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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/04/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Simona Iavazzo Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2513 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto “ricorso in materia di affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Fasanella, giusta procura in atti,
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dall'Avv. St. Luigi De Rasis, Controparte_1 C.F._2 che agisce d'intesa ex art. 8 D. Lgs. n. 96/01 con l'Avv. Michele Ferosi, giusta procura in atti,
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato il 20.05.2024 - premesso che dalla relazione sentimentale con Parte_1
era nata la figlia (in data 29.2.2020), riconosciuta da entrambi i genitori – Controparte_1 Per_1 chiedeva al Tribunale: di disporre l'affidamento condiviso della figlia, con collocamento prevalente presso di sé e regolamentazione del diritto di visita paterno;
di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore, versando alla madre, un assegno mensile dall'importo pari a € 300,00, oltre a concorrere alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia;
di disporre il pagamento dell'A.U.U. al 100 % in suo favore.
In particolare, la ricorrente deduceva a fondamento delle sue domande: che la relazione con CP_1
era iniziata nel 2019 e si era protratta fino a gennaio 2024; che a seguito dell'interruzione della
[...] predetta relazione sentimentale si era trasferito presso altra abitazione, mentre la Controparte_1 ricorrente aveva continuato ad abitare nella originaria casa familiare, unitamente alla figlia minore;
che dopo alcune trattative intercorse per il tramite dei rispettivi difensori il resistente si era mostrato disponibile al versamento dell'importo mensile pari ad € 250,00 a titolo di mantenimento della figlia minore ed esercitava il proprio diritto di visita tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì); che il svolgeva l'attività di idraulico alle dipendenze della ditta di titolarità del padre;
che la CP_1 ricorrente era casalinga.
Si costituiva in giudizio, in data 22.07.2024, il resistente il quale, chiedeva: di disporre Controparte_1
l'affidamento condiviso della figlia, con collocamento presso la madre e regolazione del diritto di visita paterno;
di porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore, versando alla ricorrente un assegno mensile pari ad € 300,00, oltre al contributo del 50% per le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia;
di ripartire l'A.U.U. tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
In particolare, il resistente deduceva a fondamento delle sue domande: che finita la relazione con la si era sempre occupato del mantenimento della figlia, versando alla madre la somma di € 250,00 Pt_1 mensili;
che svolgeva la professione di idraulico in maniera saltuaria e con contratti a tempo indeterminato alternati con l'indennità di disoccupazione, mentre la ricorrente oltre a percepire il reddito di inclusione svolgeva anche attività lavorativa come cassiera in un supermercato.
All'esito della prima udienza, il Giudice istruttore, con provvedimento depositato il 23.09.2024, adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “affida la figlia minore ad entrambi i genitori, prevedendo che resti collocata stabilmente presso la madre (presso l'abitazione di quest'ultima); la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per la figlia dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
autorizza ciascuno dei genitori all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlia vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima
e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanze
2 natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
le parti vengono invitate a far sì che la bambina trascorra con i genitori i giorni dei rispettivi compleanni e che mantenga un rapporto costante con gli ascendenti;
pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico del resistente (in virtù del fatto che egli è capace di produrre reddito, quantunque l'omissione del deposito di parte della documentazione richiesta dalla legge non consenta di ricostruire compiutamente la sua posizione. Vanno poi tenute presenti le esigenze della minore, comunque ancora in età prescolare) l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, versando a quest'ultima immediatamente alla ricorrente la somma di euro 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse della figlia”.
Con la medesima ordinanza, venivano rigettate le richieste istruttorie delle parti e veniva fissata l'udienza di rimessione della causa al Collegio, assegnando i termini di legge.
Alla successiva udienza del 14.03.2025– tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
******
Preliminarmente, deve dichiararsi l'inammissibilità delle richieste avanzate da parte resistente con memoria depositata in data 24.03.2025, poiché avvenute quando la causa era stata già rimessa al
Collegio per la decisione e dunque in violazione delle preclusioni processuali.
Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita della figlia minore.
In ordine all'affidamento della minore le parti sono concordi nel chiedere l'affido condiviso. Per_1
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità
3 tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi, né tantomeno allegati, profili di concreta e grave inidoneità genitoriale, tali da ritenere consigliabile il diverso regime dell'affidamento esclusivo.
Pertanto, questo Collegio ritiene di dover confermare sul punto l'ordinanza provvisoria che aveva già previsto il regime dell'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, con cui ha sempre convissuto, tenuto conto del principio del best interest del minore, che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole.
Anche per quanto concerne l'esercizio del diritto di visita paterno, appare opportuno dare continuità al calendario di incontri, già stabilito in via provvisoria, il quale tiene conto sia delle esigenze della minore che frequenta l'asilo, sia delle esigenze del , che svolge attività lavorativa di idraulico. CP_1
Pertanto, in considerazione di ciò, il Collegio ritiene opportuno che il salvo diverso accordo CP_1 tra le parti, possa esercitare il suo diritto di visita nel seguente modo: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto.
Al contempo appare opportuno invitare le parti a far sì che la bambina trascorra con i genitori i giorni dei rispettivi compleanni e che mantenga un rapporto costante con gli ascendenti.
Si ritiene, inoltre, opportuno invitare le parti alla reciproca collaborazione in ordine all'espletamento del diritto di visita, evitando futili motivi di contrasto, al fine di garantire e tutelare il superiore interesse della minore.
Sul mantenimento della minore
Le parti fin dagli atti introduttivi si sono mostrate concordi nel prevedere un mantenimento ordinario pari a € 300,00 e, inoltre, hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa del giudice istruttore che, sul punto, aveva posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, versando alla ricorrente la somma di euro 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del
50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse della figlia.
Tenuto conto della concorde richiesta delle parti, nonché del fatto che il quantum previsto nell'ordinanza provvisoria appare rispondente agli interessi della minore, in ragione delle sue esigenze in relazione all'età, oltre ad essere proporzionato alla situazione economica e patrimoniale delle parti, il Collegio
4 ritiene equo confermare anche in questa sede l'onere del resistente del versamento alla a titolo di Pt_1 contribuzione al mantenimento della figlia , entro il 27 di ogni mese, della somma mensile di € Per_1
300,00, , rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia minore.
In ragione dell'affido condiviso della minore e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, non vi ragioni per discostarsi dalla regola generale che assegna a ciascun genitore il diritto di richiedere e riscuotere l'A.U.U. nella misura del 50%.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, conclusosi nell'assenza di contrasto in punto di affidamento, collocamento e mantenimento della minore, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite. La compensazione delle spese di lite esclude infine in radice ogni ipotesi di configurabilità di responsabilità per lite temeraria del resistente.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- affida la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_2 prevalente presso la madre e regolazione del diritto di visita paterno come da parte motiva;
dispone che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui il minore resterà con ognuno di loro, mentre le decisioni di maggior interesse relative alla educazione, istruzione, salute e cura, residenza abituale, dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
- pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 27 di ogni mese, a Controparte_1 [...]
a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia la somma di € 300,00, Parte_1 Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia minore (si richiama il protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati);
- riconosce il diritto di ciascun genitore di richiedere e percepire il 50% dell'assegno unico universale;
- spese di lite compensate;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla ricorrente;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Foggia, in data 01.04.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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