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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/05/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di CO
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.271/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di CO, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 22 Maggio 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 22.07.2024, e vertente tra
(appellante) e Parte_1 Controparte_1
di CO (appellata), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.282/2024
[...]
emessa dal Tribunale di CO, in funzione di giudice del lavoro, in data 25.06.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di CO ha respinto il ricorso con cui Parte_1
infermiere presso l' , ha contestato la Controparte_2
legittimità della sospensione dall'attività senza retribuzione dal servizio lavorativo a partire dal
25/11/2021 sino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale (pacificamente non assolto) ed ha chiesto la condanna dell' al pagamento delle correlate retribuzioni, Controparte_1
“comprensive degli ulteriori emolumenti di legge spettanti, oltre ad ogni ulteriore voce dovuta in forza del C.C.N.L. vigente per il periodo dell'illegittima sospensione a partire dal 25/11/2021 fino al reintegro del ricorrente nel posto del lavoro, con rivalutazione monetaria e interessi legali a partire dal
1 25/11/2021, oltre al risarcimento dei danni patiti per la modifica delle condizioni in pejus dello stile di vita e per i danni morali subiti per la mortificazione per la sospensione dall'attività lavorativa da quantificarsi in via equitativa”.
Avverso tale decisione ha proposto appello il quale ha censurato l'iter logico Parte_1
giuridico seguito dal primo Giudice, denunciandone l'erroneità: 1) nella parte in cui non ha accolto il motivo di illegittimità della sospensione avvenuta durante il periodo di congedo parentale;
2) nella parte in cui non ha accolto il secondo motivo di censura del ricorso: “impossibilità di sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria per le mancate informazioni ai fini della formazione del consenso informato”;
3) nella parte in cui afferma che l'obbligo è imposto da fonte primaria al fine di tutelare un diritto costituzionalmente garantito;
4) nella parte in cui ha condannato il lavoratore alla rifusione delle spese di lite.
Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “- in via principale in riforma della sentenza n.
282/2024 accertare e dichiarare nulla, illegittima e/o comunque annullabile, la sospensione dall'attività lavorativa per i motivi illustrati in narrativa e per l'effetto CONDANNARE l'
[...]
in persona del Direttore Generale legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento della retribuzione, comprensivi degli ulteriori emolumenti di legge spettanti, oltre ad ogni ulteriore voce dovuta in forza del CCNL vigente per il periodo dell'illegittima sospensione a partire da 25/11/2021 fino al reintegro della ricorrente nel posto del lavoro e CONDANNARE l' Controparte_1
in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni
[...]
per la modifica delle condizioni in pejus dello stile di vita e per i danni morali subiti per la mortificazione in relazione alla sospensione dall'attività lavorativa da quantificarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese e compenso professionale dei due gradi di giudizio”.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza e ribadendo la correttezza del proprio operato.
L'appello non è fondato.
I fatti di causa, di seguito riassunti, sono pacifici e risultano provati per tabulas:
- in data 08.06.2021 la ha formalmente invitato , , infermiere presso Controparte_3 Parte_1
l' di CO, ad attestare la avvenuta Controparte_2
sottoposizione (o quanto meno la avvenuta prenotazione) alla vaccinazione SARS-COV-2 ex art.4, comma 5, D.L. n.44/2021, fissando a tal fine un termine di giorni cinque;
2 - non avendo il lavoratore provveduto, in data 15.09.2021 ha invitato l'appellante a Controparte_3
sottoporsi a vaccinazione anti Sars-Cov-2 entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- nel periodo dal 14/10/2021 fino al 18/01/2022 l'appellante ha usufruito di un periodo di congedo parentale per il poter assistere il figlio minore, che frequentava la scuola con didattica a distanza;
- in data 16/11/2021 ha comunicato al lavoratore e all' di Controparte_3 Controparte_4
CO l'accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale;
- di conseguenza, in data 23.11.2021 l' di CO ha comunicato la sospensione dell'appellante CP_5
dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni sanitarie che comportino contatti con l'utenza ovvero il rischio, in qualsiasi forma, di diffusione del contagio;
- in data 25/11/2021 la di CO, preso atto dell'avvenuta Controparte_1 sospensione da parte dell'Ordine professionale di appartenenza, ha sospeso lo dal servizio e Pt_1
dalla retribuzione;
- in data 23.12.2021 l' a seguito dell'intervenuta modifica Parte_2 legislativa di cui all'art 4 del D.L. 172/2021, ha invitato lo a produrre la documentazione Pt_1 dell'avvenuta vaccinazione, del differimento e/o omissione, della presentazione della richiesta di vaccinazione ovvero l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale, pena la proroga della sospensione, che veniva disposta in data 31/12/2021;
- in data 08.06.2022 l' ha quindi comunicato allo la proroga della Controparte_1 Pt_1 sospensione dall'esercizio della professione sanitaria fino alla data del 31/12/2022, salvo intervenuta vaccinazione;
- in data 02.12.2022, dopo la fruizione di un periodo di ferie, lo ha fatto rientro al lavoro. Pt_1
In punto di diritto, è noto che l'art. 4 del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti AR, di giustizia e di concorsi pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2021, conv. con modif. dalla l. 28 maggio 2021 n.76, ha introdotto l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da SARSCoV-2, a carico degli
«esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie
e negli studi professionali». La norma sancisce l'obbligo vaccinale per le categorie di lavoratori ivi indicate, con un unico motivo di esenzione costituito dall'accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale, escludendo implicitamente ipotesi di obiezione di coscienza o di non condivisione scientifica della utilità della vaccinazione. Per
l'attuazione dell'obbligo è previsto un articolato procedimento, che coinvolge Regioni, ordini
3 professionali e aziende sanitarie, teso ad incrociare l'elenco degli esercenti la professione sanitaria con i dati relativi allo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi, per derivarne la segnalazione dei nominativi dei non vaccinati all'azienda sanitaria di riferimento, cui compete di avvertire gli interessati della necessità di documentare di essere vaccinati o di essersi prenotati per il vaccino. Per la permanenza dell'obbligo è fissato uno specifico limite temporale (“fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”) e la sanzione stabilita è quella della sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o da mansioni che implicano contatti interpersonali o comunque il rischio di diffusione del virus;
il lavoratore può essere adibito, quando possibile, a mansioni anche inferiori e quando non è possibile è sospeso dal lavoro senza retribuzione.
Quanto all'ambito applicativo soggettivo, il D.L. 10 settembre 2021 n. 122 (non convertito, ma sostituito dal D.L. n.111/2021) ha inserito nel d.l. 1 aprile 2021, n.44 l'art.4 bis che, fermo restando quanto previsto all'art. 4 per gli esercenti professioni sanitarie o operatori di interesse sanitario, con esclusione dell'obbligo di ricollocazione di cui al comma 8 per chi non avesse ottemperato all'obbligo vaccinale, ha introdotto con decorrenza dal 10.10.2021 e sino al 31.12.2021 l'obbligo vaccinale per tutti i soggetti anche esterni operanti all'interno di strutture di cui all'art. 1 bis (ospedali, RSA, strutture residenziali per anziani, etc.).
A decorrere dal 27.11.2021, la normativa è stata nuovamente modificata con il DL 26 novembre 2021
n. 172, con una revisione integrale anche della procedura dell'art. 4, assegnando agli ordini professionali la verifica dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale degli iscritti esercenti la professione sanitaria o operatori di interesse sanitario e prevedendo per l'esenzione dall'obbligo vaccinale la necessità di attestazione del medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Covid.
Il D.L. n°176/2021 ha inoltre inserito nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44 l'art.4 ter (“..3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti AR o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di
4 cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il ((31 dicembre 2022. In caso di intervenuta guarigione si applica la disposizione dell'articolo 4 comma
5.))…”
Ciò posto, nessun dubbio sussiste sulla piena legittimità della sopra descritta normativa, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn°14 e 15 del 09.02.2023, in cui sono stati enunciati i seguenti principi:
- la scelta di imporre specifici obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da AR
(anziché, ad esempio, quello di sottoporsi ai relativi test diagnostici, c.d. tampone), assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non può ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili, posto che l'articolo 32 della Costituzione affida al legislatore il compito di bilanciare, alla luce del principio di solidarietà, il diritto dell'individuo all'autodeterminazione rispetto alla propria salute con il coesistente diritto alla salute degli altri e quindi con l'interesse della collettività;
- di fronte alla situazione epidemiologica in atto, il legislatore ha tenuto conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini e, sulla base di questi dati scientificamente attendibili, ha operato una scelta che non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata (tant'è che misure simili sono state adottate anche in altri Paesi europei);
- il rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all'indennizzo, dovendosi ritenere leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano
5 comportare il rischio di conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile;
- quanto al fatto che fosse imposto il consenso a fronte di un obbligo vaccinale, la Corte ha rilevato – anche in riferimento ai diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt.
1, 2 e 3 della CDFUE - Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea - che “l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge”, mentre “qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”;
- la normativa censurata ha dunque operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture interessate al riparo dal rischio di non poter svolgere le proprie funzioni;
- il sacrificio imposto agli operatori non ha ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini;
- la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale ha riversato i suoi effetti sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, determinando la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio, sicché è stata ritenuta non contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza anche la iniziale scelta legislativa di non prevedere un obbligo del datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse, a differenza di quanto invece successivamente stabilito, evidentemente sulla base di una più favorevole evoluzione dell'emergenza pandemica.
Va altresì osservato che in data 04.08.2021 era stata pubblicata la circolare del Ministero del Salute
n.35309 che detta disposizioni in materia di “certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-
CoV-2”, prevedendo, fra l'altro, che i soggetti deputati al rilascio di tali certificazioni sono esclusivamente: i medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari
Regionali o i Medici dell'assistito che operano Controparte_6 nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-AR nazionale.
Tale circolare, il cui ambito di applicazione è espressamente limitato “al fine di consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DL 23 luglio 2021, n 105, ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde
6 COVID-19”, è stata poi estesa, dapprima all'esonero dal “green pass” nel pubblico impiego (art. 1 DL
127/2021 che ha introdotto l'art. 9 quinquies al DL 52/2021) e poi all'esonero dall'obbligo vaccinale degli operatori sanitari (art. 4 comma 2 DL 44/2021 come sostituito dall'art. 1 comma 1 lett. b DL
172/2021).
Coerentemente con tali disposizioni, la successiva circolare del Ministero del Salute n. 53922 del
25.11.2021 ha prorogato sino al 31.12.2021 la validità della circolare del 4.8.2021 e delle certificazioni di esonero già rilasciate in conformità a detta circolare.
Fissate tali coordinate ermeneutiche, rileva la Corte che l'appellante non allega di essere affetto da patologie incompatibili con l'adempimento all'obbligo vaccinale, né tanto meno chiede un accertamento di compatibilità della loro condizione personale di salute con la prescritta vaccinazione per da SARS-
CoV-2, ma si limita a sostenere che la sospensione causa COVID non avrebbe potuto essere disposta in costanza di altra causa di sospensione del rapporto (per congedo parentale) e prospetta, sia pur con diffuse argomentazioni, profili di giustificatezza del rifiuto vaccinale (non avendo ricevuto tutte le informazioni necessarie dal medico incaricato della vaccinazione) ed a contestare le valutazioni e i presupposti scientifici e di opportunità politica che hanno indotto il legislatore ad introdurre la citata normativa.
In tale contesto, appare evidente che nella fattispecie l'appellante non ha né allegato, né chiesto di provare, la ricorrenza di situazioni di fatto che, nello specifico, siano idonee a giustificare l'esonero dall'obbligo vaccinale, per cui correttamente l' ha ritenuto inadempiuto detto obbligo ai sensi del CP_3
quinto e sesto comma dell'art.4 cit...
Correttamente, pertanto, l'Ordine Professionale di appartenenza, con nota in data 23.11.2021, ha comunicato all'appellante la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni sanitarie che comportino contatti con l'utenza ovvero il rischio, in qualsiasi forma, di diffusione del contagio.
Conseguentemente, preso atto dell'avvenuta sospensione da parte dell'Ordine professionale di appartenenza, l ha sospeso lo dal servizio e dalla retribuzione sino Controparte_1 Pt_1 all'assolvimento dell'obbligo vaccinale. Dal che consegue, quale logico corollario, che nessun istituto riferibile al rapporto di lavoro poteva trovare applicazione nella fattispecie, ivi compresa la sospensione del rapporto di lavoro per congedo parentale, a nulla rilevando l'anteriorità di quest'ultima rispetto alla sospensione del rapporto causa COVID. La sospensione del rapporto di lavoro per inadempimento all'obbligo vaccinale si pone infatti su un piano diverso e logicamente prodromico rispetto alla sospensione del rapporto per congedo parentale, essendo la conseguenza di una radicale impossibilità di esecuzione della prestazione lavorativa, generatasi a seguito della sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni sanitarie che comportino contatti con l'utenza ovvero il rischio, in qualsiasi forma, di diffusione del contagio, disposta dall'Ordine Professionale di appartenenza, con nota in data
7 23.11.2021. In altri termini, tale ultima sospensione si pone a monte del sinallagma contrattuale, nei cui confronti produce in via meramente indiretta una reciproca e provvisoria sospensione delle obbligazione nascenti dal contratto di lavoro, stante la sopravvenuta impossibilità temporanea di eseguire la prestazione lavorativa determinata dalla sospensione dall'esercizio della professione disposta dall'Ordine
Professionale di appartenenza. Il che determina in radice, come detto, la temporanea inoperatività di ogni istituto riferibile al rapporto di lavoro, ivi compresa la sospensione dello stesso per congedo parentale.
Ad ogni buon conto, neanche il dedotto presupposto dell'anteriorità di quest'ultima rispetto alla sospensione per inadempimento all'obbligo vaccinale può dirsi sussistente, risultando per tabulas che già in data 08.06.2021 aveva formalmente invitato ad attestare la Controparte_3 Parte_1
avvenuta vaccinazione SARS-COV-2 ex art.4, comma 5, D.L. n.44/2021, fissando a tal fine termine di cinque giorni, e che già in data 15.09.2021 aveva invitato l'appellante a sottoporsi a Controparte_3
vaccinazione anti Sars-Cov-2 entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione;
ne consegue che alla data di inizio del periodo di assenza per congedo parentale (14.10.2021) il termine per adempiere all'obbligo vaccinale era ampiamente decorso e l'inadempimento all'obbligo suddetto era ormai consumato, con conseguente anteriorità di detto inadempimento rispetto all'assenza per congedo parentale.
***
Tanto premesso, occorre evidenziare che tutte le altre questioni poste dall'appellante sono già state esaminate dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn.14 e 15 del 9 febbraio 2023, con cui il giudice delle leggi ha ritenuto non fondate le questioni di illegittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, concernente l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-Cov-2 per il personale sanitario;
già nel comunicato stampa, diramato dall'Ufficio della Corte Costituzionale si legge:“… la scelta assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non possa ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili. In continuità con la propria giurisprudenza in materia di trattamenti sanitari obbligatori, la Corte ha ribadito innanzitutto che l'articolo 32 della Costituzione affida al legislatore il compito di bilanciare, alla luce del principio di solidarietà, il diritto dell'individuo all'autodeterminazione rispetto alla propria salute con il coesistente diritto alla salute degli altri e quindi con l'interesse della collettività. In applicazione di questi princìpi, la Corte ha giudicato non fondati i dubbi di costituzionalità prospettati dal giudice rimettente: di fronte alla situazione epidemiologica in atto, infatti, il legislatore ha tenuto conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini;
e, sulla base di questi dati scientificamente attendibili, ha operato una scelta che non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o
8 sproporzionata. Come emerge dall'analisi comparata, del resto, misure simili sono state adottate anche in altri Paesi europei. Nella sua pronuncia, in particolare, la Corte ha chiarito – sempre in linea con la propria giurisprudenza - che il rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all'indennizzo. “Non può, pertanto, condividersi – si legge nella motivazione della sentenza -– la lettura che il Collegio rimettente dà della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha, per contro, affermato che devono ritenersi leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di 'conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile' (sentenza numero 118 del 1996)”. Quanto, infine, alla censura di contraddittorietà di una disciplina che impone il consenso a fronte di un obbligo vaccinale, la Corte ha rilevato che “l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge”. “Qualora, invece, il singolo – continua la sentenza - adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”.
Una volta acclarato dal Giudice delle Leggi - attraverso argomenti di valenza assolutamente generale, spendibili anche rispetto all'atteggiarsi del rapporto di pubblico impiego in seno all'Amministrazione
Scolastica - che le disposizioni normative sull'imposizione dell'obbligo di vaccinazione anti-Covid non sono irragionevoli, né contrastano con i principi Costituzionali, al contrario rappresentandone compiuta espressione e fedele attuazione, molte delle questioni sollevate dall'odierno appellante possono senz'altro considerarsi sfornite di argomenti minimamente validi e non meritevoli di ulteriore disamina.
Sostenere, ad esempio, che la non avrebbe potuto sospendere il lavoratore Controparte_7
volontariamente sottrattosi all'obbligo vaccinale in quanto non era stata in grado di fornire informazioni tali da garantire la totale assenza di rischio per la salute del dipendente, muovendo dall'assioma che la vaccinazione non era misura idonea ad impedire il contagio, è palesemente contraddetto dal complessivo tenore argomentativo della pronuncia della Corte Costituzionale n. 14/2023, in seno alla quale viene rimarcato il ruolo imprescindibile e prioritario della somministrazione del vaccino rispetto alle altre misure di protezione collettiva e individuale dagli agenti infettivi, in tal senso consacrata, dalle più autorevoli fonti di informazione e di analisi scientifica del fenomeno (AIFA, ISS), come l'unica idonea a salvaguardare la generalità dei soggetti dal rischio di contrarre l'infezione nelle sue forme più gravi e letali.
9 Ed infatti, nell'ottica di tutela del bene “salute” ex 32 Cost., nella sua duplice dimensione individuale e collettiva, l'aspettativa di guarigione in termini probabilistici molto alti realizza un livello di protezione senz'altro superiore rispetto alla speranza di sfuggire al contagio.
Il Collegio, dunque, non può che mutuare dalla citata sentenza della Corte Costituzionale la riflessione secondo cui “…..la misura deve ritenersi non sproporzionata, in primo luogo, perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia. E ciò vale, in particolare, per la soluzione alternativa prospettabile (utilizzata in àmbiti più generali, per l'accesso ai luoghi pubblici da parte di soggetti non appartenenti a categorie soggette a vaccinazione obbligatoria),rappresentata dall'effettuazione periodica di test diagnostici dell'infezione da AR. Innanzitutto perché, dovendo essere effettuati con una cadenza particolarmente serrata
(e cioè ogni due o tre giorni), avrebbero avuto costi insostenibili e avrebbero comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo, quanto per l'impiego di personale. D'altro canto, l'esito del test non è immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione: esso, pertanto, nasce già
"obsoleto", posto che l'esito può essere già stato superato da un contagio sopravvenuto nel frattempo, con il fisiologico rischio della presenza nei luoghi di cura di soggetti inconsapevolmente contagiati…..”
Né sembra che possa configurarsi, rispetto all'odierna fattispecie, una sproporzione tra il rifiuto di vaccinarsi e la disposta sospensione. Al riguardo, vanno infatti richiamate le considerazioni espresse dalla Corte Costituzionale nella menzionata pronuncia, del seguente tenore “…. Sempre con riferimento al rispetto della proporzionalità, va, altresì, rilevato che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento dell'obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica.
La scelta - che non riveste natura sanzionatoria - si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus.
E ciò tanto in termini di durata, posto che, secondo quanto già sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito;
quanto in termini di intensità, trattandosi di unasospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione…..”
10 In definitiva, a fondamento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prevista dall'art. 4 ter d.l.n. 44/2021 vi è il combinato disposto degli artt. 32 Cost. e 2087 c.c., in forza del quale i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare tutte le misure in concreto idonee a tutelare la salute dei prestatori di lavoro, oltre che degli utenti del servizio offerto attraverso l'esercizio dell'attività economica ovvero della funzione istituzionale.
Secondo gli ordinari criteri di riparto degli oneri processuali, non è il datore di lavoro a dover allegare e provare la ricorrenza del presupposto di legittimità della misura sospensiva - poiché tale presupposto è già accertato dalla legge – ricadendo sul lavoratore l'onere di allegare e dimostrare gli elementi costitutivi del proprio diritto ad essere mantenuto in servizio, eventualmente in ambiente lavorativo che non comporti contatti con altro personale o con l'utenza del servizio offerto dall' , e Controparte_7
quindi non determini il concreto rischio di contagio.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, è possibile affermare che, rispetto alla fattispecie all'odierno vaglio, grava tutto sul lavoratore, volontariamente sottrattosi all'obbligo della vaccinazione,
l'onere di allegare in maniera dettagliata e specifica le reali possibilità di essere mantenuti in servizio presso l' , con modalità tali da evitare concretamente ed effettivamente, e non solo in Controparte_7
via astratta ed ipotetica, il rischio di diffusione del contagio. Onere di allegazione che non è stato minimamente assolto dall'odierno appellante.
Infatti, seppure la vaccinazione oggi a disposizione non elimini la possibilità di contrarre il virus e di diffonderlo, in base alle citate evidenze scientifiche è innegabile che essa la riduca sensibilmente. È del resto difficile ipotizzare che un vaccino elimini in assoluto la possibilità di contrarre il virus e/o la possibilità di sviluppare la malattia, sicchè è irragionevole ritenere che tale condizione possa essere richiesta quale presupposto per la legittimità dell'obbligo vaccinale in questione. D'altra parte, l'efficacia del vaccino come misura di prevenzione va valutata tenendo conto anche dell'impatto di essa nel prevenire i casi di malattia severa, per cui è indubitabile che il vaccino costituisca una misura di prevenzione del contagio. La scelta discrezionale del legislatore di imporre l'obbligo vaccinale in considerazione dei particolari contesti in cui i lavoratori prestano la loro attività è pertanto una legittima scelta di politica di salute pubblica.
In definitiva, in linea con quanto autorevolmente affermato dalla Corte Costituzionale, è possibile ribadire in questa sede la piena legittimità del trattamento vaccinale obbligatorio se il pericolo per la salute collettiva non può essere adeguatamente scongiurato mediante ricorso a misure ad esso alternative;
è quanto indiscutibilmente accaduto con il verificarsi della pandemia da Covid-19, le cui nefaste conseguenze per l'intera popolazione mondiale, durante il periodo che ha preceduto la messa a punto e la diffusione di vaccini efficaci, assurgono purtroppo a fatti noti.
11 E' opportuno evidenziare che la scelta legislativa nella direzione dell'obbligo vaccinale è particolarmente delicata;
essa scaturisce dall'adeguata comparazione di interessi di rango costituzionale
(art. 32 Cost.), all'esito della quale la misura emergenziale coattiva risulta legittima, ogniqualvolta il mondo medico-scientifico fornisca informazioni adeguate a sostenere l'efficacia del rimedio, per contrastare l'infezione dilagante, e il rapporto di proporzionalità tra i benefici derivanti alla salute collettiva dalla copertura vaccinale - anche e soprattutto in relazione all'entità dei danni provocati dalla crisi epidemica in atto - e i possibili effetti pregiudizievoli, collaterali a qualsiasi pratica vaccinale, che sia (come nella specie è stata) preceduta dalle fasi essenziali della sperimentazione.
Anche rispetto alla durata dell'iter sperimentale che preceda qualsiasi pratica vaccinale, occorre tener conto di volta in volta del rapporto tra costi e benefici, determinato dal grado di letalità dell'infezione da arginare, rispetto alla natura ed alla percentuale dei rischi da somministrazione della particolare tipologia vaccinale.
Con riferimento alla pandemia da Covid-19, i dati ufficiali pubblicati dall' Controparte_8
- consentono di affermare che tale Organo, supportato al suo interno dall'operato della
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ha rigorosamente e sistematicamente monitorato l'uso e gli Controparte_9
effetti nella pratica clinica dei vaccini anti COVID, in particolare verificando che il carattere straordinario delle procedure, finalizzate a consentire la distribuzione del vaccino nel più breve tempo possibile, non sacrificasse la sicurezza di tutti i protocolli e l'ampiezza dei dati informativi, sottoposti a valutazione e controllo costanti, laddove l'impiego avanzato di tecniche e di modalità operative innovative ha dato ragione dell'eccezionale tempistica.
Alla stregua di quanto innanzi, ritiene questa Corte che il comportamento tenuto dall'appellante, nel pieno di una crisi sanitaria mondiale di proporzioni incontrollabili, non trovi alcuna giustificazione, in quanto non riceve minimo avallo dalla Scienza attuale;
le scelte comportamentali del lavoratore sono state compiute in aperto contrasto con le misure preventive, del tutto legittimamente adottate dallo Stato in funzione di tutela della salute pubblica;
esse, pertanto, possono dirsi improntate a scarso senso di responsabilità e di solidarietà sociale. Da ciò discende la correttezza della soluzione adottata dal primo giudice, così che la sentenza impugnata va sul punto confermata.
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L'appellante censura infine la decisione gravata denunciando violazione dell'art.92 co. 2° c.p.c. in tema di spese processuali, avendo il primo giudice condannato la lavoratrice alla rifusione delle spese di lite nonostante “che nel presente caso ricorressero sia la non univocità della giurisprudenza sia la particolare complessità e la novità delle questioni trattate”.
La doglianza non ha fondamento, atteso che, alla luce della disciplina di cui agli artt.91 e 92 c.p.c., il principio di soccombenza nella attribuzione del carico delle spese processuali costituisce un principio di
12 carattere generale, cui fa eccezione la sola possibilità per il giudice di compensare (parzialmente o per intero) le spese, ex art.92 comma 2 c.p.c. (come sostituito dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162), in caso di soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (ovvero “sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” – v. Corte Cost. n.77/2018).
Non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese, deve pertanto ritenersi che la condanna al pagamento di queste ultime, a norma dell'art. 91 c.p.c., trova il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per far valere le proprie ragioni (Cass. civ., sez. I, 25.09.1997 n.9419) e che, di conseguenza, la compensazione delle spese di lite avrebbe pregiudicato ingiustamente la parte vittoriosa. Deve dunque ritenersi legittima e giustificata la integrale applicazione, da parte del primo giudice, del principio di soccombenza di cui all'art.91 c.p.c..
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello va dunque respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata, sia pur con motivazione integrata.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di CO, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.282/2024 emessa dal Tribunale di CO, in funzione di giudice del lavoro, in data 25.06.2024, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi
€.3.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito
13 dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 22 Maggio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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