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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 27/10/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 474/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V. G. sopra indicato, avente ad oggetto: “Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promosso da
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe
Castiglione;
e da
, (C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe CP_1
Castiglione;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 3.09.2025 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al collegio per la decisione con ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data
30.08.2025.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso congiuntamente depositato in data 16.03.2025 le parti in epigrafe, premesso di essersi separati, giusto decreto di omologa emesso dal Tribunale di Enna il 30.06.2022, nel giudizio di separazione personale iscritto al n. 505/2022 R.G., e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in in data 22.08.2002, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio CP_1 dello Stato Civile del Comune di , Numero 11, Parte II, Serie A, Anno 2002, alle condizioni CP_1 di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione non sono nati figli.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato, i predetti coniugi hanno dichiarato di insistere nelle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto depositato in data 16.03.2025, confermate all'udienza del 18.06.2025, con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte:
“1. i coniugi dichiarano di avere già regolato in precedenza i propri rapporti patrimoniali e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento;
2. la casa coniugale sita in in via Roma n. 92, ove rimarranno assegnati tutti i mobili CP_1 presenti nell'abitazione, viene assegnata alla sig.ra , esclusiva Parte_2 proprietaria”.
In data 7.05.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale quindi, valutata la rispondenza delle condizioni alla legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
*
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M.,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in in CP_1 data 22.08.2002 tra (C.F. , nato a [...] [...] Parte_1 C.F._1 CP_1
e , (C.F.: , nata a [...] il [...], trascritto nel Parte_2 C.F._2 registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di , Numero 11, CP_1
Parte II, Serie A, Anno 2002, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 16.03.2025, riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V. G. sopra indicato, avente ad oggetto: “Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promosso da
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe
Castiglione;
e da
, (C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe CP_1
Castiglione;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 3.09.2025 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al collegio per la decisione con ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data
30.08.2025.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso congiuntamente depositato in data 16.03.2025 le parti in epigrafe, premesso di essersi separati, giusto decreto di omologa emesso dal Tribunale di Enna il 30.06.2022, nel giudizio di separazione personale iscritto al n. 505/2022 R.G., e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in in data 22.08.2002, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio CP_1 dello Stato Civile del Comune di , Numero 11, Parte II, Serie A, Anno 2002, alle condizioni CP_1 di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione non sono nati figli.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato, i predetti coniugi hanno dichiarato di insistere nelle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto depositato in data 16.03.2025, confermate all'udienza del 18.06.2025, con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte:
“1. i coniugi dichiarano di avere già regolato in precedenza i propri rapporti patrimoniali e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento;
2. la casa coniugale sita in in via Roma n. 92, ove rimarranno assegnati tutti i mobili CP_1 presenti nell'abitazione, viene assegnata alla sig.ra , esclusiva Parte_2 proprietaria”.
In data 7.05.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale quindi, valutata la rispondenza delle condizioni alla legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
*
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M.,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in in CP_1 data 22.08.2002 tra (C.F. , nato a [...] [...] Parte_1 C.F._1 CP_1
e , (C.F.: , nata a [...] il [...], trascritto nel Parte_2 C.F._2 registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di , Numero 11, CP_1
Parte II, Serie A, Anno 2002, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 16.03.2025, riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta