio essendovi alla base degli acquisti immobiliari della un rapporto fiduciario tra l'Avv. e la società, allora non si CP_3 CP_2
comprenderebbe la logica insita nell'intestare fittiziamente a dei fiduciari, esponendosi al rischio di un'imputazione in sede penale, le quote di una società sostanzialmente priva di patrimonio;
all'opposto, l'asserito negozio fiduciario attinente gli immobili, o i plurimi negozi fiduciari immobiliari stipulati di volta in volta nel corso degli anni, erano molto anteriori alla instaurazione della società di fatto di cui si è detto, dunque non esponevano l'attore a responsabilità penale, non essendo fraudolenti. A ciò può aggiungersi che l'incipit della scrittura è dissonante rispetto al suo contenuto, manifestando i dichiaranti che essa
è rilasciata “in relazione alle quote della società” e non “nella qualità di soci”, il che, considerato anche lo specifico settore di attività delle parti (l'uno avvocato, studenti della facoltà di giurisprudenza i figli) fa ritenere che la formulazione non sia stata adoperata a caso, ma che avesse il precipuo fine di lasciare una traccia documentale - non esplicita, non essendo prudente, stante la commissione del reato di cui al 12-quinquies, formare una scrittura che dichiarasse expressis verbis la fittizietà del trasferimento – del negozio fiduciario sotteso ai
20 due contratti di cessione delle quote. Quanto al frammento della dichiarazione in cui si dà atto del pagamento da parte dell'attore degli immobili societari, non gli si può attribuire contenuto confessorio essendo inficiato dalla stessa genericità di oggetto (avrebbe pagato
“tutti gli immobili”) - fermo restando che, in ogni caso, si può pagare il prezzo degli immobili di una società di cui si è soci anche indipendentemente da un negozio fiduciario;
né è possibile ricavare tale dato dalla iscrizione nella situazione patrimoniale di un credito per
“finanziamento soci”, indeterminato nella persona del creditore, per le ragioni che si spiegheranno al seguente paragrafo.
La domanda, in conclusione, deve essere rigettata.
Il rigetto della domanda comporta la necessità di emettere ai sensi dell'art. 2668 c.c.
l'ordine di cancellazione della domanda trascritta dall'attore sui beni immobili di CP_3
(cfr. Cass. Sentenza n. 23929/2007: “La cancellazione della trascrizione della domanda,
[...]
effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 cod. civ., deve essere ordinata dal giudice di merito, anche
d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, non essendo richiesto che la sentenza sia passata in giudicato (come previsto dal primo comma dell'art. 2668 cod. civ.)”).
5. La domanda di condanna alla restituzione del finanziamento effettuato dal socio.
Il credito originerebbe secondo l'attore dall'avere egli costituito “in favore della società la provvista necessaria per il pagamento del prezzo degli immobili di cui trattasi e/o delle rate dei finanziamenti accesi per l'acquisto”. Il credito corrisponderebbe alla voce “SOCI C/
FINANZIAMENTI (INFRUTT.)” risultante dalla situazione patrimoniale della società al
31/12/2012, pari ad euro 3.130.241,95, voce che non contempla l'attore attraverso le sue generalità ma che sarebbe – in tesi - a lui riconducibile in via induttiva, in quanto socio e poi unico erede dei due soci originari, ossia il padre e la madre.
21 La domanda costituisce una declinazione alternativa della prospettazione secondo cui tutti gli immobili della società sarebbero stati acquistati dall'Avv. con denaro CP_2
proprio; quest'ultima, come visto, è infatti circostanza dedotta anche a supporto della prospettazione del negozio fiduciario la cui attuazione era oggetto della domanda esaminata al precedente paragrafo, e veniva menzionata nella dichiarazione unilaterale di e del 2015 – dichiarazione che, pertanto, ove il credito risultasse CP_1 CP_2
provato, risulterebbe anche insufficiente a regolare i rapporti tra fiduciante e società fiduciaria, non precisando essa la sorte del credito iscritto in contabilità all'esito del trasferimento.
La domanda è in ogni caso sfornita di prova.
Innanzitutto non si ritiene che il preteso credito possa ritenersi provato sulla base della dichiarazione di e sottoscritta nel 2015, documento cui non può CP_3 CP_3
riconoscersi valenza confessoria dell'esistenza del credito, in primo luogo perché il tenore della dichiarazione è, come visto, generico, ed inoltre perché non è stata resa con lo specifico intento di accertare una posizione debitoria.
Quanto al resto, la mera indicazione di un credito nella situazione patrimoniale di una società non è fonte di obbligazioni, e, al contempo, non vi sono prove o indizi che l'Avv. abbia fornito alla società la provvista per l'acquisto degli immobili, non essendovi CP_2
traccia della provenienza del denaro in alcuno degli atti di compravendita prodotti: per la maggior parte essi non specificano come sia stato pagato il prezzo per il quale il venditore rilasciava quietanza;
ve ne sono poi alcuni in cui si dà atto dell'avvenuto pagamento mediante assegni circolari o bancari che l'attore non deduce di aver spiccato da conti correnti a sé intestati;
in un ulteriore contratto si legge che parte del prezzo sarebbe stato pagato mediante una datio in solutum, precisamente mediante la cessione di un quadro a olio del pittore da Tivoli, che l'attore non deduce essere stato di sua proprietà e trasferito CP_4
alla a scopo di finanziamento. Ancora, una corrispondenza tra il finanziamento CP_3
soci e ed il prezzo degli acquisti immobiliari non si riesce a ricavare neppure sommando i prezzi indicati nei rogiti, atteso che tale operazione, effettuata nella relazione di parte prodotta dall'attore come doc. 10, restituisce una cifra di euro 2.203.239,07, del tutto 22 diversa dalla voce appostata tra le passività. Al contempo, non si rintracciano caratteri di evidente anomalia negli acquisti immobiliari della avendo questa costituito il CP_3
suo patrimonio in maniera progressiva nel corso del tempo, dal 1994 al 2007, ed essendo questo formato da beni fruttiferi, che possono fornire la provvista per ulteriori acquisti;
peraltro nella situazione patrimoniale si legge anche di un indebitamento verso banche per
780.000 euro circa, il che vuol dire che l'attività non è stata interamente foraggiata da uno o più soci.
In questo quadro, del tutto esplorativa, come ritenuto dal precedente G.I., era la richiesta, formulata dall'attore in seconda memoria, di esibizione degli ulteriori documenti contabili societari dalla data della costituzione della fino all'attualità, nonché CP_3
di espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio da svolgersi su quei documenti.
6. L'inefficacia del sequestro delle quote sociali.
Ai sensi dell'art. 669 novies c.p.c. co. 3 c.p.c. il provvedimento cautelare perde efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso;
i provvedimenti necessari per ripristinare la situazione precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.
7. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza sostanzialmente integrale dell'attore, non assicurandogli l'accoglimento della domanda A1) alcuna concreta utilità patrimoniale, e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, applicati i compensi medi per tutte le fasi dello scaglione di valore indeterminabile di complessità
23 elevata, eccetto che per la fase decisoria, per cui si applicano i valori massimi stante lo scambio di memorie suppletive ex art. 101 c.p.c.; per le due fasi cautelari sono liquidati i compensi medi con esclusione della fase istruttoria, per la quale si liquidano i compensi minimi.
Stante la complessità della controversia e la fondatezza della domanda di nullità dei trasferimenti delle quote sociali non si ritengono sussistenti i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1. dichiara la nullità ex art. 1418 c.c. per contrarietà alle norme imperative di cui agli artt. 12 quinquies D.L. 306/1992 (convertito con legge 356/2012) nonché 4, comma 1, lett. b e 16, comma 1, D. Lgs. 159/2011 della scrittura privata autenticata del 12/12/2012 con la quale è stato sottoscritto dai convenuti e l'aumento del capitale CP_3 CP_1
sociale della c. s.a.s (p. iva. ), nonché Controparte_3 P.IVA_2
la nullità per gli stessi motivi della scrittura privata autenticata del 6/2/2013 con la quale l'Avv. ha trasferito la propria partecipazione in Parte_1 [...]
(p. iva. ), al figlio dichiara al Controparte_3 P.IVA_2 CP_1
contempo, per effetto dell'art. 2035 c.c., non retrocedibili all'attore le quote sociali acquistate da e mediante i contratti nulli;
CP_1 CP_2
2. rigetta tutte le ulteriori domande proposte dall'attore;
2.1 ordina la cancellazione della domanda giudiziale trascritta sui beni immobili della società (Ufficio Provinciale di RIMINI, Registro Controparte_3
generale n. 1132, Registro particolare n. 776, Presentazione n. 9 del 28/01/2022);
24 3. condanna l'attore a rifondere ai convenuti e le spese di questo CP_3 CP_1
giudizio di merito e del procedimento cautelare in corso di causa, liquidate come segue: euro 16.230 complessivi oltre accessori di legge per questo giudizio di merito, euro 6.642 complessivi oltre accessori di legge per la prima fase del procedimento cautelare in corso di causa, euro 6.642 complessivi oltre accessori di legge per la fase del reclamo;
4. condanna l'attore a rifondere alla società Controparte_3
le spese di questo giudizio di merito e del procedimento cautelare in corso di causa,
[...]
liquidate come segue: euro 16.230 oltre accessori di legge per questo giudizio di merito, euro 6.642 oltre accessori di legge per la prima fase del procedimento cautelare in corso di causa, euro 6.642 oltre accessori di legge per la fase del reclamo;
5. dichiara l'inefficacia del sequestro giudiziario delle quote sociali della Controparte_3
e disposto con ordinanza del Tribunale di Rimini in
[...] Controparte_3
composizione collegiale depositata il 5/12/2022;
6. dispone che il Custode Dott. Ugo Morganti provveda a reimmettere i soci e CP_1
nel possesso delle quote e nell'esercizio dei relativi diritti nonché a restituire CP_2
al socio accomandatario la documentazione contabile della società, le chiavi CP_1
degli immobili facenti parte del patrimonio sociale nonché ogni bene mobile e le disponibilità liquide nella titolarità della Controparte_3
e che renda il conto a norma dell'art. 593 co. 2 c.p.c.
Si comunichi al Custode ed al Pubblico Ministero.
Così deciso in Rimini, il 7 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Saieva 25