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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/11/2025, n. 4721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4721 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa CL IL, nella causa iscritta al n° 16787/ 2024 R.G.L. promossa
DA
- CF. -rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
UT NE ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in
Palermo n. 2/d procura in atti
- opponente -
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
LL OS ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in
Palermo, Via Abruzzi n. 19, giusta procura in atti
- opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate sostitutive dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 5 novembre 2025 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite
❖ RIGETTA l'opposizione.
❖ DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 16.11.2024 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1127/2024 notificatogli il 06.10.2024 (emesso nel procedimento n. 13596/2024 il 05.10.2024 dal Tribunale di Palermo, sez. lavoro) con cui gli veniva ingiunto di pagare alla ( CP_1 Controparte_1
) la somma di euro 77.511,44 (oltre accessori e spese legali) per
[...] il mancato pagamento delle somme dovute agli operai a titolo di ferie, gratifica natalizia e ulteriori contribuzioni, riferite al periodo da Giugno 2022 al Dicembre 2023.
Come unico motivo di opposizione deduceva l'illegittimità di siffatto decreto perché
“Il Tribunale civile di Palermo era privo di competenza ad emettere il Decreto Ingiuntivo emesso in favore dalla in quanto il sig. è residente a [...]
DR e, pertanto, il Tribunale competente è il Tribunale di Termini Imerese”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente CP_1 deducendo l'infondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto contestando in primis
l'eccezione di incompetenza territoriale (richiamando all'uopo l'art 2 dello Statuto) ed evidenziando, in ogni caso, l'assenza di qualsivoglia contestazione con riferimento all'an e al quantum dei crediti azionati in via monitoria.
La causa, esperito vanamente da questo giudice il tentativo di conciliazione, in assenza di attività istruttoria, assunta in riserva all'udienza cartolare del 5 novembre 2025, verificato il deposito delle note autorizzate ex art 127 ter cpc, ritenuta matura per la decisione, sulle conclusioni di cui in atti, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico
L'opposizione non può essere accolta.
Dal tenore delle difese di parte ricorrente emerge chiaramente che l'unico motivo di opposizione afferisce all'asserita incompetenza territoriale del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo richiamando i criteri determinativi della competenza territoriale previsti dall'art 18 c.p.c.
Detta eccezione si appalesa infondata.
Infatti, l'odierno giudizio ha ad oggetto i rapporti tra il ricorrente e la così CP_1 che deve necessariamente trovare applicazione l'art. 3 dello Statuto della medesima, che individua la competenza territoriale del Tribunale di Palermo.
La norma di riferimento è, infatti, rappresentata dall'art. 28 c.p.c. il quale, come noto, prevede che «La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti,
2 salvo che per le cause previste nei numeri 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge».
Tale disposizione, in deroga al principio generale della inderogabilità convenzionale della competenza, riconosce alle parti la possibilità di dar vita ad accordi derogativi della stessa, ricorrendo giudizialmente ad un foro diverso da quello individuato dalla legge (il c.d. foro convenzionale), purché si tratti di competenza territoriale e sempreché la controversia non riguardi una delle cause ivi espressamente indicate o espressamente definite inderogabili da specifica previsione normativa.
Tale regola è destinata a completarsi mediante il successivo art. 29, il quale, dopo aver chiarito che l'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale debba riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto, statuisce, al suo 2°co., che
«L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito».
Nel caso in scrutinio, l'art 2 dello Statuto testualmente prevede: «per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'attività della è competente il CP_1
Foro di Palermo».
Detta clausola, poi, risulta espressamente approvata dal che nella propria Pt_2
domanda di iscrizione ad del 5 maggio 2017 (con decorrenza da aprile 2017) ha CP_1
dichiarato espressamente senza riserve sia di aderirvi sia di approvarne lo Statuto impegnandosi ad adempiere alle obbligazioni previste e ad applicare integralmente ai propri lavoratori sia il Contratto Collettivo Nazionale sia il Contratto Collettivo Regionale di lavoro.
È di palmare evidenza, dunque, che il foro individuato nello Statuto concretizzi un'ipotesi di competenza esclusiva (anche se non inderogabile) in quanto, previa accettazione senza riserve dell'aderente, il riferimento compiuto a “tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'attività della ” non può che condurre a CP_1 estendere l'applicabilità della clausola a tutte le controversie a qualsiasi titolo connesse con l'operatività della CP_1
Oltretutto, nel caso in esame, ci troviamo di fronte a quella che viene definita clausola
“asimmetrica” cioè una clausola derogativa della competenza territoriale pattuita anche a
3 favore di una soltanto delle parti comportando la facoltà per quest'ultima di introdurre un giudizio sia davanti al giudice indicato nel contratto (cui è assibilabile lo Statuto), sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, essendo invece l'altra parte che vi ha aderito obbligata a promuovere eventuali controversie soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria espressamente indicata (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord. del 19/12/2024,
n. 33475; Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord. del 16/07/2020, n. 15202; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord. del 21/07/2016, n. 15103).
In termini conclusivi, dunque, atteso che parte opponente non ha specificatamente contestato né la richiesta di pagamento della azionata in via monitoria né CP_1 tanto meno il conteggio che ha condotto all'emissione del decreto ingiuntivo per l'importo di 77.511,44 (oltre interessi, rivalutazione e spese), ha sollevato l'ente opposto dall'onere di provare il credito con la conseguenza che il decreto ingiuntivo n. 1127/2024 va confermato.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto della peculiarità della questione, si ritiene equo compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, udienza a trattazione scritta del 5 novembre 2025
IL GIUDICE O.
CL IL
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