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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/09/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1336/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Silvia Rigon ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g.Lav. 1336/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Emanuele SPATA, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Giovanni RUBERTO e Maria Giovanna CONTI, come da procura in calce alla memoria di costituzione
CONVENUTO
e con la chiamata di
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_2 P.IVA_2
ROSSI, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
In principalità e di merito: accertata e dichiarata l'intera responsabilità ascrivibile unicamente in capo alla società per le lesioni occorse al lavoratore Controparte_1
pagina 1 di 17 e per l'eziologia professionale della malattia insorta, per tutte le ragioni esposte nella narrativa in fatto ed in diritto;
accertato e dichiarato il nesso causale connesso all'origine lavorativa degli eventi verificatisi a danno del Sig. per le omissioni e negligenze poste in essere Parte_1 dalla datrice di lavoro;
per tutte le ragioni esposte e dedotte in fatto ed in diritto;
condannare la alla refusione del cd. danno differenziale, per le Controparte_1 lesioni patite dall'odierno ricorrente, nell'importo come quantificato, per € 12.587,34, o ad altra maggiore o minore somma che risulterà da giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
Per parte convenuta: in via pregiudiziale
- Accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di , per i Controparte_1 motivi di cui in atti.
- Respingersi le domande tutte del ricorrente, in quanto inammissibili, nei termini e per i motivi di cui in atti. nel merito
- Rigettarsi le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in atti.
- Con vittoria di spese e compensi di lite.
In via subordinata e salvo gravame
- Nella denegata ipotesi di condanna della Società condannarsi la Controparte_1
Società in persona del legale rappresentante p-t, a tenere indenne, Controparte_2 garantire e manlevare la Società , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p-t, in relazione a tutte le spese (legali e tecniche) e somme, che, a qualsivoglia titolo, questa sarà tenuta a pagare a parte ricorrente, per i motivi di cui in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
Le domande del signor , nei confronti della convenuta Parte_1 [...] sono fondate, per i motivi di seguito esposti. CP_1
pagina 2 di 17 1. Il ricorrente ha convenuto l fine di ottenerne la condanna Controparte_1 al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in particolare del danno biologico differenziale, derivanti dalla malattia professionale – già riconosciuta dall' – patita in conseguenza delle mansioni di operatore di esercizio svolte sin CP_3
Cont dall'assunzione dalla allora “poi trasfusa nella CP_2 Controparte_1
, che gestisce il servizio pubblico urbano di trasporto nella città e nella provincia di
[...]
Padova, sul presupposto della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c.
2. Si è costituita contestando, sulla base delle stesse Controparte_1 prospettazioni del ricorrente, qualsiasi inadempimento, per essere stato il lavoratore assegnato a mansioni e turni compatibili con la tutela della salute, oltre che sottoposto ai periodici accertamenti sanitari, per avere utilizzato autobus omologati secondo la normativa vigente, idonei, sottoposti a manutenzione costante, non essendo stato sottoposto a livelli di vibrazioni ultra soglia, essendo essa rimasta estranea all'accertamento della malattia professionale da parte dell' . CP_3
ha eccepito, in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva CP_1 in ordine alla pretesa risarcitoria azionata dal ricorrente, essendo la patologia lamentata integralmente ascrivibile all'attività di conducente di linea presso il precedente datore di lavoro, ACAP prima e poi, sì da chiedere la chiamata in causa di detta Controparte_2 società, nei confronti della quale ha svolto in via riconvenzionale subordinata azione di regresso e/o manleva. La convenuta ha comunque nel merito sostenuto la mancanza di prova di responsabilità per i danni lamentati dal ricorrente, essendo ad essa non opponibili la CTU svolta tra altri soggetti, l'indagine eseguita dall'Istituto di Medicina del Lavoro di
Padova avente ad oggetto la gestione del precedente datore di lavoro e l'accertamento effettuato dall' ; ha perciò concluso per il rigetto delle domande del ricorso e, a d. CP_3
3. Solo tardivamente si è costituita la terza chiamata chiedendo il Controparte_2 rigetto di ogni domanda svolta dal ricorrente, come anche della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta nei suoi confronti.
4. Tentata, senza esito positivo, la conciliazione delle parti, la causa è stata istruita con l'assunzione della prova testimoniale e con una CTU medico legale.
5. La controversia tra il ricorrente e la convenuta è stata Controparte_1 quindi decisa dopo essere stata disposta, ai sensi dell'art. 103 c.p.c., la separazione della pagina 3 di 17 causa in relazione alla domanda di manleva svolta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata Controparte_2
6. Il ricorrente , a fondamento della domanda di condanna della convenuta Parte_1 presso la quale presta attività lavorativa in qualità di operaio Controparte_1 con mansioni di operatore di esercizio, ha allegato di essere stato assunto in data
24.2.1987 dalla allora poi trasfusa nella che ad Controparte_2 Controparte_1 oggi gestisce il servizio pubblico urbano di trasporto nella città di Padova e nella provincia di Padova;
di aver svolto e di svolgere, seppur oggi con limitazioni, le mansioni di autista per il trasporto di persone, alla conduzione dei mezzi specificamente e documentalmente indicati;
di aver sviluppato una patologia al rachide lombare, la “spondilodiscopatia lombare”, imputabile alla società datrice di lavoro, a causa dell'utilizzo continuo e prolungato di tali autoveicoli, obsoleti e non dotati delle caratteristiche di ergonomia e sicurezza atte a preservare la salute dei conducenti, come comprovato da una perizia svolta in analogo procedimento promosso nel 1993 e da una indagine ambientale da parte dell'Istituto di Medicina del Lavoro, Servizio ed Igiene Industriale al fine di valutare il rischio di vibrazione a cui i lavoratori erano esposti, prova della eziologia sofferta con la continua esposizione alle vibrazioni e sollecitazioni ai sedili dei mezzi, non adeguatamente ammortizzati, superiori ai limiti consentiti;
solo a far data dal 22.12.2018 il medico competente aveva espresso un giudizio di idoneità con la limitazione di “non adibire ad attività di guida oltre 180 minuti al turno”; a seguito della visita presso l'Istituto della Medicina del Lavoro erano diagnosticate “spondilo discopatie lombari compatibili con l'origine professionale” .
Il ricorrente ha dunque sostenuto la responsabilità del datore di lavoro per la malattia professionale sofferta, in violazione degli obblighi di protezione della salute e sicurezza, ex art. 2087 c.c., d. lgs. 626/1994 e quindi del TU sulla sicurezza, d. lgs. 81/2008, in particolare del capo III, dall'art. 199 e ss., disciplina sulla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazione, nonché in violazione degli obblighi di informazione e formazione ivi specificamente previsti;
egli ha chiesto, in particolare, la condanna della società datrice di lavoro al risarcimento del danno biologico permanente differenziale in considerazione di una invalidità dell'8%, detratto quanto liquidato dall' per una CP_3
pagina 4 di 17 invalidità accerta del 6% nonché di quello temporaneo, come accertato dalla perizia medico legale allegata, con le conclusioni indicate in epigrafe.
oltre ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva per essere Controparte_1 eventualmente la patologia lamentata integralmente ascrivibile all'attività di conducente di linea presso il precedente datore di lavoro, ACAP prima e poi, ha comunque CP_2 sostenuto che le diverse società che si sono succedute nel tempo hanno adottato tutti gli accorgimenti all'epoca previsti, in particolare in relazione al rischio correlato alle vibrazioni, come risultante dal DVR, e per essere stato il ricorrente, come tutti gli autisti, sottoposto alle visite sanitarie annuali previste dalla normativa via via vigente, oltre che adeguatamente formato ed informato;
ha inoltre contestato la sussistenza del nesso causale tra le lavorazioni svolte e la malattia lamentata, stante anche l'inopponibilità dell'accertamento , nonché il grado di invalidità lamentato, oltre che la sussistenza CP_3 di un danno differenziale risarcibile rispetto a quanto già liquidato dall' . CP_3
7. In via preliminare va disattesa, in quanto infondata, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dalla convenuta secondo la Controparte_1 quale, in base alla stessa prospettazione del ricorrente, assunto in data 24.2.1987 da
ACAP, la responsabilità per la patologia lamentata sarebbe imputabile ad CP_2 precedente datore di lavoro, essendo stata invece
[...] Controparte_1 costituita solo in data 20.1.2015 e nella quale ad aprile e maggio 2025 Controparte_4
e conferivano i rispettivi rami d'azienda inerenti il servizio di
[...] Controparte_2 trasporto pubblico nella provincia di Padova, individuando anche i rapporti di lavoro che sarebbero stati conferiti, tra i quali quello dell'odierno ricorrente.
Il ricorrente, per parte sua, ha allegato di essere stato assunto dalla allora CP_2
“poi trasfusa nella e, sul presupposto della continuazione
[...] Controparte_1 del rapporto di lavoro – come risultante dalla visura camerale della convenuta e dalla busta paga prodotte (docc. 1 e 2 ricorrente) - con la società convenuta, attuale datore di lavoro, ne chiede la condanna al risarcimento del danno per la malattia professionale sofferta, implicitamente invocando la previsione dell'art. 2112 c.c. (mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda).
La norma, per quanto interessa, prevede che “.. in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che
pagina 5 di 17 ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento…Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo sin intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o
l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.
In tale ampia nozione rientrano quindi pressocché tutte le fattispecie circolatorie, come già ritenuto anche prima delle modiche normative del 2001-2003.
Nel caso di specie, dalla busta paga prodotta (relativa al mese di novembre 2021), risulta la continuità del rapporto di lavoro, decorrente dal 24.2.1987, in ragione della cessione dell'azienda da a risultante dalla Controparte_2 Controparte_1 visura camerale e dallo stesso accordo societario (tra e Controparte_4 [...]
prodotto dalla convenuta, in base al quale è stata prevista la costituzione si CP_2 una nuova società denominata alla quale sono stati conferiti i Controparte_1 rispettivi rami d'azienda comprendenti i relativi rapporti di lavoro .
Pertanto, in ragione della responsabilità solidale di cedente e cessionaria, legittimamente il ricorrente ha convenuto in giudizio la sola quale impresa Controparte_1 cessionaria e attuale datore di lavoro, essendo indifferente – quanto alla legittimazione passiva ed in relazione alla domanda svolta dal ricorrente di condanna della convenuta al risarcimento del danno– che la malattia professionale si sia verificata prima o dopo la cessione dell'azienda.
8. Come noto, il mancato adempimento del dovere di adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore è fonte di responsabilità contrattuale a carico del datore di lavoro.
pagina 6 di 17 L'art. 2087 c.c. è norma di chiusura del sistema antinfortunistico: essa impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le cautele generiche di diligenza e prudenza, nonché di controllare e vigilare che il dipendente faccia effettivamente uso di tali misure;
in forza di tale generale disposizione e delle disposizioni specifiche individuate dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro.
L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Infatti, la verificazione della malattia professionale non è di per sé sola sufficiente a fondare la responsabilità del datore di lavoro e a far scattare a suo carico l'onere probatorio liberatorio di aver adottato ogni misura idonea ad evitarla, in quanto incombe innanzitutto sul lavoratore l'onere di dimostrare, oltre all'inadempimento del datore di lavoro nell'adozione delle misure precauzionali – specificamente previste o suggerite dalla comune esperienza - atte ad evitare il danno, anche il danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso di causalità tra questi due elementi (cfr., tra le tante, Cass. 6.7.2002, n.
9856; Cass. 18.2.2000, n. 1886; Cass. 3.4.1999, n. 3234). Assolto l'onere probatorio gravante sul lavoratore, considerata l'operatività della presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 c.c., spetta invece al datore di lavoro la dimostrazione dell'assenza di colpa, vale a dire di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. 23.7.2004, n.
13887; Cass. 7.8.1998, n. 9247; Cass. 8.4.1995, n. 4078; Cass. 26.10.1995, n. 11120).
8.1. Nel caso di specie il lavoratore ha assolto agli oneri di allegazione e prova su di lui gravanti.
Egli ha allegato di aver svolto e di svolgere, seppur oggi con limitazioni, le mansioni di autista per il trasporto di persone, alla conduzione dei mezzi specificamente e documentalmente indicati;
di aver sviluppato una patologia al rachide lombare, la
“spondilodiscopatia lombare”, imputabile alla società datrice di lavoro, a causa dell'utilizzo continuo e prolungato di tali autoveicoli, obsoleti e non dotati delle caratteristiche di ergonomia e sicurezza atte a preservare la salute dei conducenti, come comprovato da una perizia svolta in analogo procedimento promosso nel 1993 e da una indagine ambientale da parte dell'Istituto di Medicina del Lavoro, Servizio ed Igiene
Industriale al fine di valutare il rischio di vibrazione a cui i lavoratori erano esposti, prova pagina 7 di 17 della eziologia sofferta con la continua esposizione alle vibrazioni e sollecitazioni ai sedili dei mezzi, non adeguatamente ammortizzati, superiori ai limiti consentiti;
solo a far data dal 22.12.2018 il medico competente aveva espresso un giudizio di idoneità con la limitazione di “non adibire ad attività di guida oltre 180 minuti al turno”; a seguito della visita presso l'Istituto della Medicina del Lavoro erano diagnosticate “spondilo discopatie lombari compatibili con l'origine professionale” .
Il ricorrente ha dunque sostenuto la responsabilità del datore di lavoro per la malattia professionale sofferta, in violazione degli obblighi di protezione della salute e sicurezza, ex art. 2087 c.c., d. lgs. 626/1994 e quindi del TU sulla sicurezza, d. lgs. 81/2008, in particolare del capo III, dall'art. 199 e ss., disciplina sulla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazione, nonché in violazione degli obblighi di informazione e formazione ivi specificamente previsti.
8.2. La relazione peritale depositata dal CTU in analogo procedimento istaurato nel 1993 da alcuni colleghi del ricorrente (doc. 15 ricorrente), ispezionati i mezzi all'epoca utilizzati dai lavoratori che lamentavano condizioni patologiche del rachide, aveva concluso: “Per quanto riguarda l'esposizione al rischio, dalla comparizione dei dati relativi alle indagini sugli autobus e all'anamnesi lavorativa risulta evidente che tutti i periziandi sono stati a lungo sottoposti a sollecitazioni derivanti da vibrazioni dei mezzi utilizzati come autisti ACAP”. Il perito rilevava in particolare come il massimo di rischio si doveva rinvenire proprio nell'utilizzo degli autobus Fiat 418 in uso a partire dal 1974, quali automezzi analizzati all'epoca dei fatti, pur rilevando come i mezzi più vecchi e non più in uso al momento della perizia effettuata, come ad esempio i Fiat 411, presentavano un rischio di vibrazioni verosimilmente superiore a quello dei Fiat 418. Quanto all' ergonomia del sedile utilizzato, il perito rilevava in 2 dei 13 sedili esaminati una amplificazione delle vibrazioni trasmesse dal mezzo e “in riferimento infine alla struttura del sedile, immodificata dal 1977, si segnala che, al di là della palese incongruità ergonomica degli stessi, alle basse frequenze si ha in tutti i casi esaminati una amplificazione della vibrazione” (pag. 44 perizia).
In base all'indagine ambientale svolta dall'Istituto di Medicina del Lavoro, Servizio ed
Igiene Industriale del 2000, viene accertato che “per il 9,6% dei mezzi esaminati può esistere un rischio di danno acuto al rachide” (doc. 16 ricorrente).
pagina 8 di 17 La relazione dell'Istituto di Medicina del Lavoro ha concluso nel senso che ““il paziente
, di 57 anni, ha lavorato per circa 33 anni (dal 1987 al 2020) come autista Parte_1 di bus urbani, esposto a rischio di sovraccarico biomeccanico del rachide lombare da vibrazioni trasmesse al corpo intero, come si evince dalla lista di automezzi sui quali il paziente svolgeva i suoi turni lavorativi e dalla documentazione scientifica a nostra disposizione. Da anni soffre di lombalgia, acutizzata da luglio 2018; le RM del rachide lombare fatte nel novembre del 2018 e poi nell'ottobre 2020 mostrano spondilodiscopatie ingravescenti, specialmente marcate a livello L4-L5 e L5-LS. Riteniamo l'intensità e la durata del sovraccarico biomeccanico lavorativo, la cronologia di comparsa e di evoluzione, l'entità e la tipologia del danno riportato dal paziente, tutti compatibili con
l'eziologia professionale” (doc. 9 ricorrente), con conseguente riconoscimento da parte dell' di una menomazione permanente nella misura del 6% (doc. 7 ricorrente). CP_3
8.3. I testi introdotti da parte ricorrente – autisti assunti nello stesso periodo del Pt_1
(cfr. testi signori e ) – hanno confermato che il signor come Tes_1 Tes_2 Pt_1 gli altri autisti, ha guidato dal 24/02/1987 i seguenti modelli di autobus: Fiat 2411/1
(immatricolati nel 1960 e radiati nel 1993); Fiat 418 (immatricolati nel 1976, radiati nel
1998); Fiat 470.12.20 (immatricolati dal 1979); Fiat 471.10.20 e 471.12.20
(immatricolati dal 1984); Fiat 480.12.21 (immatricolati dal 1989); Fiat 570.12.20
(immatricolati a partire dal 1979); Fiat A 49.10 (immatricolati a partire dal 1988); Fiat
F1 (immatricolato nel 1985); Fiat AT CAM 28 (immatricolati nel 1988 e 1990);
CAM BB 2001.10 (immatricolato nel 1989); CA MB (immatricolati dal 1976, radiati nel 1998); CA 176 L (immatricolati nel 1976 e 1977); CA BB 2001.12 (immatricolati nel 1989); MA TO (immatricolati dal 1993); AR 220 LU (immatricolato nel
1991); AM 30 MU (immatricolati nel 1197); IV 12
(immatricolato nel 1997); RO AL 200 e 10/20 (immatricolati nel 1998).
Essi hanno confermato la presenza in azienda dei mezzi indicati dal ricorrente (doc. 10) e che il era comandato per turni di almeno 6h40 alla guida e conduzione dei Pt_1 suddetti mezzi.
Il ha precisato che “ i 411 (quelli verdi) sono stati radiati nel 1993…gli altri Tes_1 penso siano stati radiati dopo. Nel 1998 c'erano ancora i 418, devono essere stati radiati in quella data lì o poco più avanti… A turno ognuno guidava diversi mezzi” . Il teste pagina 9 di 17 ha aggiuntoche “il 411 è stato immatricolato nel 1960 e c'era, il detto verdone Tes_2
è stato presente in azienda e utilizzato fino ai primi anni 90, poi è stato dismesso. Il 418
c'era; anche il 470; c'erano il 471, 480,570; gli altri sono più recenti, il Fiat F1 e gli altri andiamo più vicino negli anni;
c'è il TO e il . CP_5
Entrambi i testi, pur confermando i turni indicati dalla convenuta – vale a dire 25 giorni al mese per un totale di 35-37 ore settimanali, articolate in 5 o 6 giorni lavorativi seguiti da 1
o 2 giorni di riposo, ogni 15 giorni con un turno spezzato con pausa intermedia di circa 3 ore - hanno però precisato che si tratta di orari formali in quanto, in ragione del traffico o in ipotesi di un incidente, il tempo di guida era superiore: “erano sempre 6 ore e quaranta”, oltre ai tempi accessori secondo il teste . Tes_2
8.4. I DVR prodotti da (cfr. docc. 22-34 convenuta) – che attestano CP_1 vibrazioni inferiori ai limiti di sicurezza– sono relativi al periodo dal luglio del 2012 in avanti.
Parimenti, i testi della convenuta, signori (RSPP) e (direttore di Tes_3 Tes_4 esercizio), hanno potuto riferirsi solo al periodo dal 2013 in avanti.
8.5. La relazione peritale del CTU medico legale dott. – alla quale si rinvia Per_1 integralmente –ha accertato che il signor è affetto da discopatia lombare L4-L5 ed Pt_1 ernia discale L5- S1 e che tale patologa è da ricondursi all'attività di autista da questi svolta dal 1987 all'1 gennaio 2023, con una invalidità permanete nella misura del 6%.
Il CTU ha ritenuto che “l'intensa attività lavorativa e l'esposizione a mezzi vibranti con continue sollecitazioni a carico del rachide dorso – lombare sia da considerarsi idonea a svolgere un ruolo causalmente significativo nel determinare una patologia quale quella lamentata dal soggetto”; in risposta alle osservazioni del CTP della convenuta ha rilevato che “un parco mezzi quale quello dell'azienda non può essere stato rinnovato completamente nel corso del 2015 e degli anni successivi, tant'è che agli occhi die cittadini e del sottoscritto, ancor'oggi e molto spesso appaiono in circolazione autobus che hanno almeno 20 anni di vetustà…”.
A seguito della richiesta di integrazione il medesimo CTU ha precisato che “la patologia lamentata dal sig. in assenza di certa documentazione relativa Parte_1 all'assenza lavorativa e alla luce di due visite fisiatriche del 2018 e 2019, ci induce a ritenere verosimile un periodo di danno biologico al 25% di 40 giorni, giustificabile da
pagina 10 di 17 esigenze clinicoterapeutiche che la patologia ha richiesto e da esecuzione di fisioterapie che sono state prescritte dallo specialista. In merito all'insorgenza della patologia, una prima RMN agli atti, risalente al 20.11.2018, ci fa apprendere che da tale momento il signore ha avuto certezza di una patologia in atto, che aveva dato da qualche tempo manifestazione clinica. Pertanto da tale momento appare verosimile ricondurre il quadro clinico che, seppur anche presente in maniera poco significativa negli anni precedenti, non aveva richiesto fino ad allora indagini strumentali e terapia farmacologica e/o fisica.
Relativamente invece ai chiarimenti sulle osservazioni svolte dalla difesa di CP_1 relativamente a quanto riportato a pag. 9 del mio elaborato, si ritiene di dover prendere atto che la Compagnia si è premunita di adeguare il parco mezzi adeguando gli stessi alle innovazioni tecnologiche a partire dal 2015, tuttavia si ribadisce che la patologia, evidenziata nel corso del 2018 – 2019, è stata indotta a seguito di utilizzo di mezzi presenti prima di tale data”.
Le conclusioni del CTU sono qui condivise in quanto frutto di una indagine adeguata, rispondente ai quesiti posti, condotta secondo corretti criteri e priva di vizi logici.
8.6. Considerate le allegazioni e le produzioni documentali richiamate, alla luce delle dichiarazioni rese dei testi e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, deve ritenersi che il ricorrente abbia assolto all'onere probatorio su di lui gravante;
di contro la società resistente non ha assolto alla prova liberatoria di aver fatto il datore di lavoro tutto il possibile per evitare il danno subito dal lavoratore, ricadendo così nella presunzione di colpa ai sensi dell'art. 1218 c.c.
E' stato, in particolare, accertato che il signor è stato adibito dal datore di Parte_1 lavoro, dall'assunzione nel 1987 quantomeno sino al 2015, ma anche in parte negli anni successivi, alla conduzione di autobus obsoleti e inadeguati, che lo hanno esposto a vibrazioni e sollecitazioni superiori ai limiti di sicurezza previsti, causa dell'accertata malattia professionale.
Risulta pertanto accertata la responsabilità contrattuale della società resistente ai sensi dell'art. 2087 c.c. e della disciplina normativa Controparte_1 antinfortunistica di cui al d.lgs. 81/2008, per la malattia sofferta dal ricorrente.
9. In relazione alla tipologia dei danni risarcibili, occorre rammentare che, astrattamente, i danni che il lavoratore può subire in conseguenza di un infortunio o, come nel caso di pagina 11 di 17 specie, di una malattia professionale vanno ricondotti, nell'ambito del sistema bipolare delineato dalla Cassazione a partire dal 2003 e sancito dalle Sezioni Unite con le sentenze gemelle del 2008 (Cass. s.u. 11.11.2008 n. 26972, 26973, 26974, 26975), alle due uniche categorie del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.).
9.1 Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge”, e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato, come appunto previsto dall'art. 2087 c.c.; (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.
9.2 Pur negando l'autonomia di sottocategorie del danno non patrimoniale, le Sezioni
Unite distinguono le diverse voci dei pregiudizi non patrimoniali astrattamente risarcibili, premettendo che “è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”, ribadendo tuttavia che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
9.3 La definizione di danno biologico è quella di temporanea o definitiva compromissione della integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di essere positivamente accertata sotto il profilo medico-legale, da cui sia derivato un peggioramento della salute del danneggiato, intesa quale complessivo stato di benessere e di efficienza psicofisica godute prima dell'illecito.
La perdita delle potenzialità psicofisiche proprie della vittima - ossia delle possibilità di godere della vita in senso pieno mediante la complessiva esplicazione della propria personalità morale, intellettuale, culturale in cui si sostanzia il danno da lesione all'integrità psicofisica - forma l'oggetto della valutazione del medico legale, il quale nella stima dell'entità dei postumi deve ponderare tutte le ricadute negative ordinariamente provocate dalla patologia sull'esistenza dell'individuo.
Conformemente a tale impostazione, la Suprema Corte chiarisce che: “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale
pagina 12 di 17 deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse
o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale,
"sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” (Cass.
28.98.18 n. 23469).
9.4 In linea con tale interpretazione, la liquidazione del danno non patrimoniale attuata dalle Tabelle di Milano elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di
Milano, applicate anche da questo Tribunale in seguito alle sentenze delle Sezioni Unite del 2008, comprende l'intero pregiudizio non patrimoniale subito in relazione ad un certo tipo di invalidità, danno non patrimoniale risarcibile, in forza dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., in presenza della lesione del diritto di rango costituzionale alla salute.
Le Tabelle del Tribunale di Milano successive alle sentenze di San Martino individuano il nuovo valore del c.d. “punto” muovendo da quello del punto delle tabelle precedenti relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale (danno biologico), aumentato – in relazione all'inserimento nel valore di liquidazione medio anche della componente di danno non patrimoniale riferita alla sofferenza soggettiva – di una percentuale ponderata, variabile in rapporto alla gravità della stessa invalidità, inoltre prevedono percentuali di massime di aumento da applicare in via di c.d. personalizzazione. In altri termini, in tali aggiornate Tabelle, l'attribuzione di un determinato valore pecuniario ad un certo tipo di menomazione sottende un ragionamento di tipo presuntivo, che si fonda sulla massima di esperienza per cui ogni lesione pagina 13 di 17 dell'integrità psicofisica comporta una menomazione delle funzioni vitali in cui si estrinseca e si realizza il diritto alla salute ed una sofferenza la cui entità ed intensità sono di norma commisurate alla gravità della lesione.
Le Tabelle milanesi del 2021, poi confermate da quelle del 2024, hanno aggiornato la terminologia usata rispetto a quelle del 2018, “prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate danno biologico e danno morale/sofferenza soggettiva, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e della dottrina definite come danno biologico dinamico relazionale e danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile (ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata)”, precisando che “tale rivisitazione della Tabella ha natura meramente grafica
e non modifica in alcun modo i valori monetaria, la struttura della Tabella e l'andamento della curva delle liquidazioni”.
9.5 Ove la componente del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica costituita dalla sofferenza morale o dalla componente esistenziale sia, per le peculiarità del caso concreto, di entità ed intensità eccedenti l'id quod plerumque accidit, il giudice deve tenerne conto, attraverso una rigorosa analisi delle risultanze istruttorie ed una motivata opera di personalizzazione, incrementando la liquidazione in considerazione del caso concreto.
In presenza di una lesione psico-fisica, tutta una serie di pregiudizi (in termini di sofferenza, di rinunce, di difficoltà) costituisce una normale conseguenza di quella lesione, sicché l'eventuale personalizzazione del danno non patrimoniale implica l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di pregiudizi attinenti a circostanze che superino la soglia della normalità, esulando dagli standard di vita di una persona media. Invero, la rinuncia, imposta dalla lesione, ad attività cui prima non si era dediti o che erano state svolte in via occasionale è un pregiudizio “ordinario” e standardizzato, nel senso che ogni danneggiato ne risente;
un pregiudizio che, quindi, può considerarsi normalmente risarcito attraverso dei valori tabellari standard.
In linea con tali principi, anche di recente la Cassazione ha ribadito che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito
(nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione
pagina 14 di 17 analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (Cass. 11.11.2019, n. 28988; cfr. Cass. 04/03/21 n. 5865).
11. Nel caso di specie, il ricorrente, quanto al danno non patrimoniale, ha peraltro chiesto il risarcimento del solo danno biologico.
Pertanto, accertata la responsabilità contrattuale della resistente ai sensi dell'art. 2087 c.c.
e del d.lgs. 81/2008, richiamati gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di danno non patrimoniale risarcibile, occorre dunque procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale subito dal sig. sulla base delle risultanze della Parte_1
CTU espletata e dei parametri di liquidazione posti dalle più recenti Tabelle del Tribunale di Milano del 2024.
In ragione del grado di invalidità permanente del 6% e del periodo di invalidità temporanea al 25% per 40 giorni, tenuto conto dell'età del ricorrente al momento della manifestazione della malattia, in base alle tabelle di Milano la somma spettante al signor a titolo di danno biologico permanente ammonta ad € 11.854,50 e ad € 1.437,50 a Pt_1 titolo di danno biologico temporaneo.
12. Determinata tale somma, tenuto conto della somma già liquidata dall' a titolo di CP_3 danno biologico, ex art. 13 d. lgs. 38/2000 pari ad € 4.937,98 (cfr. prospetto liquidazione
), il datore di lavoro è tenuto nei confronti del lavoratore al risarcimento del mero CP_3 danno non patrimoniale differenziale, come in effetti richiesto dal ricorrente.
12.1. Chiarisce la Cassazione che “In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il CP_3 risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall secondo il criterio delle poste omogenee, CP_3 tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non
pagina 15 di 17 patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla CP_3 retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa ( danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente” (Cass. CP_3
2.4.19, n. 9112; cfr. altresì Cass. 14.10.16, n. 20907).
12.2. La comparazione quantitativa tra risarcimento e indennizzo deve essere, necessariamente, condotta tra voci di danno omogenee;
in altri termini, il raffronto va operato tra somme calcolate a risarcimento delle medesime voci di danno, non con riguardo all'ammontare complessivo dei rispettivi ristori, “non potendosi far luogo ad una sorta di compensazione tra quanto ricevuto in più da una parte e quanto ricevuto in meno dall'altra, operazione che costituirebbe sul piano giuridico un assurdo, trattandosi di somme dovute a diverso titolo da soggetti diversi” (Cass. 9761/1995).
12.3. Il raffronto, in altri termini, non può che essere svolto tra poste omogenee, vale a dire tra la somma prevista dal d.m. 12.7.2000 a solo titolo di indennizzo del danno biologico e la somma prevista, per la stessa voce di danno, dalle tabelle comunemente utilizzate in ambito di responsabilità civile per la liquidazione equitativa, ex artt. 1226 c.c.
e 432 c.p.c.
È evidente che un diverso criterio di valutazione complessiva – che tenesse cioè conto anche delle somme corrisposte dall' per la lesione della capacità lavorativa generica CP_3
- colliderebbe con il principio espresso dalle note sentenze della Corte costituzionale del
1991 (cfr. Corte cost. n. 485/1991, n. 356/1991, n. 87/1991), vale a dire con il principio dell'integrale ed autonoma risarcibilità, nell'ambito degli infortuni sul lavoro, delle varie voci di danno, le quali devono essere singolarmente considerate.
12.4. Pertanto, a titolo di danno non patrimoniale, nella specie di danno biologico differenziale, il signor ha diritto al pagamento della somma di € 6.916,52. Pt_1
12.5. Spetta altresì il risarcimento del danno patrimoniale per le spese di CTP sostenute, pari ad € 610,00.
pagina 16 di 17 13. In conclusione, accertata la responsabilità della parte convenuta Controparte_1 per la malattia professionale sofferta dal ricorrente, la medesima va condannata a
[...] risarcire al ricorrente i danni subiti, quantificati a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale in € 6.916,52 oltre interessi e rivalutazione sulla somma devalutata e via via rivalutata ed € 610,00 per danno patrimoniale, oltre interessi dal pagamento al saldo.
14. La decisione sulle spese – liquidate in dispositivo – segue la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
1) accertata la responsabilità della parte convenuta per la malattia Controparte_1 professionale sofferta dal ricorrente, condanna la medesima a risarcire Controparte_1 al ricorrente i danni subiti, quantificati a titolo di danno non patrimoniale Parte_1 in € 6.916,52 oltre interessi e rivalutazione sulla somma devalutata e via via rivalutata ed €
610,00 per danno patrimoniale, oltre interessi dal pagamento al saldo;
2) condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in €
4.216,00 per compenso, 15% per spese generali, IVA e CPA, oltre contributo unificato, con distrazione a favore del procuratore antistatario, ponendo a carico della convenuta anche le spese della CTU liquidate separatamente. fissa il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
Padova, 15/05/2025
Il giudice del lavoro
Silvia Rigon
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Silvia Rigon ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g.Lav. 1336/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Emanuele SPATA, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Giovanni RUBERTO e Maria Giovanna CONTI, come da procura in calce alla memoria di costituzione
CONVENUTO
e con la chiamata di
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_2 P.IVA_2
ROSSI, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
In principalità e di merito: accertata e dichiarata l'intera responsabilità ascrivibile unicamente in capo alla società per le lesioni occorse al lavoratore Controparte_1
pagina 1 di 17 e per l'eziologia professionale della malattia insorta, per tutte le ragioni esposte nella narrativa in fatto ed in diritto;
accertato e dichiarato il nesso causale connesso all'origine lavorativa degli eventi verificatisi a danno del Sig. per le omissioni e negligenze poste in essere Parte_1 dalla datrice di lavoro;
per tutte le ragioni esposte e dedotte in fatto ed in diritto;
condannare la alla refusione del cd. danno differenziale, per le Controparte_1 lesioni patite dall'odierno ricorrente, nell'importo come quantificato, per € 12.587,34, o ad altra maggiore o minore somma che risulterà da giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
Per parte convenuta: in via pregiudiziale
- Accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di , per i Controparte_1 motivi di cui in atti.
- Respingersi le domande tutte del ricorrente, in quanto inammissibili, nei termini e per i motivi di cui in atti. nel merito
- Rigettarsi le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in atti.
- Con vittoria di spese e compensi di lite.
In via subordinata e salvo gravame
- Nella denegata ipotesi di condanna della Società condannarsi la Controparte_1
Società in persona del legale rappresentante p-t, a tenere indenne, Controparte_2 garantire e manlevare la Società , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p-t, in relazione a tutte le spese (legali e tecniche) e somme, che, a qualsivoglia titolo, questa sarà tenuta a pagare a parte ricorrente, per i motivi di cui in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
Le domande del signor , nei confronti della convenuta Parte_1 [...] sono fondate, per i motivi di seguito esposti. CP_1
pagina 2 di 17 1. Il ricorrente ha convenuto l fine di ottenerne la condanna Controparte_1 al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in particolare del danno biologico differenziale, derivanti dalla malattia professionale – già riconosciuta dall' – patita in conseguenza delle mansioni di operatore di esercizio svolte sin CP_3
Cont dall'assunzione dalla allora “poi trasfusa nella CP_2 Controparte_1
, che gestisce il servizio pubblico urbano di trasporto nella città e nella provincia di
[...]
Padova, sul presupposto della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c.
2. Si è costituita contestando, sulla base delle stesse Controparte_1 prospettazioni del ricorrente, qualsiasi inadempimento, per essere stato il lavoratore assegnato a mansioni e turni compatibili con la tutela della salute, oltre che sottoposto ai periodici accertamenti sanitari, per avere utilizzato autobus omologati secondo la normativa vigente, idonei, sottoposti a manutenzione costante, non essendo stato sottoposto a livelli di vibrazioni ultra soglia, essendo essa rimasta estranea all'accertamento della malattia professionale da parte dell' . CP_3
ha eccepito, in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva CP_1 in ordine alla pretesa risarcitoria azionata dal ricorrente, essendo la patologia lamentata integralmente ascrivibile all'attività di conducente di linea presso il precedente datore di lavoro, ACAP prima e poi, sì da chiedere la chiamata in causa di detta Controparte_2 società, nei confronti della quale ha svolto in via riconvenzionale subordinata azione di regresso e/o manleva. La convenuta ha comunque nel merito sostenuto la mancanza di prova di responsabilità per i danni lamentati dal ricorrente, essendo ad essa non opponibili la CTU svolta tra altri soggetti, l'indagine eseguita dall'Istituto di Medicina del Lavoro di
Padova avente ad oggetto la gestione del precedente datore di lavoro e l'accertamento effettuato dall' ; ha perciò concluso per il rigetto delle domande del ricorso e, a d. CP_3
3. Solo tardivamente si è costituita la terza chiamata chiedendo il Controparte_2 rigetto di ogni domanda svolta dal ricorrente, come anche della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta nei suoi confronti.
4. Tentata, senza esito positivo, la conciliazione delle parti, la causa è stata istruita con l'assunzione della prova testimoniale e con una CTU medico legale.
5. La controversia tra il ricorrente e la convenuta è stata Controparte_1 quindi decisa dopo essere stata disposta, ai sensi dell'art. 103 c.p.c., la separazione della pagina 3 di 17 causa in relazione alla domanda di manleva svolta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata Controparte_2
6. Il ricorrente , a fondamento della domanda di condanna della convenuta Parte_1 presso la quale presta attività lavorativa in qualità di operaio Controparte_1 con mansioni di operatore di esercizio, ha allegato di essere stato assunto in data
24.2.1987 dalla allora poi trasfusa nella che ad Controparte_2 Controparte_1 oggi gestisce il servizio pubblico urbano di trasporto nella città di Padova e nella provincia di Padova;
di aver svolto e di svolgere, seppur oggi con limitazioni, le mansioni di autista per il trasporto di persone, alla conduzione dei mezzi specificamente e documentalmente indicati;
di aver sviluppato una patologia al rachide lombare, la “spondilodiscopatia lombare”, imputabile alla società datrice di lavoro, a causa dell'utilizzo continuo e prolungato di tali autoveicoli, obsoleti e non dotati delle caratteristiche di ergonomia e sicurezza atte a preservare la salute dei conducenti, come comprovato da una perizia svolta in analogo procedimento promosso nel 1993 e da una indagine ambientale da parte dell'Istituto di Medicina del Lavoro, Servizio ed Igiene Industriale al fine di valutare il rischio di vibrazione a cui i lavoratori erano esposti, prova della eziologia sofferta con la continua esposizione alle vibrazioni e sollecitazioni ai sedili dei mezzi, non adeguatamente ammortizzati, superiori ai limiti consentiti;
solo a far data dal 22.12.2018 il medico competente aveva espresso un giudizio di idoneità con la limitazione di “non adibire ad attività di guida oltre 180 minuti al turno”; a seguito della visita presso l'Istituto della Medicina del Lavoro erano diagnosticate “spondilo discopatie lombari compatibili con l'origine professionale” .
Il ricorrente ha dunque sostenuto la responsabilità del datore di lavoro per la malattia professionale sofferta, in violazione degli obblighi di protezione della salute e sicurezza, ex art. 2087 c.c., d. lgs. 626/1994 e quindi del TU sulla sicurezza, d. lgs. 81/2008, in particolare del capo III, dall'art. 199 e ss., disciplina sulla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazione, nonché in violazione degli obblighi di informazione e formazione ivi specificamente previsti;
egli ha chiesto, in particolare, la condanna della società datrice di lavoro al risarcimento del danno biologico permanente differenziale in considerazione di una invalidità dell'8%, detratto quanto liquidato dall' per una CP_3
pagina 4 di 17 invalidità accerta del 6% nonché di quello temporaneo, come accertato dalla perizia medico legale allegata, con le conclusioni indicate in epigrafe.
oltre ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva per essere Controparte_1 eventualmente la patologia lamentata integralmente ascrivibile all'attività di conducente di linea presso il precedente datore di lavoro, ACAP prima e poi, ha comunque CP_2 sostenuto che le diverse società che si sono succedute nel tempo hanno adottato tutti gli accorgimenti all'epoca previsti, in particolare in relazione al rischio correlato alle vibrazioni, come risultante dal DVR, e per essere stato il ricorrente, come tutti gli autisti, sottoposto alle visite sanitarie annuali previste dalla normativa via via vigente, oltre che adeguatamente formato ed informato;
ha inoltre contestato la sussistenza del nesso causale tra le lavorazioni svolte e la malattia lamentata, stante anche l'inopponibilità dell'accertamento , nonché il grado di invalidità lamentato, oltre che la sussistenza CP_3 di un danno differenziale risarcibile rispetto a quanto già liquidato dall' . CP_3
7. In via preliminare va disattesa, in quanto infondata, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dalla convenuta secondo la Controparte_1 quale, in base alla stessa prospettazione del ricorrente, assunto in data 24.2.1987 da
ACAP, la responsabilità per la patologia lamentata sarebbe imputabile ad CP_2 precedente datore di lavoro, essendo stata invece
[...] Controparte_1 costituita solo in data 20.1.2015 e nella quale ad aprile e maggio 2025 Controparte_4
e conferivano i rispettivi rami d'azienda inerenti il servizio di
[...] Controparte_2 trasporto pubblico nella provincia di Padova, individuando anche i rapporti di lavoro che sarebbero stati conferiti, tra i quali quello dell'odierno ricorrente.
Il ricorrente, per parte sua, ha allegato di essere stato assunto dalla allora CP_2
“poi trasfusa nella e, sul presupposto della continuazione
[...] Controparte_1 del rapporto di lavoro – come risultante dalla visura camerale della convenuta e dalla busta paga prodotte (docc. 1 e 2 ricorrente) - con la società convenuta, attuale datore di lavoro, ne chiede la condanna al risarcimento del danno per la malattia professionale sofferta, implicitamente invocando la previsione dell'art. 2112 c.c. (mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda).
La norma, per quanto interessa, prevede che “.. in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che
pagina 5 di 17 ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento…Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo sin intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o
l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.
In tale ampia nozione rientrano quindi pressocché tutte le fattispecie circolatorie, come già ritenuto anche prima delle modiche normative del 2001-2003.
Nel caso di specie, dalla busta paga prodotta (relativa al mese di novembre 2021), risulta la continuità del rapporto di lavoro, decorrente dal 24.2.1987, in ragione della cessione dell'azienda da a risultante dalla Controparte_2 Controparte_1 visura camerale e dallo stesso accordo societario (tra e Controparte_4 [...]
prodotto dalla convenuta, in base al quale è stata prevista la costituzione si CP_2 una nuova società denominata alla quale sono stati conferiti i Controparte_1 rispettivi rami d'azienda comprendenti i relativi rapporti di lavoro .
Pertanto, in ragione della responsabilità solidale di cedente e cessionaria, legittimamente il ricorrente ha convenuto in giudizio la sola quale impresa Controparte_1 cessionaria e attuale datore di lavoro, essendo indifferente – quanto alla legittimazione passiva ed in relazione alla domanda svolta dal ricorrente di condanna della convenuta al risarcimento del danno– che la malattia professionale si sia verificata prima o dopo la cessione dell'azienda.
8. Come noto, il mancato adempimento del dovere di adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore è fonte di responsabilità contrattuale a carico del datore di lavoro.
pagina 6 di 17 L'art. 2087 c.c. è norma di chiusura del sistema antinfortunistico: essa impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le cautele generiche di diligenza e prudenza, nonché di controllare e vigilare che il dipendente faccia effettivamente uso di tali misure;
in forza di tale generale disposizione e delle disposizioni specifiche individuate dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro.
L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Infatti, la verificazione della malattia professionale non è di per sé sola sufficiente a fondare la responsabilità del datore di lavoro e a far scattare a suo carico l'onere probatorio liberatorio di aver adottato ogni misura idonea ad evitarla, in quanto incombe innanzitutto sul lavoratore l'onere di dimostrare, oltre all'inadempimento del datore di lavoro nell'adozione delle misure precauzionali – specificamente previste o suggerite dalla comune esperienza - atte ad evitare il danno, anche il danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso di causalità tra questi due elementi (cfr., tra le tante, Cass. 6.7.2002, n.
9856; Cass. 18.2.2000, n. 1886; Cass. 3.4.1999, n. 3234). Assolto l'onere probatorio gravante sul lavoratore, considerata l'operatività della presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 c.c., spetta invece al datore di lavoro la dimostrazione dell'assenza di colpa, vale a dire di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. 23.7.2004, n.
13887; Cass. 7.8.1998, n. 9247; Cass. 8.4.1995, n. 4078; Cass. 26.10.1995, n. 11120).
8.1. Nel caso di specie il lavoratore ha assolto agli oneri di allegazione e prova su di lui gravanti.
Egli ha allegato di aver svolto e di svolgere, seppur oggi con limitazioni, le mansioni di autista per il trasporto di persone, alla conduzione dei mezzi specificamente e documentalmente indicati;
di aver sviluppato una patologia al rachide lombare, la
“spondilodiscopatia lombare”, imputabile alla società datrice di lavoro, a causa dell'utilizzo continuo e prolungato di tali autoveicoli, obsoleti e non dotati delle caratteristiche di ergonomia e sicurezza atte a preservare la salute dei conducenti, come comprovato da una perizia svolta in analogo procedimento promosso nel 1993 e da una indagine ambientale da parte dell'Istituto di Medicina del Lavoro, Servizio ed Igiene
Industriale al fine di valutare il rischio di vibrazione a cui i lavoratori erano esposti, prova pagina 7 di 17 della eziologia sofferta con la continua esposizione alle vibrazioni e sollecitazioni ai sedili dei mezzi, non adeguatamente ammortizzati, superiori ai limiti consentiti;
solo a far data dal 22.12.2018 il medico competente aveva espresso un giudizio di idoneità con la limitazione di “non adibire ad attività di guida oltre 180 minuti al turno”; a seguito della visita presso l'Istituto della Medicina del Lavoro erano diagnosticate “spondilo discopatie lombari compatibili con l'origine professionale” .
Il ricorrente ha dunque sostenuto la responsabilità del datore di lavoro per la malattia professionale sofferta, in violazione degli obblighi di protezione della salute e sicurezza, ex art. 2087 c.c., d. lgs. 626/1994 e quindi del TU sulla sicurezza, d. lgs. 81/2008, in particolare del capo III, dall'art. 199 e ss., disciplina sulla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazione, nonché in violazione degli obblighi di informazione e formazione ivi specificamente previsti.
8.2. La relazione peritale depositata dal CTU in analogo procedimento istaurato nel 1993 da alcuni colleghi del ricorrente (doc. 15 ricorrente), ispezionati i mezzi all'epoca utilizzati dai lavoratori che lamentavano condizioni patologiche del rachide, aveva concluso: “Per quanto riguarda l'esposizione al rischio, dalla comparizione dei dati relativi alle indagini sugli autobus e all'anamnesi lavorativa risulta evidente che tutti i periziandi sono stati a lungo sottoposti a sollecitazioni derivanti da vibrazioni dei mezzi utilizzati come autisti ACAP”. Il perito rilevava in particolare come il massimo di rischio si doveva rinvenire proprio nell'utilizzo degli autobus Fiat 418 in uso a partire dal 1974, quali automezzi analizzati all'epoca dei fatti, pur rilevando come i mezzi più vecchi e non più in uso al momento della perizia effettuata, come ad esempio i Fiat 411, presentavano un rischio di vibrazioni verosimilmente superiore a quello dei Fiat 418. Quanto all' ergonomia del sedile utilizzato, il perito rilevava in 2 dei 13 sedili esaminati una amplificazione delle vibrazioni trasmesse dal mezzo e “in riferimento infine alla struttura del sedile, immodificata dal 1977, si segnala che, al di là della palese incongruità ergonomica degli stessi, alle basse frequenze si ha in tutti i casi esaminati una amplificazione della vibrazione” (pag. 44 perizia).
In base all'indagine ambientale svolta dall'Istituto di Medicina del Lavoro, Servizio ed
Igiene Industriale del 2000, viene accertato che “per il 9,6% dei mezzi esaminati può esistere un rischio di danno acuto al rachide” (doc. 16 ricorrente).
pagina 8 di 17 La relazione dell'Istituto di Medicina del Lavoro ha concluso nel senso che ““il paziente
, di 57 anni, ha lavorato per circa 33 anni (dal 1987 al 2020) come autista Parte_1 di bus urbani, esposto a rischio di sovraccarico biomeccanico del rachide lombare da vibrazioni trasmesse al corpo intero, come si evince dalla lista di automezzi sui quali il paziente svolgeva i suoi turni lavorativi e dalla documentazione scientifica a nostra disposizione. Da anni soffre di lombalgia, acutizzata da luglio 2018; le RM del rachide lombare fatte nel novembre del 2018 e poi nell'ottobre 2020 mostrano spondilodiscopatie ingravescenti, specialmente marcate a livello L4-L5 e L5-LS. Riteniamo l'intensità e la durata del sovraccarico biomeccanico lavorativo, la cronologia di comparsa e di evoluzione, l'entità e la tipologia del danno riportato dal paziente, tutti compatibili con
l'eziologia professionale” (doc. 9 ricorrente), con conseguente riconoscimento da parte dell' di una menomazione permanente nella misura del 6% (doc. 7 ricorrente). CP_3
8.3. I testi introdotti da parte ricorrente – autisti assunti nello stesso periodo del Pt_1
(cfr. testi signori e ) – hanno confermato che il signor come Tes_1 Tes_2 Pt_1 gli altri autisti, ha guidato dal 24/02/1987 i seguenti modelli di autobus: Fiat 2411/1
(immatricolati nel 1960 e radiati nel 1993); Fiat 418 (immatricolati nel 1976, radiati nel
1998); Fiat 470.12.20 (immatricolati dal 1979); Fiat 471.10.20 e 471.12.20
(immatricolati dal 1984); Fiat 480.12.21 (immatricolati dal 1989); Fiat 570.12.20
(immatricolati a partire dal 1979); Fiat A 49.10 (immatricolati a partire dal 1988); Fiat
F1 (immatricolato nel 1985); Fiat AT CAM 28 (immatricolati nel 1988 e 1990);
CAM BB 2001.10 (immatricolato nel 1989); CA MB (immatricolati dal 1976, radiati nel 1998); CA 176 L (immatricolati nel 1976 e 1977); CA BB 2001.12 (immatricolati nel 1989); MA TO (immatricolati dal 1993); AR 220 LU (immatricolato nel
1991); AM 30 MU (immatricolati nel 1197); IV 12
(immatricolato nel 1997); RO AL 200 e 10/20 (immatricolati nel 1998).
Essi hanno confermato la presenza in azienda dei mezzi indicati dal ricorrente (doc. 10) e che il era comandato per turni di almeno 6h40 alla guida e conduzione dei Pt_1 suddetti mezzi.
Il ha precisato che “ i 411 (quelli verdi) sono stati radiati nel 1993…gli altri Tes_1 penso siano stati radiati dopo. Nel 1998 c'erano ancora i 418, devono essere stati radiati in quella data lì o poco più avanti… A turno ognuno guidava diversi mezzi” . Il teste pagina 9 di 17 ha aggiuntoche “il 411 è stato immatricolato nel 1960 e c'era, il detto verdone Tes_2
è stato presente in azienda e utilizzato fino ai primi anni 90, poi è stato dismesso. Il 418
c'era; anche il 470; c'erano il 471, 480,570; gli altri sono più recenti, il Fiat F1 e gli altri andiamo più vicino negli anni;
c'è il TO e il . CP_5
Entrambi i testi, pur confermando i turni indicati dalla convenuta – vale a dire 25 giorni al mese per un totale di 35-37 ore settimanali, articolate in 5 o 6 giorni lavorativi seguiti da 1
o 2 giorni di riposo, ogni 15 giorni con un turno spezzato con pausa intermedia di circa 3 ore - hanno però precisato che si tratta di orari formali in quanto, in ragione del traffico o in ipotesi di un incidente, il tempo di guida era superiore: “erano sempre 6 ore e quaranta”, oltre ai tempi accessori secondo il teste . Tes_2
8.4. I DVR prodotti da (cfr. docc. 22-34 convenuta) – che attestano CP_1 vibrazioni inferiori ai limiti di sicurezza– sono relativi al periodo dal luglio del 2012 in avanti.
Parimenti, i testi della convenuta, signori (RSPP) e (direttore di Tes_3 Tes_4 esercizio), hanno potuto riferirsi solo al periodo dal 2013 in avanti.
8.5. La relazione peritale del CTU medico legale dott. – alla quale si rinvia Per_1 integralmente –ha accertato che il signor è affetto da discopatia lombare L4-L5 ed Pt_1 ernia discale L5- S1 e che tale patologa è da ricondursi all'attività di autista da questi svolta dal 1987 all'1 gennaio 2023, con una invalidità permanete nella misura del 6%.
Il CTU ha ritenuto che “l'intensa attività lavorativa e l'esposizione a mezzi vibranti con continue sollecitazioni a carico del rachide dorso – lombare sia da considerarsi idonea a svolgere un ruolo causalmente significativo nel determinare una patologia quale quella lamentata dal soggetto”; in risposta alle osservazioni del CTP della convenuta ha rilevato che “un parco mezzi quale quello dell'azienda non può essere stato rinnovato completamente nel corso del 2015 e degli anni successivi, tant'è che agli occhi die cittadini e del sottoscritto, ancor'oggi e molto spesso appaiono in circolazione autobus che hanno almeno 20 anni di vetustà…”.
A seguito della richiesta di integrazione il medesimo CTU ha precisato che “la patologia lamentata dal sig. in assenza di certa documentazione relativa Parte_1 all'assenza lavorativa e alla luce di due visite fisiatriche del 2018 e 2019, ci induce a ritenere verosimile un periodo di danno biologico al 25% di 40 giorni, giustificabile da
pagina 10 di 17 esigenze clinicoterapeutiche che la patologia ha richiesto e da esecuzione di fisioterapie che sono state prescritte dallo specialista. In merito all'insorgenza della patologia, una prima RMN agli atti, risalente al 20.11.2018, ci fa apprendere che da tale momento il signore ha avuto certezza di una patologia in atto, che aveva dato da qualche tempo manifestazione clinica. Pertanto da tale momento appare verosimile ricondurre il quadro clinico che, seppur anche presente in maniera poco significativa negli anni precedenti, non aveva richiesto fino ad allora indagini strumentali e terapia farmacologica e/o fisica.
Relativamente invece ai chiarimenti sulle osservazioni svolte dalla difesa di CP_1 relativamente a quanto riportato a pag. 9 del mio elaborato, si ritiene di dover prendere atto che la Compagnia si è premunita di adeguare il parco mezzi adeguando gli stessi alle innovazioni tecnologiche a partire dal 2015, tuttavia si ribadisce che la patologia, evidenziata nel corso del 2018 – 2019, è stata indotta a seguito di utilizzo di mezzi presenti prima di tale data”.
Le conclusioni del CTU sono qui condivise in quanto frutto di una indagine adeguata, rispondente ai quesiti posti, condotta secondo corretti criteri e priva di vizi logici.
8.6. Considerate le allegazioni e le produzioni documentali richiamate, alla luce delle dichiarazioni rese dei testi e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, deve ritenersi che il ricorrente abbia assolto all'onere probatorio su di lui gravante;
di contro la società resistente non ha assolto alla prova liberatoria di aver fatto il datore di lavoro tutto il possibile per evitare il danno subito dal lavoratore, ricadendo così nella presunzione di colpa ai sensi dell'art. 1218 c.c.
E' stato, in particolare, accertato che il signor è stato adibito dal datore di Parte_1 lavoro, dall'assunzione nel 1987 quantomeno sino al 2015, ma anche in parte negli anni successivi, alla conduzione di autobus obsoleti e inadeguati, che lo hanno esposto a vibrazioni e sollecitazioni superiori ai limiti di sicurezza previsti, causa dell'accertata malattia professionale.
Risulta pertanto accertata la responsabilità contrattuale della società resistente ai sensi dell'art. 2087 c.c. e della disciplina normativa Controparte_1 antinfortunistica di cui al d.lgs. 81/2008, per la malattia sofferta dal ricorrente.
9. In relazione alla tipologia dei danni risarcibili, occorre rammentare che, astrattamente, i danni che il lavoratore può subire in conseguenza di un infortunio o, come nel caso di pagina 11 di 17 specie, di una malattia professionale vanno ricondotti, nell'ambito del sistema bipolare delineato dalla Cassazione a partire dal 2003 e sancito dalle Sezioni Unite con le sentenze gemelle del 2008 (Cass. s.u. 11.11.2008 n. 26972, 26973, 26974, 26975), alle due uniche categorie del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.).
9.1 Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge”, e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato, come appunto previsto dall'art. 2087 c.c.; (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.
9.2 Pur negando l'autonomia di sottocategorie del danno non patrimoniale, le Sezioni
Unite distinguono le diverse voci dei pregiudizi non patrimoniali astrattamente risarcibili, premettendo che “è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”, ribadendo tuttavia che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
9.3 La definizione di danno biologico è quella di temporanea o definitiva compromissione della integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di essere positivamente accertata sotto il profilo medico-legale, da cui sia derivato un peggioramento della salute del danneggiato, intesa quale complessivo stato di benessere e di efficienza psicofisica godute prima dell'illecito.
La perdita delle potenzialità psicofisiche proprie della vittima - ossia delle possibilità di godere della vita in senso pieno mediante la complessiva esplicazione della propria personalità morale, intellettuale, culturale in cui si sostanzia il danno da lesione all'integrità psicofisica - forma l'oggetto della valutazione del medico legale, il quale nella stima dell'entità dei postumi deve ponderare tutte le ricadute negative ordinariamente provocate dalla patologia sull'esistenza dell'individuo.
Conformemente a tale impostazione, la Suprema Corte chiarisce che: “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale
pagina 12 di 17 deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse
o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale,
"sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” (Cass.
28.98.18 n. 23469).
9.4 In linea con tale interpretazione, la liquidazione del danno non patrimoniale attuata dalle Tabelle di Milano elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di
Milano, applicate anche da questo Tribunale in seguito alle sentenze delle Sezioni Unite del 2008, comprende l'intero pregiudizio non patrimoniale subito in relazione ad un certo tipo di invalidità, danno non patrimoniale risarcibile, in forza dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., in presenza della lesione del diritto di rango costituzionale alla salute.
Le Tabelle del Tribunale di Milano successive alle sentenze di San Martino individuano il nuovo valore del c.d. “punto” muovendo da quello del punto delle tabelle precedenti relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale (danno biologico), aumentato – in relazione all'inserimento nel valore di liquidazione medio anche della componente di danno non patrimoniale riferita alla sofferenza soggettiva – di una percentuale ponderata, variabile in rapporto alla gravità della stessa invalidità, inoltre prevedono percentuali di massime di aumento da applicare in via di c.d. personalizzazione. In altri termini, in tali aggiornate Tabelle, l'attribuzione di un determinato valore pecuniario ad un certo tipo di menomazione sottende un ragionamento di tipo presuntivo, che si fonda sulla massima di esperienza per cui ogni lesione pagina 13 di 17 dell'integrità psicofisica comporta una menomazione delle funzioni vitali in cui si estrinseca e si realizza il diritto alla salute ed una sofferenza la cui entità ed intensità sono di norma commisurate alla gravità della lesione.
Le Tabelle milanesi del 2021, poi confermate da quelle del 2024, hanno aggiornato la terminologia usata rispetto a quelle del 2018, “prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate danno biologico e danno morale/sofferenza soggettiva, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e della dottrina definite come danno biologico dinamico relazionale e danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile (ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata)”, precisando che “tale rivisitazione della Tabella ha natura meramente grafica
e non modifica in alcun modo i valori monetaria, la struttura della Tabella e l'andamento della curva delle liquidazioni”.
9.5 Ove la componente del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica costituita dalla sofferenza morale o dalla componente esistenziale sia, per le peculiarità del caso concreto, di entità ed intensità eccedenti l'id quod plerumque accidit, il giudice deve tenerne conto, attraverso una rigorosa analisi delle risultanze istruttorie ed una motivata opera di personalizzazione, incrementando la liquidazione in considerazione del caso concreto.
In presenza di una lesione psico-fisica, tutta una serie di pregiudizi (in termini di sofferenza, di rinunce, di difficoltà) costituisce una normale conseguenza di quella lesione, sicché l'eventuale personalizzazione del danno non patrimoniale implica l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di pregiudizi attinenti a circostanze che superino la soglia della normalità, esulando dagli standard di vita di una persona media. Invero, la rinuncia, imposta dalla lesione, ad attività cui prima non si era dediti o che erano state svolte in via occasionale è un pregiudizio “ordinario” e standardizzato, nel senso che ogni danneggiato ne risente;
un pregiudizio che, quindi, può considerarsi normalmente risarcito attraverso dei valori tabellari standard.
In linea con tali principi, anche di recente la Cassazione ha ribadito che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito
(nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione
pagina 14 di 17 analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (Cass. 11.11.2019, n. 28988; cfr. Cass. 04/03/21 n. 5865).
11. Nel caso di specie, il ricorrente, quanto al danno non patrimoniale, ha peraltro chiesto il risarcimento del solo danno biologico.
Pertanto, accertata la responsabilità contrattuale della resistente ai sensi dell'art. 2087 c.c.
e del d.lgs. 81/2008, richiamati gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di danno non patrimoniale risarcibile, occorre dunque procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale subito dal sig. sulla base delle risultanze della Parte_1
CTU espletata e dei parametri di liquidazione posti dalle più recenti Tabelle del Tribunale di Milano del 2024.
In ragione del grado di invalidità permanente del 6% e del periodo di invalidità temporanea al 25% per 40 giorni, tenuto conto dell'età del ricorrente al momento della manifestazione della malattia, in base alle tabelle di Milano la somma spettante al signor a titolo di danno biologico permanente ammonta ad € 11.854,50 e ad € 1.437,50 a Pt_1 titolo di danno biologico temporaneo.
12. Determinata tale somma, tenuto conto della somma già liquidata dall' a titolo di CP_3 danno biologico, ex art. 13 d. lgs. 38/2000 pari ad € 4.937,98 (cfr. prospetto liquidazione
), il datore di lavoro è tenuto nei confronti del lavoratore al risarcimento del mero CP_3 danno non patrimoniale differenziale, come in effetti richiesto dal ricorrente.
12.1. Chiarisce la Cassazione che “In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il CP_3 risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall secondo il criterio delle poste omogenee, CP_3 tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non
pagina 15 di 17 patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla CP_3 retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa ( danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente” (Cass. CP_3
2.4.19, n. 9112; cfr. altresì Cass. 14.10.16, n. 20907).
12.2. La comparazione quantitativa tra risarcimento e indennizzo deve essere, necessariamente, condotta tra voci di danno omogenee;
in altri termini, il raffronto va operato tra somme calcolate a risarcimento delle medesime voci di danno, non con riguardo all'ammontare complessivo dei rispettivi ristori, “non potendosi far luogo ad una sorta di compensazione tra quanto ricevuto in più da una parte e quanto ricevuto in meno dall'altra, operazione che costituirebbe sul piano giuridico un assurdo, trattandosi di somme dovute a diverso titolo da soggetti diversi” (Cass. 9761/1995).
12.3. Il raffronto, in altri termini, non può che essere svolto tra poste omogenee, vale a dire tra la somma prevista dal d.m. 12.7.2000 a solo titolo di indennizzo del danno biologico e la somma prevista, per la stessa voce di danno, dalle tabelle comunemente utilizzate in ambito di responsabilità civile per la liquidazione equitativa, ex artt. 1226 c.c.
e 432 c.p.c.
È evidente che un diverso criterio di valutazione complessiva – che tenesse cioè conto anche delle somme corrisposte dall' per la lesione della capacità lavorativa generica CP_3
- colliderebbe con il principio espresso dalle note sentenze della Corte costituzionale del
1991 (cfr. Corte cost. n. 485/1991, n. 356/1991, n. 87/1991), vale a dire con il principio dell'integrale ed autonoma risarcibilità, nell'ambito degli infortuni sul lavoro, delle varie voci di danno, le quali devono essere singolarmente considerate.
12.4. Pertanto, a titolo di danno non patrimoniale, nella specie di danno biologico differenziale, il signor ha diritto al pagamento della somma di € 6.916,52. Pt_1
12.5. Spetta altresì il risarcimento del danno patrimoniale per le spese di CTP sostenute, pari ad € 610,00.
pagina 16 di 17 13. In conclusione, accertata la responsabilità della parte convenuta Controparte_1 per la malattia professionale sofferta dal ricorrente, la medesima va condannata a
[...] risarcire al ricorrente i danni subiti, quantificati a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale in € 6.916,52 oltre interessi e rivalutazione sulla somma devalutata e via via rivalutata ed € 610,00 per danno patrimoniale, oltre interessi dal pagamento al saldo.
14. La decisione sulle spese – liquidate in dispositivo – segue la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
1) accertata la responsabilità della parte convenuta per la malattia Controparte_1 professionale sofferta dal ricorrente, condanna la medesima a risarcire Controparte_1 al ricorrente i danni subiti, quantificati a titolo di danno non patrimoniale Parte_1 in € 6.916,52 oltre interessi e rivalutazione sulla somma devalutata e via via rivalutata ed €
610,00 per danno patrimoniale, oltre interessi dal pagamento al saldo;
2) condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in €
4.216,00 per compenso, 15% per spese generali, IVA e CPA, oltre contributo unificato, con distrazione a favore del procuratore antistatario, ponendo a carico della convenuta anche le spese della CTU liquidate separatamente. fissa il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
Padova, 15/05/2025
Il giudice del lavoro
Silvia Rigon
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