Sentenza 15 gennaio 2003
Massime • 2
In virtù del principio di regolarità causale, tutti gli antecedenti in mancanza dei quali un determinato evento dannoso non si sarebbe verificato debbono ritenersi causa del medesimo, salvo che non si accerti, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, cod. pen., applicabile anche nel giudizio civile, che la causa prossima sia stata da sola idonea a produrla; accertato il concorso delle cause nella produzione dell'evento, la graduazione delle responsabilità ai fini del risarcimento dei danni deve essere effettuata avendo esclusivamente riguardo al loro grado di incidenza eziologia ed alla gravità della colpa di ciascuno dei concorrenti (Nella specie, concernente un incidente stradale occorso tra due autoveicoli i cui conducenti, rispettivamente, procedevano a velocità elevata in un centro abitato e non rispettavano l'obbligo di precedenza, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva, dando rilievo assorbente al profilo - in sè - della proprietà temporale della relativa violazione, ritenuto il secondo conducente responsabile dei danni nella misura del 75% in quanto, violando l'obbligo di precedenza, avrebbe trasformato la condotta colposa del primo conducente da meramente potenziale a concretamente idonea a provocare il sinistro).
La liquidazione del danno biologico deve essere effettuata in base al criterio equitativo di cui agli artt. 1223 e 2056, cod. civ., potendo il giudice ispirarsi anche a criteri standardizzati e predeterminati, assumendo quale parametro un determinato valore medio per punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari purché ciò attui flessibilmente, deferendo così una regola ponderale su misura per il caso specifico, essendo però necessario che egli motivi congruamente in ordine all'adeguamento della regola ponderale alle circostanze del caso concreto, ovvero alla gravità delle lesioni, agli eventuali postumi permanente, all'età, all'attività svolta, alle condizioni sociali e familiari del danneggiato (Nella specie, la S.C., ha cassato la sentenza di appello, che aveva riformato la sentenza di primo grado, riducendo il valore del punto di invalidità, senza motivare sulle ragioni giustificatrici di siffatta riduzione).
Commentario • 1
- 1. Manutenzione delle strade e responsabilità della p.a. ex art. 2051 c.c.Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 novembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VO RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMILIO FAÀ DI BRUNO 43, presso lo studio dell'avvocato AUGUSTO DEL SETTE, che lo difende unitamente all'avvocato ALDO TEDESCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA, in persona del Legale Rappresentante, Amministratore, Delegato Dr. Giampaolo BRUGNOLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRA PAPA 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO TRICANICO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
IN BE, TORO ASSIC SPA;
- intimati -
e sul ricorso n. 10512/01 proposto da:
VO RI;
- controricorrente e ricorrente incidentale che non ha presentato il ricorso nel termini prescritti dalla legge -
contro
ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA, in persona del legale Rappresentante, Amministratore Dr. Giampaolo Brugnoli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRA PAPA 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO TRICANICO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale parte diligente - nonché
contro
IN BE, TORO ASSIC SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 532/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, sezione seconda civile emessa il 10/5/2000 depositata il 17/08/00;
RG. 430/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato AUGUSTO DEL SETTE;
udito l'Avvocato GIOVANNI NERVI (con delega Avv. Francesco Tricanico);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del 1, 2, 5^ motivo di ricorso, accoglimento del 3^ e 4^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 7/11 maggio 1994 NR LD conveniva davanti al tribunale di Brescia AM AN e la s.p.a. Ina Assitalia per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale verificatosi il 5.5.1993 sulla S.S. n. 235 Brescia - Orzinuovi fra l'auto Fiat Croma, condotta dall'attore, e la Ford Sierra del convenuto.
Assumeva l'attore che il fatto era accaduto per il sopraggiungere dell'auto del convenuto ad alta velocità in direzione opposta rispetto a quella da cui proveniva la Croma, che stava effettuando la svolta a sinistra.
Resistevano i convenuti, assumendo che l'attore aveva effettuato la svolta a sinistra senza concedere la dovuta precedenza, allorché l'auto Ford si trovava a distanza ravvicinata. Il AN proponeva domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei propri danni.
Il Tribunale, con sentenza depositata il 24.2.1998, riteneva la corresponsabilità di entrambi gli automobilisti.
Proponeva appello il LD ed appello incidentale l'Assitalia. La corte di appello di Brescia, con sentenza depositata il 17.8.2000, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava il LD responsabile del sinistro nella misura del 75% ed il AN nella misura del 25% e per l'effetto determinava in 64.526.726 l'ammontare del risarcimento, al lordo di rivalutazione - ed interessi, condannando il AV alla restituzione della somma di L. 124.272.874, oltre interessi, in favore dell'INA, incassate a seguito di ordinanza emessa dal g.i. del tribunale, a norma dell'art. 186 quater c.p.c.. Riteneva la Corte di merito che, per quanto il AN viaggiasse a 102 Km/h in centro abitato, detto comportamento integrava solo una contravvenzione stradale, fino al momento in cui il LD non prendeva la malaccorta decisione di intersecare la corsia di marcia del AN;
che solo in questo momento il pericolo potenziale, connesso all'alta velocità, diveniva concreto;
che fino a tal momento il AN non aveva altro motivo per rallentare che il doveroso rispetto del limite di velocità e non l'esistenza di una situazione che lo ponesse in allarme che, invece, il LD pose in essere una situazione concreta di pericolo, pur potendo avvistare l'auto proveniente in senso contrario;
che l'osservazione del c.t.u., secondo cui se il AN avesse tenuto una velocità non superiore ai 50 km/h avrebbe potuto arrestare la macchina, non tiene conto del fatto che il AN teneva detta velocità di km/h 102, quando la situazione del traffico non imponeva affatto di frenare.
Riteneva la corte di appello che il danno patrimoniale andasse liquidato sulla base del triplo della pensione sociale del maggio 1993, pari a L. 11.851.200.
Quanto al danno biologico, riteneva la corte di appello era "congruo" liquidarlo in L. 3 milioni a punto di invalidità, per complessive L. 73.500.000.
Avverso questa sentenza ha proposto il LD ricorso per cassazione, (n. 10512/2001), notificato il 9-13.2.2001, ma non depositato.
Avverso detto ricorso ha proposto controricorso l'INA. Successivamente il LD ha proposto altro identico ricorso, notificato il 30.3.2001 (n. 8882/01), regolarmente depositato. Anche avverso questo secondo ricorso ha proposto controricorso l'INA.
Il LD ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, a norma dell'art. 335 c.p.c. Va quindi dichiarata l'improcedibilità del ricorso(n.
10512/2001), notificato il 9-13.2.2001, non essendo stato lo stesso depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c.. L'improcedibilità di detto ricorso non comporta l'inammissibilità del secondo ricorso notificato il 30.3.2001 e regolarmente depositato.
Infatti il principio di consumazione dell'impugnazione - mentre non consente a chi abbia già proposto una rituale impugnazione - di proporne una successiva (di diverso o identico contenuto) - non esclude, fatti salvi determinati limiti, che, dopo la proposizione di un'impugnazione viziata, possa esserne proposta una seconda immune dai vizi della precedente e destinata a sostituirla. In particolare, per espressa previsione normativa (art. 353 e 387 c.p.c., rispettivamente per l'appello e per il ricorso per cassazione), la consumazione del diritto d'impugnazione presuppone l'esistenza - al tempo della proposizione della seconda impugnazione - di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente;
sicché, in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, ben è consentita la proposizione di una (altra) impugnazione (di contenuto identico o diverso) in sostituzione della precedente viziata, sempreché il relativo termine non sia decorso e tenendo presente, a tale riguardo, che la tempestività della seconda impugnazione è da verificare con riferimento non solo al termine annuale ma anche al termine breve, il quale decorre in mancanza di anteriore notifica della sentenza appellata dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante (Cass. 23 gennaio 1998, n. 643).
2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., in relazione agli artt. 142 e 143 cod. strad. nonché
l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione agli artt. 142 e 143 cod. strad..
Lamenta il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che il limite di velocità previsto dall'art. 142 cod. strad. fosse subordinato ad una valutazione soggettiva del conducente, che, invece, operava solo al fine di ridurre ulteriormente tali limiti di velocità prefissati dal legislatore.
3. Il motivo è infondato e va rigettato.
Infatti la sentenza impugnata, contrariamente all'assunto del ricorrente, non ha ritenuto che i limiti di velocità fissati dalle norme del codice stradale andassero subordinati ad una valutazione soggettiva.
4. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 142 e 143 cod. strad. e 2043 c.c., nonché l'omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione al disposto degli artt. 142, 143 cod.
strad. e dell'art. 2043.
Lamenta il ricorrente AN che erratamente la corte di merito ha ritenuto che la situazione di pericolo, dovuta alla velocità di 102 km/h a fronte dei 50 km/h permessi nel centro abitato, dava luogo solo ad un'ipotesi di pericolo potenziale, che divenendo attuale solo per il comportamento del LD, comportava il concorso di colpa di quest'ultimo nella misura del 75%. Ritiene il ricorrente che è lo stesso legislatore che nell'ambito dei centri urbani valuta la pericolosità della velocità e, quindi, la prevedibilità del pericolo, per cui anche il AN, che viaggiava a detta velocità eccessiva, versava in condizione di pericolo attuale e non solo eventuale di sinistro, essendo del tutto prevedibile che a quella velocità potesse realizzarsi un incidente con un soggetto antagonista momentaneamente distratto. Secondo il ricorrente, erratamente il giudice di appello ha ritenuto che, fino all'intersezione della strada da parte del LD, il GA non aveva altra ragione di ridurre la velocità a quella legale, se non il rispetto della norma stradale, non essendo prevedibile alcun sinistro.
Ritiene il ricorrente che la corte di appello non ha dato la dovuta considerazione a quanto ritenuto sia dal c.t.u. che dal tribunale, secondo cui, se il GA avesse proceduto nei limiti di velocità di legge (50 km/h) egli avrebbe potuto frenare, evitando l'incidente, stante la reciproca avvistabilità dei due veicoli antagonisti.
5.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia parzialmente fondato. Osserva questa Corte che, a parte la dibattuta questione se la norma di cui all'art. 1223 c.c. regoli il nesso di causalità giuridica, mentre il nesso di causalità materiale sia regolato esclusivamente dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., con conseguente distinzione tra causalità di fatto (contenuta nella struttura dell'illecito ed avente come referenti le predette norme penali) e causalità giuridica (contenuta nella struttura della valutazione del danno, di cui agli artt. 2056-1223 c.c.), sta di fatto che per giurisprudenza pacifica il criterio in base al quale sono risarcibili i danni conseguiti dal fatto illecito (o dall'inadempimento in tema di responsabilità contrattuale), deve intendersi, ai fini della sussistenza del nesso di causalità, in modo da comprendere nel risarcimento i danni indiretti e mediati, che si presentino come effetto normale, secondo il principio della c.d. regolarità causale (Cass. 6.3.1997, n. 2009; Cass. 10.11.1993, n. 11087; Cass. 11.1.1989, n. 65; Cass. 18.7.1987, n. 6325; Cass. 20.5.1986,n. 3353;
Cass. 16.6.1984, n. 3609). Pertanto un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cd. teoria della condicio sine qua non): ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante non appaiono del tutte inverosimili (cd. teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, la quale in realtà, come è stato esattamente osservato, oltre che una teoria causale, è anche una teoria dell'imputazione del danno).
5.2. La norma di cui all'art. 1227, c. 1, c.c., applicabile anche in tema di responsabilità aquiliana, a norma dell'art. 2056 c.c., concernente il concorso del fatto colposo del danneggiato, come nella fattispecie, si limita a fare applicazione concreta alla colpa del danneggiato del più generale principio di causalità, per cui il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima, atteso che il danno che un soggetto arreca a sè stesso non può essere posto a carico dell'autore della causa concorrente, sia per il principio che il risarcimento va proporzionato all'entità della colpa di ciascun concorrente, sia per l'esigenza di evitare un indebito arricchimento. Nella fattispecie la corte di merito ha ritenuto che l'evento dannoso subito dall'attore sia ascrivibile per il 25% al comportamento colposo del convenuto, che ha tenuto una velocità eccessiva e per il 75% al comportamento del LD (attore danneggiato), che ha intersecato la mezzeria del convenuto, senza dare allo stesso la precedenza.
Secondo la costante giurisprudenza di questa corte, in tema di incidenti stradali, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico. Sennonché nella fattispecie la sentenza impugnata non si sottrae alle censure del ricorrente.
5.4. Infatti la suddetta graduazione dell'efficienza causale dei. diversi comportamenti colposi dei due conducenti è fondata su una considerazione logico giuridica della sentenza impugnata, che è errata, e cioè che il comportamento del AN (velocità doppia di quella consentita) di per sè, integrava una mera contravvenzione alla norma che stabiliva il limite della velocità e quindi una situazione di pericolo potenziale, poiché la provenienza in senso contrario dell'auto del LD non poteva costituire ragione concreta di allarme. Secondo la corte di merito fu il comportamento del LD a trasformare il pericolo potenziale, connesso alla condotta del GA, in pericolo concreto.
5.5. Osserva questa Corte che va ribadito il principio, cui sembra ispirarsi il giudice di appello, secondo cui in materia di sinistri stradali, la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione non è di per sè fonte di responsabilità civile, ove tale violazione non si ponga quale elemento causale rispetto all'evento dannoso (Cass. 29 novembre 1995, n. 12390; Cass. civ., 29 gennaio 1982, n. 587). Sennonché è logicamente contraddittoria e giuridicamente errata la sentenza impugnata allorché afferma che il comportamento del AN costituiva un comportamento integrante solo contravvenzione stradale, fino al momento in cui, il LD non intersecò la strada, poiché solo in quel momento si creava una situazione di pericolo concreto.
Se, infatti, la sentenza impugnata intende dire che, finché non intervenne l'intersecazione della strada da parte del LD, il LI non era responsabile che di contravvenzione stradale, dice una cosa "lapalissiana" e come tale irrilevante sotto il profilo motivazionale. Infatti la responsabilità, che qui si discute, è in relazione all'evento dannoso.
È chiaro che fino ad un attimo prima di ogni incidente stradale, ogni conducente, se guida l'auto violando specifiche norme, non può essere responsabile che di dette contravvenzioni, per il semplice fatto che il sinistro non si è ancora verificato.
Ma tanto vale non solo per il danneggiante, ma anche per il danneggiato, che abbia concorso nella produzione del sinistro.
5.6. Se, invece, la sentenza intende dire che la sola violazione della norma sul limite della velocità, da parte del AN, non sarebbe stata sufficiente a determinare il sinistro, per cui detto comportamento sarebbe rimasto "a livello" di contravvenzione stradale, egualmente dice cosa irrilevante sotto il profilo motivazionale, in tema di nesso di causalità e concorso di cause, che, come sopra detto, si fonda proprio sul principio che tutti gli antecedenti, in mancanza dei quali un evento dannoso non si sarebbe verificato, debbono considerarsi sue cause, abbiano essi agito in via diretta e prossima o in via indiretta e remota, salvo il temperamento di cui all'art. 41, comma 2, c.p., secondo cui la causa prossima sufficiente da sola a produrre l'evento esclude il nesso eziologico fra questo e le altre cause antecedenti, facendole scadere al rango di mere occasioni (Cass. 13 settembre 2000, n. 12103). Infatti, eguale discorso potrebbe farsi per il danneggiato LD, una volta che il giudice di merito ha ritenuto il concorso di cause e non la colpa esclusiva di uno dei due conducenti: la sola violazione della norma sulla precedenza da parte del danneggiato non sarebbe stata da sola sufficiente a determinare l'evento e sarebbe rimasta "a livello" di contravvenzione stradale, se con ci fosse stato il concorrente comportamento colposo del conducente antagonista nella determinazione dell'evento dannoso. Il vizio logico giuridico, in cui è incorsa l'impugnata sentenza, è quello di aver graduato l'entità delle colpe concorrenti (rectius:
l'efficienza causale de i comportamenti colposi concorrenti) sulla base della priorità, nel senso che il comportamento colposo del LD trasformava il comportamento colposo del LI da potenzialmente idoneo a generare un sinistro (quindi come tale rilevante solo in sede contravvenzionale) a concretamente idoneo a generare l'incidente per cui è causa (e quindi, come tale, rilevante in sede di responsabilità aquiliana).
5.7. Sennonché ciò non costituisce motivazione idonea a fondare una graduazione delle colpe concorrenti, ma solo ripercorre la scansione temporale delle colpe concorrenti nella produzione dell'illecito aquiliano. Quale, poi, delle due cause si sia verificata per prima, rendendo realizzabile l'evento dannoso al sopraggiungere dell'altra, non è di per sè rilevante ai fini della graduazione delle colpe, la quale, invece, deve fondarsi sulla gravità delle rispettive colpe e sull'entità delle conseguenze che ne sono derivate (art. 1227, c. 1 c.c. e 2055, c. 2, c.c.). In altri termini, ed in buona sostanza, una volta ritenuto il concorso di cause, la corte di appello non avrebbe potuto ritenere la maggiore responsabilità del LD, perché questi rendeva concreto il pericolo potenziale connesso all'alta velocità tenuta dal LI, ma solo ritenendo la violazione della norma sulla precedenza come un comportamento colposo più grave rispetto a quello della violazione del limite della velocità e con maggiore efficienza causale nel determinare l'evento dannoso, in relazione al caso concreto.
6.1. Altro vizio logico giuridico della decisione impugnata consiste nell'aver ritenuto che, ai fini dell'illecito aquiliano in questione, la colpa (rilevante in sede aquiliana) del LI sorgeva solo a seguito dell'intersecazione della strada da parte del LD, poiché solo in quel momento il pericolo da potenziale diventava concreto, in quanto in quel momento si creava "una situazione di allarme" e quindi di prevedibilità del sinistro, anche se ormai era troppo tardi per evitarlo.
Infatti, premesso che nella fattispecie la colpa addebitata al LI è quella specifica e non quella generica (quest'ultima fondata sulla prevedibilità in concreto e non solo in astratto da parte dello homo eiusdem professionis et condictionis), va osservato che in tema di colpa specifica, ad integrare la colpa medesima basta l'inosservanza della regola cautelare imposta dalla legge, regolamento, ordine o disciplina, purché, beninteso, l'evento sia riconducibile al tipo di evento che tale regola intende prevenire, per cui non vale invocare la mancanza del requisito della prevedibilità, essendo questa insita nello stesso precetto normativo violato, nel senso che è stato lo stesso legislatore a prefigurarsi una volta per tutte la pericolosità di una certa situazione (nella specie la violazione del limite di velocità nei centri abitati), tanto da dettare precise regole precauzionali per ovviarvi (Cass. pen. Sez. 4^, 2.2.1990, n. 1501, Iannuzzi).
6.2. Una volta accertato che la violazione di quella regola si è verificata con coscienza e volontà e che essa ha concorso a determinare l'evento dannoso, non vi è spazio per accertare anche se vi era la prevedibilità dell'evento (salva l'ipotesi dell'assoluta anormalità dello stesso, per il principio della causalità adeguata), e quindì anche per accertare quando è sorta la prevedibilità di detto evento, rimanendo solo da accertare l'entità della gravità della violazione, - sotto il duplice profilo di quanto il trasgressore si sia discostato dal comportamento dovuto e di quanto tale violazione abbia inciso nella produzione dell'evento.
Essendo incorsa la motivazione della sentenza impugnata nei suddetti vizi logico-giuridici su punto decisivo della decisione, va accolto il secondo motivo di ricorso.
7. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza in relazione ad un punto decisivo della controversia.
Secondo il ricorrente la sentenza impugnata, dopo aver ritenuto che era carente di particolare motivazione la sentenza di primo grado, nell'aver liquidato il danno biologico in L. 3.979.591,936 a punto, ritiene "congruo" liquidare detto punto di invalidità per permanente in L. 3 milioni, senza motivare in alcun modo detta liquidazione.
Ritiene il ricorrente che, mentre il valore del punto di invalidità fissato dal tribunale era tratto dalle "tabelle" in uso presso gli uffici del distretto della corte di appello di Brescia, il valore del punto fissato dalla sentenza impugnata da una parte non fa riferimento ad alcuna tabella e dall'altro è privo di ogni motivazione.
8.1. Il motivo è fondato e va accolto.
Osserva questa Corte che nell'evoluzione dei criteri relativi alla liquidazione del danno biologico si è affermato che detta liquidazione non può avvenire secondo i principi di cui all'art. 4 l. n. 37/1977, che si riferisce, nell'ambito dell'azione diretta contro l'assicuratore al pregiudizio patrimoniale conseguente alla menomazione della capacità di produzione del reddito personale, ed occorre far riferimento al criterio equitativo, di cui all'artt. 2056 e 1223 c.c.. Correttamente, pertanto, nella fattispecie la sentenza impugnata ha riformato la sentenza di primo grado su detta questione.
Nella necessità di rendere effettiva la valutazione equitativa del danno biologico, il giudice di merito deve considerare le circostanze del caso concreto, e specificamente, quali elementi di riferimento pertinenti, la gravità delle lesioni, gli eventuali postumi permanenti, l'età, l'attività espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato.
Può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, purché ciò attui flessibilmente, definendo così una regola ponderale su misura per il caso specifico. Ed, un criterio valido di liquidazione equitativa del danno alla salute quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari;
onde la decisione che ricorre a tale criterio non è di per sè censurabile in sede di legittimità, purché sia sorretta da congrua motivazione in ordine all'adeguamento del valore medio del punto alla peculiarità del caso.
Condizioni di corretta applicazione di tale criterio debbono essere il suo collegamento al danno specifico e la sua personalizzazione Cass. 22.5.1998, n. 5134; Cass. 16.11.1998,n. n. 11532; Cass. 13.5.1995, n. 5271; Cass. 11.11.1996, n. 9835, Cass. 30.5.1996, n.
5005, Cass. 14.5.1997,n. 4236).
8.2. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha sostituito il valore del "punto di invalidità" fissato dalla sentenza del tribunale in L. 3.979.591, con un valore dello stesso, pari a L. 3 milioni. Sennonché la sentenza impugnata non fornisce alcuna motivazione delle ragioni che hanno indotto a detta determinazione, ne' vi è alcun riferimento alla valutazione delle condizioni peculiari del caso concreto, che sempre deve essere effettuata dal giudice, sia che adotti il criterio di liquidazione a punti con il sistema "tabellare", sia che adotti il sistema di liquidazione equitativa "pura", sia che adotti un sistema misto.
Infatti il giudice di appello certamente può ridurre il valore del punto fissato dal primo giudice, ma ciò, non potendo essere arbitrario (cfr. Cass. n. 12319/1998), deve fondarsi su una congrua motivazione, come in ogni ipotesi di liquidazione equitativa, che tenga conto delle peculiarità del caso concreto.
Essendosi nella fattispecie la sentenza limitata solo a dire che tale liquidazione in L. 3 milioni appariva "più congrua", in effetti la motivazione è solo apparente.
9. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della sentenza.
Secondo il ricorrente, infatti, erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che il triplo della pensione sociale nel maggio del 1993 fosse pari a L. 11.851.200, mentre esso era pari a L. 13.070.850. 10. Ritiene questa Corte che la censura predetta si risolve in una doglianza di travisamento del fatto e, come tale, è inammissibile. Va rilevato - infatti - che il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poiché, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. (Cass. 15.5.1997, n. 4310; Cass. 2.5.1996, n. 4018).
11. L'accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso comporta l'assorbimento dei motivi 5 e 6 del ricorso, attinenti alle spese processuali.
In definitiva, vanno rigettati i motivi primo e quarto e vanno accolti i motivi secondo e terzo, assorbiti il quinto ed il sesto. L'impugnata sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Brescia.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Dichiara improcedibile il ricorso n. 10512/2001. Rigetta il primo e quarto motivo del ricorso n. 8882/2001, accoglie il secondo e terzo motivo, assorbiti gli altri.
Cassa l'impugnata sentenza, in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione ad altra sezione della corte di appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2003