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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/05/2024, n. 3418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3418 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli – Presidente dott. Sandro Venarubea – Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo – Consigliere all'udienza del 15 maggio 2024 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3787 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente tra
(c.f. ), nata a [...] il 5 Parte_1 C.F._1 dicembre 1941, , (c.f. ), nato a [...]_2 C.F._2 il 15 febbraio 1965, (c.f. ), nato a [...] C.F._3
Messina il 19 agosto 1967, tutti in proprio e quali eredi di , Persona_1 elettivamente domiciliati in Roma, Via L.G. Faravelli n. 22, presso lo studio dell'avv. Gaetano Gianni, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Laura Corsaro, giusta procura in atti – appellanti principali ed appellati incidentali e (p.iva , elettivamente domiciliata in Roma, Via Manlio CP_1 P.IVA_1
Di Veroli n. 2, presso lo studio dell'avv. Ruggero Maria NT, che la rappresenta e difende giusta procura in atti – appellata principale ed appellante incidentale e
– appellati contumaci Controparte_2
e (p.iva , elettivamente Controparte_3 P.IVA_2 domiciliata in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante n. 5, presso lo studio dell'avv. Marco Di Andrea, che la rappresenta e difende giusta procura in atti – appellata e
1 Controparte_4
[...]
(c.f.: , rappresentato e difeso ex
[...] P.IVA_3 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato – appellato
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 19/05/2018, , Parte_1 Parte_2
e , in proprio ed in qualità di eredi di hanno
[...] Parte_3 Persona_1 proposto appello avverso la sentenza n. 22881/2017 emessa dal Tribunale ordinario di Roma e pubblicata il 6/12/2017, resa nel giudizio di primo grado promosso dall'odierna parte appellante nei confronti di , della Controparte_2 Controparte_3
e di Nel corso del giudizio di primo grado è stata
[...] CP_1 autorizzata la chiamata in causa del
[...]
Controparte_4
di Roma.
[...]
§ 1.1 – I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come di seguito riportato.
<< Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e , rispettivamente madre e fratelli del deceduto , Parte_3 Persona_1 in proprio e nella qualità di eredi della vittima, chiedevano dichiararsi l'esclusiva responsabilità di (quale conducente della vettura di proprietà Controparte_2 della nella causazione del sinistro che aveva Controparte_3 cagionato la morte di , nonché la condanna, in solido tra loro, dello Persona_1 stesso della e di – quest'ultima CP_2 Controparte_3 CP_1 anche con responsabilità ultramassimale – al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti, con vittoria di spese.
Gli attori esponevano a sostegno della domanda che il 19 luglio 2011, intorno alle ore 19,50, era stato investito dalla vettura di proprietà della Persona_1 [...]
condotta dal mentre la vittima era alla guida del Controparte_3 CP_2 suo motociclo, rimanendo poi incastrata tra le ruote dell'auto e decedendo per insufficienza respiratoria acuta da compressione del torace. La responsabilità esclusiva del nel decesso del emergeva dalla sentenza di CP_2 R_ applicazione della pena resa dal Tribunale penale di Roma, divenuta irrevocabile, con la quale al era stata applicata la pena di mesi dodici di reclusione per CP_2 il reato di omicidio colposo, nonché dalla consulenza tecnica sulla dinamica del sinistro e da quella medico legale sulle cause del decesso effettuate su incarico del Pubblico Ministero, oltre che dalle sommarie informazioni assunte nel corso delle indagini preliminari. Veniva chiesto il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, sia iure hereditario (danno da perdita della vita), sia iure proprio,
2 assumendosi che la sig.ra soffriva, a seguito della morte del figlio, di un PT grave stato depressivo con attacchi di panico e che aveva perso gli apporti economici che la vittima le avrebbe assicurato “durevolmente e spontaneamente”. Si costituiva in giudizio l' non contestando la responsabilità del CP_1 CP_2 nel tamponamento del motociclo del , ma deducendo che erano intervenuti R_ fattori interruttivi del nesso causale tra la condotta del conducente della vettura e il decesso della vittima (ritardo con cui erano giunti i soccorsi, vigili del fuoco intervenuti con le bombole di gas scariche e quindi impossibilitati a sollevare il veicolo investitore, allontanamento degli intervenuti che stavano azionando il cric per sollevare il veicolo da parte delle forze di polizia). Contestava inoltre il quantum debeatur e l'esistenza di un danno patrimoniale, deduceva di aver corrisposto alcune somme in favore degli attori e precisava che la polizza prevedeva un massimale di euro 2.500.000,00. Concludeva chiedendo dichiararsi la nullità della citazione per incertezza del petitum, accertarsi che la compagnia aveva già corrisposto euro 200.000,00 in favore di ed euro 63.000,00 per ciascun fratello Parte_1 della vittima e rigettarsi la domanda con vittoria di spese.
Si costituivano altresì il e la non CP_2 Controparte_3 contestando la dinamica del sinistro ma negando la responsabilità del nella CP_2 causazione del decesso del , in quanto l'investimento non ne aveva R_ provocato la morte, cagionata piuttosto da una serie di fatti (quelli stessi indicati dalla compagnia assicurativa) atipici, anomali ed eccezionali (la circostanza che le bombole di gas necessarie per il sollevamento del veicolo fossero scariche), che avevano determinato l'interruzione del nesso causale. Chiedevano pertanto la chiamata in causa del e del Controparte_4
di Roma e la condanna degli stessi, in via Controparte_4 solidale, al risarcimento dei danni in favore degli attori, con rigetto della domanda attorea nei confronti di essi convenuti. In subordine chiedevano accertarsi la concorrente responsabilità del e del nella CP_4 Controparte_4 determinazione del decesso della vittima e la loro condanna al risarcimento per quanto di loro responsabilità, con vittoria di spese.
A seguito della chiamata di terzo si costituiva il
[...]
Controparte_4
di Roma, eccependo preliminarmente
[...]
l'inammissibilità sia della domanda principale che di quella subordinata proposta dal convenuto e dall' in quanto domanda risarcitoria CP_2 Controparte_3 riservata all'iniziativa esclusiva di parte attrice. Eccepiva altresì la nullità della citazione introduttiva per assoluta incertezza del petitum in difetto di specificazione del quantum debeatur richiesto e la prescrizione del diritto risarcitorio essendo decorso il biennio tra l'epoca del sinistro e la notifica dell'atto di citazione avversario. Nel merito assumeva la responsabilità esclusiva del nella causazione del CP_2 decesso del e negava qualunque profilo di colpa nella condotta dei vigili R_
3 del fuoco intervenuti, attesa la tempestività dell'intervento – ancora precedente all'arrivo dell'ambulanza – e stante l'avvenuto utilizzo, per il sollevamento della vettura, della pinza divaricatrice. Contestava inoltre il profilo dell'entità del danno, rilevando come non fosse risarcibile né il danno da perdita della vita, né quello biologico temporaneo, difettando la prova dello stato cosciente della vittima nel periodo antecedente il decesso, né quello patrimoniale, non godendo il Quartana di reddito stabile e versando in condizioni di difficoltà economica. Concludeva quindi per il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 18.12.2014 il procuratore degli attori, alla luce delle difese dei convenuti, dichiarava di voler estendere la domanda nei confronti del , CP_4 chiedendone la condanna in solido con i convenuti al risarcimento del danno subìto.
Con ordinanze in data 27.1.2015 e 29.4.2016 venivano respinte le richieste di provvisionale avanzate dagli attori.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, assunzione di prova per testi e consulenza tecnica medico legale, perveniva alla fase decisoria con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche>>.
§ 1.2 – L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: <rigetta le eccezioni preliminari sollevate dal;
controparte_4 dichiara che il sinistro stradale verificatosi in roma 19 luglio 2011, intorno alle ore 19,50 sulla rampa di uscita per via salaria – gra tra la vettura peugeot 307 sw condotta da e proprietà della ed controparte_2 controparte_3 ciclomotore suzuki burgman condotto , è ascrivibile persona_1 esclusiva alla responsabilità
- per l'effetto condanna , ed Controparte_2 Controparte_3 CP_1
, in solido tra loro, già detratti gli acconti in precedenza corrisposti, al pagamento
[...] in favore di , e , rispettivamente Parte_1 Parte_2 Parte_3 madre e fratelli del deceduto , delle seguenti somme;
euro Persona_1
91.862,29 in favore di ed euro 80.701,00 ciascuno in favore di Parte_1
e , oltre interessi e rivalutazione come da parte Parte_2 Parte_3 motiva, nonché interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
rigetta la domanda risarcitoria proposta dagli attori, nonché dal e dalla CP_2 nei confronti del Controparte_3 [...]
Controparte_4
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma;
condanna , ed , in solido Controparte_2 Controparte_3 CP_1 tra loro, a rifondere agli attori le spese del presente grado di giudizio che liquida, in applicazione del D.M. n. 55/2014, in euro 18.000,00 per compensi professionali, oltre euro 450,00 per spese di contributo unificato, euro 600,00 di consulenza di parte, spese generali (15%), IVA e Cassa;
4 le spese di TU vengono poste definitivamente a carico di , Controparte_2 [...] ed in solido tra loro>>. Controparte_3 CP_1
§ 1.3 – La sentenza è motivata come di seguito riportato.
<
1. le eccezioni preliminari. Va respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal CP_4 sull'assunto della assoluta genericità del petitum per non essere stata quantificata la somma richiesta a titolo risarcitorio.
Secondo l'orientamento della S.C., dal quale non vi è motivo di discostarsi, la nullità della citazione per omessa od incerta determinazione del petitum, inteso sotto il profilo formale come il provvedimento giurisdizionale richiesto dall'attore, e sotto quello sostanziale come il bene della vita del quale si chiede il riconoscimento, non sussiste qualora nell'atto introduttivo del giudizio non sia stata esattamente quantificata monetariamente la pretesa, se l'attore abbia indicato i titoli dai quali la stessa trae fondamento, permettendo in tal modo al convenuto di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7074 del
05/04/2005; Sez. 3, Sentenza n. 12567 del 28/05/2009). Nel caso di specie gli attori, pur non quantificando l'importo richiesto a titolo risarcitorio, hanno esattamente indicato i danni di cui chiedono il ristoro (danno da perdita della vita del congiunto, danno da perdita del rapporto parentale, danno biologico iure proprio, danno patrimoniale ecc.), sicché i convenuti sono stati posti in grado di esercitare le loro difese sia in punto di an che di quantum (tanto che sia il che l' CP_2 CP_1 nonché il hanno dedotto sul punto). CP_4
Va poi disattesa anche l'eccezione, sempre sollevata dal , di CP_4 inammissibilità della chiamata di terzo del Princigalli. Ha affermato infatti il CP_4 che quest'ultimo non avrebbe potuto avanzare nei suoi confronti una domanda risarcitoria riservata esclusivamente agli attori (né quella formulata in via principale, né quella subordinata di condanna del al risarcimento del danno per la sua CP_4 quota di responsabilità).
Ebbene, la giurisprudenza della S.C. è orientata nel senso che qualora il convenuto effettui una chiamata di terzo indicando quest'ultimo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, purché il titolo in base al quale il convenuto ritiene la responsabilità del terzo non sia diverso da quello della domanda attorea.
Si è infatti affermato che il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed
5 oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ma ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso. Il suddetto principio, invece, non opera, allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi" ed in particolare, ove l'azione dell'attore sia di natura risarcitoria, qualora venga dedotto un titolo di responsabilità del terzo verso l'attore diverso da quello da lui invocato, al fine non già dell'affermazione della responsabilità diretta ed esclusiva del terzo verso l'attore sulla base del rapporto dedotto dal medesimo, bensì allo scopo di ottenere, sulla base del diverso rapporto di responsabilità dedotto, il rilievo dalla responsabilità invocata dall'attore con la domanda introduttiva della lite;
e in questo secondo caso resta ferma l'autonomia sostanziale dei due rapporti confluiti nello stesso processo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1748 del 28/01/2005).
Nel caso di specie, la domanda fatta valere dal convenuto nei riguardi CP_2 del non si richiama ad un titolo diverso ma alla stessa causa petendi fatta CP_4 valere da parte attrice, ovvero la responsabilità aquiliana per il decesso del R_ nel sinistro di cui trattasi, sebbene in conseguenza di due diverse condotte poste in essere in contiguità temporale (l'investimento della vittima da parte del e CP_2
l'omesso tempestivo intervento di soccorso da parte dei vigili del fuoco).
Giova ancora sottolineare che “in ipotesi di intervento di terzo su istanza di parte, posto che in virtù della chiamata in causa la domanda attorea si estende automaticamente nei confronti del terzo indicato quale unico responsabile, per escludere la volontà dell'attore di estendere la domanda nei confronti del terzo chiamato non bisogna aver riguardo al momento della proposizione della domanda nei confronti del convenuto, bensì a quello, successivo, della chiamata in causa, che può indurre l'attore medesimo a modificare la strategia processuale in un primo tempo scelta” (Cass. sez. 2, Sentenza n. 3643 del 24/02/2004). Ora, all'udienza del
18.12.2014, a seguito delle difese del convenuto gli attori hanno inteso CP_2 estendere la domanda anche al , chiedendone la condanna al risarcimento CP_4 dei danni in solido col conducente, col proprietario della vettura e la compagnia assicuratrice, per cui non vi è dubbio che la domanda risarcitoria sia stata estesa al
. CP_4
Peraltro, si è anche ritenuto che qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo, indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza incorrere nel vizio di extrapetizione (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 13165 del 05/06/2007).
Va ancora respinta l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla difesa del . CP_4
6 E' noto che se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, essa si applica anche all'azione civile (art. 2947). Se è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, il diritto al risarcimento si prescrive nel termine biennale con decorrenza dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Nel caso di specie è intervenuta sentenza di patteggiamento passata in giudicato il 30.10.2013, data dalla quale decorre il termine di prescrizione biennale (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25042 del 07/11/2013, secondo cui in tema di prescrizione del risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, dal disposto del terzo comma dell'art. 2947 cod. civ. emerge, per l'ipotesi in cui il fatto costituisce anche reato, che il risarcimento del danno si prescrive in due anni quando sia intervenuta una sentenza irrevocabile nel procedimento penale, rientrando tra queste anche la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. – c.d. patteggiamento
– perché essa non ha, nel giudizio civile, l'efficacia di una sentenza di condanna, alla quale è invece applicabile, ex art. 2953 cod. civ., il termine di prescrizione di dieci anni).
Nel caso di specie l'atto di citazione è stato notificato al il 9.7.2014, CP_4 quindi prima che maturasse la prescrizione biennale, sicché l'eccezione è priva di pregio.
2. ricostruzione della dinamica del sinistro. La relazione conclusiva redatta dalla polizia municipale ricostruisce la dinamica del sinistro nei termini seguenti.
Il sinistro si era verificato in Roma intorno alle ore 19:55 del 19.7.2011, sulla rampa di uscita per via Salaria – GRA, in presenza di luce solare (atteso il periodo estivo), in condizioni di tempo sereno e con strada in discesa a senso unico di marcia e con curva destrorsa, in tratto con limite di velocità di 40 km/h. L'operante, giunto intorno alle ore 20:52 (circa 57 minuti dopo il verificarsi del sinistro) quando già era stato constatato il decesso del , dava atto della posizione statica assunta dai R_ veicoli coinvolti nell'incidente. In particolare, la vettura Peugeot 307 SW condotta dal si trovava quasi al centro della rampa, parallela all'asse della carreggiata, CP_2 con la parte anteriore rivolta verso via Salaria, mentre il ciclomotore Suzuki BU era riverso a terra sul lato destro alcuni metri prima della Peugeot, con la ruota anteriore a ridosso del guard-rail. L'accaduto poteva essere ricostruito come segue: entrambi i veicoli (il ciclomotore marciando davanti alla Peugeot), provenienti da via del Foro Italico, percorrevano la circonvallazione Salaria in direzione S. Giovanni e imboccavano la rampa di uscita per via Salaria in direzione GRA;
nell'affrontare la curva destrorsa la Peugeot tamponava con la parte anteriore destra la parte posteriore del ciclomotore (come risulta dall'abrasione e dall'impronta di forma circolare presente sul paraurti anteriore lato destro della vettura); il ciclomotore cadeva sul fianco destro per effetto dell'urto scivolando sull'asfalto (dove lasciava tracce di abrasione) per poi fermarsi sul margine sinistro della carreggiata;
la vettura
7 proseguiva la marcia nonostante la collisione passando verosimilmente con la ruota anteriore sinistra sul corpo del motociclista e trascinandolo con il casco ancora indossato per circa 24 metri.
Sempre dalla relazione della polizia municipale risulta che delle persone presenti in loco, nessuna era stata in grado di fornire chiarimenti sulla dinamica del sinistro, ma solo sui successivi soccorsi.
Il riferiva oralmente agli operanti della municipale di essere stato CP_2 sorpassato sulla sinistra dal ciclomotore, che dopo essersi spostato sulla destra della carreggiata avrebbe poi rallentato improvvisamente la marcia, mentre il coniuge del
) riferiva di non aver assistito alla dinamica del sinistro in CP_2 CP_5 quanto intento a guardare il display del cellulare.
In definitiva la polizia municipale riteneva inattendibile la versione del CP_2 reputando di contro che esso avesse tenuto una condotta di guida distratta in quanto, nonostante la velocità moderata, non era stato in grado di arrestare immediatamente la marcia dopo l'urto e non si era avveduto della caduta del motociclista e del trascinamento del corpo sotto la propria autovettura.
A conclusioni conformi giunge anche la consulenza cinematica eseguita su disposizione del PM. Rilevava infatti il consulente come dall'esame della posizione dei veicoli emergesse che al momento dell'urto essi si trovavano a marciare su linee perfettamente parallele, dovendosi quindi escludere che nell'immediatezza fosse stata effettuata una manovra di sorpasso da parte del ciclomotore. Dall'esame delle tracce rilevate sulla pavimentazione stradale appariva altamente probabile che il ciclomotore marciasse al centro dello svincolo e che la vettura lo seguisse spostata verso sinistra. La velocità della Peugeot al momento dell'urto era stata stimata 15-20 km/h superiore a quella del ciclomotore, sicché appariva possibile che il motociclista avesse sensibilmente ridotto la velocità nell'ingresso in curva e fosse stato raggiunto dalla vettura in velocità libera. Appariva infine indubbio che la vettura avesse tamponato con la sua parte anteriore il parafango posteriore del ciclomotore in posizione eretta e su traiettorie parallele.
Dall'autopsia effettuata nella fase delle indagini preliminare emerge che la morte del è stata constatata in sede clinica alle ore 20:40 del 18.7.2011, che il R_ decesso è riconducibile al sinistro stradale per cui è causa e che esso appare compatibile con una insufficienza respiratoria acuta da compressione del torace. E' importante sottolineare, anche tenuto conto delle eccezioni sollevate dalle parti e che verranno trattate infra, la circostanza che il , in conseguenza dell'urto, non R_ ebbe a riportare una lesività fisica rilevante ai fini del determinismo della morte, in quanto l'esame necroscopico ha evidenziato l'assenza di alterazioni rilevanti a carico di pressoché tutti gli organi ed apparati del corpo. Dunque, il consulente del PM ha ritenuto che il decesso sia riconducibile al fatto che il corpo della vittima è rimasto compresso sotto il veicolo, così da impedire la normale dinamica respiratoria attraverso una pressione esercitata a livello toracico.
8 Va a questo punto rilevato che il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova: cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 840 del 20/01/2015; n. 4652 del 2011; n. 5440 del 2010; n. 11555 del 2013; SSUU n. 9040 del 2008). D'altro canto, nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Cass. Sentenza n. 1593 del 20/01/2017).
Ancora, la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. (cd. "patteggiamento") non ha, nel giudizio civile, l'efficacia di una sentenza di condanna (cfr. art. 445 co. 2 c.p.p.), sicché il giudice civile deve decidere accertando i fatti illeciti e le relative responsabilità autonomamente, pur non essendogli precluso di valutare, unitamente ad altre risultanze, anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10847 del 11/05/2007; n. 6863 del 2003), la quale costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9358 del 05/05/2005).
Ciò premesso, deve anzitutto rilevarsi che il ha patteggiato la pena per CP_2 il reato di omicidio colposo e che, pur non contestando in questa sede la propria responsabilità nell'investimento del motociclista, si è difeso sostenendo che il nesso causale tra la propria condotta di guida e il decesso del sarebbe stato R_ interrotto da un elemento assolutamente atipico ed eccezionale costituito dal mancato tempestivo sollevamento del veicolo da parte dei vigili del fuoco intervenuti.
Ora, riservando al prosieguo l'analisi più approfondita di questo aspetto della vicenda, deve rilevarsi che tale strategia difensiva si pone in palese conflitto con la richiesta di applicazione della pena da parte del atteso che ove CP_2 quest'ultimo avesse ritenuto effettivamente interrotto il nesso causale tra la propria condotta di guida e il decesso della vittima, non avrebbe dovuto chiedere di patteggiare la pena (ponendosi la questione relativa all'interruzione del nesso causale in termini omologhi sia nel processo penale che in quello civile). Né d'altro canto egli ha fornito una spiegazione plausibile del motivo per il quale si sarebbe
9 appunto deciso a patteggiare la pena pur nella convinzione di non aver cagionato la morte del . R_
In ogni caso, le risultanze della relazione della polizia municipale intervenuta sul luogo del sinistro e della CT modale del P.M. appaiono assolutamente persuasive e condivisibili. Può quindi ritenersi che la Peugeot abbia tamponato il ciclomotore guidato dal (come emerge dalle tracce di urto tra la zona anteriore della R_ vettura e quella posteriore del ciclomotore) per poi trascinarlo sotto l'auto per diversi metri prima di fermarsi. Che vi sia stata una condotta gravemente negligente del nella guida del veicolo emerge poi in maniera eclatante sia dal fatto che CP_2
l'urto si è verificato da tergo (ciò che denota il mancato rispetto della distanza di sicurezza tra i veicoli), sia dal trascinamento del corpo della vittima incastrata sotto la scocca dell'auto investitrice per ben 24 metri senza che il se ne rendesse CP_2 conto.
3. il nesso causale tra la condotta di guida imprudente del e il CP_2 decesso del – la questione dell'eccepita interruzione del nesso R_ causale.
Giova a questo punto soffermarsi sulla questione dell'eccepita interruzione del nesso causale, la quale impone anzitutto di far luce su quanto accaduto dopo l'investimento e sui soccorsi intervenuti.
Dall'annotazione di servizio del Commissariato Vescovio del 20.7.2011 risulta che all'arrivo della polizia (tra le ore 20:00 e le 20.10) alcune persone avevano già posto un cric sul lato destro della Peugeot allo scopo di tentare di sollevare il mezzo (si rammenta che il sinistro si è verificato intorno alle ore 19:55). Sempre secondo detta annotazione, alle ore 20:10 giungeva la Squadra 6A dei Vigili del Fuoco che mediante un martinetto idraulico sollevava l'auto ed estraeva il corpo della vittima, mentre alle 20:26 il personale del 118 constatava il decesso del . R_
Occorre poi esaminare le sommarie informazioni testimoniali rese alla polizia municipale da e . Testimone_1 Testimone_2
Il giunto sul posto subito dopo il sinistro (e quindi verosimilmente intorno Tes_1 alle ore 20:00 o poco prima), dichiarava di aver verificato che la persona investita era ancora in vita, poiché a circa 10 minuti dal suo arrivo aveva notato che il – R_ da lui sollecitato in tal senso – aveva mosso leggermente un piede. Un motociclista intervenuto prima di lui aveva sollevato la parte anteriore destra della vettura mediante un cric, ma in tale frangente era intervenuta una pattuglia della Stradale che aveva fatto allontanare gli astanti. Verso le 20:15 era giunto sul posto il primo mezzo dei Vigili del Fuoco, che aveva approntato le operazioni per il sollevamento del mezzo. Tuttavia, il teste aveva udito uno dei Vigili affermare che le bombole erano scariche e che occorreva trovare una soluzione alternativa. Immediatamente dopo però i Vigili del Fuoco avevano interrotto ogni operazione a seguito della constatazione del decesso della vittima, sulla quale era stato steso un telo bianco.
10 Era poi sopraggiunto un secondo mezzo dei Vigili del Fuoco che aveva rimosso la vettura liberando il corpo del ragazzo.
Il NT ha riferito di essere giunto anch'egli poco dopo il sinistro e di aver notato che la vittima muoveva lentamente il braccio destro e respirava ancora muovendo in maniera accelerata il torace. Reperito un cric, lo aveva azionato, ma appena sollevata la vettura era stato fatto allontanare dai Vigili del Fuoco nel frattempo sopraggiunti. Tuttavia, costoro non erano riusciti a sollevare l'auto in quanto, pur avendo posizionato l'attrezzatura gonfiabile, si erano resi conto che le bombole in dotazione erano scariche.
La fase del tentativo di sollevamento della vettura con il cric è stata meglio chiarita nel corso dell'escussione dei due testi in fase istruttoria.
Il ha specificato che il NT aveva sì sollevato la parte anteriore della Tes_1 vettura con un cric, ma che l'azione non era stata sufficiente a liberare il giovane. Ha inoltre precisato che qualcuno dei presenti voleva sollevare l'auto di forza, mentre altri temevano che ciò potesse peggiorare la situazione, sicché alla fine non se ne era fatto nulla in attesa dell'arrivo della polizia.
Il NT, dal canto suo, ha dichiarato di essere riuscito a sollevare il veicolo con il cric solo di qualche centimetro.
Entrambi i testi hanno poi confermato la circostanza che le bombole erano scariche e quindi l'esito negativo del primo tentativo di sollevamento del mezzo da parte dei Vigili del Fuoco.
Occorre ora prendere in considerazione il materiale prodotto dal . CP_4
Dal rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco in data 19.7.2011 risulta che il primo mezzo è giunto in loco alle ore 20.11 e che l'intervento medesimo è consistito nel sollevare la vettura tramite martinetto idraulico manuale con l'ausilio del carro sollevamenti al fine di liberare il corpo del . R_
La relazione redatta il 19.11.2014 dal responsabile del reparto che operò
l'intervento ( ) dà atto che all'arrivo sul posto la vittima si trovava Controparte_6 incastrata sotto la vettura e si presentava in stato di incoscienza, dato che ad un controllo ravvicinato “non si scorgeva alcun segno vitale quale respirazione e polso carotideo”. La squadra aveva quindi proceduto all'allestimento della manovra di sollevamento del veicolo tramite impiego di cuscini pneumatici di sollevamento che però “al momento della messa in pressione risultavano inefficaci per un mal funzionamento della centralina di comando”, per cui si era proceduto immediatamente all'uso della pinza divaricatrice oleodinamica in dotazione. La durata complessiva delle manovre di allestimento delle attrezzature aveva richiesto circa due minuti. Poiché tuttavia la pinza divaricatrice – a parità di capacità di sollevamento – presentava minore stabilità e sicurezza per il personale operante, era stato richiesto l'intervento di un Carro sollevamenti dei VVFF che con l'impiego di un martinetto idraulico manuale aveva messo definitivamente in sicurezza la vettura.
11 Giova a questo punto precisare che in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di equivalenza di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili (Cass. Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008).
In particolare, il principio dell'equivalenza delle cause (se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale) trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente desumibile dall'art. 41 c.p., comma 2, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto (Cass. 19.12.2006, n. 27168; Cass. 8.9.2006, n. 19297; Cass. 10.3.2006, n. 5254; Cass. 15.1.1996, n. 268). Nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante non appaiano del tutto inverosimili, ma che si presentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quella similare della ed. regolarità causale (ex multis: Cass. 1.3.2007; n. 4791; Cass. 6.7.2006, n. 15384; Cass.27.9.2006, n. 21020; Cass. 3.12.2002, n. 17152; Cass.
10.5.2000 n. 5962).
Per quanto attiene più da vicino la fattispecie in esame, si è osservato che il concetto di causalità sopravvenuta da sola sufficiente ad escludere il rapporto causale a norma dell'art. 41, comma secondo, cod. pen. (norma pacificamente applicabile anche in sede civilistica) anche se non postula necessariamente la completa autonomia del fattore causale prossimo rispetto a quello più remoto, esige comunque che il primo non sia strettamente dipendente dall'altro e che si ponga al di fuori di ogni prevedibile linea di sviluppo dello stesso, di talché la mancata eliminazione di una situazione di pericolo (derivante da fatto commissivo od omissivo dell'agente) ad opera di terzi non rappresenta una distinta causa che si innesti nella prima, ma solo una ovvia condizione negativa perché quella continui ad essere efficiente e operante. (Fattispecie in tema di colpevole omissione della corretta diagnosi che, se tempestivamente formulata, avrebbe consentito di salvare la vita del malato) (Cass. Pen. Sez. 1, Sentenza n. 11024 del 10/06/1998).
Nello stesso senso, in ambito propriamente civilistico, la S.C. ha affermato che si ha interruzione del nesso di causalità per effetto del comportamento sopravvenuto di altro soggetto (che può identificarsi anche con lo stesso danneggiato) quando il fatto di costui si ponga, ai sensi dell'art. 41, comma secondo, cod. pen., come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e rendere
12 giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito, ma non quando, essendo ancora in atto ed in fase di sviluppo il processo produttivo del danno avviato dal fatto illecito dell'agente, nella situazione di potenzialità dannosa da questi determinata si inserisca una condotta di altro soggetto (ed eventualmente dello stesso danneggiato) che sia preordinata proprio al fine di fronteggiare e, se possibile, di neutralizzare le conseguenze di quell'illecito. In tal caso lo stesso illecito resta unico fatto generatore sia della situazione di pericolo sia del danno derivante dall'adozione di misure difensive o reattive a quella situazione (sempreché rispetto ad essa coerenti ed adeguate). (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18094 del 12/09/2005; n. 11087 del 1993, n. 11386 del 1997, n. 6640 del 1998).
Ora, alla luce dei principi sopra riportati e che questo giudice condivide, non è chi non veda come non sia ravvisabile nel caso che occupa alcuna interruzione del nesso causale.
In primo luogo, non sussiste prova sufficiente del fatto asseritamente interruttivo allegato dal e dalla compagnia assicuratrice secondo cui la condotta CP_2 omissiva dei VVFF intervenuti – rectius il ritardo nell'intervento di sollevamento del veicolo investitore – abbia cagionato (o meglio non evitato) il decesso del , R_ poiché non è possibile stabilire con sicurezza che il giovane, al momento del sopraggiungere dei Vigili, fosse ancora vivo. Indubbiamente può affermarsi che egli desse ancora deboli segni di vita al momento in cui si sono avvicinati i primi soccorritori (cfr. deposizioni e NT), ma non si può invece ritenere con Tes_1 certezza che lo stesso non fosse deceduto all'arrivo del primo mezzo dei Vigili del
Fuoco (secondo la relazione del capo squadra, come si è visto, il non R_ respirava e non aveva polso). Inoltre, dal rapporto del capo squadra dei Vigili emerge che una volta constatato che i cuscinetti di sollevamento non potevano funzionare (per un addotto malfunzionamento della centralina), fu tempestivamente azionata una pinza idraulica che sollevò il veicolo investitore, così raggiungendosi il medesimo risultato ottenibile mediante i cuscini pneumatici, mentre l'intervento del secondo mezzo ( ) fu richiesto solo per maggior sicurezza degli operanti. Parte_4
In secondo luogo, anche a voler ipotizzare che i Vigili del Fuoco avrebbero potuto eseguire un intervento più tempestivo, così impedendo il decesso del per R_ soffocamento, ciò comporterebbe, per il principio dell'equivalenza causale, un concorso di cause efficienti nella determinazione del decesso della vittima e non già una interruzione del nesso causale tra la condotta di guida del e la morte CP_2 del giovane.
Invero, un eventuale (ma come si è detto non provato) ritardo nelle operazioni di soccorso in caso di sinistro stradale non costituisce affatto una serie causale atipica ed eccezionale, ben potendosi prevedere, in base alla migliore scienza ed esperienza, che in caso di incidente molteplici e talora imponderabili siano i fattori che condizionano un tempestivo intervento di soccorso (condizioni del traffico, distanza e raggiungibilità del luogo del sinistro da parte dei mezzi di soccorso,
13 disponibilità di tali mezzi ove non altrimenti impegnati in altre operazioni ecc.). Di tale ovvia constatazione è espressione il principio più volte affermato dalla giurisprudenza e sopra riportato secondo cui quando il processo produttivo del danno avviato dal fatto illecito dell'agente sia ancora in atto ed in fase di sviluppo e nella situazione di potenzialità dannosa da questi determinata si inserisca una condotta di altro soggetto che sia preordinata proprio al fine di fronteggiare e, se possibile, neutralizzare le conseguenze di quell'illecito, lo stesso illecito resta unico fatto generatore sia della situazione di pericolo sia del danno derivante dall'adozione di misure difensive o reattive – purché congrue e adeguate – a quella situazione. Nella fattispecie non occorre spendere ulteriori parole per rilevare che il sinistro e le conseguenze del medesimo, che hanno condotto il al decesso, sono pienamente R_ riconducibili alla distratta e negligente condotta di guida del che non solo CP_2 ha investito il motociclista, ma nemmeno si è reso conto di averlo trascinato per diversi metri sotto la propria autovettura prima di fermarsi. Dunque, non solo non sussiste la dedotta interruzione del nesso causale, ma nemmeno è ravvisabile un concorso di cause efficienti (condotta del conducente del veicolo, ritardo nel sollevamento del veicolo da parte dei VVFF) per i motivi che sopra sono stati illustrati.
Per completezza deve anche sottolinearsi come il pur meritorio e lodevole intervento posto in essere dai primi soccorritori non si sia rivelato decisivo per liberare il corpo del , atteso che – come precisato dai testi escussi in fase istruttoria R_
– il cric aveva sollevato il veicolo di soli pochi centimetri (insufficienti per liberare il giovane) e che la successiva proposta di sollevamento manuale non aveva trovato sufficienti adesioni tra i presenti, avendo alcuni temuto che lo stesso potesse cagionare un ulteriore danno alla vittima.
4. risarcimento del danno. Si esaminano qui di seguito le varie voci di danno richieste dagli attori.
a) Danno tanatologico o da perdita della vita b) Danno catastrofale Va respinta la domanda di risarcimento del danno biologico derivante dalla perdita della vita della vittima richiesto dagli attori iure hereditatis.
Invero la lesione dell'integrità fisica con esito letale (cd. danno tanatologico), intervenuto immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo, non è configurabile quale danno biologico, dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento trasferibile agli eredi, non rilevando in contrario la mancanza di tutela privatistica del diritto alla vita (peraltro protetto con lo strumento della sanzione penale), attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione di effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e la conseguente impossibilità
14 che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando tale persona abbia cessato di esistere (Cass. Sentenza n. 6404 del 1998; n. 8970 del 1998; n. 12083 del 1998; n. 491 del 20/01/1999; n. 3760 del 19/02/2007).
Invece, nel caso in cui tra le lesioni e il decesso intercorra un apprezzabile lasso di tempo, è configurabile un danno nel quale sono ricompresi da un lato il danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale, e dall'altro una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico o catastrofale) costituita dalla lucida percezione dell'approssimarsi della propria morte, che va liquidato in relazione all'effettiva menomazione dell'integrità psicofisica subita sino al decesso (e quindi con riferimento al periodo di tempo compreso tra il verificarsi dell'illecito e la morte), con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l'esito mortale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18163/2007; n. 22228/2014; n. 23183/2014). Tale diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento
è trasmissibile agli eredi che potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante "jure hereditatis" (Cass. n. 13066/2004; n. 24/2002; n. 3728/2002; n. 1131/1999).
Da ultimo le Sezioni Unite, componendo un precedente contrasto emerso con la sentenza n. 1361 del 23/01/2014 (che aveva riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita della vita anche in caso di morte istantanea o dopo un breve lasso di tempo, a prescindere dalla consapevolezza che la vittima avesse avuto dell'approssimarsi imminente del proprio decesso), hanno ribadito l'indirizzo tradizionale secondo cui in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo
– della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Sez. U, Sentenza n.
15350 del 22/07/2015).
In altri termini, sotto il profilo della quantificazione del risarcimento, posto che trattasi di un danno alla salute che, seppur temporaneo, riveste massima intensità (tanto da aver condotto la vittima al decesso in un limitato arco di tempo), non appare ragionevole applicare sic et simpliciter i medesimi criteri tabellari che sono predisposti per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all'evento dannoso, essendo invece necessario, in un'ottica di personalizzazione e tenuto conto della maggiore intensità della sofferenza, adottare un criterio equitativo puro.
15 Nel caso di specie si è visto trattando della dinamica del sinistro e delle successive operazioni di soccorso che il , nei minuti immediatamente successivi R_ all'urto, ebbe a dare seppur deboli segnali di vita, come riferito dai testimoni Tes_1
e Gentili (tra i primi ad intervenire).
Si può anche ritenere che nel breve arco temporale tra l'urto con la vettura e il decesso, quantificabile tra i 15 e i 45 minuti (la morte è stata accertata clinicamente alle 20:40 ma secondo i Vigili del Fuoco il non dava segni di vita già al R_ momento del loro intervento, avvenuto intorno alle ore 20:10), vi sia stato qualche minuto in cui il giovane è rimasto cosciente della sua condizione e dell'approssimarsi del decesso, come dimostra il fatto che egli abbia mosso leggermente il piede su sollecitazione del Si può quindi riconoscere agli attori, in qualità di eredi, il Tes_1 risarcimento del danno catastrofale, liquidabile in via equitativa – tenuto conto della brevità del periodo intercorrente tra sinistro e decesso, ma anche dell'elevatissima intensità della sofferenza fisica e morale della vittima – in euro 50.000,00.
Tale somma va ripartita tra gli eredi secondo le norme della successione legittima, non essendo stata dedotta l'esistenza di un titolo testamentario, e quindi in base all'art. 571 c.c. (concorso di genitori con fratelli o sorelle) in euro 25.000,00 in favore di ed euro 12.500,00 per ciascun fratello. Parte_1
c) danno da perdita del rapporto parentale. E' ormai consolidato il riconoscimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti di persona che in conseguenza di un fatto illecito abbia subìto gravi lesioni o sia deceduto, costituendo dato di comune esperienza che eventi di siffatta portata incidano sul diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e sulla reciproca solidarietà familiare. Quanto ai soggetti legittimati, devono considerarsi senz'altro aventi diritto al risarcimento i componenti della cd. famiglia nucleare (coniuge, figli, genitori, fratelli) mentre avuto riguardo ai parenti meno stretti (nonni, nipoti, zii, cugini, suocero e nuora, cognati), occorre fornire la prova della qualità e intensità del rapporto affettivo e quindi della perdita che la lesione o il decesso hanno comportato in termini di sostegno morale.
Trattasi di danno che trova collocazione nella previsione dell'art. 2059 c.c. e che, sfuggendo ad una valutazione economica vera e propria, deve essere liquidato in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., facendo ricorso ai criteri enucleati nelle tabelle del Tribunale di Roma, predisposte per evitare disparità di pronunce all'interno dell'ufficio giudiziario.
Non ignora questo giudicante che con sentenza n. 12408/2011 la Suprema Corte ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226
e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Tuttavia, si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei
16 parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione).
D'altra parte, non sussiste il diritto del danneggiato a pretendere la liquidazione del danno mediante l'applicazione di una tabella in uso a un determinato ufficio giudiziario piuttosto che in un altro (Cass. n. 1524/2010) e qualora il giudice si discosti dall'applicazione delle tabelle in uso nel proprio ufficio è tenuto a dare ragione della diversa scelta (Cass. n. 13130/2006).
Le tabelle romane, nel caso di danno da perdita del rapporto parentale, prevedono un sistema di attribuzione di un punteggio numerico che varia in ragione della presumibile entità del danno, sulla base di cinque parametri di riferimento, ovvero la relazione di parentela con il de cuius (dovendo presumersi che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto), l'età della vittima e l'età del congiunto (il danno sarà tanto maggiore quanto minore è l'età di vittima e congiunto, siccome il pregiudizio è destinato a protrarsi per un tempo maggiore), l'eventuale convivenza e la composizione del nucleo familiare. Si è dunque ritenuto di fare ricorso ad un sistema di calcolo non fondato su un'entità risarcitoria di base da variare in più o in meno, ma sul modello “a punto”, vale a dire attribuendo un certo numero di punti per ciascuno dei parametri di riferimento sopra considerati e moltiplicando il punteggio finale per una somma di denaro (valore del punto) che costituisce il valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale. Per adeguare ulteriormente l'entità risarcitoria alla fattispecie concreta si è inoltre prevista la possibilità di applicare una riduzione (dal 2011 fino alla metà del punteggio complessivo) in caso di assenza di convivenza con la vittima, anche allo scopo di diversificare la posizione dei non conviventi.
Il valore a punto (da moltiplicarsi, come si è detto, per un'entità numerica variabile a seconda dei cinque parametri sopra menzionati), è convenzionalmente stabilita in via equitativa, sulla base della media di un campione di decisioni adottate dal Tribunale di Roma, nell'importo di euro 9.443,50.
Orbene, nel procedere all'esame della fattispecie concreta sottoposta all'esame del Tribunale occorre considerare l'età della vittima (anni 28 al momento del decesso) e di quella dei congiunti ( anni 69; anni 44; Parte_1 Parte_3
anni 46), al momento dell'evento. Parte_2
Devesi altresì tener conto della circostanza che, come risulta dalle deposizioni testimoniali di e , coniugi dei fratelli della CP_7 Controparte_8 vittima, quest'ultima abitava da solo pur mantenendo stretti rapporti sia con la madre che con i germani.
Pertanto, alla luce dei criteri sopra menzionati appare equo liquidare: in favore di la somma complessiva di euro 245.531,00 (€ 9.443,50 quale Parte_1 valore del punto moltiplicato per 26, ovvero punti 20 per il rapporto di parentela, punti 4 per l'età della vittima, punti 2 per l'età del congiunto superstite);
17 in favore di la somma complessiva di euro 132.209,00 (€ 9.443,50 Parte_3 quale valore del punto moltiplicato per 14, ovvero punti 7 per il rapporto di parentela, punti 4 per l'età della vittima, punti 3 per l'età del congiunto superstite); in favore di la somma complessiva di euro 132.209,00 (€ 9.443,50 Parte_2 quale valore del punto moltiplicato per 14, ovvero punti 7 per il rapporto di parentela, punti 4 per l'età della vittima, punti 3 per l'età del congiunto superstite).
Occorre altresì precisare che in detto importo, così liquidato, è già ricompreso il danno esistenziale, atteso che le tabelle romane per la liquidazione del danno da morte tengono in considerazione le conseguenze pregiudizievoli di natura esistenziale che discendono dalla perdita del congiunto, sicché il riconoscimento di ulteriori importi darebbe luogo ad una indebita duplicazione risarcitoria.
Non sono state dimostrate particolari peculiarità del caso concreto suscettive di richiedere una ulteriore personalizzazione nel risarcimento del danno.
d) danno patrimoniale da perdita di futuro contributo economico.
chiede inoltre il danno conseguente agli aiuti economici “che Parte_1 sicuramente il figlio le avrebbe assicurato durevolmente e spontaneamente”, compreso quello inerente alla promessa di regalarle una casa.
In realtà dall'istruttoria di causa non emergono elementi, nemmeno indiziari, che possano far ritenere che il figlio in futuro avrebbe destinato parte dei propri risparmi alla madre. In primo luogo, per la precarietà dei vari lavori che egli saltuariamente svolgeva (molti dei quali allegati ma non provati) e che fanno emergere una situazione economica del medesimo ancora tutta da definirsi, anche in considerazione della giovane età e del campo lavorativo prescelto (spettacolo, doppiaggio). In secondo luogo, perché non è stato provato che già in precedenza il de cuius avesse elargito del denaro o altre prestazioni in favore della madre (la quale presta attività lavorativa e convive con altro uomo, come indicato nell'atto introduttivo del giudizio).
La domanda sotto tale profilo deve quindi essere disattesa. e) danno psichico iure proprio di . Parte_1
Secondo la relazione peritale svolta in fase istruttoria, adeguatamente motivata e priva di errori o vizi logici e che quindi si condivide pienamente, la sig.ra ha PT sviluppato una sindrome depressiva con sicure caratteristiche di consistenza e di persistenza a causa dell'esperienza di lutto sofferta a seguito della prematura scomparsa del figlio , presentando dunque una sindrome depressiva cronica R_ che per caratteristiche ed entità costituisce stabile menomazione della integrità psico-fisica riconducibile ad un danno biologico parziale permanente del 15% (quindici per cento).
Sempre applicando le tabelle romane predisposte per la liquidazione del danno biologico, tenuto conto dell'età della all'epoca in cui presumibilmente la PT patologia ha avuto origine e quindi con riferimento all'epoca del decesso del figlio
18 (anni 69), nonché considerando il grado di invalidità permanente (15%), si giunge alla liquidazione dell'importo, ai valori attuali, di euro 24.347,29.
f) riepilogo degli importi dovuti. Riassuntivamente avremo quindi i seguenti importi risarcitori:
- la somma complessiva di euro 295.062,29 (245.531,00 + Parte_1
24.531,29 + 25.000,00);
- la somma complessiva di euro 144.709,00 (132.209,00 + Parte_3
12.500,00);
- la somma complessiva di euro 144.709,00 (132.209,00 + Parte_2
12.500,00).
Gli importi così liquidati non superano il massimale di polizza, sicché non si pone un problema di riduzione del risarcimento e ripartizione del massimale tra gli aventi diritto. g) detrazione degli acconti ricevuti e liquidazione finale. Costituisce dato pacifico che la compagnia ha già corrisposto in data 30 ottobre 2012 euro 200.000,00 in favore di ed euro 63.000,00 per ciascun Parte_1 fratello della vittima, somme da costoro trattenute a titolo di acconto sul maggior avere.
La Suprema Corte (Cass. n. 1163 del 5.2.1998) ha stabilito che in materia di risarcimento del danno da illecito civile, qualora il responsabile (od il suo assicuratore), nelle more tra l'illecito e la definizione del giudizio di risarcimento, corrisponda al danneggiato un acconto sul risarcimento dovuto, il giudice deve: a) o sottrarre l'acconto dall'ammontare del risarcimento calcolato con riferimento al momento del sinistro, e quindi rivalutare la differenza;
b) oppure rivalutare l'acconto già pagato e sottrarlo dall'ammontare del risarcimento liquidato in moneta attuale (Cass. n. 1163/98). Più di recente, confermandosi tale orientamento, si è precisato che “qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n. 6347 del 19/03/2014). Ciò posto, rivalutando l'acconto di € 200.000,00 corrisposto alla all'attualità si ottiene l'importo di € 203.200,00 mentre rivalutando quello PT corrisposto a ciascuno dei fratelli del de cuius si ottiene l'importo di euro 64.008,00. Tali importi vanno dunque detratti alle somme sopra indicate a titolo di liquidazione del danno, pervenendosi infine all'importo da liquidarsi, sempre ai valori attuali, in € 91.862,29 per la e di euro 80.701,00 per ciascun germano. PT
19 Per quanto concerne gli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata Org_ all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Poiché l'entità risarcitoria, una volta liquidata, assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento decorrono gli interessi legali sulla somma complessiva come sopra liquidata.
Le spese di giudizio sostenute dagli attori vanno poste a carico dei convenuti e della in ossequio al principio di CP_2 Controparte_3 CP_1 soccombenza, mentre appare opportuno disporne l'integrale compensazione tra le parti quanto ai rapporti con il , stante l'oggettiva complessità delle questioni CP_4 affrontate.
Le spese di TU vanno poste definitivamente a carico dei convenuti CP_2
e . Controparte_3 CP_1
§ 2.1 – Con l'atto di appello , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in proprio e quali eredi di , hanno formulato le seguenti
[...] Persona_1 conclusioni:
<< Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, confermate le parti della sentenza impugnata non censurate, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma - nei punti indicati nella parte motiva - della sentenza n. 22881/2017, emessa dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio r.g. n. 20990/2014, pubblicata il 6.12.2017 e non notificata, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.7.2017, che si riportano: in via istruttoria, per l'ammissione di tutte le richieste istruttorie di cui al verbale di udienza del 21.10.2015; nel merito, chiedendo l'applicazione delle Tabelle di liquidazione del danno del Tribunale di Milano:
- ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità del sig. conducente l'autovettura di Controparte_2 proprietà dell' nel verificarsi del sinistro che ha Controparte_3 provocato in data 19 luglio 2011 la morte di condannare i convenuti Persona_1
20 in solido, e con riferimento all' - anche ultra massimale, CP_1 CP_9 all'integrale risarcimento agli attori di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da costoro subiti in seguito ai fatti di causa, sia iure proprio che iure hereditatis - ivi compresi i danni per la perdita delle chances evidenziate nell'atto introduttivo -, sotto tutti gli aspetti risarcibili, nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di causa e comunque nella misura ritenuta di giustizia in esito agli accertamenti istruttori;
- per l'ipotesi che venga accertato che il sinistro non è causa unica o esclusiva della morte di e che la stessa sia attribuibile in tutto o in parte alla Persona_1 responsabilità del chiamato in causa, condannare lo stesso , in CP_4 CP_4 solido con i convenuti, all'integrale risarcimento agli attori di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da costoro subiti in seguito ai fatti di causa, sia iure proprio che iure hereditatis - ivi compresi i danni per la perdita delle chances evidenziate nell'atto introduttivo -, sotto tutti gli aspetti risarcibili, nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di causa e comunque nella misura ritenuta di giustizia in esito agli accertamenti istruttori;
- in ogni caso, oltre a tutti i danni - da quantificarsi utilizzando il valore dei beni perduti al momento del fatto illecito espresso poi in termini monetari tenendo conto della svalutazione intervenuta al momento dell'emissione della sentenza definitiva -, condannare in solido i convenuti e il terzo chiamato in causa al pagamento degli interessi compensativi del mancato godimento della somma liquidata, interessi da calcolarsi, secondo i principi della richiamata sentenza n.21396/2014 Cass., nella misura scelta in via equitativa dal Giudice e da applicarsi sulla semisomma tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e il credito espresso in moneta dell'epoca dell'illecito, ovvero da calcolarsi nella diversa somma ritenuta di giustizia, a decorrere dalla data in cui si sono verificati i danni a quella di liquidazione, oltre interessi legali sull'intera somma così liquidata dalla data di liquidazione al saldo.
In ogni caso, con vittoria dei compensi e delle spese di causa, ivi comprese quelle di TU e di TP.
Con vittoria dei compensi e delle spese anche del presente grado di giudizio>>.
§ 2.2 – L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata CP_1 il 3/09/2018, ha resistito all'impugnazione e ha chiesto il rigetto dell'appello. Ha inoltre proposto appello incidentale formulando le seguenti conclusioni:
<<1) disattesa ogni contraria istanza: 2) in via principale e nel merito: rigettare l'appello come proposto siccome infondato in fatto ed in diritto oltre che non provato;
3) in accoglimento dell'appello incidentale qui svolto da : accertare e dichiarare CP_1 il concorrente contributo causale nella determinazione dell'exitus da parte degli agenti del (Polizia e Vigili del Fuoco), con determinazione della Controparte_10 rispettiva quota di responsabilità e, conseguentemente, condannare il , in CP_4
21 persona del ministro pro tempore: - al risarcimento del danno per quanto di responsabilità dei suoi dipendenti (in ciò tenendo conto del grado di colpa che sarà affermato); - a manlevare i convenuti per il loro, residuo grado responsabilità; - al conseguente versamento in favore di , pro quota, delle somme che saranno CP_1 ritenute dovute in considerazione dell'accertato concorso di colpa, tenendo conto che la deducente ha già provveduto al pagamento, in favore degli appellanti, della complessiva somma di euro 631.833,00 (di cui euro 326.000,00 ante causam, ed euro 305.833,07 post sentenza di prime cure); - ovvero, in via alternativa, con condanna degli appellanti alla restituzione delle somme percepite in eccesso rispetto a quanto risulterà provato e dovuto in considerazione del richiamato concorso di colpa;
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge>>.
§ 2.3 – L'appellata costituitasi con comparsa di Controparte_3 risposta depositata il 24/09/2018, ha formulato le seguenti conclusioni: <in rito in via principale, accertare e dichiarare che l'avverso atto di appello è privo dei requisiti forma previsti richiesti a pena inammissibilità dell'art. 342 c.p.c. per l'effetto dichiararne la inammissibilità; con vittoria spese compenso professionale;
subordinata, ove non fosse accolta eccezione precede, una ragionevole probabilità essere accolto ex art. 348 bis nel merito, infondatezza motivi proposti dagli odierni appellanti, sig. ed parte_1 pt_2 parte_3
l'effetto respingere in toto l'avverso atto di appello e di gravame;
con vittoria di spese e compenso professionale. Fermo l'obbligo di manleva della compagnia CP_1 nei riguardi della odierna comparente e con riguardo a qualsiasi somma che a qualsiasi titolo quest'ultima fosse condannata ad esborsare in relazione al giudizio de quo>>.
§ 2.4 – L'appellato
[...]
Controparte_4 di Roma, costituitosi con comparsa di risposta depositata il 24/06/2019, ha resistito all'impugnazione e ha chiesto il rigetto dell'appello formulando le seguenti conclusioni:
<< Voglia Codesta Corte di Appello:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale proposto dai Sig.ri Parte_1
, e e e dell'appello incidentale proposto dalla
[...] R_ Parte_3
; CP_1
22 - in subordine, rigettare, perché infondati, l'appello principale proposto dai Sig.ri
, e e l'appello incidentale Parte_1 Parte_2 Parte_3 proposto dalla;
CP_1
Con vittoria delle spese di lite>>.
§ 2.5 – All'udienza del 25/09/2018 è stata dichiarata l'interruzione del processo per l'intervenuto decesso di . Controparte_2
§ 2.6 – Con ricorso ex art. 303 c.p.c. , , Parte_1 Parte_2
, in proprio e quali eredi di , hanno riassunto il Parte_3 Persona_1 giudizio, notificando detto ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza anche impersonalmente agli eredi del che non si sono costituiti in giudizio. CP_2
§ 2.7 – All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
§ 3.1 – Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti principali PT
, e censurano la gravata sentenza,
[...] Parte_2 Parte_3 lamentando <omessa pronuncia sui danni da perdita di chance per
[...]
e per . R_ Parte_1
In particolare, quanto alla vittima, si deduce che si sarebbe trovato in un momento particolarmente propizio della sua carriera, caratterizzato da importante crescita professionale;
per lui, dunque, si sarebbero avverati i presupposti per ottenere i risultati professionali da tempo attesi, impediti dalla condotta illecita che lo ha portato alla morte. Così come quest'ultima condotta avrebbe comportato la perdita delle chance di sopravvivenza, atteso il mancato approntamento di strumenti immediati ed idonei per salvarlo.
Quanto alla madre della vittima ci si duole della perdita, a seguito del decesso del figlio, di concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire nel prossimo futuro consistenti apporti economici da costui.
La censura è infondata.
La risarcibilità del danno da perdita di chance richiede, come noto, i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e certa riferibilità eziologica della suddetta perdita alla condotta in rilievo.
Orbene, il consulente tecnico del P.M. ha precisato che il decesso di R_
non è stato causalmente riconducibile all'urto patito, che non ebbe a
[...] determinare lesività fisiche ai fini del determinismo della morte;
bensì da insufficienza respiratoria acuta da compressione del torace causata dalla autovettura guidata dal che, investitolo, lo aveva bloccato sotto di sé; ciò posto deducono gli CP_2 appellanti principali che la vittima avrebbe certamente potuto salvarsi se i soccorsi
23 non fossero arrivati in ritardo e se, una volta giunti, non si fossero presentati con le bombole del gas per azionare i gonfiabili scariche, sicché il sollevamento della autovettura investitrice, con conseguente liberazione del corpo della vittima, sarebbe avvenuto troppo tardi, con l'arrivo del secondo mezzo dei vigili del fuoco, quando il
, bloccato ormai da tempo in stato di respirazione fortemente dispnoica, era R_ infine ormai deceduto.
Invero, alcun ritardo o negligenza appare addebitabile ai soccorsi, atteso che, come risulta dal rapporto di intervento n. 26292/1 del 19 luglio 2011, i vigili del fuoco, chiamati alle 20,05 e partiti alle 20,06, giunsero sul luogo del sinistro, distante 7 Km, alle ore 20,11 e procedettero immediatamente a sollevare l'autovettura mediante l'uso di un martinetto idraulico manuale. Premesso che tale rapporto già di per sé integra gli estremi dell'atto pubblico, condividendone pertanto l'efficacia probatoria privilegiata (cfr. Cass. sez. III, n. 13223 del 27 giugno 2016; Cass. civ., sez. III, n. 8999 del 6 maggio 2015), la tempestività dell'intervento e la sua efficacia è comunque confermata dalla relazione conclusiva delle indagini di polizia giudiziaria eseguite dalla Polizia Locale prot. n. 3249 del 18 gennaio 2012. In essa, infatti, si precisa, nel paragrafo rubricato “Accertamenti esperiti in sede di sopralluogo”, che la prima squadra dei vigili del fuoco arrivò, per l'appunto,
Quanto alla lamentata perdita di chance di carriera, in tal caso, piuttosto che il difetto di riferibilità eziologica, appare rilevante l'assenza dei presupposti di serietà, apprezzabilità e concretezza.
Infatti, la carriera di doppiatore di era appena cominciata da Persona_1 due anni, sicché nonostante i lusinghieri commenti rilasciati dai colleghi con dichiarazioni scritte versate in atti (doc. 16 – 24 fascicolo attoreo), essa appariva ancora del tutto in nuce, come comprovato dalle dichiarazioni dei redditi, le quali se pur migliori rispetto agli anni passati, erano comunque contenute, evidenziando introiti di poco superiori ai 20.000,00 euro annui (doc. 12 fascicolo attoreo). Del resto nelle suddette dichiarazioni scritte dei colleghi, al di là di generiche affermazioni al riguardo, non si specificano quali sarebbero state le attività di doppiatore effettivamente in corso in quel momento o che comunque la vittima si sarebbe accinta a compiere;
a riprova che, per quanto talentuoso, il suo lavoro era ancora saltuario.
Sicché prendere a parametro i guadagni di professionisti già affermati nel campo (v. doc. 43, 44 e 45 fascicolo attoreo) appare incongruo, ed asserire che la vittima avesse <davanti una vita non comune, con il successo alle porte>> risulta eccessivo.
Dal rigetto della asserita perdita di chance di carriera per Persona_1 deriva di riflesso anche quella della asserita perdita di chance economiche della madre , atteso che quest'ultima chance secondo la stessa Parte_1 prospettazione degli appellanti principali non sarebbe stata altro che la conseguenza
24 della prima. Tanto più che non vi è prova che il defunto aiutasse la madre, la quale aveva comunque una vita autonoma ed un compagno.
§ 3.2 – Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti principali PT
, e censurano la gravata sentenza,
[...] Parte_2 Parte_3 lamentando la carente personalizzazione del danno non patrimoniale, atteso che il giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente valorizzato la peculiarità del caso concreto.
La censura, per come formulata, è infondata Deducono al riguardo gli appellanti principali che <avere del tutto trascurato l'esame delle circostanze che sostanziano i danni per le perdite di chance>> renderebbe evidente che non sarebbero state <considerate tutte le eccezionali circostanze del caso concreto e che non sia stata quindi valutata l'effettiva consistenza di tutti i danni subiti dagli attori>>.
In particolare, si deduce che <non solo della morte di un ragazzo 28 anni in ottima salute si tratta, ma questa morte, questo modo e momento sua vita anche professionale. proprio queste peculiarità hanno reso enormi le sue sofferenze insuperabili chi lo ha amato>>.
Orbene, appare evidente che l'asserito difetto di personalizzazione del danno non patrimoniale non può essere trattato autonomamente, pena una indebita duplicazione delle voci risarcitorie, ma che dovrà essere affrontato, piuttosto, nella disamina dei diversi aspetti di tale danno riconosciuti dal giudice di prime cure, ossia il c.d. danno catastrofale, il danno da perdita di rapporto parentale ed, infine il danno psichico, su cui gli appellanti principali hanno formulato specifici motivi di doglianza lamentando la loro liquidazione, ritenuta, per l'appunto, del tutto riduttiva.
§ 3.3 – Con il terzo motivo di impugnazione, gli appellanti principali PT
, e censurano la gravata sentenza,
[...] Parte_2 Parte_3 lamentando <il mancato riconoscimento del danno da perdita della vita>>.
Si deduce al riguardo che l'irrisarcibilità del danno da perdita della vita immediatamente conseguente – come nel presente caso – alle lesioni di un fatto illecito appare superato dal dibattito dottrinario, nel quale: sono state considerate interne al sistema anche la funzione sanzionatoria e di deterrenza della responsabilità civile;
è stato considerato che comunque nel rispetto della funzione compensativa del risarcimento del danno da perdita della vita, tale diritto accrescerebbe il patrimonio ereditario della vittima;
è stato considerato che la lesione mortale interviene quando la vittima è in vita e può quindi soffrire il danno ingiusto provocatole da tale lesione, il cui processo causale si concluderebbe proprio con la morte;
è stato considerato che nell'illecito che abbia provocato il decesso verrebbe menomata una capacità dell'individuo, ossia la sua attitudine alla sopravvivenza e,
25 così configurato il pregiudizio per la lesione del diritto alla vita, si rimarrebbe nella dimensione tipica del danno conseguenza.
La censura è infondata. Come noto, a seguito della morte sopraggiunta dopo lesioni personali e da esse provocata, la vittima può acquisire un diritto al risarcimento del danno da perdita di vita (rectius, danno biologico terminale), trasmissibile agli eredi, soltanto se sia sopravvissuta per un tempo apprezzabile, anche se incosciente.
E ciò perché in tal caso si risarcisce la oggettiva forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità.
Sicché per un verso quel che rileva è la perdita in sé, e non anche la consapevolezza di essa;
e per l'altro è necessario che la vita, sia pur menomata, prosegua quel tanto da determinare che la lesione si possa riflettere in una concreta perdita delle attività realizzatrici dell'individuo nel suo ambiente di vita.
In particolare, la durata apprezzabile minima della sopravvivenza è ritenuta essere 24 ore, atteso che per risalente convenzione medico-legale il danno alla salute da invalidità temporanea si apprezza in giorni e non in frazioni di esso;
infatti, sarebbe un esercizio meramente teorico pretendere di dare un peso monetario alle attività di cui la vittima è stata privata durante un periodo di sopravvivenza protrattosi per poche ore o per pochi minuti (in particolare, v. Cass. civ., sez. III, ord. n. 18056 del 5 luglio 2019; da ultimo, Cass. civ., sez. III, ord. 1627 dell'8 giugno 2023).
Pertanto, atteso che nel presente caso la sopravvivenza della vittima si è protratta per pochi minuti (sul punto v. amplius il seguente paragrafo § 3.4), non può ritenersi integrato l'invocato danno “da perdita della vita”.
§ 3.4 – Con il quarto motivo di impugnazione, gli appellanti principali PT
, e censurano la gravata sentenza,
[...] Parte_2 Parte_3 lamentando una inadeguata quantificazione del c.d. danno morale catastrofale, atteso che il primo giudice avrebbe sia sottostimato l'intensità della lucida agonia, che, per un soggetto che soffriva da anni dell'emergere di angosce ipocondriache innescate talvolta da ansia somatizzata con difficoltà respiratorie, sarebbe stata, per le modalità del fatto,
La censura è infondata.
Nella relazione prot. n. 0062512 del 20 novembre 2014 redatta da , Controparte_6 responsabile della squadra dei vigili del fuoco che operò l'intervento di soccorso, ritualmente prodotta dall'Avvocatura dello Stato, è precisato che all'arrivo la vittima,
26 che si trovava incastrata sotto la vettura, non presentava < alcun segno vitale quale respirazione e polso carotideo>>.
E' ben vero che trattasi di relazione redatta a chiarimenti a processo in corso e dopo oltre tre anni dallo svolgimento dei fatti, sicché ad essa non può attribuirsi la forza probatoria privilegiata del verbale di intervento, ove tale specificazione non era contenuta.
Tuttavia, premesso che il suddetto verbale è costituito da un formulario standard che non appare consentire una siffatta specificazione (sicché tale assenza non è di per sé incompatibile con la veridicità delle successive dichiarazioni scritte), deve essere evidenziato che in effetti già poco prima dell'intervento dei vigili del fuoco un passante presente sul posto non aveva più rinvenuto segni vitali sul (v. CP_11 sommarie informazioni testimoniali rese ex art. 351 c.p.p. da : <mi sono parte_5 preoccupato di fare qualcosa per la persona sotto macchina, che, nonostante gli parlassi, non dava segni vita>>). Ciò rende plausibile ritenere che i segni di vita percepiti dai privati cittadini per primi intervenuti, ed in particolare da Testimone_1
(v. s.i.t. del 4 ottobre 2011) e da (v. s.i.t. del 29 settembre 2011), siano Testimone_2 da circoscrivere ai momenti immediatamente successivi al sinistro, verificatosi qualche minuto prima delle 20.00; e che in poco tempo, e comunque prima dell'arrivo dei vigili del fuoco alle 20.11, fossero già scomparsi come riferito dal così Pt_5 corroborando la dichiarazione scritta del capo squadra dei soccorritori.
Peraltro, premesso che la data formale di constatazione della morte non coincide necessariamente con il momento effettivo della stessa – tanto più nel presente caso ove è circostanza pacifica in atti che l'autoambulanza con il personale medico giunse sul posto soltanto successivamente alle 20.30 –, deve altresì essere evidenziato che tra coloro che percepirono segni di vita del fu soltanto il ad aver CP_11 Tes_1 ottenuto una risposta cosciente della vittima (<avvicinandomi a lui lo sollecitavo muovere un piede, cosa che faceva, anche se in maniera lieve>>); ma già il NT non percepì risposte del genere (<il mancato riconoscimento del danno da perdita della vita>>).
In conclusione, appare ragionevole desumere, sulla scorta delle circostanze suddette, che la sopravvivenza si sia protratta al massimo poco più di 10 minuti, ossia tra qualche minuto prima delle 20.00 e l'arrivo dei vigili del fuoco verso le 20.10; e che durante questo lasso temporale la vittima ha manifestato segni di coscienza assai labili.
Pertanto, pur sussistendo gli estremi per il riconoscimento del danno morale catastrofale, la liquidazione del primo giudice pari ad € 50.000,00 appare congrua rispetto al tempo minimo di sopravvivenza ed alla limitata caratterizzazione dei segni di coscienza e consapevolezza.
§ 3.5 – Con il quinto motivo di impugnazione, gli appellanti principali PT
, e , censurano la gravata sentenza per
[...] Parte_3 Persona_1
27 una riduttiva liquidazione del danno da perdita di rapporto parentale, sia per una sua inadeguata personalizzazione, conseguenza della mancata ammissione delle prove testimoniali richieste;
sia per l'utilizzazione delle tabelle previste dal Tribunale di Roma anziché di quelle del Tribunale di Milano.
La censura è infondata.
Quanto alla mancata ammissione delle prove testimoniali, che avrebbe impedito, fra l'altro, di far emergere le eccezionali conseguenze subite dagli attori/odierni appellanti principali, si rinvia al successivo paragrafo § 3.8, ove si tratta lo specifico motivo di doglianza.
Quanto all'uso delle tabelle del Tribunale di Roma si osserva che in merito al criterio equitativo da utilizzarsi per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di rapporto parentale, la S.C. ha affermato il seguente consolidato principio di diritto: <al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità giudizio a fronte casi analoghi, il danno da perdita rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema punti, che preveda, oltre l'adozione criterio punto, l'estrazione valore medio punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione fatto rilevanti, tra le quali, indicare come indefettibili, l'età della vittima, superstite, grado parentela convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con possibilità applicare sull'importo finale correttivi in ragione particolarità situazione, salvo l'eccezionalità imponga, fornendone adeguata motivazione, liquidazione senza fare ricorso tale>> (Cass. civ., sez. III, n. 10579 del 21 aprile 2021).
Orbene, al tempo della decisione impugnata (e fino al giugno 2022) le tabelle del Tribunale di Milano per il danno da perdita di relazione parentale non seguivano ancora il meccanismo del punto variabile, bensì quello a forbice;
e pertanto all'epoca della aestimatio dei danni in questione erano maggiormente conformi al predetto principio di diritto le Tabelle del Tribunale di Roma, la cui applicazione nel caso specifico, pertanto, non è in alcun modo censurabile (Cass. civ., sez. III, n. 11689 dell'11 aprile 2022).
§ 3.6 – Con il sesto motivo di impugnazione, l'appellante principale PT
censura la gravata sentenza per l'omesso riconoscimento in suo favore
[...] del danno patrimoniale futuro da perdita del contributo economico che le avrebbe garantito il figlio . R_
Al riguardo ci si duole della mancata ammissione delle prove testimoniali volte a dimostrare l'esistenza tra madre e figlio di un ménage familiare di reciproco scambio e sostegno nonché il momento particolarmente propizio per la carriera della vittima e le connesse importanti possibilità anche economiche, peraltro avendo il primo giudice erroneamente omesso di valorizzare le prove documentali già presenti e rilevanti in tal senso.
28 La censura è infondata. Quanto alla mancata ammissione delle prove orali, si rinvia al prossimo § 3.8, specifico sul punto.
Relativamente alle prove documentali che sarebbero state ingiustamente disattese, invero gli appellanti principali richiamano quelle già invocate in materia di danno da asserita perdita di chance di cui al primo motivo di appello, la cui limitata valenza euristica invero è già stata vagliata nella seconda parte del precedente § 3.1., a cui anche in tal caso si rinvia.
§ 3.7 – Con il settimo motivo di impugnazione, l'appellante principale PT
censura la gravata sentenza, lamentando, a seguito di un acritico
[...] recepimento da parte del primo giudice delle conclusioni del TU, una riduttiva liquidazione del danno psichico, atteso che l'ausiliario del giudice non avrebbe tenuto in alcun conto dei risvolti pregiudizievoli di carattere esistenziale.
La censura è infondata. Il danno psichico è quella forma di danno biologico che consiste in una alterazione delle funzioni psichiche accertabile mediante criteri medico-legali.
Ciò posto, come qualsiasi danno biologico esso è rilevante soltanto se implica una riduzione delle potenzialità realizzatrici della persona, sia rispetto al suo ambiente di vita che ai rapporti interpersonali;
infatti, sono proprio tali conseguenze pregiudizievoli il necessario presupposto per la risarcibilità dell'evento lesivo della salute.
Ne consegue che la liquidazione secondo il valore monetario base, espressione di una valutazione media uniforme, già ingloba quelle conseguenze negative sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato che secondo l'id quod plerumque accidit sono da ritenersi normali ed indefettibili, ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire (Cass. civ., sez. III, n. 8127 del 23 aprile 2020).
Ai fini dell'aumento per la personalizzazione, la vittima avrebbe dovuto dimostrare, dunque, di aver subito conseguenze anomale o del tutto peculiari, eccedenti tale ordinarietà (cfr. Cass. civ., sez. VI – 3, ord. n. 5865 del 4 marzo 2021).
In tal senso l'appellante principale rinvia alla TP, ove viene evidenziato che insieme alla sindrome depressiva scaturita dall'incapacità di elaborazione del lutto coesistono
Tuttavia, trattasi di aspetto che il TU non ha omesso di valutare (<il mancato riconoscimento del danno da perdita della vita>>), e che, pertanto, deve ritenersi essere già stato preso in considerazione dal medesimo ai fini della quantificazione, a monte, dello stesso grado di invalidità nella misura del 15%.
29 § 3.8 – Con l'ottavo motivo di impugnazione, gli appellanti principali PT
, e censurano la gravata sentenza,
[...] Parte_2 Parte_3 lamentando la mancata ammissione di prove testimoniali da ritenersi invece rilevanti per dimostrare compiutamente, anche in termini di personalizzazione, tutte le componenti dei danni patrimoniale e non patrimoniale per cui essi hanno agito in giudizio.
La censura è infondata.
Nell'atto di appello, al riguardo, si insta <per l'ammissione di tutte le richieste istruttorie cui al verbale udienza del 21.10.2015>>.
Orbene, le richieste di prove orali, articolate con mero rinvio alle circostanze così come capitolate negli atti di causa e non specificamente riprodotte in questa sede, non possono essere accolte, atteso che <in rito in via principale, accertare e dichiarare che l'avverso atto di appello è privo dei requisiti forma previsti richiesti a pena inammissibilità dell'art. 342 c.p.c. per l'effetto dichiararne la inammissibilità; con vittoria spese compenso professionale;
subordinata, ove non fosse accolta eccezione precede, una ragionevole probabilità essere accolto ex art. 348 bis nel merito, infondatezza motivi proposti dagli odierni appellanti, sig. ed parte_1 pt_2 parte_3
> (Cass. civ., sez. III, ord. n. 16420 del 9 giugno 2023).
§ 3.9 – Con il nono motivo di impugnazione, gli appellanti principali PT
, e censurano la gravata sentenza,
[...] Parte_2 Parte_3 lamentando una omessa pronuncia sulla richiesta di condanna ultramassimale della compagnia assicuratrice per asserita mala gestio impropria.
La censura è inammissibile;
infatti, in ragione del rigetto dei precedenti motivi di gravame, l'entità risarcitoria riconosciuta è ampiamente contenuta nel massimale assicurato, sicché ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare in parte qua.
§ 3.10 – Con il decimo motivo di impugnazione, gli appellanti principali PT
, e censurano la gravata sentenza,
[...] Parte_2 Parte_3 lamentando il mancato riconoscimento di alcune spese, quantificate complessivamente in € 7.750,67.
In particolare, il dettaglio delle somme richieste è contenuto nelle note difensive conclusionali autorizzate, depositate il 7 gennaio 2022, di seguito ritrascritto:
<€ 3.500,67 per spese funebri (fattura n. 443 del 20.08.2011 – doc. 36 fascicolo di primo grado):
€ 2.420,00 per spese del TP RO (fattura n. 19 del 20.1.2016 – doc. Persona_2
35 fascicolo di primo grado);
€ 610,00 per anticipo spese al TU RO. (fattura n. 19 del Persona_3
20.1.2016 – doc. 56 fascicolo di primo grado);
30 € 1.220,00 per spese del TP RO. (fattura n. 31 dell'1.3.2016 – doc. Persona_2
55 fascicolo di primo grado)>>.
La censura è infondata. Orbene, come risulta dal suddetto dettaglio, trattasi di fatture, le quali non comprovano anche l'effettivo esborso.
Invero, con specifico riferimento alle TP, la S.C. ha statuito che <la massima (…) concepibile>> (Cass. civ., sez. I, n. 4357 del 25 marzo 2003).
Al riguardo occorre allora ulteriormente precisare che la fattura n. 91 del 21 maggio 2012 non può essere rimborsata, attenendo non al presente procedimento civile, bensì al procedimento penale nei confronti del CP_2
Mentre le spese di cui alla fattura n. 31 del 1° marzo 2016, che attengono al presente procedimento, sono state comunque liquidate dal primo giudice, anche se in maniera ridotta (€ 600,00 anziché € 1.226,00), ma ciò in base all'esercizio di un potere del tutto legittimo del giudicante, che è quello di verificare la congruità dell'importo (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 3380 del 20 febbraio 2015).
§ 3.11 – Con l'undicesimo motivo di impugnazione, gli appellanti principali e censurano la gravata Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza, lamentando una liquidazione eccessivamente ridotta delle spese di lite, che sarebbero inferiori ai minimi tabellari.
La censura è infondata.
Tenuto conto del decisum, ossia € 91.862,29 in favore di ed € Parte_1
80.701,00 ciascuno in favore di e , oltre interessi Parte_2 Parte_3 legali e rivalutazione monetaria, doveva applicarsi il sesto scaglione (superiore ad € 260.000,00); secondo le tabelle del D.M. n. 55/2014, all'epoca non ancora aggiornate, i minimi ammontavano ad € 12.678,00. Conseguentemente, pur computando l'aumento, comunque non obbligatorio (<il mancato riconoscimento del danno da perdita della vita>>), del 20% per ogni soggetto ulteriore al primo avente la medesima posizione processuale (art. 4, comma 2, D.M. cit.), il compenso finale di € 18.000,00 riconosciuto dal primo giudice, anche se per poco, non è inferiore ai predetti minimi comprensivi di siffatto aumento.
Laddove tale quantificazione appare congrua tenuto conto, per un verso, della notevole divergenza tra quanto richiesto (€ 2.600.000,00) ed il decisum e, per l'altro, della circoscritta entità del superamento del precedente quinto scaglione.
31 § 4 – Con unico motivo di impugnazione, l'appellante incidentale CP_1 censura la gravata sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto <la massima (…) concepibile>>.
Preliminarmente debbono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità formulate dall'Avvocatura di Stato.
Quanto alla prima, ossia al non essere stato l'appello incidentale notificato al
, devesi evidenziare che dal verbale della prima udienza del 26 Controparte_4 settembre 2018 non risulta alcuna declaratoria di contumacia di tale ente, bensì esclusivamente la pronuncia di sospensione del giudizio per sopravvenuta comunicazione del decesso della parte;
mentre nella successiva Controparte_2 udienza del 25 giugno 2019 il risulta regolarmente costituito. CP_4
Tanto più che nella comparsa di costituzione l'Avvocatura dello Stato ha comunque ampiamente preso posizione contro tale gravame, sicché qualsivoglia eventuale irregolarità deve comunque ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
Quanto alla seconda eccezione, anche se il primo giudice nell'escludere il concorso causale dell' ha pronunciato su domanda proposta Parte_6 da soggetti diversi dalla la legittimazione di quest'ultima ad impugnare CP_1 la sentenza di primo grado in parte qua deriva dalla circostanza che essa potrebbe subire un aggravamento della propria responsabilità indennitaria dall'accoglimento dell'appello principale (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 10477 del 17 aprile 2024).
Tanto premesso in rito, nel merito la censura è infondata. Al riguardo può rinviarsi a quanto già argomentato nella prima parte del § 3.1 sulla assenza in capo alla vittima del danno da asserita perdita della chance di sopravvivenza.
§ 5 – In conclusione, debbono essere rigettati tanto l'appello principale quanto l'appello incidentale.
§ 6 – Le spese di lite del grado vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione della generale complessità degli accertamenti oggetto di causa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni integralmente rigettata, a norma del comma 1-bis, medesimo art. 13.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da PT
, e , nonché sull'appello incidentale
[...] Parte_2 Parte_3 proposto da avverso la sentenza n. 22881/2017 emessa dal Tribunale CP_1 ordinario di Roma e pubblicata il 6/12/2017, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del grado;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 a carico sia degli appellanti principali , Parte_1
e , sia dell'appellante incidentale Parte_2 Controparte_12 CP_1
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore dott. Sandro Venarubea
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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