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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/11/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 2679/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615, I comma, c.p.c. e 617 c.p.c.”, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in forza di Parte_1 C.F._1
procura alle liti in atti, dall' avv. Mariantonietta Fantasia (c.f.
- indirizzo pec: C.F._2 Email_1
presso il cui studio, in Montesarchio (BN), alla via Cervinara -traversa
D'Onofrio n. 51, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._3
sé stesso-indirizzo pec: ed elettivamente domiciliato in Email_2
Cervinara (AV), alla via C. Del Balzo n. 116, presso lo studio dell'avv. Tiziana
Bello
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da atti e da verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.07.22, proponeva opposizione, ex Parte_1
artt. 615 I comma, e 617 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificato in data 27.06.22. Con tale atto di precetto, l'opposto gli aveva intimato il pagamento della CP_1
somma di euro 2.025,91 in forza dell'ordinanza -munita di formula esecutiva in data
22.06.22-, resa dal Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, all'esito della fase di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. (RG. n. 1297/22).
Il Collegio aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto da ed Parte_2 [...]
avverso l'ordinanza di assegnazione somme, emessa in data 15.12.2021 dal G.E. Pt_1
presso il Tribunale di Benevento, nella procedura di pignoramento presso terzi R.G.M.
4220/20. Con l'ordinanza emessa in sede di reclamo, il Tribunale, in composizione collegio aveva condannato ed alla refusione delle spese di lite Parte_2 Parte_1
relative alla fase cautelare con attribuzione all'opposto, procuratore alle liti antistatario di (che aveva la qualità di creditore procedente nella procedura Persona_1
R.G.M 4220/20).
A sostegno dell'opposizione, l'opponente eccepiva la nullità dell'atto di precetto per la irrituale notificazione al procuratore costituito, nonché la sussistenza di vizi dell'ordinanza collegiale costituente il titolo esecutivo. Quindi, chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto e, nel merito, la declaratoria di nullità e/o inefficacia del precetto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con istanza del 7.7.2022, l'opponente chiedeva la trasmissione della causa al
Giudice di pace competente per valore. Successivamente, rinunciava a tale istanza e chiedeva fissarsi l'udienza per la comparizione delle parti.
Il Giudice, con ordinanza dell'8.07.22, rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con decreto inaudita altera parte e fissava, per la conferma e/o revoca del decreto, l'udienza del 16.08.22. All'esito di tale udienza, il
Giudice rigettava l'istanza cautelare.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'opposto, il quale eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di Avellino in favore del Tribunale di
Benevento. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto inammissibile ed infondata, e la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite.
pag. 2/5 La causa veniva istruita tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Indi, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 7.11.2023, senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 del codice di procedura civile.
L'opposizione è inammissibile.
Orbene, il Giudice ritiene di fare applicazione del principio giurisprudenziale, consolidato oramai nella giurisprudenza di merito e di legittimità, della c.d. ragione più liquida. In base a tale principio, il Giudice ha la possibilità di definire la controversia sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, va rilevato che l'opposizione è inammissibile.
Relativamente alla qualificazione delle domande spiegate, va precisato che l'opponente ha proposto, contestualmente, sia un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sia un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, I comma, c.p.c.. Infatti,
l'opponente ha eccepito, da un lato, l'irritualità della notificazione del titolo e la conseguente nullità dell'atto di precetto, e, dall'altro lato, la sussistenza di vizi del titolo esecutivo, attinenti all'erroneità della decisione adottata nel provvedimento costituente titolo esecutivo.
Orbene, tutti i motivi di opposizione sono inammissibili.
Innanzitutto, va rilevato che costituisce principio pacifico quello secondo cui l'irritualità dell'atto di precetto, se eccepita con una tempestiva opposizione, provoca in base al principio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c. la sanatoria dell'atto viziato.
Infatti, la proposizione dell'opposizione all'atto di precetto costituisce prova del conseguimento della finalità di invitare il debitore ad adempiere, rendendolo, in tal modo, edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno.
Fa eccezione il solo caso –non ricorrente nel presente giudizio- in cui l'irregolarità formale dell'atto di precetto abbia creato un concreto pregiudizio al diritto di difesa dell'intimato, esponendolo ad una esecuzione senza averne conoscenza (Cass. ord. n.
17979/23; Cass. sent n. 18112/22).
pag. 3/5 L'opponente, non solo non ha dedotto né provato una tale lesione, ma ha dimostrato, con il contenuto ampio dell'atto introduttivo del giudizio, di aver a pieno esplicato tale circostanza.
Dunque, ogni eventuale irregolarità della notificazione dell'atto di precetto e del titolo esecutivo deve ritenersi sanata.
Con riferimento, poi, al secondo motivo di opposizione, va osservato che, qualora il titolo esecutivo sia di formazione giudiziale, come nella specie, non sono consentite, in sede di opposizione, contestazioni relative alla legittimità ed al merito del provvedimento costituente titolo esecutivo (cfr. ex plurimis Cass. sent. n. 22090/21).
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame ed essendo esclusivo appannaggio del giudice del gravame i molteplici motivi di nullità della sentenza e, comunque, le vicende negoziali sottese al titolo giudiziale posto a fondamento dell'azione esecutiva (cfr., ex multis, Cass. n. 3277/2015).
In forza di quanto esposto, anche il secondo motivo di opposizione è inammissibile.
Pertanto, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'opponente, quale parte soccombente, nella misura che si liquida in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22, scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, valori minimi, attesa la natura documentale della causa e la bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , disattesa ogni diversa istanza, così provvede: Parte_1
1. dichiara inammissibile l'opposizione;
pag. 4/5 2. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite, che liquida nella somma di euro 1.278,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge.
Così deciso in Avellino in data 12.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 5/5