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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/03/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. disposta per l'udienza del 20/2/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 2585 dell'anno 2023
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Parte_1
Curiello, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea CP_1
Scarpellini Camilli e dall'avv. Raffaella Notarpietro, in virtù di procure in atti;
Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 20/2/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/4/2023 la ricorrente, dopo aver premesso di essere dipendente full time dapprima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato della dall'1/2/2021 con CP_1 qualifica di “Tecnico della Prevenzione” ed inquadrato nella cat. D CCNL comparto e Dirigenza
Medica della Sanità, deduceva: di svolgere le sue mansioni presso il Dipartimento di Prevenzione della , nello specifico presso il S.I.A.V. di Andria;
di essere impiegata nello svolgimento di CP_1
mansioni che prevedono anche lo svolgimento di attività di , Parte_2
mansioni riconosciute e retribuite dal CCNL di categoria;
che tale indennità aveva un valore lordo annuo di € 960,00, con la conseguenza che per il periodo dal febbraio 2021 al marzo 2023 le era dovuto l'importo di € 2.080,00 lordi, pari ad € 80,00 x 26 mensilità; che suoi colleghi in servizio
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presso il il ed il aveva già ottenuto ostavano ottenendo in via giudiziale il CP_2 CP_3 CP_4
riconoscimento del diritto ad essere inquadrati come Ufficiali di Polizia Giudiziaria;
che dunque era suo diritto ottenere il riconoscimento dell'indennità di UPG;
con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitasi in giudizio, l' eccepiva l'inammissibilità e infondatezza del ricorso, CP_1 evidenziando che non ricorrevano i presupposti per riconoscere l'indennità richiesta.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Com'è noto, l'art. 357 c.p. definisce il pubblico ufficiale come colui che esercita “una pubblica funzione […] amministrativa […] disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.
Precisamente, si attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale non già in relazione all'intera funzione bensì ai caratteri propri e ai singoli momenti in cui essa viene svolta.
Il ricorrente rivendica con il presente ricorso l'indennità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, assumendo di svolgerne le mansioni.
Tale indennità è disciplinata dall'art. 52 del CCNL del comparto sanità pubblica del 2005, che così prevede: “[…]2. L'indennità di polizia giudiziaria nella misura lorda, fissa ed annua di € 723,04 compete al personale cui è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616”. La norma è stata confermata dall'art. 86 comma 2 del CCNL 2016-2018, dall'art. 100 del CCNL 19.12.2019 (che ha rideterminato la detta indennità in € 80,00 mensili) ed, in ultimo, dall'art. 111 del CCNL
02.11.2022.
L'art. 27 del D.P.r. n. 616/1977 così a sua volta prevede: “Le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza sanitaria ed ospedaliera" concernono la promozione, il mantenimento ed il recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione e comprendono, in particolare, tutte quelle che tendono:
a) alla prevenzione ed alla cura delle malattie, qualunque ne sia il tipo e la durata;
b) alla riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica, psichica e sensoriale, ivi compresa
l'assistenza sanitaria e protesica agli invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili;
c) alla prevenzione delle malattie professionali ed alla salvaguardia della salubrità, dell'igiene e della sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;
d) all'igiene degli insediamenti urbani e delle collettività;
e) alla tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei, sulla base degli
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standard di cui al successivo art. 30, lettera g);
f) alle autorizzazioni ed ai controlli igienico-sanitari sulle acque minerali e termali nonché sugli stabilimenti termali, ivi comprese le attribuzioni relative al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di produzione e vendita di acque minerali naturali o artificiali, nonché alla autorizzazione alla vendita;
g) all'igiene e alla tutela sanitaria delle attività sportive;
h) alla promozione dell'educazione sanitaria ed alla attuazione di un sistema informativo sanitario, secondo le disposizioni della legge di istituzione del servizio sanitario nazionale;
i) alla formazione degli operatori sanitari, esclusa la formazione universitaria e post-universitaria;
l) all'igiene e assistenza veterinaria, ivi compresa la profilassi, l'ispezione, la polizia e la vigilanza sugli animali e sulla loro alimentazione, nonché sugli alimenti di origine animale.
Sono inoltre compresi nelle materie suddette:
a) i compiti attualmente svolti dalle sezioni mediche e chimiche e dai servizi di protezione antinfortunistica degli ispettorati provinciali e regionali del lavoro nelle materie di cui al presente decreto, ad eccezione di quelli relativi a funzioni riservate allo Stato;
b) le funzioni relative alla tutela sanitaria delle attività sportive svolte dalla federazione medico- sportiva italiana;
i centri di medicina sportiva del CONI;
c) nel quadro della ristrutturazione dell'associazione italiana della Croce rossa da attuarsi in base alla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1979, saranno trasferite alle regioni le attività sanitarie ed assistenziali svolte dall'ente nei settori di competenza delle regioni con esclusione in ogni caso di quelle attuate in adempimento di convenzioni internazionali o di risoluzioni degli organi della Croce rossa internazionale;
d) tutte le funzioni in materia di assistenza sanitaria comunque svolte da uffici dell'amministrazione dello Stato, con la sola eccezione dei servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché dei servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico sanitario delle condizioni del personale dipendente.
Sono altresì comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle regioni quelle esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed amministrazioni locali operanti nella materia definita dal precedente primo comma, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, nonché le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministero del tesoro di un componente del collegio dei revisori degli enti ospedalieri, in relazione alla permanenza negli enti stessi di interessi finanziari dello Stato.
Fermo restando l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, da parte dell'ispettorato del lavoro spetta al
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prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi regionali e degli enti locali, che operino in materia infortunistica e di igiene del lavoro, assumano, ai sensi delle leggi vigenti, in relazione alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria”.
Passando al caso di specie, al fine di stabilire se alla ricorrente, tecnico della prevenzione presso il di Andria, spetti la qualifica richiesta, occorre verificare se l'attività da essa svolta in CP_3
concreto sia riconducibile a quella di Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Cont Sul punto appare opportuno premettere che è notorio che alle sono pacificamente attribuite funzioni di prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro insieme alle altre funzioni di polizia amministrativa.
Fermo restando che è onere della ricorrente fornire la prova dell'attività espletata che le dia diritto all'indennità richiesta, dall'istruttoria espletata è emerso che la ricorrente svolga attività per le quali spetta l'indennità richiesta.
Infatti sono stati ascoltati i testi e , colleghi di lavoro Testimone_1 Testimone_2
della ricorrente, i quali hanno confermato le circostanze articolate in ricorso, e cioè che la ricorrente era stata impiegata nello svolgimento delle sue mansioni ordinarie, rientranti nel CCNL di categoria
“CCNL relativo al Personale del Comparto Sanità relativo al triennio 2019 – 2021”, che prevedono lo svolgimento di attività di “U.P.G. Ufficiale di Polizia Giudiziaria” come previsto dall'art. 111
CCNL. I testi hanno aggiunto che, nell'esercizio delle normali funzioni rientranti nelle mansioni del ricorrente, la stessa lavora in equipe con altri tecnici/operatori che rivestono la qualifica di U.P.G.; che i Dirigenti/Tecnici Veterinari del S.I.A.V. (A,B,C) e del S.IA.N. hanno la qualifica di U.P.G.; che vi sono alcuni colleghi del S.I.A.N. che hanno la qualifica di U.P.G.; che i Dirigenti/Tecnici del
S.I.A.V. operano ed hanno operato in equipe con le Forze di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato,
Guardia di Finanza ecc.).
Alla luce di tali dichiarazioni omogenee, ritiene questo Giudice che, avendo la ricorrente provato di svolgere mansioni per le quali le spetti la qualifica di UPG, alla stessa spetti la relativa indennità, come richiesta in ricorso, dal mese di febbraio 2021 al mese di marzo 2023, quindi per 26 mensilità, nella misura di € 2.080,00.
D'altra parte, la non può giustificare la mancata erogazione dell'indennità eccependo che CP_1 la ricorrente non ha la formale qualifica di UPG, essendo essa Azienda ad aver l'obbligo di avviare la procedura perché tale qualifica sia ottenuta, svolgendo di fatto la ricorrente mansioni per le quali tale qualifica spetti.
Difatti, l'acquisizione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria viene conferita agli operatori, ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 833/1978, mediante decreto del Prefetto territorialmente
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competente, su proposta del Presidente della Giunta Regionale, per il tramite dell'Assessorato
Regionale alla Sanità, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
In definitiva, la domanda deve essere accolta e, dichiarato il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di U.P.G. dal mese di marzo 2021, l' , in persona del Controparte_5
direttore generale pro tempore, va condannata al pagamento di tale indennità, quantificata per il periodo da febbraio 2021 a marzo 2023 in € 2.080,00 (€ 80,00 x 26 mensilità), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge - e quindi senza cumulo tra di essi - dalla maturazione del diritto al saldo.
Circa il quantum debeatur si evidenzia che non è contestato che la misura dell'indennità sia fissata in € 80,00 mensili dalla contrattazione collettiva.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico della , nella misura CP_1
liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
5/4/2023 da nei confronti della , in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_1
pro tempore, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di ufficiale di polizia giudiziaria dal mese di febbraio 2021;
2) condanna l' , in persona del direttore generale pro tempore, al Controparte_5 pagamento di € 2.080,00 a titolo di indennità di UPG dovuta per il periodo da febbraio 2021 a marzo 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge - e quindi senza cumulo tra di essi - dalla maturazione del diritto al saldo;
Cont
3) condanna la resistente al pagamento delle spese della ricorrente, che liquida in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in € 2.000,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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