Art. 17.
Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva sono esercitate da un funzionario della Cassa nominato dal Consiglio su proposta del presidente.
Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva sono esercitate da un funzionario della Cassa nominato dal Consiglio su proposta del presidente.