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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 12/09/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2498/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2498/2024 promosso da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Giuseppe Landi n.11/B, C.F. C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente in [...] a Cento (FE), Parte_2
C.F. C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Testoni (C.F. ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso e nel suo Studio in San Pietro in Casale (Bo) alla Via Matteotti n.
267, con dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176, 2° comma c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione personale dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis 51
c.p.c. con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/11/2024, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il giorno 07/09/2013 a Castello d'Argile (Bo), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni, e che dal matrimonio sono nati due figli: a Cento (Fe) il 26/02/2014 e a Cento Per_1 Per_2
(Fe) il 09/10/2017, hanno domandato, previa pronuncia della sentenza di separazione personale, all'esito del relativo passaggio in giudicato e decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice delegato, la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, senza reciproche interferenze e nel reciproco rispetto, come già di fatto vivono, essendosi il marito trasferito in altra abitazione, portando con sé i propri effetti ed oggetti personali, mentre la casa coniugale sita in Pieve di Cento (Bo) alla Via Giuseppe Landi n. 11/B, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, sarà assegnata alla moglie, IG.ra
, che ivi vi resterà a vivere con i figli minori e;
2) l'affidamento dei figli Parte_1 Per_1 Per_2 minori e sarà condiviso tra i genitori, con collocazione stabile e residenza presso la Per_1 Per_2 madre che ne curerà, d'intesa con il padre, l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento;
3) le scelte di straordinaria importanza relative alla crescita, istruzione, educazione e salute dei figli saranno prese dai genitori di comune accordo;
4) il verserà alla IG.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento figli minori e , la somma € 850,00.= (€ 425,00 a figlio) Per_1 Per_2 mensili a mezzo bonifico bancario alle coordinate a lui già note entro il giorno 24 di ogni mese e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi;
5) i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli minori, come, a mero titolo esemplificativo, spese mediche e specialistiche non coperte da mutue, odontoiatriche, spese per corsi ed attività sportive, spese scolastiche, per gite scolastiche ed extrascolastiche e libri. I genitori contribuiranno altresì nella misura del 50% ciascuno alle spese necessarie per l'abbigliamento (ivi compreso quello sportivo), per il corredo di inizio anno scolastico ed i campus estivi. Tali spese dovranno essere concordate di volta in volta da entrambi i genitori e saldate al genitore che le ha affrontate entro il giorno 30 del mese in cui sono state sostenute;
6) l'Assegno Unico Universale relativo ai figli minori verrà percepito al 100% dalla IG.ra ; 7) il padre potrà vedere e Parte_1 tenere con sé i figli e allorquando lo desideri, previo accordo con la madre e Per_1 Per_2 compatibilmente con le esigenze di studio e svago dei minori, nonché lavorative dei genitori e comunque secondo le seguenti modalità: sino a quando il IG. on avrà reperito un alloggio Pt_2 idoneo ad ospitare i bambini a dormire, li vedrà due pomeriggi alla settimana, indicativamente il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola fino ad ora di cena e li accompagnerà a scuola ogni mattina;
allorquando il IG. nvece, avrà reperito idonea abitazione;
allora preleverà i bambini da scuola Pt_2 il martedì ed il giovedì, li terrà a pernottare presso di sé sino al mattino successivo quando li riaccompagnerà a scuola;
gli altri giorni della settimana saranno accompagnati a scuola dalla madre, salvo diversi accordi tra i genitori. Il padre potrà tenere i bambini presso di sé un fine settimana a settimane alterne, dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica sera dopo cena. Allorquando li riaccompagnerà all'abitazione materna. I figli e trascorreranno il mese di Agosto Per_1 Per_2 alternativamente una settimana con il padre ed una con la madre;
i figli minori e Per_1 Per_2 trascorreranno, durante il periodo natalizio, indicativamente una settimana con la mamma ed una con il papà, comprensiva ad anni alterni del giorno di Natale e del giorno di Capodanno (per l'anno in corso trascorreranno il Natale dalla mamma ed il Capodanno dal papà), mentre durante le vacanze pasquali i figli minori trascorreranno tre giorni con il padre e tre giorni con la madre, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua;
8) i coniugi si danno sin da ora ampio consenso al rilascio/rinnovo del Passaporto dei minori e;
9) le utenze della casa coniugale (gas, luce Persona_3 Persona_4
e acqua) verranno volturate a nome della IG. a cure e spese del IG. Parte_1 Parte_2
10) la IG.ra si accolla per intero il pagamento delle rate residue del mutuo ipotecario Parte_1 gravante sulla casa già familiare ed il IG. verserà direttamente alla IG.ra Parte_2 Parte_1
la somma di € 400,00.= mensili (con le modalità e i tempi di cui al precedente punto 4) a
[...] copertura del 50% della propria quota di rata del citato mutuo, sino alla sua completa estinzione;
11) il conto corrente intestato ad entrambi i coniugi sul quale grava la rata del summenzionato mutuo verrà chiuso ed il saldo attivo sarà trattenuto dal IG. i coniugi comunicheranno alla Pt_2 [...] su quale conto corrente addebitare le prossime rate di mutuo;
12) ciascun coniuge CP_1 provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
13) gli odierni ricorrenti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano altresì di avere già regolato ogni altro rapporto di tipo economico e patrimoniale, per cui rinunciano a qualsivoglia ulteriore pretesa l'uno nei confronti dell'altra.
****
All'udienza in data 10 settembre 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non volersi riconciliare a seguito della separazione e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso adottando i migliori provvedimenti per la prole.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 16 gennaio 2025, innanzi al giudice delegato alla trattazione del procedimento nella fase della procedura relativa alla separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali. Perciò il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 07/09/2013 a Castello
d'Argile (BO) fra , nata a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTELLO D'ARGILE di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Atto n. 10 Parte II Serie A - Anno 2013
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2498/2024 promosso da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Giuseppe Landi n.11/B, C.F. C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente in [...] a Cento (FE), Parte_2
C.F. C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Testoni (C.F. ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso e nel suo Studio in San Pietro in Casale (Bo) alla Via Matteotti n.
267, con dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176, 2° comma c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione personale dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis 51
c.p.c. con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/11/2024, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il giorno 07/09/2013 a Castello d'Argile (Bo), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni, e che dal matrimonio sono nati due figli: a Cento (Fe) il 26/02/2014 e a Cento Per_1 Per_2
(Fe) il 09/10/2017, hanno domandato, previa pronuncia della sentenza di separazione personale, all'esito del relativo passaggio in giudicato e decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice delegato, la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, senza reciproche interferenze e nel reciproco rispetto, come già di fatto vivono, essendosi il marito trasferito in altra abitazione, portando con sé i propri effetti ed oggetti personali, mentre la casa coniugale sita in Pieve di Cento (Bo) alla Via Giuseppe Landi n. 11/B, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, sarà assegnata alla moglie, IG.ra
, che ivi vi resterà a vivere con i figli minori e;
2) l'affidamento dei figli Parte_1 Per_1 Per_2 minori e sarà condiviso tra i genitori, con collocazione stabile e residenza presso la Per_1 Per_2 madre che ne curerà, d'intesa con il padre, l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento;
3) le scelte di straordinaria importanza relative alla crescita, istruzione, educazione e salute dei figli saranno prese dai genitori di comune accordo;
4) il verserà alla IG.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento figli minori e , la somma € 850,00.= (€ 425,00 a figlio) Per_1 Per_2 mensili a mezzo bonifico bancario alle coordinate a lui già note entro il giorno 24 di ogni mese e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi;
5) i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli minori, come, a mero titolo esemplificativo, spese mediche e specialistiche non coperte da mutue, odontoiatriche, spese per corsi ed attività sportive, spese scolastiche, per gite scolastiche ed extrascolastiche e libri. I genitori contribuiranno altresì nella misura del 50% ciascuno alle spese necessarie per l'abbigliamento (ivi compreso quello sportivo), per il corredo di inizio anno scolastico ed i campus estivi. Tali spese dovranno essere concordate di volta in volta da entrambi i genitori e saldate al genitore che le ha affrontate entro il giorno 30 del mese in cui sono state sostenute;
6) l'Assegno Unico Universale relativo ai figli minori verrà percepito al 100% dalla IG.ra ; 7) il padre potrà vedere e Parte_1 tenere con sé i figli e allorquando lo desideri, previo accordo con la madre e Per_1 Per_2 compatibilmente con le esigenze di studio e svago dei minori, nonché lavorative dei genitori e comunque secondo le seguenti modalità: sino a quando il IG. on avrà reperito un alloggio Pt_2 idoneo ad ospitare i bambini a dormire, li vedrà due pomeriggi alla settimana, indicativamente il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola fino ad ora di cena e li accompagnerà a scuola ogni mattina;
allorquando il IG. nvece, avrà reperito idonea abitazione;
allora preleverà i bambini da scuola Pt_2 il martedì ed il giovedì, li terrà a pernottare presso di sé sino al mattino successivo quando li riaccompagnerà a scuola;
gli altri giorni della settimana saranno accompagnati a scuola dalla madre, salvo diversi accordi tra i genitori. Il padre potrà tenere i bambini presso di sé un fine settimana a settimane alterne, dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica sera dopo cena. Allorquando li riaccompagnerà all'abitazione materna. I figli e trascorreranno il mese di Agosto Per_1 Per_2 alternativamente una settimana con il padre ed una con la madre;
i figli minori e Per_1 Per_2 trascorreranno, durante il periodo natalizio, indicativamente una settimana con la mamma ed una con il papà, comprensiva ad anni alterni del giorno di Natale e del giorno di Capodanno (per l'anno in corso trascorreranno il Natale dalla mamma ed il Capodanno dal papà), mentre durante le vacanze pasquali i figli minori trascorreranno tre giorni con il padre e tre giorni con la madre, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua;
8) i coniugi si danno sin da ora ampio consenso al rilascio/rinnovo del Passaporto dei minori e;
9) le utenze della casa coniugale (gas, luce Persona_3 Persona_4
e acqua) verranno volturate a nome della IG. a cure e spese del IG. Parte_1 Parte_2
10) la IG.ra si accolla per intero il pagamento delle rate residue del mutuo ipotecario Parte_1 gravante sulla casa già familiare ed il IG. verserà direttamente alla IG.ra Parte_2 Parte_1
la somma di € 400,00.= mensili (con le modalità e i tempi di cui al precedente punto 4) a
[...] copertura del 50% della propria quota di rata del citato mutuo, sino alla sua completa estinzione;
11) il conto corrente intestato ad entrambi i coniugi sul quale grava la rata del summenzionato mutuo verrà chiuso ed il saldo attivo sarà trattenuto dal IG. i coniugi comunicheranno alla Pt_2 [...] su quale conto corrente addebitare le prossime rate di mutuo;
12) ciascun coniuge CP_1 provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
13) gli odierni ricorrenti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano altresì di avere già regolato ogni altro rapporto di tipo economico e patrimoniale, per cui rinunciano a qualsivoglia ulteriore pretesa l'uno nei confronti dell'altra.
****
All'udienza in data 10 settembre 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non volersi riconciliare a seguito della separazione e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso adottando i migliori provvedimenti per la prole.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 16 gennaio 2025, innanzi al giudice delegato alla trattazione del procedimento nella fase della procedura relativa alla separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali. Perciò il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 07/09/2013 a Castello
d'Argile (BO) fra , nata a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTELLO D'ARGILE di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Atto n. 10 Parte II Serie A - Anno 2013
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri