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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 21/07/2025, n. 26528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26528 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BE UI EL nato il [...] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 26528 Anno 2025 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 03/06/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di LA LO Nobel, considerato che l'intervenuta remissione di querela - depositata dopo la proposizione del ricorso - impone la declaratoria di estinzione del reato con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di condanna. Ed invero, a giudizio delle Sezioni Unite la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini Rv. 227681 - 01). Va altresì disposta la revoca delle statuizioni civili posto che la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 3 giugno 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 26528 Anno 2025 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 03/06/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di LA LO Nobel, considerato che l'intervenuta remissione di querela - depositata dopo la proposizione del ricorso - impone la declaratoria di estinzione del reato con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di condanna. Ed invero, a giudizio delle Sezioni Unite la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini Rv. 227681 - 01). Va altresì disposta la revoca delle statuizioni civili posto che la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 3 giugno 2025.