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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 900/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CREAZZO GIANLUCA GIUSEPPE VI, Presidente e Relatore
CACCIATO NUNZIO, Giudice
CASTORINA RO MARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5545/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500033575000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500033575000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500033575000 IRPEF-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500033575000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500033575000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati, notificatogli il 2.7.2025 dall'ADER e meglio specificato in epigrafe, lamentandone l'illegittimità formale e sostanziale.
Si è costituita in giudizio l'ADER chiedendo la parziale declaratoria di cessazione della materia del contendere e il rigetto del ricorso.
Con memoria aggiunta il ricorrente ha insistito nei motivi d'impugnazione.
All'odierna udienza il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione agli importi di cui alle cartelle di pagamento n.29320170012209469000 e n.29320210055064710000, in quanto le stesse sono state annullate con sentenze n.5523/2025 e n.4560/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Catania.
Nel merito il ricorso va rigettato.
La controinteressata, invero, ha prodotto in giudizio valida documentazione da cui emerge l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento per Irpef del 2018 e del 2019, tempestivamente notificate al ricorrente in date
29.5.2024 e 13.1.2025.
Da ciò consegue la legittimità dell'atto impugnato -notificato il 2.7.2025- in relazione alle iscrizioni al ruolo più recenti, nel rispetto dei termini specifici di prescrizione. Segnatamente, per effetto della normativa conseguente alla emergenza da Covid-19, di cui ai decreti legislativi nn.18/2020 “Cura Italia”, 34/2020
“Rilancio”, 104/2020 “Agosto”, n.125/2020, 137/2020 “Ristori”, 3/2021, 7/2021 41/2021“Sostegno”, è stata disposta la Sospensione delle attività di riscossione (notifica e procedurali), a partire da marzo 2020, fino al
31 Agosto 2021. L'articolo 4 del D.L. 41/2021 (cosiddetto Decreto Sostegni) ha in particolare previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione. Essa riguarda tutti gli affidamenti trasmessi dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, a prescindere dal tipo di imposta o sanzione riscossa (erariale o locale, tributaria o patrimoniale), cristallizzando il termine finale alla data del 31.12.2023.
Ne deriva che, non soltanto l'Amministrazione non è incorsa in alcuna decadenza e non può considerarsi maturata la prescrizione delle pretese erariali in oggetto, ma soprattutto che non possono essere sollevate in questa sede le doglianze avverso le cartelle esattoriali già notificate al ricorrente.
Infondato è, anche l'altro motivo di ricorso, in quanto non sussiste il lamentato vizio di motivazione dell'atto impugnato, poiché l'intimazione è sufficientemente motivata, considerato che da essa agevolmente si evincono tutti gli elementi di ciascuna obbligazione tributaria di cui si richiede l'adempimento e che è stato indicato anche il responsabile del procedimento.
Anche l'obiezione relativa alla asserita Illegittimità della comunicazione di preavviso di fermo per intervenuta sospensione dei sottostanti titoli esecutivi è palesemente infondata, in quanto quest'ultima può incidere eventualmente soltanto sulla successiva fase dell'esecuzione forzata e solo in quella sede può essere valutata.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione Prima, dichiara cessata la materia del contendere nei termini specificati in motivazione e rigetta per il resto il ricorso.
Spese compensate.
Catania, 28 gennaio 2026 Il Presidente
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CREAZZO GIANLUCA GIUSEPPE VI, Presidente e Relatore
CACCIATO NUNZIO, Giudice
CASTORINA RO MARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5545/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500033575000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500033575000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500033575000 IRPEF-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500033575000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500033575000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati, notificatogli il 2.7.2025 dall'ADER e meglio specificato in epigrafe, lamentandone l'illegittimità formale e sostanziale.
Si è costituita in giudizio l'ADER chiedendo la parziale declaratoria di cessazione della materia del contendere e il rigetto del ricorso.
Con memoria aggiunta il ricorrente ha insistito nei motivi d'impugnazione.
All'odierna udienza il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione agli importi di cui alle cartelle di pagamento n.29320170012209469000 e n.29320210055064710000, in quanto le stesse sono state annullate con sentenze n.5523/2025 e n.4560/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Catania.
Nel merito il ricorso va rigettato.
La controinteressata, invero, ha prodotto in giudizio valida documentazione da cui emerge l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento per Irpef del 2018 e del 2019, tempestivamente notificate al ricorrente in date
29.5.2024 e 13.1.2025.
Da ciò consegue la legittimità dell'atto impugnato -notificato il 2.7.2025- in relazione alle iscrizioni al ruolo più recenti, nel rispetto dei termini specifici di prescrizione. Segnatamente, per effetto della normativa conseguente alla emergenza da Covid-19, di cui ai decreti legislativi nn.18/2020 “Cura Italia”, 34/2020
“Rilancio”, 104/2020 “Agosto”, n.125/2020, 137/2020 “Ristori”, 3/2021, 7/2021 41/2021“Sostegno”, è stata disposta la Sospensione delle attività di riscossione (notifica e procedurali), a partire da marzo 2020, fino al
31 Agosto 2021. L'articolo 4 del D.L. 41/2021 (cosiddetto Decreto Sostegni) ha in particolare previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione. Essa riguarda tutti gli affidamenti trasmessi dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, a prescindere dal tipo di imposta o sanzione riscossa (erariale o locale, tributaria o patrimoniale), cristallizzando il termine finale alla data del 31.12.2023.
Ne deriva che, non soltanto l'Amministrazione non è incorsa in alcuna decadenza e non può considerarsi maturata la prescrizione delle pretese erariali in oggetto, ma soprattutto che non possono essere sollevate in questa sede le doglianze avverso le cartelle esattoriali già notificate al ricorrente.
Infondato è, anche l'altro motivo di ricorso, in quanto non sussiste il lamentato vizio di motivazione dell'atto impugnato, poiché l'intimazione è sufficientemente motivata, considerato che da essa agevolmente si evincono tutti gli elementi di ciascuna obbligazione tributaria di cui si richiede l'adempimento e che è stato indicato anche il responsabile del procedimento.
Anche l'obiezione relativa alla asserita Illegittimità della comunicazione di preavviso di fermo per intervenuta sospensione dei sottostanti titoli esecutivi è palesemente infondata, in quanto quest'ultima può incidere eventualmente soltanto sulla successiva fase dell'esecuzione forzata e solo in quella sede può essere valutata.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione Prima, dichiara cessata la materia del contendere nei termini specificati in motivazione e rigetta per il resto il ricorso.
Spese compensate.
Catania, 28 gennaio 2026 Il Presidente