Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/04/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1596 / 2015 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica in persona del giudice dott. Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno
2015 al numero 1596, e vertente
TRA elettivamente domiciliata in Foligno, piazza Garibaldi, n. 12, presso l'avv. Parte_1
Daria Grilli ed assistita e difesa dall'avv. Claudio Venghi, giusta procura prodotta telematicamente;
ATTORE
CONTRO
(già , elettivamente domiciliata in Città di Castello (PG), CP_1 CP_2
viale Vittorio Veneto, n. 12, presso l'avv. Valerio Collesi che la assiste e difende giusta procura allegata telematicamente;
CONVENUTO
e avente ad oggetto: disciplina della garanzia a prima richiesta;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – Con atto di citazione in riassunzione dinanzi questo Ufficio ritualmente notificato, in esito a declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Pavia, la soc. ha esposto di aver a suo tempo stipulato, quale venditore, un contratto Parte_1
di vendita di macchinari agricoli con (poi per il controvalore CP_2 CP_1
di 1.726.000 euro e di averlo adempiuto integralmente mediante più consegne entro il
Pagina 1 di 9
6.3 del contratto a fornire una “performance guarantee”, appunto una garanzia a prima richiesta di Banca
Intesa San Paolo, per euro 172.600 valida fino al 30 agosto 2013. Può osservarsi sin d'ora che la garanzia ha il seguente testo: “we undertake to pay to you upon receipt of your first written demand declaring the Supplier to in default under the contract and without cavil or argoument, any sum within the limits of amount of guarantee aforesaid, without You needing to prove or show grounds or reasons for your demand of the sum specified therein” (v. doc. 16 allegato alla comparsa del convenuto . CP_2
Espone dunque che – completata la fornitura e senza alcuna precedente richiesta – la con richiesta diretta alla banca il 26 agosto 2013 ha escusso la garanzia e CP_2
che la banca ha pagato il 30 agosto 2013, per la somma di euro 54.094,80.
Contestualmente la banca ha prelevato la corrispondente somma sul conto corrente della società Parte_1
Sostiene quindi, in punto di diritto, che l'escussione è stata indebita per non essere presente o addebitabile alcun inadempimento a carico del venditore e, per l'effetto, domanda dichiarare indebita l'escussione della garanzia e per l'effetto condannare la soc. alla rifusione dell'importo escusso oltre interessi. CP_2
2. – Si costituita anche in riassunzione la soc. sostenendo che la società CP_2 [...]
si era resa inadempiente al contratto, per aver eseguito le consegne pattuite con Pt_1
ritardo rispetto a ciascuna di quelle previste.
Parte Conseguentemente la in tesi dopo aver più volte evidenziato i ritardi alla CP_2
avrebbe escusso parzialmente la garanzia nei limiti della penale contrattualmente stabilita per ogni giorno di ritardo nella consegna, tenendo conto di essere stata altresì – in tesi – destinataria dell'applicazione di penali da ritardo da parte del compratore finale
(un ente dello Stato della Georgia) delle macchine agricole in questione.
3. – Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., le difese hanno ribadito le proprie posizioni e ragioni. La soc. ha sostenuto la non imputabilità di alcun Parte_1
ritardo, sostenendo per un verso l'avverso inadempimento ai termini di pagamento dell'acconto iniziale e per altro verso insussistenza di alcun ritardo quanto alla prima consegna per essere stata disatteso il termine per volontà della che secondo la CP_2
prospettazione non provvedeva a ricevere le merci, anche quando pronte per la
Pagina 2 di 9 consegna (richiamando corrispondenza intercorsa tra le parti sul punto). Quanto alle successive, che non era mai stato contestato alcun ritardo ed anzi, in corso di rapporto,
Parte era stato rilevato che la era pronta alla consegna prima di quanto previsto.
La ha sostenuto, quindi, che in ogni caso la controparte non ha negato i ritardi CP_2 nella consegna, sicchè legittima sarebbe l'applicazione della penale.
4. – Con ordinanza dell'8 marzo 2017 sono stati ammessi i mezzi istruttori, disponendosi l'escussione di testi. Sono stati successivamente sentiti i testi e Tes_1
(che hanno confermato i capitoli di prova formati da parte attrice), all'esito Tes_2 dell'escussione dei quali la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata quindi chiamata, all'esito di rinvii a carattere organizzativo, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 13 dicembre 2023.
In esito al passaggio in decisione la stessa è stata tuttavia rimessa sul ruolo, non risultando la regolarità delle comunicazioni ai difensori già costituiti della CP_2
non emergendo la attualità dello ius postulandi in capo ai detti difensori (non risultando alcuno di essi iscritto presso alcun ordine professionale). La causa è stata quindi interrotta e poi riassunta dall'attore Parte_1
Si è costituita in riassunzione la società spiegando conclusioni adesive a CP_1
quelle in precedenza spiegate.
Su richiesta delle parti la causa è stata quindi chiamata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 23 gennaio 2025, a norma dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte La società chiede di essere rifusa dalla società per aver subito, secondo la CP_2
prospettazione, l'illegittima escussione di una garanzia a prima richiesta di buona esecuzione del contratto fornita tramite la banca Intesa San Paolo ed efficace fino al 30 agosto 2013. I fatti di causa, sotto il profilo delle modalità di avvenuta escussione della garanzia prestata dal terzo sono pacifici tra le parti, posto che non è contestato che effettivamente il 26-28 agosto 2013 la soc. deducendo un inadempimento del CP_2
Parte debitore principale (così formulato declare that the supplier is in Parte_2 default under the contract”), chiese il pagamento di euro 54.094,80 euro alla banca, la quale provvide a pagare – secondo contratto, a prima richiesta – e quindi si rivalse
Parte immediatamente sulla
Pagina 3 di 9 Al riguardo, può evidenziarsi che la natura della responsabilità dedotta può ricondursi a quello contrattuale, essendo obbligata la parte del contratto che sia garantita a prima richiesta da un terzo, a valersi della garanzia secondo buona fede;
pur non avendo alcuna delle parti fatto questione sul punto della natura della responsabilità, in ogni caso spettando all'Ufficio, nell'allegazione dei fatti costitutivi, la qualificazione della domanda, né avendo effettivo rilievo la questione (posto che tra l'altro non si pone alcuna questione inerente la prescrizione), è comunque opportuno chiarire che si tratta, appunto, quanto alla prospettazione, di responsabilità risarcitoria da inadempimento contrattuale.
Ciò posto, venendo al merito dell'odierna controversia, deve in primo luogo rammentarsi che nelle obbligazioni di fonte contrattuale spetta a chi assume l'altrui inadempimento affermare e provare il titolo, potendosi quindi limitare a affermare l'altrui inadempimento, individuando in modo sufficientemente specifico le obbligazioni rimaste inadempiute o non esattamente adempiute. Spetta invece alla parte avversa affermare e dimostrare il proprio adempimento alle obbligazioni indicate, ovvero indicare altri fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Il riparto dell'onere della prova non muta nella presente azione, nella quale il debitore principale (la assume che l'inadempimento affermato dalla Parte_1
controparte contrattuale non sussisteva, pur essendosi questa immediatamente soddisfatta in ragione di una garanzia a prima richiesta.
Ne deriva che spettava a affermare e provare il titolo, indicando quale ragione CP_2
Parte di inadempimento avesse inteso far valere, mentre spettava a dimostrare il proprio adempimento.
Ebbene, – fermo che il contratto è in atti e dunque è provato il titolo in ragione CP_2
Parte del principio di acquisizione – ha affermato che la non ha rispettato i termini di consegna pattuiti, sicchè ella ha chiesto alla banca garante il corrispettivo dovuto a titolo di penale “applicando le penalità convenzionalmente stabilite per ogni giorno di ritardo nella consegna” (v. pag. 10 della comparsa). La misura delle penali applicate risulta dal documento 21 allegato dall'attore alla citazione – documento la cui provenienza non è contestata dalla e che corrisponde a quanto da questi depositato dinanzi al CP_2
Tribunale di Pavia –, che espone per quanto occorrer possa le date di effettiva consegna della merce (voce “actual”) rispetto a quelle previste (voce “delivery schedule”)
Pagina 4 di 9 quantificando, secondo la prospettiva appunto dell'acquirente i giorni di ritardata consegna per ogni partita.
Parte Quanto all'inadempimento che le viene imputato si è difesa in citazione
(avendone avuto notizia già in via stragiudiziale) sostenendo che non le era stata sollevata alcuna contestazione in corso di esecuzione del contratto, che lo stesso era stato integralmente eseguito, che i ritardi erano stati tollerati sicchè non potevano essere ragione di applicazione di penali, e che, in ogni caso, il posticipo nell'inizio delle consegne era stato causato dall'omesso versamento dell'acconto previsto alla stipula che la prima tranche, pronta alla consegna prima del termine, non veniva ritirata per tempo,
e veniva differita su richiesta dell'acquirente.
Ciò posto, non può che rilevarsi, in primo luogo che, sul piano del fatto, è pacifico tra le parti che le consegne (da eseguirsi franco stabilimento venditore) sono state eseguite in date successive rispetto a quelle previste dal contratto: posta l'allegazione, da parte dell'attore, del relativo documento e l'assenza di alcuna specifica contestazione
(salvo quanto si dirà) deve anche ritenersi che le consegne siano state effettuate come da documento 21 secondo i tempi e i quantitativi per partite ivi descritti (e dunque, per l'intera fornitura di 1200 pezzi, per il controvalore di 1.726.000 euro, tra il 3 aprile 2013
e il 22 maggio 2013).
Osservato che il contratto (del 26 febbraio 2013) prevedeva che le consegne avrebbero dovuto avere luogo per 260 pezzi il 15 marzo 2013, e poi per ulteriori 260 ogni volta, il 31 marzo 2013, il 15 aprile 2013, il 30 aprile 2013 e infine per 160 pezzi il
15 maggio 2013, deve rilevarsi dunque che le consegne sono avvenute:
i. quanto alla prima partita, con più consegne tra il 3 aprile e il 10 aprile;
ii. quanto alla seconda partita, con più consegne tra il 10 aprile e il 24 aprile;
iii. quanto alla terza partita, con più consegne tra il 24 aprile e il 10 maggio;
iv. quanto alla quarta partita, con più consegne tra il 13 maggio e il 20 maggio;
v. quanto all'ultima partita, con tre consegne tra il 20 maggio e il 22 maggio.
Parte Deve a questo punto osservarsi che la società attrice ha prodotto corrispondenza commerciale tra le parti via mail ordinaria (in assenza di alcuna contestazione della controparte) dalla quale si evince che la prima partita era dichiarata pronta alla consegna il 14 marzo 2013 e – in esito alla risoluzione delle problematiche inerenti il pagamento dell'acconto previsto e la stipulazione delle garanzie – la stessa era ancora pronta alla
Pagina 5 di 9 consegna il 18 marzo 2013 – e la comunicava il 27 marzo di “predisporre l'inizio CP_2
Parte del carico a partire dal 2 aprile” segnalando – su precedente sollecitazioni della – che avrebbe comunicato i riferimenti dello spedizioniere “in giornata”.
E' dunque evidente che, pronte le macchine per la consegna fin dal 14 marzo (v. mail del 14 marzo 2013, doc. 6 dell'attore) – quantomeno con riferimento alla prima tranche di consegne – solo il 27 marzo 2013 la corrispose l'anticipo previsto in contratto CP_2
(vedi mail del 27 marzo 2013, doc. n. 9 dell'attore) e ancora a detta data non aveva fornito, come pattuito, il mandato irrevocabile per il pagamento del saldo né l'appendice di polizza CE (vedi ultima mail richiamata), né indicato gli spedizionieri incaricati della ricezione: la a quel punto, dopo il pagamento dell'acconto, chiedeva CP_2
“l'emissione del performance”, cioè della garanzia.
E' dunque chiaro (v. il contratto, art. 6.3) che contrattualmente era previsto che solo all'esito del pagamento dell'anticipo il venditore avrebbe emesso la garanzia di buona esecuzione (alla quale le parti si riferiscono come performance guarantee) e dunque sul punto sono del tutto infondate le tesi di parte convenuta volte a sostenere, per CP_2 dimostrare l'avverso inadempimento, di aver pagato l'acconto solo ricevuta evidenza della stipula della performance guarantee (vedi comparsa, pag. 9).
Ciò posto, non può che ritenersi che il ritardo nell'inizio della prima consegna, con fornitura dichiarata pronta alla consegna il 14 marzo allo stabilimento del venditore e ritirata a partire dal 3 aprile, è certamente imputabile al compratore sicchè in ogni CP_2
caso non sono dovute penali commisurate dal compratore in euro 16.318 quanto alla prima partita.
E' poi parimenti evidente che se il compratore ha dato causa allo slittamento della prima consegna a data successiva a quella prevista per la consegna anche della seconda partita (che era prevista in contratto per il 31 marzo 2013), non può dolersi del mancato rispetto di detto termine. Ciò rileva quindi per quanto riguarda la seconda partita per le quali sono state computate penali per 10.730 euro.
Posti tali rilievi quanto all'imputabilità del mancato rispetto dei tempi di consegna della prima e della seconda partita, in ogni caso non può che rilevarsi che, effettivamente, non vi è alcuna prova della circostanza, invece sostenuta dal convenuto
Parte in comparsa, che siano state mosse contestazioni dalla stessa alla CP_2 CP_2
quanto al mancato rispetto delle tempistiche di consegna.
Pagina 6 di 9 Posto che i capitoli di prova al riguardo formulati (n. 2 e 8) – e non ammessi dal precedente istruttore – erano evidentemente del tutto generici e che in ogni caso vi è stata istanza di rinvio per precisazione delle conclusioni (né richiesta conclusionale di ammissione) non è stato fornito neppure un elemento di prova scritta inerente la circostanza che la abbia inteso, nemmeno in fase avanzata di esecuzione del CP_2
Parte contratto, né contestare i ritardi, né invitare la a rispettare le scadenze contrattuali.
Al contrario, come correttamente fa constare parte attrice, è in atti uno scambio di mail dove il 30 aprile 2013 (con ultima consegna prevista contrattualmente al 15 maggio) la chiede “qualora fosse possibile” di anticipare i prossimi carichi. CP_2
Espone che “secondo il programma da lei inviato, dopo il carico previsto per il 3 maggio, andiamo al 15 (2 camion). Mi faccia sapere se è possibile anticipare di qualche giorno, visto che ho notato che questa settimana eravate pronti prima”. Parte A detta mail replica la “faremo il possibile ma potremo saperlo solo martedì 7
c.m.”.
Ebbene, risulta dal documento formato dalla che, dopo la consegna del 3 CP_2
maggio la successiva è stata eseguita il 10 maggio, sicchè la richiesta di anticipazione – che non aveva alcuna caratteristica di invito a rispettare la diversa scadenza contrattuale a suo tempo prevista al 15 aprile, bensì di mera richiesta, si direbbe di cortese richiesta di anticipazione di un termine invece successivo e non già precedente – è stata anche accolta ed eseguita.
Ancora, le mail prodotte da pagina 10 a pagina 15 con il doc. 2 allegato alla comparsa dinanzi questo Ufficio (recante l'intera documentazione di parte CP_2
depositata dinanzi al Tribunale di Pavia) – non rivestono mai carattere di contestazione di un ritardo o dell'invito al rispetto di scadenze contrattuali, invece esponendo un costante contatto per la migliore gestione della fornitura.
Ciò posto non risulta che la ricevuta l'ultima partita il 22 maggio 2013, abbia, CP_2 prima dell'escussione della garanzia il 28 agosto 2013, come si è detto, mai contestato alcun ritardo in corso di esecuzione del contratto, né risulta che abbia mai invitato la
Parte a rispettare le scadenze contrattuali, neppure per quanto riguarda la terza, la quarta e la quinta partita (posto in ogni caso quanto detto per la prima e la seconda).
Tale comportamento ha conseguenze in punto di diritto.
Nell'ambito di un contratto di vendita a consegne ripartite in cinque partite cadenti in
Pagina 7 di 9 date tanto ravvicinate per un verso l'omessa contestazione del ritardo e per altro verso l'omessa sollecitazione, diretta dal compratore al venditore, al rispetto dei termini di consegna a suo tempo pattuiti, rende evidente, secondo buona fede oggettiva, la tolleranza del compratore rispetto allo slittamento dei termini di consegna, sicchè egli non può, in successivo momento, pretendere il pagamento della penale a suo tempo pattuita.
Nel caso di specie, infatti, sotto un profilo di fatto, è del tutto evidente che, quanto alle prime scadenze, per un verso era pacifico tra le parti che, in difetto del pagamento dell'anticipo da parte del compratore e in difetto del successivo rilascio della garanzia di buona esecuzione, le consegne dei beni compravenduti non avrebbero dovuto avere luogo, sicchè alcun ritardo può seriamente ascriversi al venditore;
per altro verso poi, nei quaranta giorni successivi il venditore, senza mai ricevere alcun sollecito, e senza essere mai richiamato al rispetto dei termini contrattuali nonostante l'evidente superamento degli stessi, ha consegnato l'intera quantità di merce prevista.
Ebbene, la tolleranza del ritardo conforma la buona fede nella fase esecutiva del contratto, nel senso che è contrario alla buona fede esecutiva dapprima non muovere alcuna contestazione quanto al mancato rispetto dei termini contrattuali e, poi, assumere dovuta, per le stesse ragioni, la penale contrattuale.
Il principio, più volte affermato in tema di risoluzione per inadempimento fondata su clausola risolutiva espressa (Cass. civ, Sez. II, 5 maggio 2022, n. 14195; Cass. civ., Sez.
III, 8 luglio 2020, n. 14240; Cass. civ., Sez. II, 31 ottobre 2013, n. 24564; Cass. civ.,
Sez. III, 22 ottobre 2004, n. 20595), atteso che la buona fede è canone interpretativo ed applicativo di tutte le previsioni contrattuali, è chiaramente applicabile alla fattispecie della clausola penale ove ricorrano i medesimi presupposti (l'evidenza del ritardo, la mancata contestazione dello stesso, il mancato richiamo al rispetto del contratto) e, quindi, la specifica e concreta dinamica esecutiva del rapporto evidenzi l'insorgenza di un affidamento, ragionevolmente fondato, di una parte nella tolleranza dell'altra.
Nel caso di specie, poi, la buona fede oggettiva avrebbe vieppiù onerato il compratore, se intendeva dolersi del ritardo accumulato nella consegna delle varie partite nell'arco dei previsti 60 giorni (con ritardo complessivo, quanto alla conclusione della fornitura, di 7 giorni) all'esito dello slittamento della prima consegna di ben 18 giorni per sua colpa, di renderlo chiaro: e ciò sia in ragione dell'esistenza di un suo
Pagina 8 di 9 mezzo di pagamento immediato (il mandato irrevocabile per il pagamento) che ragionevolmente non gli avrebbe consentito di applicare la penale immediatamente nel corso della fornitura (e rendere così evidente il proprio interesse a valersi della penale), sia in ragione dell'esistenza della garanzia di buona esecuzione con scadenza oltre tre mesi dopo la conclusione della fornitura.
Nè vale a modificare il quadro che si va esponendo la conoscenza, da parte del venditore, della destinazione del bene ad un ulteriore compratore finale: fermo ancora che lo slittamento delle prime forniture è dovuto al compratore è questi che CP_2
sopporta il rischio del proprio adempimento nei confronti del terzo compratore ulteriore, ben potendo – e dovendo – valersi dei mezzi previsti dall'ordinamento, nei confronti del proprio fornitore, per chiederne l'adempimento tempestivo, e in difetto, non potendo ritrattare la tolleranza manifestata nel corso dell'adempimento del contratto.
Parte Ne deriva, in definitiva, che è fondata la domanda di rifusione formulata dalla nei confronti della per l'intero ammontare della penale escussa da quest'ultima CP_2
valendosi della garanzia a prima richiesta.
Sulla somma da rifondere spettano, come domandati, interessi dal giorno successivo alla data del fatto dannoso, del 30 agosto 2013, in misura legale ex art. 1284 co. 1 cod. civ., fino alla data della notifica della citazione dinanzi al Tribunale di Pavia che risulta ricevuta il 26 marzo 2014 (v. copia della cartolina infra all'atto di citazione in riassunzione) e, da quella data, al tasso previsto dall'art. 1284 co. 4 cod. civ. e fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo il d.m.
55/2014 e s.m.i., alla luce del valore della causa e dello svolgimento di tutte le fasi di giudizio (minimi:
7.052 euro;
massimi: 21.155 euro).
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, respinta ogni diversa domanda o eccezione, così definitivamente provvede nella causa di cui in epigrafe:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna al pagamento in favore di CP_1 della somma di euro 54.094,80 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. Parte_1
1 cod. civ. dal 31 agosto 2013 al 26 marzo 2014 e al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 cod. civ. dal 27 marzo 2014 all'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che CP_1 Parte_1
Pagina 9 di 9 liquida in misura di euro 8.000 oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Perugia il 23 aprile 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
Pagina 10 di 9