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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/05/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa Carla Fazzini, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
sentenza
riservata all'udienza del 26 febbraio 2025, nella causa civile iscritta al n.3603/2019 RGCA (cui è riunito il n.1245/2020 R.G.C.A.) e vertente
tra
(c.f. ), nata a [...] il 19 giugno Parte_1 C.F._1 2001, elettivamente domiciliata in Teramo alla Via Del Castello n.46, presso e nello studio dell'Avv. Luca Di Eugenio, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti- Attrice
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
13.05.1970 ed elettivamente domiciliata alla Via Del Castello n. 46, presso e nello studio dell'Avv. Luca Di Eugenio, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti-
Attrice contro
HDI ASSICURAZIONI S.p.A. (c.f. e p. iva n. con sede in Roma, Via P.IVA_1 Abruzzi n. 10, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. CP_2
, elettivamente domiciliata in Teramo (TE), in Via Ignazio Rozzi n. 8, presso
[...] e nello studio dell'Avv. Vincenzo Salvi dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti- Convenuta
(c.f. Controparte_3 CodiceFiscale_3 [...]
, (c.f. ), entrambe residenti in Torricella CP_4 CodiceFiscale_4 Sicura (TE), alla Fraz. Costumi, 20, ed elettivamente domiciliate in Teramo (TE), alla via Mario Capuani n. 39, presso lo studio dell'Avv. Prof. Nicola Sotgiu dal quale sono rappresentate e difese giusta procura in atti- Altre convenute
, residenti in [...]e CP_5 CP_6 Controparte_7
[...] Convenuti contumaci
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Giudizio n. 3603/2019 R.G.
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 13.11.2019, ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale HDI Parte_1
Assicurazioni S.p.A., e al fine di sentire accogliere le CP_5 CP_6 seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale A) in via principale, condannare la HDI
Assicurazioni S.p.A., ai sensi dell'art. 141 C.d.A. e quale impresa di assicurazione del motociclo sul quale l'attrice era a bordo quale terza trasportata, all'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da quest'ultima in conseguenza del sinistro e dunque al pagamento in favore della medesima, al lordo dell'acconto già ricevuto e salva diversa quantificazione che risulterà di giustizia, della complessiva somma di
€.429.131,67 da rivalutarsi dalla data del sinistro (20.05.2018); B) in subordine, e se del caso previo accertamento della loro responsabilità – quantomeno concorrente - nella causazione del sinistro, condannare i convenuti in solido tra loro all'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attrice in conseguenza del sinistro
e dunque al pagamento in favore della medesima, al lordo dell'acconto già ricevuto e salva diversa quantificazione che risulterà di giustizia, della somma indicata al punto A) da rivalutarsi dalla data del sinistro (20.05.2018);C) in ogni caso, condannare altresì la HDI
Assicurazioni s.p.a. – ovvero tutti i convenuti in solido tra loro – al risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento delle somme equivalenti al danno subito, da calcolare dalla data del sinistro e fino al deposito della sentenza, tenendo conto dell'acconto ricevuto in data 8 luglio 2019; nonché al pagamento degli interessi legali sull'intero importo che sarà liquidato a titolo di risarcimento, ivi compreso il lucro cessante, dal giorno del deposito della sentenza al giorno di effettivo pagamento. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto che:
-il 20.5.2018, alle ore 22.00 circa, ella - all'epoca ancora minorenne – stava viaggiando, quale terza trasportata, a bordo del motociclo Honda SH, tg. EF44633, di proprietà di e condotto da;
CP_6 CP_5
-il motoveicolo, mentre percorreva la S.S. 80, direzione Teramo, dopo aver superato l'abitato della Frazione di San Nicolò a Tordino, era andato ad impattare contro il veicolo FIAT 500, tg. ET828GA, di proprietà di , condotto da Controparte_8 ed assicurato per la R.C.A. con la Compagnia Controparte_4 Controparte_7
[...]
2 -a seguito dell'impatto, l'attrice era stata sbalzata a circa mt. 8 dal punto d'urto ed aveva riportato gravissime lesioni che avevano reso necessario il trasporto a mezzo
118 presso il P.S. dell'Ospedale civile di Teramo, ove le era stato diagnosticato trauma cranico, facciale e toracico con contusioni, emorragia ed edema cerebrale con necessità di ricovero presso il reparto di rianimazione;
-era stata dimessa il 6.6.2018 con diagnosi “trauma cranico commotivo” e si era sottoposta ad un lungo periodo di cure riabilitative;
-essa agiva in base a quanto disposto dall'art.141 Cod. Ass., e pertanto la responsabilità dell'evento doveva essere attribuita in via concorsuale sia in capo alla conducente del veicolo FIAT 500 ( che in capo allo stesso Controparte_4 conducente del motociclo ND ( ), anche alla luce delle risultanze CP_9 emerse nel procedimento penale iscritto al n.2875/2018 R.G.N.R., a carico di entrambi i soggetti suindicati;
-il sinistro de quo si era verificato a distanza di soli 8 gg. dalla perdita improvvisa e prematura del proprio genitore, accentuando la sofferenza emotiva nella sua giovane età;
-le menomazioni riportate a seguito del sinistro avevano aggravato le sue condizioni di vita quotidiane, tanto da essere riconosciuta, dalla Commissione medico legale della Asl di Teramo – “portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 Legge n.104/1992”;
-le conseguenze pregiudizievoli conseguenti al sinistro potevano quantificarsi in un danno complessivo di €.429.131,67 così specificato: €.292.230,00 a titolo di “danno non patrimoniale biologico permanente”, corrispondente ad una percentuale di invalidità del 40%, €.26.184,38 a titolo di “danno non patrimoniale biologico temporaneo”, €.13.307,29 a titolo di “danno patrimoniale, spese mediche, spese legali fase stragiudiziale e perdita di guadagno”, €.97.410,00 a titolo di “danno morale (1/3 del biologico)”.
-con raccomandata del 4.7.2019 aveva ricevuto dalla HDI Assicurazioni S.p.A., a titolo di offerta risarcitoria, la somma di €.177.000,00, che essa aveva trattenuto a titolo di acconto, non ritenendola congrua rispetto alla gravità delle lesioni riportate.
Tanto dedotto, ha concluso come sopra riportato. Parte_1
Con comparsa in data 13.2.2020 si è costituita HDI Assicurazioni S.p.A., la quale ha dedotto che:
3 -al momento dell'evento, l'attrice non stava indossando il casco protettivo o, comunque, non un casco adeguato e conforme alla sua misura, né stava rispettando le modalità di utilizzo dello stesso previste dalle prescrizioni di legge, così violando il disposto di cui all'art.171 C.d.S. e che, alla luce delle lesioni riportate dalla trasportata, poteva ritenersi dimostrato che se la stessa avesse adempiuto l'obbligo di legge sopra richiamato, i pregiudizi patiti in conseguenza del sinistro sarebbero stati di gran lunga più lievi;
-essendo innegabile che il corretto uso di un casco adeguato, di tipo omologato, della giusta misura e correttamente indossato ed allacciato, avrebbe alleviato gli esiti dell'incidente, ne risultava che alla produzione del danno aveva contribuito in maniera determinante la condotta colposa della stessa danneggiata, con ogni conseguenza, sia sotto il profilo della esclusione “in parte qua” del risarcimento, così come previsto dal 2° comma dell'art. 1227 c.c., sia, in ogni caso, sotto il profilo della
“riduzione” dello stesso in misura proporzionale alla gravità della colpa ed all'entità delle conseguenze ex art. 1227 1° comma c.c.;
-i Carabinieri di Teramo, intervenuti sul posto per i rilievi subito dopo la verificazione del sinistro “de quo”, avevano rilevato che il casco della passeggera
(ndr. testuale da Rapporto CC N.O.R. di Teramo Prot. Parte_1
15882/2018) “non presentava segni visibili di impatti e, cosa principale, presentava il sistema di chiusura regolarmente chiuso. Questo ultimo particolare (foto 31) ha permesso di avvalorare la tesi degli scriventi sul fatto che a seguito dell'urto, quando il corpo della passeggera veniva catapultato oltre i veicoli, il casco presumibilmente per una errata regolazione del sistema di ancoraggio o per una taglia troppo abbondante, fuoriusciva dal capo della ragazza e quest'ultima sbatteva sul manto stradale priva del sistema di protezione, infatti mentre il casco del conducente aveva una taglia “M”, il casco della passeggera aveva una taglia “XL” che come indicato sullo stesso, corrisponde ad una circonferenza cranica di ben 61/62 cm. Tale ipotesi veniva avvalorata dal fatto che nelle fasi subito successive al sinistro, la conducente del veicolo “A” al momento di prestare i Controparte_4 soccorsi vedeva chiaramente che il indossava regolarmente il casco, mentre la CP_5 ne era priva e il casco si trovava a breve distanza da lei…...”; Parte_1
-anche il consulente nominato dal P.M. nel corso del procedimento penale n.2875/2018 RGNR sorto in esito al sinistro, , aveva concluso Controparte_10 per la violazione da parte della dell'obbligo imposto dall'art. 171 C.d.S., Parte_1 evidenziando, nella sua relazione, che: “La trasportata dello scooter veniva rilevata dai
4 soccorritori senza casco protettivo, poiché ragionevolmente sfilatosi durante la proiezione post urto, essendo la larghezza sovradimensionata in relazione alla circonferenza della sua testa”;
-nel caso in esame, pertanto, il mancato o non corretto uso, determinato anche dalla non adeguata misura e conformità del casco protettivo, avevano concretamente influito sulla eziologia del danno, costituendone un antecedente causale a termini dell'art.1227 c.c. (Cass. n. 24432/2009), dato che la condotta della danneggiata aveva
“concorso” con quella del danneggiante nella produzione dell'evento, così che anche la prima risultava coautrice del fatto dannoso, per cui il conseguente risarcimento doveva essere proporzionalmente ridotto in misura rispondente all'efficienza causale del comportamento della vittima, atteso che il danno che un soggetto arreca a sé stesso non può essere posto a carico dell'autore, sia per il principio che il risarcimento va rapportato all'entità della colpa di ciascun concorrente, sia per l'esigenza di evitare un indebito arricchimento (ex multis Cass. Sez. 3 n.9241/2016
Cass. 484/2003).
-la Compagnia convenuta era stata chiamata a rispondere in virtù del disposto dell'art.141 Cod. Ass., nei limiti previsti dalla norma stessa, ivi compresa l'esclusione del risarcimento e l'inapplicabilità dei principi in favore del trasportato in essa contenuti, nell'ipotesi in cui si fosse accertato che il sinistro era stato cagionato da “caso fortuito”, al quale era pacificamente ricondotto “il fatto del terzo” causalmente assorbente;
-la Suprema Corte aveva chiarito, con la sentenza n.4147 del 13.2.2019, che il “caso fortuito” andava inteso in senso giuridico, ossia non riferito soltanto alle “cause naturali”, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto;
-la domanda risultava del tutto infondata anche in ordine al “quantum debeatur”, dovendo essere contestate le richieste e le quantificazioni dei danni, del tutto ingiustificate per natura e gravità e, comunque, decisamente sproporzionate, per eccesso;
-il consulente medico-legale della Compagnia, Dott. dopo aver Persona_1 sottoposto a visita ed aver esaminato la documentazione medica Parte_1 da lei offerta in visione, aveva riscontrato un danno del tutto inferiore e decisamente più lieve rispetto a quello ipotizzato da controparte, realmente quantificabile in una misura massima complessiva non superiore al 35% di I.P., con una ITT di gg. 17, una ITP al 75% di gg. 90 ed una ITP al 50% di gg. 151;
5 -l'attrice aveva richiesto le fosse liquidato più volte lo stesso tipo di pregiudizio, mentre la Suprema Corte a Sezioni Unite, con le Sentenze del novembre 2008 (per tutte Sentenza 24 giugno – 11 novembre 2008 n. 26972), aveva definitivamente chiarito che il “danno non patrimoniale” era categoria generale non suscettiva di suddivisione in “sottocategorie” variamente etichettate (“danno biologico”, “danno morale”, ecc.), poiché diversamente opinando, si finirebbe per condurre anche il danno non patrimoniale nell'atipicità;
-l'adozione del “valore punto” delle attuali Tabelle di Milano, significava liquidare già il “danno non patrimoniale” nel suo insieme (sia in ordine all'aspetto anatomo- funzionale, c.d. danno biologico, sia in ordine a quello della sofferenza soggettiva,
c.d. danno morale), per cui, aumentare ancora il risultato della liquidazione con una ulteriore somma per “danno morale”, equivaleva a duplicare il risarcimento del
“danno non patrimoniale” relativo alla “sofferenza soggettiva”;
-del pari, risultavano totalmente infondate e prive di pregio le richieste avanzate in ordine al risarcimento del danno da “perdita di guadagno”, mancando del tutto i presupposti in assenza di un valido nesso causale tra il lamentato evento e la perdita di un'opportunità favorevole;
-le somme pretese a titolo di “danno emergente” per “spese mediche” erano irriconoscibili perché palesemente esagerate, incongrue e per nulla giustificate così come non poteva accogliersi la richiesta di rimborso delle spese legali richieste dall'attrice per l'attività stragiudiziale svolta dal proprio difensore;
-la esponente Compagnia, in data 4.7.2019, aveva formulato offerta in favore dell'attrice, versandole la somma di €.177.000,00, a totale tacitazione di ogni pretesa avanzata e di ogni danno subito in conseguenza del sinistro, tenendo conto del concorso di colpa della danneggiata, quantificato pro bono pacis e senza nulla riconoscere nella minima misura del 30%, al solo scopo di dirimere sul nascere la vertenza, auspicando un utile ravvedimento piuttosto che un'improduttiva perseveranza.
Tutto ciò dedotto ed eccepito, la Compagnia convenuta ha così concluso: “Voglia
l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) rigettare ogni domanda così come formulata dalla IG.ra nel presente giudizio, siccome nulla, inammissibile e, Parte_1 comunque, siccome infondata in fatto ed in diritto, anche per tutti i motivi dedotti ed in forza di tutte le difese ed eccezioni sollevate con il presente atto;
2) in ogni caso, ridimensionati nei giusti limiti i danni richiesti e ridotto il loro ammontare in misura
6 proporzionalmente corrispondente al grado percentuale di colpa accertato in capo all'attrice per le eccezioni ed i motivi esposti con la presente comparsa, riconoscere e dichiarare che essi sono già stati integralmente e congruamente risarciti con il pagamento effettuato dalla concludente in favore della IG.ra della complessiva somma di Euro Parte_1
177.000,00 in data 04.07.2019, rigettando ogni sua ulteriore e diversa pretesa, siccome nulla, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto anche per tutti i motivi dedotti ed in forza di tutte le difese ed eccezioni sollevate con il presente atto;
3) condannare, per l'effetto, la medesima attrice al pagamento in favore della Compagnia convenuta, delle spese, anche forfettarie, e competenze di giudizio”.
Rimanevano contumaci, pur se regolarmente citati, i convenuti e CP_5
CP_6
Giudizio n. 1245/2020R.G.
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 15 maggio 2020 CP_1
madre di , conveniva in giudizio ,
[...] Parte_1 Controparte_8
insieme con la HDI Assicurazioni S.p.a., con e Controparte_4 CP_5 CP_6
e con la dinanzi al Tribunale di Teramo, per
[...] Controparte_7
«sentirli condannare – in via solidale ovvero ciascuno per quanto di ragione, previo accertamento della loro responsabilità nella causazione del sinistro – all'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'esponente IG.ra
in conseguenza del sinistro e delle lesioni riportate dalla figlia IG.na Controparte_1
terza trasportata a bordo del motociclo condotto dal IG. e Parte_1 CP_5 dunque al pagamento in proprio favore della complessiva somma di €.79.009,18 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio».
A sostegno della domanda la deduceva che: CP_1
-in conseguenza del sinistro occorso nel territorio del Comune di Teramo, Fraz. San
Nicolò a Tordino (TE) in data 20 maggio 2018 (in corrispondenza dell'intersezione tra la S.S. 80 e la S.P. 17) tra l'autovettura Fiat 500 tg. ET828GA condotta da
[...]
(ma di proprietà di ed assicurata con la CP_4 Controparte_8 [...]
, ed il motociclo Honda SH 300 tg. EF44633 condotto da Controparte_7 CP_5
(ma di proprietà di ed assicurato con la HDI Assicurazioni
[...] CP_6
S.p.a.), sua figlia che stava viaggiando quale terza trasportata sul Parte_1 descritto motociclo, aveva subito dei danni fisici, venendo prima trasferita presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Teramo, e poi ricoverata nel reparto di
7 rianimazione e, quindi, di neurochirurgia del medesimo nosocomio a causa di un grave trauma cranico, facciale e toracico;
-in conseguenza delle menomazioni permanenti derivate alla figlia a causa del predetto incidente, il rapporto familiare di quest'ultima con la madre (unico genitore in vita) era stato irrimediabilmente compromesso e che ella era stata costretta ad abbandonare la propria attività lavorativa per la necessità di assistere la figlia nelle necessarie cure riabilitative quotidiane;
-tale repentino e radicale mutamento delle abitudini di vita aveva pregiudicato la sua salute psicofisica, determinando un profondo disturbo depressivo, trattato con terapia farmacologica e psicoterapeutica;
-quale prossimo congiunto di aveva diritto, iure proprio, che le Parte_1 venisse riconosciuto il risarcimento di tutte le conseguenze pregiudizievoli patite in conseguenza del sinistro indicato, sia patrimoniali che non, consistenti, con specifico riguardo a queste ultime, nel danno biologico permanente derivante dall'insorgere di una patologia psichica invalidante, e nel danno da lesione del rapporto parentale determinato dal peggioramento delle relazioni familiari con la figlia a causa delle ripercussioni psicofisiche derivate a quest'ultima dall'incidente;
-tali conseguenze dannose andavano così quantificate: danno patrimoniale per mancata o inferiore retribuzione di €.4.466,51; danno non patrimoniale biologico permanente percentuale 18% di €.55.907,00; danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale (1/3 di danno biologico) di €.18.635,67 e così per un totale di
€.79.009,18.
Tanto premesso la ha concluso come più sopra riportato. CP_1
Si sono costituite e le quali hanno così Controparte_8 Controparte_4 dedotto ed eccepito:
-che i danni lamentati dall'attrice, anche se non fisicamente presente al momento del sinistro, dovevano essere considerati diretta conseguenza dell'incidente stradale de quo, il quale costituiva un unico fatto giuridico potenzialmente plurioffensivo;
-che la fattispecie andava ricondotta nell'ambito della disciplina codicistica dettata per i «fatti illeciti», con particolare riferimento alla responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli (art.2054 c.c.) e che, ai fini della valutazione del detto danno, occorreva fare riferimento all'art.2056 c.c., a mente del quale «il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227”;
8 - che a sua volta, l'art.1227 c.c. prevedeva la riduzione del risarcimento del danno in caso di concorso nel fatto colposo da parte del danneggiato e la sua esclusione per i danni che il creditore avrebbe dovuto evitare utilizzando la diligenza ordinaria, sì da doversi accertare le condotte di tutti i soggetti coinvolti, verificando il nesso eziologico tra fatto e danno;
-che la perizia tecnica a firma del Dott. dalla Procura della Controparte_10
Repubblica presso il Tribunale di Teramo nell'ambito del procedimento penale n.2875/2018 R.G., avente ad oggetto il reato dell'art.590 bis c.p. a carico di CP_5
e di aveva chiarito che alla guida del
[...] Controparte_4 CP_5 motoveicolo su cui viaggiava si fosse avvicinato all'intersezione Parte_1 tra la S.P. 17 e la S.S. 80 a velocità non commisurata ai luoghi ed avesse, dunque, senz'altro contribuito a causare il sinistro, nonostante l'accertata omessa precedenza da parte della;
CP_4
-che la stessa perizia aveva precisato, inoltre, come la fosse stata trovata Parte_1 dai soccorritori intervenuti senza casco protettivo, presumibilmente sbalzato lontano al momento dell'urto, poiché di taglia molto più grande rispetto alla circonferenza della sua testa;
-che la relazione d'incidente stradale, Protocollo 15882/2018, redatta dal Vice
Brigadiere , appartenente alla Legione dei Carabinieri “Abruzzo e Persona_2
Molise” – Compagnia di Teramo – Nucleo Operativo e Radiomobile, intervenuto sul luogo dell'incidente a distanza di 20 minuti dallo scontro tra i veicoli, aveva riferito che: «Per quanto attiene al casco indossato dalla passeggera indicato Parte_1 al punto 6 dei rilievi planimetrici e nelle foto 30 e 31 del fascicolo fotografico, lo stesso non presentava segni visibili di impatti e, cosa principale, presentava il sistema di chiusura regolarmente chiuso. Questo ultimo particolare (Foto 31) ha permesso di avvalorare la tesi degli scriventi sul fatto che a seguito dell'urto, quando il corpo della passeggera veniva catapultato oltre i veicoli, il casco presumibilmente per una errata regolazione del sistema di ancoraggio o per una taglia troppo abbondante, fuoriusciva dal capo della ragazza e quest'ultima sbatteva sul manto stradale priva di protezione, infatti mentre il casco del conducente aveva una taglia “M”, il casco della passeggera aveva una taglia “XL” che come indicato sullo stesso, corrisponde ad una circonferenza cranica di ben 61/62 cm. Tale ipotesi, veniva avvalorata dal fatto che nelle fasi subito successive al sinistro, la conducente del veicolo “A” al momento di prestare i soccorsi vedeva chiaramente Controparte_4
9 che il indossava regolarmente il casco, mentre la ne era CP_5 Parte_1 priva e il casco si trovava a breve distanza da lei»;
-che era lecito affermare che, ove la giovane avesse indossato un casco adeguato alle dimensioni della sua testa, la stessa non avrebbe subìto i danni indicati nell'atto di citazione e, per l'effetto, la non avrebbe patito quanto da ella lamentato, CP_1 risultando all'evidenza come il danno da quest'ultima subìto non fosse riconducibile alla condotta della (né alla ), dovendosi CP_4 CP_8 rintracciare dei consistenti profili di responsabilità nella condotta della Parte_1 tali da escludere il nesso di causa tra sinistro e danno;
-che ai sensi dell'art. 1227, 2 comma c.c., non poteva essere Controparte_4 ritenuta responsabile del danno sofferto dalla minore e, per l'effetto dalla di lei madre, poiché ove la danneggiata avesse indossato correttamente un casco delle sue dimensioni, usando la normale diligenza, non avrebbe riportato alcun danno a viso e testa;
-che, pertanto, la fuoriuscita del casco al momento dell'impatto costituiva un evento idoneo ad interrompere il nesso di causa tra la condotta della ed il CP_4 danno riportato dalla in quanto idoneo, da solo, a cagionare il danno;
Parte_1
-che in subordine, era giusto affermare la corresponsabilità della Parte_1 nell'evento colposo, con ogni conseguenza in ordine alla riduzione del risarcimento del danno, sempre in considerazione del fatto che la stessa indossava un casco sovradimensionato;
-che la Suprema Corte aveva affermato che «Il principio di cui all'art. 1227 cod. civ.
(riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 del codice) della riduzione proporzionale del danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato si applica non solo nei confronti del danneggiato, che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito e al cui verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei congiunti che, in relazione agli effetti riflessi che l'evento di danno subito proietta su di essi, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni subiti "iure proprio”;
-che il risarcimento del danno andava ridotto anche in considerazione del comportamento di conducente del motociclo a bordo del quale CP_5 viaggiava la giovane il quale viaggiava ad una velocita non Parte_1 commisurata i luoghi, tanto da non riuscire a schivare l'autovettura condotta dalla la quale era ferma al momento dell'incidente; CP_4
10 -che le condotte imprudenti e negligenti della e di Parte_1 CP_5 autorizzavano a concludere nel senso che la condotta di Controparte_4 costituiva una antecedente causale di nessuna o scarsissima entità nella causazione del danno per cui era causa, con ogni conseguenza in ordine alla riduzione del risarcimento in relazione alla quota (ove vi fosse) di responsabilità delle deducenti, consentendo di vincere la presunzione relativa prevista dall'art.2054 c.c. in tema di eguale responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, la quale operava solo allorquando non fosse possibile individuare l'intensità e la misura della responsabilità di ciascun protagonista del sinistro;
-che la quantificazione del danno richiesto dalla in €.79.009,18, di cui CP_1
€.55.907,00, a titolo di danno biologico permanente (18% d'invalidità) ed €.18.635,67
a titolo di danno da lesione del rapporto parentale, appariva assolutamente eccessiva rispetto ai danni lamentati;
-che, nella denegata ipotesi si fosse accertata la responsabilità delle odierne convenute e quest'ultime fossero condannate al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, esse andavano tenute indenni dalla società assicurativa
[...]
compagnia assicuratrice del veicolo Fiat 500 tg. ET828GA, Controparte_7 condotto dalla in virtù di polizza assicurativa n.M10215227. CP_4
Tanto premesso le convenute e hanno così Controparte_8 Controparte_4 concluso: “in via principale, rigettare la domanda attorea per le ragioni di cui alla narrativa che precede;
− in subordine, ridurre il risarcimento del danno dovuto all'attrice, per motivi di cui alla narrativa che precede e, in ogni caso, condannare la a Controparte_7 tenere indenni la IG.ra e la IG.ra rispetto a quanto da queste CP_4 CP_8 ultime dovuto alla IG.ra CP_1
−in ogni caso, condannare la alla rifusione delle spese di lite in Controparte_7 loro favore.”
pur regolarmente citata, è rimasta contumace, così come Controparte_7
e CP_5 CP_6
* * *
I due procedimenti (n.3603/2019 e n.1245/2020 R.G.CA) sono stati riuniti per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
La causa così riunita è stata istruita con le produzioni documentali e le prove orali articolate dalle parti. È stata altresì disposta CTU medico-legale a mezzo dell'Ausiliario Dott. e, precisate dalle parti le rispettive Persona_3
11 conclusioni all'udienza del 26.02.2025, la causa è stata trattenuta a decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Delimitazione del thema decidendum.
Le attrici e invocano, a diverso titolo, la Parte_1 Controparte_1 responsabilità dei convenuti e delle rispettive Compagnie assicuratrici nella causazione del sinistro occorso a il 20.5.2018, mentre era Parte_1 trasportata a bordo del motociclo Honda SH, tg. EF44633, di proprietà di CP_6
e condotto da , il quale, mentre stava percorrendo la S.S. 80,
[...] CP_5 direzione Teramo, dopo aver superato l'abitato della Frazione di San Nicolò a
Tordino, era andato ad impattare contro il veicolo FIAT 500, tg. ET828GA, di proprietà di e condotto da assicurato per la Controparte_8 Controparte_4
R.C.A. con la Compagnia A seguito del sinistro la Controparte_7
, all'epoca dei fatti ancora minorenne, aveva riportato gravi danni, Parte_1 acuiti dalla prematura ed improvvisa scomparsa del padre a soli 8 giorni di distanza. Di tali danni, complessivamente quantificati in €.429.131,67, la danneggiata aveva ricevuto ed accettato a titolo di acconto, dalla HDI S.p.A., la somma di €.177.000,00, instando, a mente dell'art.141 c.d.s., per la liquidazione della differenza da parte della Compagnia assicuratrice del motoveicolo vettore. CP_1
agisce iure proprio per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non
[...] patrimoniali sofferti a seguito del sinistro che ha coinvolto la figlia, e li quantifica in complessivi €.79.009,18, richiedendoli - in solido o nelle rispettive accertate quote - ai ritenuti responsabili della causazione del sinistro. I convenuti escludono la sussistenza di una responsabilità nella causazione del danno e comunque ne richiedono la riduzione in considerazione della condotta della che Parte_1 indossava un casco non omologato, di misura non idonea, tanto da essere volato via durante la dinamica del sinistro, acuendo le conseguenze dell'impatto a terra della ragazza.
Le domande sono fondate nei limiti che seguono e devono essere accolte per quanto di ragione.
La normativa di riferimento. I titoli delle varie responsabilità.
Innanzitutto, osserva questo Giudice, in linea generale, come il terzo danneggiato a causa di collisione tra il veicolo su cui era trasportato e un altro veicolo possa agire, per ottenere il risarcimento dei danni in conseguenza patiti ed indipendentemente dal titolo del trasporto, nei confronti di più soggetti: egli, infatti, può certamente
12 convenire in giudizio l'assicurazione del veicolo su cui viaggiava, sulla scorta dell'art.141 Cod. Ass., che dispone che il danno subito dal trasportato - salvo se causato da caso fortuito - deve essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era “a bordo” a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti e entro il limite del massimale di legge.
Parimenti può agire per l'intero nei confronti del conducente e/o del proprietario del veicolo che ritenga responsabili del sinistro, ex artt. 2043 e 2054 c.c., atteso che il trasportato può invocare, indipendentemente dal titolo del trasporto, i primi due commi dell'art.2054 c.c. per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente e il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno
(ex multis, Cass. 21.5.2014, n. 11270). Può, infine, convenire in giudizio tutti i predetti soggetti in virtù del vincolo di solidarietà nei confronti del terzo danneggiato e della presunzione di pari responsabilità che lega gli uni agli altri, ex artt.2055 e 2054, commi 2 e 3, cod. civ..
Per ciò che concerne invece il titolo della tutela invocata dalla va CP_1 rammentato che la Suprema Corte riconosce il diritto al risarcimento del danno da perdita parentale non solo in caso di decesso, ma anche in caso di lesioni subite dal familiare. Qualora infatti tali lesioni siano gravi al punto da comportare una compromissione del rapporto parentale, inteso come rapporto dinamico-relazionale
(tutelato dalla Costituzione) si può configurare il cosiddetto “danno parentale”.
L'espressione rappresenta quel peculiare aspetto del danno non patrimoniale consistente nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto con il proprio familiare (v. Corte di Cassazione n. 23469 del 28 settembre 2018). Tale particolare voce di danno non patrimoniale consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (v. Cassazione sez. III, 20 agosto 2015, n. 16992). Trattasi di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto il quale è ristorabile in caso non solo di perdita, ma anche di mera lesione del rapporto parentale (Cass. 31 maggio 2003, n.
8827; 20 agosto 2015, n. 16992).
Il caso di specie.
13 Nella specie, dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio e degli scritti difensivi si evince chiaramente che l'attrice abbia voluto agire nei confronti Parte_1 di tutti i soggetti convenuti, sebbene a titolo diverso, al fine di conseguire la condanna solidale dei medesimi al risarcimento del danno, di tal che tutti i predetti soggetti appaiono passivamente legittimati a resistere all'azione. Ciò posto, non vi è dubbio che ella abbia inteso avvalersi in primo luogo della disciplina di Parte_1 maggiore favore prevista dall'art.141 cod. ass., invocando l'obbligo risarcitorio che incombe ai sensi della predetta disposizione normativa sull'assicurazione del veicolo vettore, che ricade nel caso di specie, stante l'assenza di contestazioni sul punto, su HDI Assicurazioni S.p.A.. Sul piano dell'onere della prova, il terzo trasportato, pertanto, in assenza di caso fortuito, dovrà unicamente limitarsi a provare di essere trasportato su un determinato veicolo e che in detta occasione è stato vittima di un incidente stradale, e che sussiste altresì un nesso causale tra le lesioni riportate e l'evento. Nel caso di specie ritiene questo Giudice che l'attrice abbia ottemperato all'onere della prova che su di essa gravava (cfr. Parte_1 art.2697 cod. civ.).
Orbene, muovendo da tale premessa, deve rilevarsi come dall'istruttoria documentale e, precisamente, dalla Relazione Incidente Stradale redatta dai
Carabinieri della Compagnia di Teramo, intervenuti nelle immediatezze del sinistro
(doc. n. 42 fascicolo risulta pacificamente accertato che il giorno Parte_1
20.05.2018, alle ore 22:00 circa, l'autovettura Fiat 500 tg. ET828GA, condotta da mentre percorreva la SP 17 in località San Nicolò a Tordino, Controparte_4 giunta all'altezza dell'intersezione con la SS80, strada con diritto di precedenza, si arrestava al segnale STOP, per poi riprendere subito la marcia in direzione del centro abitato di San Nicolò a Tordino svoltando a sinistra, ed andando a collidere con il motociclo Honda SH300 tg. EF44633, condotto da con a bordo, CP_5 come passeggera, , che percorreva la SS80. Parte_1
La dinamica del sinistro, pertanto, viene così ricostruita: “Il veicolo A arrestava la marcia brevemente per poi riprenderla repentinamente senza avvedersi dell'arrivo del veicolo
“B” che a sua volta percorreva la SS. 80 ad una velocità tale da arrestarsi tempestivamente in presenza di ostacolo prevedibile. Infatti, il veicolo “A” benché si fosse arrestato per rispettare il segnale di “Fermarsi a dare la precedenza”, riprendeva la marcia senza avvedersi o effettuando un'errata valutazione della presenza del veicolo “B”, violando l'art.
145 commi 5° e 10° del C.d.S. in quanto rimaneva parzialmente sulla corsia di marcia
14 percorsa dal veicolo “B”. Si rappresenta che dal sopralluogo effettuato sull'autovettura emergeva che il cambio era posizionato in 2° marcia. Il motociclo, a sua volta, nonostante avesse notato la presenza e l'azione posta in essere dal veicolo “A”, non adeguava la sua velocità nonostante la presenza di un ostacolo prevedibile, quindi non in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza nel suo campo di visibilità. Infatti il conducente del veicolo “B” non riusciva ad arrestare il mezzo tentando solo di evitare il veicolo “A”, spostandosi sulla corsia di sinistra già parzialmente occupata dall'autovettura, violando l'art. 141 commi 2° e 11° del C.d.S.”.
Pertanto, risultando provato lo scontro tra i veicoli e la presenza della Parte_1 quale trasportata nel sinistro, e non emergendo dalle risultanze istruttorie la ricorrenza di alcuna prova liberatoria, deve dichiararsi fondata la domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell'art. 141 cod. ass..
Orbene, risulta innanzitutto processualmente accertato, in fatto, che in data
20.05.2018 nel percorrere, a bordo del motociclo su cui trasportava CP_5
, la S.S. 80, direzione Teramo, dopo aver superato l'abitato della Parte_1
Frazione di San Nicolò a Tordino, entrava in collisione con il veicolo condotto da
Risulta altresì accertato che l'autovettura condotta da Controparte_4 [...]
giunta all'altezza dell'intersezione con la SS80, arrestatasi per CP_4 rispettare il segnale di “Fermarsi a dare la precedenza”, riprendeva subito la marcia in direzione del centro abitato di San Nicolò a Tordino svoltando a sinistra, ed andando a collidere con il motociclo con a bordo, come passeggera, Parte_1
che veniva sbalzata violentemente a terra con gravi lesioni.
[...]
Nel corso dell'istruttoria i testi confermavano la dinamica del sinistro come verbalizzata nella Relazione Incidente dei Carabinieri. Veniva altresì chiarito il punto focale in merito alla presenza o meno del casco indosso alla la Parte_1 stessa afferma di averlo indossato ma che esso era di taglia superiore alla circonferenza del suo cranio e che non aderiva perfettamente, facendo “gioco”. La relazione dei Carabinieri attesta aver rinvenuto il casco in terra a poca distanza dal corpo della regolarmente chiuso, e che lo stesso era di taglia XL, Parte_1 dunque non appropriato alla testa della ragazza, e che per questa ragione nell'urto le era saltato via.
Alla luce di quanto evidenziato è possibile affermare allora che il sinistro effettivamente si sia verificato per le concomitanti condotte colpose del conducente dell'autoveicolo che non ha osservato l'obbligo di dare precedenza (Gambacorta
15 ) e del conducente del motociclo che procedeva a velocità non adeguata CP_4 all'intersezione di due vie ( ). Alle conseguenze dannose riscontrate in CP_5 seguito al sinistro da ha altresì contribuito la condotta colposa Parte_1 della stessa, per aver essa imprudentemente indossato un casco sovradimensionato, che – ancora allacciato – è fuoriuscito dal suo capo non proteggendola nel violento urto.
Ai fini dell'invocato risarcimento a mente dell'art.141 C.d.S., può pertanto affermarsi la responsabilità della Compagnia H.D.I. Assicurazioni S.p.A. in ordine ai danni riportati dalla terza trasportata , con riduzione della stessa Parte_1 per il concorso colposo ai sensi dell'art.1127 c.c. della danneggiata, che con la sua condotta ha contribuito al peggioramento delle lesioni. Per i danni subiti da sulla scorta delle considerazioni svolte sopra, deve essere Controparte_1 dichiarata la responsabilità, in solido, dei convenuti e CP_5 CP_4
- conducenti da ritenersi equamente responsabili nella determinazione del
[...] sinistro, il primo per la velocità non adeguata tenuta in prossimità di un incrocio, la seconda per l'omesso rispetto del segnale di dare la precedenza – nonché dei proprietari dei mezzi coinvolti e e delle rispettive CP_6 Controparte_3 compagnie assicurative H.D.I. ed Anche in questo caso concorre alla CP_7 diminuzione della misura delle responsabilità, la corresponsabilità della condotta colpevole di ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Parte_1
La liquidazione del danno.
Ciò posto in ordine all'an e venendo ad esaminare il profilo concernente il quantum, merita rilevare che nell'atto introduttivo del giudizio, ha chiesto la Parte_1 condanna della Compagnia Assicurativa HDI al risarcimento del danno biologico e del danno morale subito.
In particolare, a questo riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare (cfr.
Cassazione civile, sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972) che vanno superate le categorie di danno morale e danno esistenziale potendo essere risarcito, come unicum, il danno non patrimoniale ex art.2059 c.c., il quale non può essere suddiviso in diverse poste risarcitorie.
Al di fuori dei casi previsti dalla legge, la tutela risarcitoria è estesa ai soli casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, quale è innanzitutto il danno biologico, che
16 costituisce appunto il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute tutelato dall'art.32 Cost.
Passando, quindi, alla liquidazione del danno, ritiene il giudicante di dover in toto condividere la relazione di consulenza in atti, che qui deve intendersi richiamata e trascritta, nell'apprezzamento del metodo analitico utilizzato dal tecnico nominato e dell'estrema chiarezza espositiva.
Il consulente, Dott. esaminata la documentazione medica in atti e Persona_3 dopo aver effettuato un valutazione obiettiva dello stato di salute dell'attrice, ha ritenuto che a seguito della caduta, la stessa abbia riportato un “Grave trauma cranico commotivo con contusioni emorragiche multiple cortico e sottocorticali del giro temporale superiore e medio Sx, del giro frontale inferiore Sx, del lobulo parietale inferiore Sx ed in sede cerebellare Dx. Frattura temporale Dx con irradiazione alla rocca petrosa omolaterale, al corpo dello sfenoide e al processo ptergoideo interno con emotimpano. Frattura mastoidea
Sx con versamento paraclinoideo, frattura composta delle ossa nasali.”
Dalle su descritte lesioni, secondo il professionista incaricato, “è conseguito un periodo
Inabilità Temporanea al 100% di giorni 60, un periodo di Inabilità Temporanea al 75% di giorni 90, un periodo di Inabilità Temporanea al 50% di giorni 180”. Sono altresì residuati “postumi che integrano un danno biologico valutabile nella misura del 35% con evidente incidenza negativa sulla vita di relazione.”
Pertanto, applicando per la liquidazione del predetto danno le Tabelle di Milano correlate all'età della all'epoca del sinistro (17 anni), nel difetto di Parte_1 allegazione e di prova di fattori legittimanti una personalizzazione della predetta liquidazione tabellare, all'infortunata competono le seguenti somme: per danno biologico permanente €.337.500,00 (con personalizzazione max 25% del danno biologico); €.6.900,00 per i 60 dì di ITP al 100%; €.7.762,50 per i successivi 90 dì di
ITP al 75% ed €.10.350,00 per i 180 giorni di ITP al 50 %, €.5.730,00 per spese mediche, per un totale di €.368.242,50 che, decurtato del 50% è pari a €.184.121,25.
Tali postumi secondo l'Ausiliario del Giudice, “non incidono sulla capacità lavorativa specifica della Perizianda in quanto studente universitaria, ma si può prevedere una incidenza negativa sulla propria cenestesi lavorativa in fieri di Operatore nella Tutela e benessere animale, per una maggiore sofferenza ed afflizione nello svolgimento quotidiano delle proprie mansioni”.
17 Le spese mediche esibite dalla difesa della sono ritenute pertinenti con Parte_1
l'evento e congrue con le comuni tariffe vigenti, mentre il CTU non ha previsto future spese mediche.
Ad evasione del quesito relativo alla compatibilità o meno delle lesioni patite dall'attrice ( , con “l'utilizzo da parte della medesima del casco Parte_1 regolarmente allacciato, con indicazione di quali lesioni si sarebbero evitate qualora fosse stato correttamente usato il predetto presidio di protezione” il CTU risponde di ritenere
“compatibili le lesioni cranio-encefaliche riportate dalla Perizianda con l'uso di un casco di protezione non a misura con il cranio della ragazza, che nella caduta si è svettato causando le lesioni riscontrate per una accelerazione rotazionale. Tali gravi lesioni, con un casco regolamentare per la misura della danneggiata, avrebbero comportato in termini di danno una incidenza certamente minore di almeno il 50% rispetto a quello verificatosi”.
Alla liquidazione del danno andrà dunque operata la decurtazione del 50% dell'importo, atteso un contributo causale nella gravità delle lesioni dipeso dal comportamento colposo della danneggiata che ha omesso di indossare un casco adeguato alla misura del suo capo ed, indossando un presidio di protezione troppo largo, ha causato lo svettamento dello stesso al momento dell'urto, con il conseguenziale aggravio delle conseguenze del sinistro.
PERSONALIZZAZIONE PER L'EVENTO DELLA MORTE DEL PADRE
Non può esser riconosciuto, per difetto prova, invece, il danno morale, atteso che lo stesso, pur costituendo una voce descrittiva del danno non patrimoniale suscettibile di valutazione autonoma rispetto al danno biologico (cfr. C. Cost. Sent. 16 ottobre
2014 n. 235 e Cass. Civ., Sezione III, sent. n. 11851/2015), non può essere considerato in re ipsa, dovendo pur sempre, in quanto danno-conseguenza, essere allegato e provato dalla parte, mediante l'indicazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi (Cassazione civile, sez. III,
13/01/2016, n. 339; Cass., 16/2/2012, n. 2228; Cass., 13/5/2011, n. 10527): allegazione e prova che, nel caso di specie, sono mancate del tutto.
Gli importi suddetti, liquidati alla data di emanazione della presente sentenza, sono già espressi in valori monetari attuali, onde non può essere riconosciuta alcuna rivalutazione monetaria.
Non potranno esser riconosciuti, invece, gli interessi c.d. “compensativi”, sulla somma via via rivalutata, in assenza della prova, anche presuntiva (ed invero anche
18 di allegazione) di un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr., Cass. civ. sez. III, 13/07/2018, n.18564).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art.1282 c.civ. (Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n.
9648).
Deve, infine esser riconosciuto il richiesto ristoro del danno patrimoniale afferente le spese mediche sostenute, ritenute congrue dal ctu, e quantificabili in euro per
€.5.730,77.
In merito ai danni sofferti iure proprio dalla madre , il CTU ha Controparte_1 ravvisato che: “I sintomi di un disturbo dell'adattamento, insorgono solitamente in risposta ad un evento stressante duraturo legato, nel caso concreto, alla sofferenza della figlia durante la malattia ed aggravato dalla severità degli esiti riportati dalla ragazza a livello neuro-psichico secondario ad un grave traumatismo cranio-encefalico. La presenza di un fattore stressante cronico, dato dallo stato di malattia della figlia con conseguenze durature, permette di stabilire la cronicizzazione del disturbo dell'adattamento di cui è portatrice la IG.ra . Tale disturbo dell'adattamento cronico grave complicato CP_1 da ansia ed umore depresso ha comportato dei postumi, “che tenuto conto della piena compatibilità delle lesioni con i disturbi di natura soggettiva lamentati, integrano un danno biologico valutabile omnicomprensivamente nella misura del 12%”. Le spese mediche esibite si ritengono pertinenti con l'evento e congrue con le comuni tariffe vigenti per l'importo di €.312,00. Applicando per la liquidazione del predetto danno le vigenti Tabelle ed il fattore età (48 anni all'epoca del sinistro) ed in difetto di allegazione e di prova di fattori legittimanti una personalizzazione della predetta liquidazione tabellare, alla competono le seguenti somme: per Controparte_1 danno biologico permanente €.33.511,00, oltre ad €.312,00 per rimborso spese, per un totale di €.33.823,00, somma che decurtata del 50% per il concorso di colpa della vittima, risulta essere pari ad €.16.911,50.
La suddetta decurtazione va applicata in applicazione del principio del contributo causale della condotta colposa della danneggiata nella causazione della gravità delle lesioni riportate.
19 Per quanto attiene le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dei convenuti e vengono liquidate come da dispositivo.
Per quanto concerne le spese dell'espletate ctu, come liquidate con decreto in corso di causa, le stesse andranno poste integralmente a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M
.
il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da , Parte_1 CP_1
contro
HDI ASSICURAZIONI SPA, ,
[...] CP_5 CP_6
, e
[...] Controparte_11 Controparte_8
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così Controparte_4 provvede:
-accerta la responsabilità delle lesioni subite da in esito al Parte_1 sinistro di cui è causa alla H.D.I. Assicurazioni S.p.A., compagnia assicuratrice del motoveicolo condotto da ove la viaggiava in CP_5 Parte_1 qualità di terza traportata;
-accerta il concorso di colpa della nella causazione dei danni Parte_1 dalla stessa riportati, per non aver ella indossato un casco di misura idonea al suo capo, aggravando in tal modo le lesioni nella misura pari al 50%;
-in conseguenza e per l'effetto, condanna H.D.I. Assicurazioni S.p.A. al risarcimento del danno in favore di pari ad €.184.121,25, già Parte_1 ridotto del 50% per concorso di colpa della vittima, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
alla suddetta somma andrà decurtata la somma già ricevuta in acconto;
-accerta la responsabilità del danno parentale subito da , madre Controparte_1 della infortunata , quale conseguenza diretta del sinistro che ha Parte_1 visto coinvolta la figlia minore, a carico solidale dei convenuti , CP_5
, nonché delle rispettive CP_6 Controparte_8 Controparte_4 compagnie assicuratrici dei mezzi coinvolti nel sinistro H.D.I. Assicurazioni S.p.A. e;
Controparte_7
-condanna i convenuti , , CP_5 CP_6 Controparte_8
H.D.I. Assicurazioni S.p.A. e al Controparte_4 Controparte_7 pagamento in solido della somma di €.16.916,00, già ridotta del 50% per il concorso di colpa della vittima, a titolo di danno riflesso in favore dell'attrice ; Controparte_1
-condanna H.D.I. Assicurazioni S.p.A. al rimborso delle spese di lite in favore di che liquida in complessivi €.5.000,00 per compensi oltre esborsi, Parte_1 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi ed accessori di legge;
-condanna in solido i convenuti , CP_5 CP_6 CP_8
, nonché delle rispettive compagnie assicuratrici dei
[...] Controparte_4
20 mezzi coinvolti nel sinistro H.D.I. Assicurazioni S.p.A. e Controparte_7 al rimborso delle spese del presente giudizio in favore di
[...] Controparte_1 che liquida in complessivi €.5.000,00 per compensi oltre esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi ed accessori di legge;
-pone le spese delle CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Così deciso in Teramo il 23 maggio 2025.
La giudice onoraria
(Carla Fazzini)
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