TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/06/2025, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.
Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2196/2024 R.G.
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Casal di Principe, alla via C. Colombo n. 23/25, presso lo studio legale dell'avv. Salvatore Tornincasa, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
RT
,
[...]
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/02/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio il RT
, chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad usufruire del beneficio
[...] economico di €. 500,00 annui a titolo di contributo alla formazione professionale, con conseguente condanna al pagamento delle somme corrispondenti con riferimento agli anni di servizio prestati a tempo determinato. Nello specifico, l'istante ha dedotto:
a) Di aver prestato servizio alle dipendenze del RT
in forza di un contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023;
b) Di non aver ricevuto il cd. bonus carta docente dell'importo annuale di
€ 500,00, di cui hanno beneficiato esclusivamente i docenti in ruolo;
c) Di aver diritto a tale bonus previsto per l'aggiornamento della loro formazione.
Nel caso in esame, parte ricorrente non ha provato di aver correttamente notificato il ricorso nei confronti del convenuto. CP_1
Parte ricorrente, infatti, alla precedente udienza non ha provveduto alla notifica del ricorso al convenuto e ha chiesto esser autorizzato alla rinotifica.
A fronte della omessa notifica, quindi, con ordinanza del 31/01/2025 è stata disposta la rinnovazione della notifica al convenuto.
Parte ricorrente, quindi, ha provveduto alla rinnovazione della notifica presso indirizzo pec non competente rispetto al presente ricorso, essendo competente l'Avvocatura dello Stato.
Al riguardo, quindi, l'art. 291 c.p.c. prevede che “Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo”.
In base all'art. 307 co. 3 c.p.c. “oltre che nei casi previsti dai commi precedenti,
e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre”.
Pag. 2 di 4 Secondo il dato letterale dell'art. 307 c.p.c. nonché in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1483/2015, Cass. 4529/2000, e Cass.
10295/1998) il termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ha natura perentoria ed il suo mancato rispetto, anche nel rito del lavoro, determina l'estinzione del giudizio con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Tale meccanismo opera sia nel caso di mancata rinnovazione che nel caso in cui la rinnovazione tempestiva sia effettuata con modalità tali da comportarne la nullità.
Secondo la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 1226/2013) “invero, nell'ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano
l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso. (Cass. 3497 del 10.4.99; conf, Cass. n. 13285 del 2000 e 12385 del 2001). La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art.
291 cod. proc. civ. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (Cass. n. 15062 del 2004)”.
Tale ratio decidendi risulta applicabile anche nel caso in esame con la differenza che, trattandosi di rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo di primo grado e non di atto di impugnazione, l'effetto conseguenziale non può essere rappresentato dall'inammissibilità dell'impugnazione con passaggio in giudicato della sentenza impugnata ma l'estinzione per inattività ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Per le ragioni evidenziate deve essere, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio.
Pag. 3 di 4 Nulla per le spese a fronte della contumacia del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- nulla per le spese di lite;
Si comunichi.
Aversa, 12/06/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.
Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2196/2024 R.G.
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Casal di Principe, alla via C. Colombo n. 23/25, presso lo studio legale dell'avv. Salvatore Tornincasa, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
RT
,
[...]
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/02/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio il RT
, chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad usufruire del beneficio
[...] economico di €. 500,00 annui a titolo di contributo alla formazione professionale, con conseguente condanna al pagamento delle somme corrispondenti con riferimento agli anni di servizio prestati a tempo determinato. Nello specifico, l'istante ha dedotto:
a) Di aver prestato servizio alle dipendenze del RT
in forza di un contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023;
b) Di non aver ricevuto il cd. bonus carta docente dell'importo annuale di
€ 500,00, di cui hanno beneficiato esclusivamente i docenti in ruolo;
c) Di aver diritto a tale bonus previsto per l'aggiornamento della loro formazione.
Nel caso in esame, parte ricorrente non ha provato di aver correttamente notificato il ricorso nei confronti del convenuto. CP_1
Parte ricorrente, infatti, alla precedente udienza non ha provveduto alla notifica del ricorso al convenuto e ha chiesto esser autorizzato alla rinotifica.
A fronte della omessa notifica, quindi, con ordinanza del 31/01/2025 è stata disposta la rinnovazione della notifica al convenuto.
Parte ricorrente, quindi, ha provveduto alla rinnovazione della notifica presso indirizzo pec non competente rispetto al presente ricorso, essendo competente l'Avvocatura dello Stato.
Al riguardo, quindi, l'art. 291 c.p.c. prevede che “Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo”.
In base all'art. 307 co. 3 c.p.c. “oltre che nei casi previsti dai commi precedenti,
e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre”.
Pag. 2 di 4 Secondo il dato letterale dell'art. 307 c.p.c. nonché in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1483/2015, Cass. 4529/2000, e Cass.
10295/1998) il termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ha natura perentoria ed il suo mancato rispetto, anche nel rito del lavoro, determina l'estinzione del giudizio con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Tale meccanismo opera sia nel caso di mancata rinnovazione che nel caso in cui la rinnovazione tempestiva sia effettuata con modalità tali da comportarne la nullità.
Secondo la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 1226/2013) “invero, nell'ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano
l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso. (Cass. 3497 del 10.4.99; conf, Cass. n. 13285 del 2000 e 12385 del 2001). La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art.
291 cod. proc. civ. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (Cass. n. 15062 del 2004)”.
Tale ratio decidendi risulta applicabile anche nel caso in esame con la differenza che, trattandosi di rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo di primo grado e non di atto di impugnazione, l'effetto conseguenziale non può essere rappresentato dall'inammissibilità dell'impugnazione con passaggio in giudicato della sentenza impugnata ma l'estinzione per inattività ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Per le ragioni evidenziate deve essere, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio.
Pag. 3 di 4 Nulla per le spese a fronte della contumacia del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- nulla per le spese di lite;
Si comunichi.
Aversa, 12/06/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
Pag. 4 di 4