Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 900
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità formale e sostanziale del preavviso di fermo amministrativo

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere per alcune cartelle annullate in sentenze precedenti. Per le restanti, ritiene sussistente la legittimità dell'atto impugnato in quanto le cartelle sottostanti sono state notificate tempestivamente e non sono maturate le prescrizioni, anche in considerazione delle sospensioni normative dovute all'emergenza Covid-19. Inoltre, ritiene infondato il vizio di motivazione dell'atto impugnato, in quanto sufficientemente motivato, e l'obiezione sulla sospensione dei titoli esecutivi, poiché tale aspetto incide solo sulla successiva fase esecutiva.

  • Accolto
    Annullamento delle cartelle di pagamento

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere in relazione agli importi di cui alle cartelle di pagamento n.29320170012209469000 e n.29320210055064710000, in quanto le stesse sono state annullate con sentenze n.5523/2025 e n.4560/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Catania.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 900
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 900
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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