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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2027/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 2027/2024 R.G. promosso da:
, nato a [...] il [...] ( ), residente in [...] C.F._1
Dorsoduro n. 3769, rappresentato e difeso, in forza della procura depositata nel fascicolo informatico in allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Alessandra Tusset del Foro di Venezia
), sua domiciliataria a Venezia, in Via Santa Croce n. 312/A, con telefax n. 041- C.F._2
2684156 - PEC ai fini delle comunicazioni e notificazioni Email_1
RICORRENTE nei confronti di nata a [...] il [...] ( ), ivi residente in [...] C.F._3
Coronella n. 102, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti, dall'Avv. Gisella Rossi del
Foro di RR ( ), con dichiarazione di volere ricevere le comunicazioni di C.F._4 cancelleria all'indirizzo pec: , o al fax n. 0532 -798542, ed Email_2
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, in RR, Via Del Mulinetto 39
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni:
- Le conclusioni di parte ricorrente: “
1. Disponga l'affidamento condiviso del minore Per_1
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
2. Disponga che il
[...]
padre tenga con sé il figlio presso la propria abitazione a Venezia quanto meno a Persona_1
pagina 1 di 7 fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio ore 18.00 (con onere della madre di portarlo a
Venezia dal padre), sino alla domenica alle ore 18.30 (con onere del padre di riportare il bambino alla madre).
3. Disponga che ciascun genitore trascorra con il figlio i seguenti periodi continuativi durante le vacanze scolastiche: – metà delle vacanze natalizie: alternando tra loro di anno in anno il periodo tra il 24 dicembre ed il 30 dicembre (mattina) ed il 30 dicembre
(pomeriggio) sino al 6 gennaio (sera); – vacanze scolastiche di Carnevale e Pasquali: in via alternata tra loro le vacanze scolastiche di Carnevale con l'uno e quelle Pasquali con l'altro; – vacanze scolastiche estive: ciascun genitore trascorrerà con 3 settimane (continuative o Per_1
frazionate) in occasione del periodo estivo;
i rispettivi periodi di vacanza dovranno essere concordati tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ciascun anno e, in caso di disaccordo, prevarrà la scelta paterna negli anni dispari e quella materna negli anni pari;
– eventuali festività e ponti alternati tra i genitori.
4. Disponga che il padre contribuisca al mantenimento del figlio mediante il versamento mensile di Euro 400,00, oltre al 50% Per_1
delle spese straordinarie preventivamente concordate tra i genitori. Con totale rifusione delle spese legali”.
- Le conclusioni di parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per i motivi di cui in narrativa, così disporre: 1) affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre;
2) il sig. verserà alla Per_1 signora la somma di € 500,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento di , CP_1 Per_1
nonché le spese straordinarie (da intendersi quelle previste dal Protocollo del Tribunale di
RR) nella misura del 50%; qualora alla venisse rinnovato il contratto di lavoro in CP_1
essere a tempo indeterminato, il contributo al mantenimento di , da parte del padre, Per_1 diminuirà ad € 400,00, fermo restando l 'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%; 3) diritto di frequentazione come da programma che si indica come segue: a) il padre potrà vedere un fine settimana alternato con la madre, dal venerdì sera ore 18 Per_1
sino alla domenica alle ore 18.30: quando la madre non lavorerà il pomeriggio sarà lei ad accompagnare dal padre a Venezia, diversamente sarà il padre a venirlo a prendere a Per_1
RR; sarà sempre il padre invece a riportarlo a RR nella giornata della domenica;
b) il padre potrà, altresì, vedere e tenere con sé per un periodo di giorni 15, anche non Per_1
continuativi, durante le vacanze estive, di giorni sette durante le vacanze natalizie, e di giorni tre durante le vacanze pasquali. I predetti periodi verranno concordemente stabiliti fra i genitori affinché il figlio trascorrerà, ad anni alterni, il Natale con un genitore e Pasqua con
l'altro, oppure Natale con un genitore e Santo Stefano con l'altro, Pasqua con un genitore e
pagina 2 di 7 Pasquetta con l'altro. In via istruttoria: Si chiede che il Giudice designato valuti la possibilità di un reinserimento graduale di presso la casa paterna, eventualmente con il supporto Per_1
di un professionista adeguato alle problematiche del minore. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
- Il P.M. pur se intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex articoli 337 bis e seguenti cod. civ. depositato in data 24 ottobre 2024, Pt_1
chiedeva disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore , nata a [...] il 17 giugno
[...] Per_1
2020 dalla relazione e convivenza more uxorio fra le parti, con collocazione prevalente presso la madre e visite col padre a week end alternati presso la propria abitazione a Venezia dal venerdì pomeriggio alle ore 18.00 (con onere della madre di portarlo a Venezia dal padre), sino alla domenica alle ore
18.30 (con onere del padre di riportare il bambino alla madre); chiedeva, inoltre (avendo la resistente reperito una occupazione lavorativa all'indomani della scrittura privata del 12/09/2023 con la quale le parti avevano concordato in ragione dell'allora stato di disoccupazione della predetta un contributo paterno di 500,00 euro) di contribuire al mantenimento del figlio con l'importo mensile di 400,00 euro oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate.
In via d'urgenza il ricorrente domandava inoltre l'emissione di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis 15 c.p.c. coi quali ripristinare immediatamente la propria relazione col figlio, interrotta dalla madre. si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 12 dicembre 2024, senza Controparte_1
nulla opporre al regime di affidamento condiviso del figlio , né alla ripresa della sua Per_1
frequentazione col padre, purché in modo graduale nel rispetto dei bisogni e delle esigenze del minore e del relativo stato psico-fisico.
Con ordinanza in data 11 dicembre 2024 il giudice delegato alla trattazione, ritenendo assolutamente necessario, in quanto nel preminente interesse del minore , l'immediato ripristino della sua Per_1
relazione col padre, non essendo state allegate dalla resistente circostanze tali da far ritenere pregiudizievole per il bambino la ripresa del suo rapporto con la figura paterna, disponeva in tal senso, garantendo la gradualità invocata dalla madre.
Intervenuto il P.M. e depositate le memorie integrative di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza in data 12 febbraio 2025 le parti venivano nuovamente sentite dal giudice relatore che ne tentava la conciliazione ma con esito negativo.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.
pagina 3 di 7 ***
Ciò premesso, tenuto conto della comune volontà delle parti e considerato che non sono emerse circostanze contrarie all'interesse del minore , ne va disposto l'affidamento condiviso ad Per_1
entrambi i genitori.
Ed invero, per quanto riguarda le capacità genitoriali delle parti, malgrado la conflittualità che ancora oggi ne connota il rapporto, si ritiene che entrambi i genitori siano in grado di garantire la soddisfazione dei bisogni di accudimento, protezione, educativi, di socializzazione e di co-genitorialità.
La responsabilità genitoriale sarà, quindi, esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, c.c. ovvero, ciascun genitore eserciterà la responsabilità sul figlio minore separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, prendendo le opportune decisioni nel periodo di permanenza di presso di sé, mentre sulle questioni di maggior interesse relative alla sua istruzione, educazione Per_1
e salute i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni, cercando di armonizzare comportamenti e strategie, sì da assumere criteri decisionali condivisi e garantire a un effettivo Per_1
e reale apporto congiunto, costante ed univoco al suo sviluppo ed alla sua educazione.
I genitori cureranno, inoltre, il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, con l'obbligo per entrambi e per i rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza del minore, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento della relazione fra le parti.
avrà collocazione prevalente presso la madre e potrà vedere il padre così come regolato dalle Per_1
parti con scrittura privata in data 12/09/2023, ovvero per almeno due week end alternati al mese dal venerdì pomeriggio indicativamente alle ore 18,00 fino alla domenica sera indicativamente alle ore
18.30.
Poiché l'onere di accudimento quotidiano del minore grava in via pressoché esclusiva sulla madre, il padre abitando e lavorando a Venezia, quest'ultimo si farà carico dei trasporti da e per RR per vedere e stare col minore nei periodi di sua spettanza, ad eccezione di una volta al mese quando la madre si farà carico di portare a Venezia il venerdì o di andare a prendere a Venezia la domenica il bambino. Il padre a sua volta si impegnerà a venire a RR almeno una volta al mese per portare ad una visita/seduta terapeutica. Per_1
Tale regime si auspica possa agevolare il dialogo ed una più proficua collaborazione fra le parti, garantendo al contempo a una maggiora presenza della figura paterna nella relativa quotidianità. Per_1
starà, altresì, col padre fino a tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive (da Per_1
concordare fra le parti entro il 31 maggio di ogni anno), poiché data la lontananza che li separa durante il periodo scolastico, è opportuno prolungare la permanenza del minore presso il padre nel periodo non pagina 4 di 7 scolastico;
cinque giorni durante le vacanze natalizie, alternando con la madre, di anno in anno, il giorno di Natale e Capodanno e tre giorni durante le vacanze pasquali (Pasqua e i due giorni precedenti e Pasquetta e i due giorni successivi ad anni alterni).
Nei periodi di vacanza, il genitore che si allontana dalla normale dimora avrà cura di comunicare, prima della partenza, luogo, indirizzo e recapito telefonico ove il figlio sarà reperibile.
***
Per quanto concerne il contributo al mantenimento, valutati i criteri di cui all'art. 337 ter, 4° comma c.c., secondo cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
e quindi tenuto conto: a) dell'età di che oggi ha quattro anni e mezzo, Per_1
rapportata alle relative esigenze;
b) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore come sopra individuati, quindi prevalenti con la madre sulla quale grava quasi per intero l'onere di accudimento quotidiano, ma tenuto conto anche del costo dei viaggi di cui si fa carico il padre per vedere il minore;
c) della situazione patrimoniale, reddituale e personale di entrambi i genitori ( quale Parte_1
dipendente di Alperia Green Future s.r.l. percepisce una retribuzione mensile di circa 2200,00 euro;
ha reperito un'attività lavorativa a tempo determinato con una retribuzione mensile di Controparte_1
circa 1800,00 euro); d) che le parti, con scrittura privata in data 12 settembre 2023, avevano concordato un contributo paterno di 500,00 euro mensili anche in ragione dell'allora stato di disoccupazione della tutto ciò considerato si ritiene equo porre a carico del padre un contributo mensile di 400,00 CP_1
euro, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche pagina 5 di 7 imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi;
b) baby- sitter.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
***
L'esito complessivo del giudizio, con reciproca parziale soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visto l'art. 337 bis e seguenti c.c. e 737 e seguenti c.p.c.;
1) Dispone l'affidamento condiviso di (nata a [...] il [...]) ad entrambi i genitori, Per_1
con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, c.c. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ. l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
2) Dispone che il padre possa tenere con sé con le modalità di cui in parte narrativa. Per_1
3) Con decorrenza dalla domanda e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo per il medesimo titolo, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre la somma mensile di € 400,00, da versare anticipatamente entro il 5 Per_1
pagina 6 di 7 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sopra individuate.
4) Compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Così deciso in RR, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 18 febbraio 2025.
Il Presidente dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore dott.ssa Costanza Perri
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 2027/2024 R.G. promosso da:
, nato a [...] il [...] ( ), residente in [...] C.F._1
Dorsoduro n. 3769, rappresentato e difeso, in forza della procura depositata nel fascicolo informatico in allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Alessandra Tusset del Foro di Venezia
), sua domiciliataria a Venezia, in Via Santa Croce n. 312/A, con telefax n. 041- C.F._2
2684156 - PEC ai fini delle comunicazioni e notificazioni Email_1
RICORRENTE nei confronti di nata a [...] il [...] ( ), ivi residente in [...] C.F._3
Coronella n. 102, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti, dall'Avv. Gisella Rossi del
Foro di RR ( ), con dichiarazione di volere ricevere le comunicazioni di C.F._4 cancelleria all'indirizzo pec: , o al fax n. 0532 -798542, ed Email_2
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, in RR, Via Del Mulinetto 39
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni:
- Le conclusioni di parte ricorrente: “
1. Disponga l'affidamento condiviso del minore Per_1
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
2. Disponga che il
[...]
padre tenga con sé il figlio presso la propria abitazione a Venezia quanto meno a Persona_1
pagina 1 di 7 fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio ore 18.00 (con onere della madre di portarlo a
Venezia dal padre), sino alla domenica alle ore 18.30 (con onere del padre di riportare il bambino alla madre).
3. Disponga che ciascun genitore trascorra con il figlio i seguenti periodi continuativi durante le vacanze scolastiche: – metà delle vacanze natalizie: alternando tra loro di anno in anno il periodo tra il 24 dicembre ed il 30 dicembre (mattina) ed il 30 dicembre
(pomeriggio) sino al 6 gennaio (sera); – vacanze scolastiche di Carnevale e Pasquali: in via alternata tra loro le vacanze scolastiche di Carnevale con l'uno e quelle Pasquali con l'altro; – vacanze scolastiche estive: ciascun genitore trascorrerà con 3 settimane (continuative o Per_1
frazionate) in occasione del periodo estivo;
i rispettivi periodi di vacanza dovranno essere concordati tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ciascun anno e, in caso di disaccordo, prevarrà la scelta paterna negli anni dispari e quella materna negli anni pari;
– eventuali festività e ponti alternati tra i genitori.
4. Disponga che il padre contribuisca al mantenimento del figlio mediante il versamento mensile di Euro 400,00, oltre al 50% Per_1
delle spese straordinarie preventivamente concordate tra i genitori. Con totale rifusione delle spese legali”.
- Le conclusioni di parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per i motivi di cui in narrativa, così disporre: 1) affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre;
2) il sig. verserà alla Per_1 signora la somma di € 500,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento di , CP_1 Per_1
nonché le spese straordinarie (da intendersi quelle previste dal Protocollo del Tribunale di
RR) nella misura del 50%; qualora alla venisse rinnovato il contratto di lavoro in CP_1
essere a tempo indeterminato, il contributo al mantenimento di , da parte del padre, Per_1 diminuirà ad € 400,00, fermo restando l 'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%; 3) diritto di frequentazione come da programma che si indica come segue: a) il padre potrà vedere un fine settimana alternato con la madre, dal venerdì sera ore 18 Per_1
sino alla domenica alle ore 18.30: quando la madre non lavorerà il pomeriggio sarà lei ad accompagnare dal padre a Venezia, diversamente sarà il padre a venirlo a prendere a Per_1
RR; sarà sempre il padre invece a riportarlo a RR nella giornata della domenica;
b) il padre potrà, altresì, vedere e tenere con sé per un periodo di giorni 15, anche non Per_1
continuativi, durante le vacanze estive, di giorni sette durante le vacanze natalizie, e di giorni tre durante le vacanze pasquali. I predetti periodi verranno concordemente stabiliti fra i genitori affinché il figlio trascorrerà, ad anni alterni, il Natale con un genitore e Pasqua con
l'altro, oppure Natale con un genitore e Santo Stefano con l'altro, Pasqua con un genitore e
pagina 2 di 7 Pasquetta con l'altro. In via istruttoria: Si chiede che il Giudice designato valuti la possibilità di un reinserimento graduale di presso la casa paterna, eventualmente con il supporto Per_1
di un professionista adeguato alle problematiche del minore. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
- Il P.M. pur se intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex articoli 337 bis e seguenti cod. civ. depositato in data 24 ottobre 2024, Pt_1
chiedeva disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore , nata a [...] il 17 giugno
[...] Per_1
2020 dalla relazione e convivenza more uxorio fra le parti, con collocazione prevalente presso la madre e visite col padre a week end alternati presso la propria abitazione a Venezia dal venerdì pomeriggio alle ore 18.00 (con onere della madre di portarlo a Venezia dal padre), sino alla domenica alle ore
18.30 (con onere del padre di riportare il bambino alla madre); chiedeva, inoltre (avendo la resistente reperito una occupazione lavorativa all'indomani della scrittura privata del 12/09/2023 con la quale le parti avevano concordato in ragione dell'allora stato di disoccupazione della predetta un contributo paterno di 500,00 euro) di contribuire al mantenimento del figlio con l'importo mensile di 400,00 euro oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate.
In via d'urgenza il ricorrente domandava inoltre l'emissione di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis 15 c.p.c. coi quali ripristinare immediatamente la propria relazione col figlio, interrotta dalla madre. si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 12 dicembre 2024, senza Controparte_1
nulla opporre al regime di affidamento condiviso del figlio , né alla ripresa della sua Per_1
frequentazione col padre, purché in modo graduale nel rispetto dei bisogni e delle esigenze del minore e del relativo stato psico-fisico.
Con ordinanza in data 11 dicembre 2024 il giudice delegato alla trattazione, ritenendo assolutamente necessario, in quanto nel preminente interesse del minore , l'immediato ripristino della sua Per_1
relazione col padre, non essendo state allegate dalla resistente circostanze tali da far ritenere pregiudizievole per il bambino la ripresa del suo rapporto con la figura paterna, disponeva in tal senso, garantendo la gradualità invocata dalla madre.
Intervenuto il P.M. e depositate le memorie integrative di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza in data 12 febbraio 2025 le parti venivano nuovamente sentite dal giudice relatore che ne tentava la conciliazione ma con esito negativo.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.
pagina 3 di 7 ***
Ciò premesso, tenuto conto della comune volontà delle parti e considerato che non sono emerse circostanze contrarie all'interesse del minore , ne va disposto l'affidamento condiviso ad Per_1
entrambi i genitori.
Ed invero, per quanto riguarda le capacità genitoriali delle parti, malgrado la conflittualità che ancora oggi ne connota il rapporto, si ritiene che entrambi i genitori siano in grado di garantire la soddisfazione dei bisogni di accudimento, protezione, educativi, di socializzazione e di co-genitorialità.
La responsabilità genitoriale sarà, quindi, esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, c.c. ovvero, ciascun genitore eserciterà la responsabilità sul figlio minore separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, prendendo le opportune decisioni nel periodo di permanenza di presso di sé, mentre sulle questioni di maggior interesse relative alla sua istruzione, educazione Per_1
e salute i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni, cercando di armonizzare comportamenti e strategie, sì da assumere criteri decisionali condivisi e garantire a un effettivo Per_1
e reale apporto congiunto, costante ed univoco al suo sviluppo ed alla sua educazione.
I genitori cureranno, inoltre, il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, con l'obbligo per entrambi e per i rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza del minore, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento della relazione fra le parti.
avrà collocazione prevalente presso la madre e potrà vedere il padre così come regolato dalle Per_1
parti con scrittura privata in data 12/09/2023, ovvero per almeno due week end alternati al mese dal venerdì pomeriggio indicativamente alle ore 18,00 fino alla domenica sera indicativamente alle ore
18.30.
Poiché l'onere di accudimento quotidiano del minore grava in via pressoché esclusiva sulla madre, il padre abitando e lavorando a Venezia, quest'ultimo si farà carico dei trasporti da e per RR per vedere e stare col minore nei periodi di sua spettanza, ad eccezione di una volta al mese quando la madre si farà carico di portare a Venezia il venerdì o di andare a prendere a Venezia la domenica il bambino. Il padre a sua volta si impegnerà a venire a RR almeno una volta al mese per portare ad una visita/seduta terapeutica. Per_1
Tale regime si auspica possa agevolare il dialogo ed una più proficua collaborazione fra le parti, garantendo al contempo a una maggiora presenza della figura paterna nella relativa quotidianità. Per_1
starà, altresì, col padre fino a tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive (da Per_1
concordare fra le parti entro il 31 maggio di ogni anno), poiché data la lontananza che li separa durante il periodo scolastico, è opportuno prolungare la permanenza del minore presso il padre nel periodo non pagina 4 di 7 scolastico;
cinque giorni durante le vacanze natalizie, alternando con la madre, di anno in anno, il giorno di Natale e Capodanno e tre giorni durante le vacanze pasquali (Pasqua e i due giorni precedenti e Pasquetta e i due giorni successivi ad anni alterni).
Nei periodi di vacanza, il genitore che si allontana dalla normale dimora avrà cura di comunicare, prima della partenza, luogo, indirizzo e recapito telefonico ove il figlio sarà reperibile.
***
Per quanto concerne il contributo al mantenimento, valutati i criteri di cui all'art. 337 ter, 4° comma c.c., secondo cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
e quindi tenuto conto: a) dell'età di che oggi ha quattro anni e mezzo, Per_1
rapportata alle relative esigenze;
b) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore come sopra individuati, quindi prevalenti con la madre sulla quale grava quasi per intero l'onere di accudimento quotidiano, ma tenuto conto anche del costo dei viaggi di cui si fa carico il padre per vedere il minore;
c) della situazione patrimoniale, reddituale e personale di entrambi i genitori ( quale Parte_1
dipendente di Alperia Green Future s.r.l. percepisce una retribuzione mensile di circa 2200,00 euro;
ha reperito un'attività lavorativa a tempo determinato con una retribuzione mensile di Controparte_1
circa 1800,00 euro); d) che le parti, con scrittura privata in data 12 settembre 2023, avevano concordato un contributo paterno di 500,00 euro mensili anche in ragione dell'allora stato di disoccupazione della tutto ciò considerato si ritiene equo porre a carico del padre un contributo mensile di 400,00 CP_1
euro, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche pagina 5 di 7 imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi;
b) baby- sitter.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
***
L'esito complessivo del giudizio, con reciproca parziale soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visto l'art. 337 bis e seguenti c.c. e 737 e seguenti c.p.c.;
1) Dispone l'affidamento condiviso di (nata a [...] il [...]) ad entrambi i genitori, Per_1
con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, c.c. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ. l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
2) Dispone che il padre possa tenere con sé con le modalità di cui in parte narrativa. Per_1
3) Con decorrenza dalla domanda e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo per il medesimo titolo, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre la somma mensile di € 400,00, da versare anticipatamente entro il 5 Per_1
pagina 6 di 7 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sopra individuate.
4) Compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Così deciso in RR, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 18 febbraio 2025.
Il Presidente dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore dott.ssa Costanza Perri
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